CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2016
629.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e III)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Atto n. 289.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dell'atto in oggetto.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, segnala che il provvedimento in titolo, trasmesso dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 13, comma 2, e 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è stato assegnato il 5 aprile scorso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I e III Commissione, che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 20 maggio prossimo. Ricorda, altresì, che il provvedimento è stato assegnato anche alla Commissione Bilancio, la quale è chiamata a trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 aprile prossimo.
  Nel segnalare che la 3a Commissione del Senato, unica assegnataria del provvedimento in via principale, ne sta contestualmente avviando l'esame, avverte che, come convenuto nella sede dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, è in corso di definizione un ciclo di approfondimenti istruttori anche alla luce della importanza dell'atto in titolo.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice per la III Commissione, nel fare presente che il provvedimento in titolo rappresenta l'ultimo impegno parlamentare finalizzato alla piena attuazione della Pag. 4legge n. 125 del 2014, ricorda che il percorso di attuazione della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo è stata demandata all'adozione di importanti atti di competenza governativa: fino ad oggi sono stati approvati lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 luglio 2015, n. 113; la convenzione tra il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Direttore dell'Agenzia, del 20 gennaio scorso, che definisce su base triennale (2016-2018) le modalità e gli obiettivi di collaborazione tra il Ministero e l'Agenzia; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha approvato la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 200 unità (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 novembre 2015).
  Rammenta altresì che a sua volta, il Direttore dell'Agenzia, nella persona della dottoressa Laura Frigenti, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 novembre 2015 all'esito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica svolta dal MAECI, le cui tappe sono state: pubblicazione sul sito web istituzionale del bando e successivamente dell'elenco degli ammessi agli orali sulla base dei titoli (comprovanti particolare e comprovata qualificazione professionale ed il possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo) ed infine dell'elenco dei 5 candidati che hanno superato gli orali (non costituente graduatoria) che sono stati sottoposti al Ministro.
  Ricorda ancora che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è stato da ultimo emanato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in data 15 dicembre 2015.
  Pone, quindi, in evidenza che il nuovo assetto istituzionale della cooperazione italiana allo sviluppo prevede inoltre che Direttore dell'Agenzia, Direttore Generale della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), Ministro o Viceministro si riuniscano in Comitato congiunto per approvare le iniziative di cooperazione dell'Agenzia del valore superiore a 2 milioni di euro. Il Comitato congiunto nella riunione del 14 aprile 2016 ha approvato la programmazione per il 2016 per 448 milioni di euro (di cui circa 213 sul canale multilaterale, circa 120 sul bilaterale e oltre 113 per il settore dell'emergenza).
  Osserva poi che resta ancora da adottare lo schema di regolamento in esame che riordina la struttura del Ministero e segnatamente della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 125 del 2014, che ha fissato alcuni parametri da rispettare nell'adozione della disciplina regolamentare.
  Rileva che il comma 1 del citato articolo 20, in particolare, prevede l'emanazione, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa sulla cooperazione allo sviluppo, di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 400 del 1988. Il regolamento in questione, coerentemente con l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, mira ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, mediante riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti l'insieme del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – comunque procedendo alla soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.
  Rileva altresì che il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2016, contiene numerosi rilievi in ordine al provvedimento in esame, a partire dalla considerazione del notevole ampliamento che l'articolato costituirebbe rispetto all'ambito normativo previsto dal citato articolo 20 della legge n. 125 del 2014. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, sin dal titolo il provvedimento dovrebbe essere modificato per renderlo coerente con le disposizioni in esso contenute.Pag. 5
  Osserva quindi che l'articolo 1 dello schema di regolamento in esame – di non agevole lettura – riporta il contenuto essenziale dell'intero provvedimento, consistente in numerose modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  Pone in rilievo in particolare, che l'articolo 1 è costituito da un unico comma, articolato in sette diverse lettere. Richiama quindi la lettera a), che novella l'articolo 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, anzitutto sopprimendo il primo periodo del comma 4, riguardante la facoltà di nominare presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni un Vice Direttore generale/Direttore centrale, scelto tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero. La lettera a) modifica il comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, riducendo da 96 a 90 il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La lettera b) novella i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, estendendo per un verso le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, affiancando alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, anche la promozione della cultura della legalità. Inoltre all'Ispettorato generale è riconosciuta una competenza generale ad attuare le misure di sicurezza, qualora a ciò non sia di competenza di altri uffici o strutture.
  La lettera c) opera numerose modifiche all'articolo 5 – concernente l'articolazione e le attribuzioni delle Direzioni generali del Ministero – del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010. Evidenzia, al tal proposito, che viene anzitutto modificato il comma 4, riguardante la Direzione generale per l'Unione europea, la quale è tra l'altro competente per la formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie, in collaborazione con le amministrazioni competenti e con la Direzione generale per le risorse e l'innovazione – la quale subentra, rispetto alla vigente norma, all'Istituto diplomatico, organismo, come rileva la relazione tecnico-finanziaria, soppresso dall'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
  Osserva che, a tale proposito, il Consiglio di Stato fa rilevare che il subentro della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, in luogo del soppresso Istituto diplomatico, nel prestare collaborazione alla formazione di funzionari pubblici nelle materie comunitarie, è in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 178, in base al quale la Scuola nazionale dell'amministrazione – che ha preso il posto della Scuola superiore della pubblica amministrazione – ha assunto il ruolo di ente unico preposto alla formazione dei dipendenti pubblici, anche per i profili di internazionalizzazione.
  Ricorda che il Supremo consesso amministrativo indica pertanto l'esigenza di modificare l'interlocutore nel raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione, sostituendo la Direzione generale per le risorse e l'innovazione attualmente con la Direzione generale per l'Unione europea. Il Consiglio di Stato pone l'adeguamento del testo nel senso indicato come condizione alla prosecuzione dell'iter del provvedimento.
  Evidenzia inoltre che viene modificato il comma 5, concernente la Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, sostituendone la lettera i): in base alla nuova formulazione la Direzione generale segue le questioni attinenti la politica di esportazione e impostazione dei materiali a doppio uso – ovvero suscettibili di utilizzazioni militari – d'intesa con le altre competenti Amministrazioni dello Stato e che è altresì aggiunto il comma 5-bis, il quale incardina nell'ambito della Direzione generale per la promozione del Pag. 6Sistema Paese l'Autorità nazionale prevista dall'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Sottolinea che, in proposito il Consiglio di Stato, facendo proprie le indicazioni del Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rileva l'opportunità che l'Autorità nazionale (UAMA) dovrebbe godere, in ragione dei compiti cui è preposta, di un'ampia sfera di autonomia, scarsamente conciliabile con l'inquadramento in una delle Direzioni generali.
  Rileva ancora che le modifiche al comma 7, riguardante la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, concernono l'esclusione, dalle competenze della Direzione generale, della promozione linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero, nei cui confronti la Direzione generale resta in tal modo responsabile della sola promozione sociale.
  Osserva poi che la ratio di tali disposizioni attiene all'esigenza di eliminare una duplicazione di competenze, riportando la promozione linguistica e scolastica nei confronti delle collettività italiane all'estero all'interno della Direzione generale per la promozione del Sistema Paese – operando tra l'altro in tal modo anche un aggiornamento rispetto ai soggetti destinatari dell'azione promozionale culturale.
  Il comma 8 della vigente formulazione, riguardante la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), e che rinvia per le relative competenze ai compiti disciplinati dalla precedente normativa di settore, è naturalmente oggetto di integrale sostituzione. La nuova formulazione aggiorna il riferimento normativo alla nuova disciplina settoriale e specifica le principali attribuzioni della Direzione generale alla luce delle innovazioni normative. Si tratta quindi di una modifica fondamentale nell'economia dello schema di regolamento in esame, del quale attua la ratio principale.
  Rileva ancora che per quanto concerne la nuova formulazione del comma 8 il Consiglio di Stato rileva la necessità che nel testo le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo siano solo quelle previste dalla legge di riforma del settore e da essa non assegnate all'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o ad altri soggetti, e ciò anche in relazione alle attribuzioni di carattere finanziario.
  Sempre secondo il Consiglio di Stato, nella nuova formulazione del comma 8 non appaiono nel giusto rilievo alcune nuove competenze primarie della DGCS dopo la legge n. 125 del 2014, e particolarmente quelle correlate al ruolo di indirizzo, programmazione e valutazione dei risultati, assegnato alla DGCS dopo la costituzione dell'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo.
  Viene poi inserito il comma 8-bis, il quale propriamente attua la previsione, in precedenza ricordata, posta dall'articolo 20, comma 1 della legge 125 del 2014 in ordine alla soppressione di almeno sei strutture di livello dirigenziale non generale. È pertanto previsto che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo includa non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale – a fronte dei tredici attualmente operanti.
  Osserva ancora che per quanto concerne i servizi di segretariato a supporto del Comitato interministeriale, del Consiglio nazionale e del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, questi sono posti alle dipendenze di dirigenti o funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. È previsto infine che la Direzione generale operi in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in riferimento ai compiti di cui al precedente comma 8, e specialmente nelle attività di natura tecnica.
  Rispetto alla formulazione del comma 8-bis aggiunto, il Consiglio di Stato rileva la necessità di meglio chiarire la separazione netta tra competenze di indirizzo e competenze tecniche voluta dal Legislatore, e pertanto di precisare le modalità Pag. 7del raccordo che lo schema di regolamento prevede tra la DGCS e l'Agenzia nazionale per la cooperazione al lo sviluppo.
  Infine, le modifiche al comma 9 – riguardante la Direzione generale per le risorse e l'innovazione – si limitano ad eliminare il riferimento all'Istituto diplomatico quale supporto della Direzione generale nei compiti di formazione e perfezionamento del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – conseguentemente, in capo alla Direzione generale in questione ricade anche la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
  Rileva poi che vale parimenti quanto osservato dal Consiglio di Stato in riferimento alle modifiche al comma 4 dell'articolo 5: anche in questo caso infatti la soppressione dell'Istituto diplomatico non può avere come effetto quello di ricondurre integralmente le attività di formazione e perfezionamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella Direzione generale per le risorse e l'innovazione, poiché questa dovrà necessariamente avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione. Anche questa osservazione viene posta come condizione alla prosecuzione dell'iter del provvedimento.
  Sottolinea anche che la lettera d) modifica il comma 1 dell'articolo 8 – con il quale è prevista la facoltà per il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, speciali comitati, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione – estendendo l'ambito delle questioni affidate ai comitati ad hoc all'insieme delle competenze del Ministero, ed eliminando – come rileva anche la relazione introduttiva – il riferimento limitativo del testo vigente alle questioni inerenti al diritto internazionale e agli studi storici ed archivistici.
  Nota quindi che il collega Gigli illustrerà la portata delle novelle introdotte dalla lettera e) dell'articolo 1, comma 1, che disciplina il conferimento di funzioni ai dirigenti amministrativi del Ministero.
  Rileva che la lettera f) dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95, concernente le modalità di valutazione degli assetti organizzativi previsti, che l'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, effettua, provvedendo successivamente all'adeguamento delle dotazioni organiche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili.
  Evidenzia anche che la lettera g) novella infine l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95, concernente le dotazioni organiche del personale del Ministero degli Affari esteri: la nuova formulazione si limita a rinviare alle disposizioni del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni. In altri termini, secondo la tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 la dotazione organica è la seguente: 1.019 unità di personale diplomatico (24 ambasciatori, 185 ministri plenipotenziari, 214 consiglieri d'ambasciata, 247 consiglieri di legazione e 349 segretari di legazione), 53 unità di personale dirigenziale, 3.240 unità di personale appartenente alle tre aree amministrative.
  Osserva infine che l'articolo 2 dello schema di regolamento in esame opera infine una limitata, quanto opportuna modifica al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 54, «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69»: viene infatti disposta, al comma 1 dell'articolo 12 – che disciplina le variazioni e gli storni di bilancio – la soppressione della seconda parte del comma stesso. In tal modo si lascia in toto al titolare dell'ufficio all'estero la potestà di operare, con proprio decreto, variazioni compensative di bilancio, non occorrendo più la comunicazione all'Amministrazione centrale e l'autorizzazione di questa.
  Prima di passare la parola al collega Gigli, richiama quindi l'esigenza – già Pag. 8segnalata nel parere reso dal Consiglio di Stato – che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale fornisca alcune integrazioni in ordine alla documentazione allegata al testo regolamentare, in ordine all'analisi dell'impatto sulla regolazione (AIR), precisando le modalità ed i risultati della procedura di consultazione preliminare all'adozione del testo al nostro esame che non si è limitata alle sole organizzazioni sindacali ma si è estesa alla federazioni rappresentative di ONG italiane. In secondo luogo, in relazione alla verifica d'impatto sulla regolamentazione (VIR) evidenzia che andrà meglio precisata, da parte governativa, l'adozione di precipui strumenti di misurazione del raggiungimento degli obiettivi, diversi dagli abituali indicatori del controllo di gestione e di valutazione della performance, effettuati periodicamente con cadenza biennale e che invece costituiscono il proprium dell'attività di controllo della DGCS secondo il nuovo assetto delineato dalla nuova normativa di settore.
  Alla luce di quanto fin qui esposto sottolinea l'opportunità che le Commissioni procedano ad adeguati approfondimenti istruttori ai fini dell'espressione di un parere commisurato alla complessità del provvedimento e agli obiettivi di riforma che esso contribuisce a realizzare.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore per la I Commissione, nel ringraziare la collega Quartapelle Procopio per la relazione svolta, aggiunge, per quanto di specifico interesse della I Commissione che, di notevole importanza, sono le modifiche previste dalla lettera e), che dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 – riguardante il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale – inserisce l'articolo 9-bis, sulle funzioni attribuibili a dirigenti. A tal proposito la relazione introduttiva allo schema di regolamento pone alla base dell'inserimento dell'articolo 9-bis le numerose inadeguatezze ormai ravvisabili nel regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, che reca norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
  Evidenzia altresì che una migliore comprensione della portata della norma è data dalla lettura della pertinente sezione della relazione tecnico-finanziaria, nella quale si evidenzia come si tratti di un aggiornamento sull'individuazione degli incarichi attribuibili alla dirigenza non appartenente alla carriera diplomatica sia nell'Amministrazione centrale che sulla rete estera, in coerenza con la riduzione degli organici della dirigenza di I e di II fascia definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2013 – recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Istituto agronomico per l'oltremare e dell'Automobile club d'Italia, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Osserva inoltre che il comma 1 del nuovo articolo 9-bis ribadisce i limiti ad incarichi dirigenziali presso l'Amministrazione centrale e a posti-funzione presso gli uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale quali fissati già nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2013, evidenziando che si prevedono pertanto otto unità di livello dirigenziale generale (I fascia), nonché 37 unità di livello dirigenziale non generale (II fascia) nell'area amministrativa e otto unità di livello dirigenziale non generale nell'area della promozione culturale.
  Rileva poi che il comma 2 contiene il novero delle posizioni organizzative tra le quali sono individuate le otto unità di livello dirigenziale generale: si tratta in particolare delle cariche di Direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, di non più di sette consiglieri ministeriali presso l'Amministrazione centrale, di non più di tre posti-funzione di Capo di consolato Generale, di Pag. 9non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero, o di responsabile di servizio amministrativo decentrato, ovvero di responsabile di centro interservizi amministrativi.
  Evidenzia ancora che il comma 3 contiene il novero delle posizioni organizzative, tra le quali sono individuate le 37 unità di livello dirigenziale non generale per l'area amministrativa: si tratta nello specifico di non più di 15 incarichi di capo di ufficio dirigenziali non generale presso l'Amministrazione centrale; di non oltre 15 consiglieri ministeriali impegnati in consulenza, coordinamento e ricerca in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, ovvero in attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici centrali di livello dirigenziale generale; di non più di 12 posti-funzione di capo di consolato o di collaborazione nei consolati generali; di non più di 10 posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero, o di responsabile di servizio amministrativo decentrato, ovvero di responsabile di centro interservizi amministrativi.
  Osserva ancora che il comma 4 elenca le posizioni organizzative tra le quali sono individuate le otto unità di II fascia nell'area della promozione culturale: si tratta in particolare di non più di otto incarichi di consulenza e ricerca per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per il sistema paese; di non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la medesima Direzione generale; di non più di sei incarichi di direttore di Istituto italiano di cultura all'estero.
  Ricorda anche che il comma 5 prevede la non attribuibilità ai funzionari della carriera diplomatica degli incarichi dirigenziali presso l'Amministrazione centrale quali elencati ai precedenti commi 2, 3 e 4, eccezione fatta per la posizione di capo di ufficio dirigenziale non generale che può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Evidenzia poi che il comma 6 ribadisce le coordinate normative fondamentali che regolano la destinazione a funzioni presso uffici all'estero, la quale, fermo restando quanto previsto in ordine al conferimento di incarichi presso l'Amministrazione centrale dal decreto legislativo n. 165 del 2001, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», resta disciplinata dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. Gli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma disciplinano rispettivamente le destinazioni e accreditamenti, gli avvicendamenti e i criteri di assegnazione dei posti presso gli uffici all'estero.
  Segnala inoltre, relativamente a quanto sopra ricordato, che gli articoli 9 e 10 della legge 15 del 1985, «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», prevedono la possibilità di istituire in determinate aree geografiche non più di venti servizi amministrativi decentrati, a capo di ciascuno dei quali è preposto un funzionario di I fascia. Segnalo altresì che il decreto legislativo n. 307 del 2006, «Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246», all'articolo 5, con finalità di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa, ha previsto la possibilità della costituzione di centri interservizi amministrativi per il coordinamento delle attività di gestione delle spese degli uffici all'estero situati nel medesimo paese, ovvero nell'area geografica di competenza del dirigente amministrativo ad essi preposto con funzioni di esperto amministrativo o esperto amministrativo capo.
  Ricorda altresì che l'articolo 3 dello schema di regolamento contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dell'attuazione del regolamento in via di Pag. 10emanazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rammenta poi che l'articolo 4 dello schema di regolamento opera l'abrogazione del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2000, n. 368 e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2007, n. 258, ultima disposizione ancora vigente di tale provvedimento.
  Osserva infine che per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2007, «Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», l'articolo 12 oggetto di abrogazione è relativo alla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli Istituti di cultura, con l'obiettivo di ben precise soglie di risparmi di spesa, da conseguire mediante accorpamento in missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali con sede nella stessa città estera; accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari; inserimento dell'attività di alcuni istituti di cultura all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA ricorda i punti salienti della riforma della legge n. 125 del 2014, con riferimento alle conseguenti modifiche da apportare alla struttura del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sulle quali le eventuali audizioni richieste potranno assicurare utili elementi di orientamento. Sottolinea, quindi, che il provvedimento in titolo completa un complessivo percorso di riforma e riordino, virtuosamente avviato dalla Farnesina già nel 2010, anche grazie al contributo assicurato dall'allora Segretario Generale, Ambasciatore Giampiero Massolo, e che trova finale compimento in questa legislatura. Segnala a sua volta il contributo del Consiglio di Stato sul testo in esame e la necessità che le Commissioni pervengano, anche grazie ad un mirato ciclo di audizioni, ad un parere funzionale ad un quadro legislativo coerente e completo. Si riserva quindi ulteriori considerazioni di merito ad esito degli approfondimenti conoscitivi prospettati.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.