CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come il 28 maggio 2015 sia stata assegnata alla Giunta l'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Roma, n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP.
  La domanda riguarda dichiarazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva «Porta a Porta» il 12 gennaio 2012.
  La Giunta, tuttavia, non è entrata nel merito dell'istanza e, nelle sedute del 10 e 18 giugno 2015, ha affrontato una rilevante questione preliminare di carattere procedurale.
  Infatti, sulla base della documentazione allegata all'istanza, si è rilevato come l'interessato abbia eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, ma senza esito. Ha poi sollevato l'eccezione una seconda volta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare e questi, ciononostante, ha disposto con decreto il rinvio a giudizio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione, né sospendere il giudizio al fine di interpellare la Camera competente, come invece previsto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale.
  Il citato articolo 3 prevede, infatti, una diversa procedura.
  Il giudice, non ritenendo di accogliere l'eccezione di insindacabilità, avrebbe dovuto provvedere senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera (comma 4), con conseguente sospensione Pag. 5del procedimento penale fino alla deliberazione parlamentare e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera medesima (comma 5). E, prima ancora, il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provvedesse all'archiviazione ovvero, non condividendo l'eccezione di parte, alla trasmissione degli atti alla Camera ed alla sospensione del procedimento (comma 6).
  Non essendo stata interpellata la Camera competente, l'interessato ha quindi attivato autonomamente il presente procedimento parlamentare, tramite la presentazione di un'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, affinché sia valutato in questa sede che le sue affermazioni sono connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari.
  Nella seduta del 10 giugno 2015, la Giunta ha deliberato – in via preliminare rispetto alla deliberazione di merito – di acquisire dal Tribunale di Roma elementi documentali in modo da accertare, senza possibilità di dubbio, lo svolgimento del procedimento penale n. 4283/2013 R.G.N.R, con particolare riguardo alla elevazione dell'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed all'eventuale inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
  Precisa di avere predisposto, in esecuzione della deliberazione della Giunta, l'istanza istruttoria, che è stata trasmessa al Presidente del Tribunale di Roma.
  La Giunta, inoltre, nella seduta del 18 giugno 2015, ha deliberato di informare la Presidenza della Camera di tale iniziativa istruttoria e dei relativi sviluppi, per ogni sua opportuna valutazione.
  Conseguentemente, ha provveduto alla trasmissione di un'apposita nota.
  Ritiene essenziale sottolineare come la questione sia di particolare rilievo non solo per la Giunta, ma per il Parlamento nel suo complesso. L'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, infatti, è finalizzato a rendere direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La questione, pertanto, attiene al mantenimento dell'equilibrio nei rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari.
  La particolare gravità della violazione della predetta disposizione è evidenziata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007.
  La Corte ha affermato, in particolare, che: «dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa». Inoltre, «la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato».
  La richiesta istruttoria della Giunta ha avuto un primo riscontro con la nota del Presidente del Tribunale di Roma, pervenuta il 25 giugno 2015.
  Nella nota si allega una dichiarazione del GUP dal seguente tenore: «(...) si rappresenta che all'udienza preliminare del 7.5.2015, nei confronti dell'On. Guido Crosetto, è stato disposto dal presente giudice il rinvio a giudizio, per il reato di diffamazione (...), non condividendo quanto sostenuto dal difensore nel corso della discussione, ovvero che le dichiarazioni rese dall'On. Crosetto, oggetto dell'imputazione, concernessero opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni».Pag. 6
  Alla nota è stato allegato il decreto che dispone il giudizio, peraltro già noto alla Giunta per essere stato allegato all'istanza dell'interessato.
  Un secondo riscontro, più puntuale e dettagliato, si è poi avuto con una successiva lettera del Presidente del Tribunale di Roma, pervenuta il 17 luglio 2015.
  Alla lettera è stata allegata una nota del Presidente della Sezione GIP-GUP alla quale è stata, a sua volta, allegata un'ulteriore nota del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio, a commento della documentazione trasmessa: «(...) In riscontro a quanto richiesto, si allegano in copia i seguenti atti, dai quali risulta la pendenza del giudizio penale in oggetto e la richiesta applicazione dell'articolo 68 Cost., in fase di indagini ed all'udienza preliminare, nell'interesse dell'On. Crosetto».
  Segue l'allegazione di atti processuali, anch'essi già noti alla Giunta, in quanto prodotti con l'istanza dall'interessato.
  All'esito della richiesta di integrazione istruttoria risulta dunque confermato quanto la Giunta aveva precedentemente rilevato sulla base della documentazione prodotta dall'interessato: nel procedimento penale in questione si è verificata una reiterata violazione dell'articolo 3 della legge 140 del 2003, come si evince anche dal tenore delle note trasmesse dall'autorità giudiziaria.
  Appare confermato, in particolare, che l'eccezione di insindacabilità sia stata sollevata una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, ma non risulta che questi abbia trasmesso gli atti al giudice per il seguito di competenza. L'eccezione è stata poi sollevata una seconda volta nel corso dell'udienza preliminare e il giudice, non condividendone il contenuto, ha disposto direttamente il rinvio a giudizio dell'interessato, invece di trasmettere gli atti alla Camera e sospendere il procedimento.
  Pertanto la violazione riguarda, specificamente, i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
  Ricorda come non si tratti della prima volta che la Giunta si trova di fronte all'esigenza di ribadire, in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza, la ratio delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 (si vedano le sedute della Giunta del 30 settembre, 14 ottobre, 28 ottobre, 13 novembre e 3 dicembre 2014).
  Nel citato precedente, il rilievo di carattere procedurale mosso dalla Giunta, anch'esso fondato sulla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato condiviso dall'autorità giudiziaria, che è intervenuta sanando l'omissione del giudice di prime cure, dopo un'interlocuzione che ha consentito alla Giunta medesima di acquisire elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento in questione.
  In quell'occasione, nell'ambito del dibattito presso la Giunta, si era prospettata la possibilità di evidenziare tale anomalia procedurale, con riserva di farne oggetto di apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, in considerazione del rapporto di fattiva e leale cooperazione instauratosi con l'autorità giudiziaria, la Giunta si è limitata a deliberare di informare – per sua opportuna conoscenza – la Presidenza della Camera.
  Osserva come invece, nel caso di specie, non emergano elementi dai quali si possa desumere né una condivisione del rilievo procedurale da parte dell'autorità giudiziaria, né l'adozione da parte di quest'ultima di iniziative volte a sanare le omissioni.
  Dopo le sedute della Giunta del 10 e 18 giugno 2015, la questione è stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  La discussione è stata articolata e approfondita e, nelle riunioni del 27 febbraio e 2 marzo 2016, è emerso un orientamento generale che ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per avanzare – tramite la Presidenza della Camera – una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Si è ritenuto, quindi, che, al fine di evidenziare la gravità della reiterata inosservanza dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, l'iniziativa più adeguata potesse consistere nel richiedere alla Presidente Pag. 7della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta a conclusione del dibattito in ordine al rispetto, nel caso di specie, della procedura prevista dalla predetta disposizione.
  Invita, quindi, i componenti della Giunta ad esprimersi sulla questione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) si rimette a quanto già in precedenza dichiarato dalla collega Carinelli, che nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha espresso l'orientamento favorevole del gruppo in ordine all'opportunità di chiedere alla Presidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta.
  Svolge, quindi, talune considerazioni a titolo personale. Osserva, in particolare, che se, da un lato, è indubbio che vi sia stata una violazione di legge, è anche vero, dall'altro, che sono anche previsti i rimedi per ovviare alle conseguenze di una violazione che, dunque, non appare di estrema gravità. Si riferisce alla nullità degli atti processuali ed alla facoltà, concretamente esercitata dall'interessato, di adire direttamente la Camera tramite la presentazione di un'istanza di insindacabilità. Ritiene, quindi, che la Presidente della Camera dovrebbe valutare anche questo aspetto nel decidere se trasmettere o meno al Consiglio superiore della magistratura quanto sarà deliberato dalla Giunta.

  Matteo BRAGANTINI (Misto) dichiara di non condividere le osservazioni del collega Ferraresi. Sottolinea come la questione sia di particolare gravità poiché, non applicando la legge, si è violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato. Osserva, infatti, come in questa sede non rilevi la lesione di un diritto di Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, bensì la lesione di una prerogativa del Parlamento e come il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 costituisca un vero e proprio sfregio del potere giudiziario nei confronti del potere legislativo. Per questo motivo ritiene necessario che la questione sia segnalata al Consiglio superiore della magistratura.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) nel condividere pienamente quanto affermato dall'onorevole Bragantini, sottolinea quindi la necessità di rivolgere alla Presidente della Camera una richiesta di valutare la questione e di informarne il Consiglio superiore della magistratura.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dopo avere osservato come il Presidente La Russa abbia ricostruito la vicenda in modo molto completo e ponderato, ribadisce l'orientamento già espresso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, confermando come il suo gruppo sia favorevole tanto all'iniziativa della segnalazione al Consiglio superiore della magistratura, quanto alle modalità con le quali si intende procedere, ritenendo opportuno che si richieda alla Presidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta.
  Nel replicare all'onorevole Ferraresi, il cui intervento non condivide, rileva come il rimedio della nullità processuale attenga all'interlocuzione tra le parti nel processo, mentre in questa sede interessa il profilo dell'interlocuzione tra i poteri dello Stato e dell'equilibrio dei relativi rapporti, che devono mantenersi nella cornice delineata dal principio di leale collaborazione. In tale contesto, la Giunta, che ha verificato la sussistenza della violazione di legge e la mancanza di iniziative dell'Autorità giudiziaria per porvi rimedio, ha il preciso dovere di difendere le prerogative e l'autonomia del Parlamento.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto che risulta confermato l'orientamento emerso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone che la Giunta – prima di entrare nel merito dell'istanza di insindacabilità – adotti la seguente deliberazione, Pag. 8in relazione al rispetto della procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003:

  «La Giunta per le Autorizzazioni della Camera del deputati,
   a) con riguardo all'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/2013 R.G.N.R.), assegnata alla Giunta il 28 maggio 2015;
   b) preso atto degli esiti dell'interlocuzione con l'autorità giudiziaria e dell'esame della documentazione da quest'ultima trasmessa, dalla quale emerge, nell'ambito del citato procedimento penale, la sussistenza di una reiterata violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003;
   c) preso atto, in particolare, che Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, risulta avere eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione: una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, senza che questi abbia trasmesso gli atti al giudice per il seguito di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003; una seconda volta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, il quale, invece di sospendere il giudizio al fine di interpellare la Camera competente – come previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della medesima legge e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale –, ha disposto con decreto il rinvio a giudizio dell'interessato;
   d) tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che qualifica la condotta del giudice che violi il predetto articolo 3 come un disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite al Parlamento (sentenza n. 149 del 2007);
   e) considerato che dal dibattito è emersa una generale preoccupazione in ordine alla procedura attuata in sede giurisdizionale, non conforme al dettato della legge n. 140 del 2003, e la conseguente esigenza di rappresentare tale vicenda al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne valuti i profili di competenza;
   f) considerato che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 stabilisce una procedura a presidio delle prerogative costituzionali del Parlamento;
   g) considerato altresì che l'obbligo per il giudice di assumere tempestivamente una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare costituisce una regola imprescindibile di ogni procedimento giudiziario, dal momento che rappresenta il presupposto per il sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza nella valutazione del comportamento del suo componente;
   h) ritenuto che la violazione della predetta procedura costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce, in coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, nella sentenza n. 149 del 2007, nella violazione dell'obbligo di leale collaborazione tra i poteri dello Stato;
   i) ritenuto di procedere in via preliminare rispetto all'esame di merito;

delibera

  di chiedere alla Presidente della Camera di valutare l'opportunità, così come auspicato dalla Giunta, di segnalare quanto esposto al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne valuti i profili di competenza, trasmettendo il resoconto della seduta odierna».

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del Presidente.
  Quanto alle osservazioni svolte in precedenza, ritiene opportuno precisare di non porre in dubbio l'esistenza di una violazione dell'obbligo di leale collaborazione nei rapporti tra poteri dello Stato. Considera Pag. 9tuttavia che la magistratura, valutando il caso in esame, abbia operato una scelta che, comunque, non rappresenta una negazione assoluta delle prerogative parlamentari, in quanto non ha precluso all'onorevole Crosetto di operare l'altra scelta possibile, vale a dire di utilizzare tutti i rimedi, anche di natura processuale, che sono nella sua disponibilità.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel soffermarsi sulla formulazione della parte dispositiva della sua proposta di deliberazione, precisa come l'inciso «valutare l'opportunità» appaia più adeguato al ruolo istituzionale rivestito dalla Presidenza della Camera dei deputati.

  David ERMINI (PD) dichiara di condividere la scelta del Presidente nella formulazione della parte dispositiva della sua proposta.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta del Presidente, così come formulata, precisa peraltro che avrebbe preferito una formulazione più incisiva della parte dispositiva, che facesse riferimento, tra l'altro, a quanto «deliberato» dalla Giunta e non a quanto dalla stessa semplicemente «auspicato».
  Nessun altro chiedendo di intervenire la Giunta, con il voto unanime dei presenti, approva la proposta del Presidente.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che si passa ora all'esame del merito dell'istanza d'insindacabilità e comunica di avere nominato l'onorevole Chiarelli per l'esercizio delle funzioni di relatore.
  Prima di dare la parola al relatore, al fine di conciliare la facoltà spettante all'interessato di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire che il procedimento si svolga con tempi certi, propone di indicare all'interessato il termine di martedì 22 marzo 2016 per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi – in difetto di tale comunicazione – che egli abbia rinunciato all'esercizio della facoltà; nonché il termine massimo di mercoledì 30 marzo 2016 per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.
  La Giunta concorda.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà quindi la parola al relatore.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), relatore, con riferimento all'istanza d'insindacabilità in esame, rileva come Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, risulti imputato per il delitto di diffamazione, per avere, in qualità di partecipante alla trasmissione televisiva «Porta a porta» del 12 gennaio 2012, trasmessa dal canale RAI 1, offeso la reputazione di Nicola Quatrano, querelante, in qualità di Presidente del collegio B della 10a Sezione del Tribunale di Napoli, che aveva deciso confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino, utilizzando talune espressioni ritenute offensive.
  Osserva come la Giunta non disponga di taluni atti e documenti processuali che appaiono essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti e del contesto nel quale si inseriscono le espressioni ritenute offensive. Si riferisce, in primo luogo, alla querela. Fa inoltre presente come agli atti del processo risultino presenti anche un DVD e la trascrizione integrale di tale DVD, entrambi verosimilmente riferiti alla versione integrale della trasmissione televisiva, che ritiene utile acquisire.
  Ai fini di un completo ed approfondito esame, propone quindi che la Giunta deliberi di acquisire dal Tribunale di Roma i documenti indicati come «fonti di prova» nella richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, copia della querela con i suoi allegati, compresa copia del DVD (che risulta tra i predetti allegati) e della relativa trascrizione; nonché ogni ulteriore atto e documento processuale che non sia stato già trasmesso alla Giunta.Pag. 10
  Si riserva, quindi, di integrare la propria relazione dopo avere esaminato la richiesta documentazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, precisando che, nel trasmettere la richiesta di integrazione documentale, comunicherà contestualmente all'Autorità giudiziaria quanto oggi deliberato dalla Giunta con riferimento all'applicazione della legge n. 140 del 2003.
  La Giunta approva la proposta di integrazione istruttoria, con il voto unanime dei presenti.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI