CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.05.

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Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 62.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, rileva che il documento in esame è volto in primo luogo a modificare l'articolo 1 della deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 2014 per prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. In secondo luogo, esso è finalizzato ad eliminare ogni riferimento alla tipologia dei centri di accoglienza (CARA e CDA), sostituendolo con un più corretto riferimento ai centri di accoglienza e trattenimento dei migranti, nonché alle procedure di accoglienza, identificazione ed espulsione, e, infine, per integrare l'oggetto dell'inchiesta comprendendovi anche l'uso delle risorse pubbliche impegnate per fronteggiare il fenomeno migratorio.
  Segnala inoltre che, con l'introduzione dei nuovi commi 2-bis e 2-ter, si persegue, rispettivamente, il fine di articolare in modo puntuale i contenuti dell'inchiesta e di affidare alla Commissione anche il compito, strumentale rispetto all'inchiesta vera e propria, di comporre un quadro statistico completo e aggiornato sul fenomeno migratorio.
  Evidenzia quindi che il documento prevede una modifica all'articolo 2, in base alla quale la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, precisando che per l'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 la relazione viene presentata entro il 30 aprile 2016. Il documento infine, stabilisce che le risorse messe a disposizione della Commissione dalla delibera istitutiva per l'anno 2015, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, pari a 90 mila euro, siano confermate anche per gli anni successivi.
  Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sullo stesso.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2016.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che nella seduta del 10 marzo scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle richieste formulate dal relatore, chiarisce innanzitutto che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione Pag. 40senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, in luogo dei tributi ordinariamente dovuti, riferendosi ad operazioni non previste a legislazione vigente, non è suscettibile di determinare effetti di riduzione delle entrate.
  Per quanto riguarda gli articoli da 3 a 13, in materia di garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, sottolinea che la natura una tantum della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS) è confermata alla luce delle regole di contabilità europee SEC 2010, in particolare di quelle del Manual on Government Deficit and Debt, che definiscono le garanzie standardizzate come parte di politiche pubbliche di natura permanente, requisito non presente nelle GACS, alla concessione delle quali il Governo è autorizzato per un periodo limitato.
  Prosegue segnalando che la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 è stata prudenzialmente determinata tenuto conto sia della possibile escussione dei crediti garantiti, sia dei corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse.
  Fa presente altresì che la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, effettuata dall'articolo 12, comma 2, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, risulta pienamente coerente con le finalità di tale ultimo Fondo, anche tenuto conto del fatto che le disponibilità del capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le risorse che alimentano il fondo stesso, non sono allo stato vincolate da alcuna finalizzazione.
  Evidenzia quindi che per la stima dell'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale previsto dall'articolo 14, relativo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, si è tenuto conto in via prudenziale sia di una fattispecie di natura eccezionale sia di un flusso tendenziale. Con riferimento al comma 1 dello stesso articolo 14 segnala che non è stata prevista, nell'ambito delle disposizioni antielusive, la fattispecie del versamento dei soci alla controllata, posto che, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del TUIR, i versamenti dei soci, anche a titolo di liberalità, non concorrono alla formazione del reddito della partecipata, in quanto contribuiscono a incrementare direttamente voci del patrimonio della controllata stessa, mentre, in capo al socio, incrementano il costo fiscale della partecipazione. Sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 14 non ritiene sussistano effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA), nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta immediatamente utilizzabili, poiché i contributi in oggetto, ricadenti nella previsione di cui all'articolo 88 del TUIR e quindi ripartibili fiscalmente in cinque anni, determinerebbero eventualmente in capo al beneficiario l'iscrizione in bilancio di imposte differite (e non anticipate).
  Conferma quindi che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale l'articolo 14, comma 4, prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 15, concernente il regime fiscale applicabile alla cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, conferma che lo stesso non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito, posto che la cessione in esame è stata Pag. 41introdotta, solo di recente, con l'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e pertanto, con riferimento ad essa, non sono stati ancora scontati effetti nelle previsioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 16, recante modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie, ai fini della quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), segnala che sono stati presi in considerazione i dati relativi alle aste immobiliari pubblicati dal Ministero della giustizia.
  Dichiara quindi che le entrate derivanti dalla voluntary disclosure risultano più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 16, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, posto che, alla data del 30 novembre 2015, risultano presentate 129.565 istanze di collaborazione volontaria, e pertanto il volume complessivo delle entrate stesse, stimato in termini di competenza, ammonta a circa 3.835 milioni di euro.
  Infine fa presente che le verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, le necessarie attività di accertamento e riscossione derivanti dal predetto articolo 16, saranno effettuate dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Vincenzo CASO (M5S) osserva come il rappresentante del Governo non abbia fornito delucidazioni in merito alla questione della copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle spese per il soggetto qualificato indipendente di cui all'articolo 3, comma 3, e delle spese dell'apposita società pubblica che gestirà l'intervento di cui all'articolo 13, comma 1.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che sia le spese per il soggetto qualificato indipendente di cui all'articolo 3, comma 3, sia le spese di gestione degli interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13, comma 1, possono trovare copertura anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a valere sulle risorse del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12, posto che tale Fondo è alimentato anche con gli introiti derivanti dalla concessione delle garanzie dello Stato, che appunto sono computabili anche ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, recante Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, in luogo dei tributi ordinariamente dovuti, riferendosi ad operazioni non previste a legislazione vigente, non è suscettibile di determinare effetti di riduzione delle entrate;
    per quanto riguarda gli articoli da 3 a 13, in materia di garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, la natura una tantum della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS) è confermata alla luce delle regole di contabilità europee SEC 2010, in particolare di quelle del Manual Pag. 42on Government Deficit and Debt, che definiscono le garanzie standardizzate come parte di politiche pubbliche di natura permanente, requisito non presente nelle GACS, alla concessione delle quali il Governo è autorizzato per un periodo limitato;
    le spese di gestione degli interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13, possono trovare copertura anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12, posto che su tale contabilità confluiscono anche agli introiti derivanti dalla concessione delle garanzie dello Stato che sono computabili anche ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto;
    la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 è stata prudenzialmente determinata tenuto conto, sia della possibile escussione dei crediti garantiti, sia dei corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse;
    all'articolo 12, comma 2, la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, risulta pienamente coerente con le finalità di tale ultimo Fondo, anche tenuto conto del fatto che le disponibilità del capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le risorse che alimentano il fondo stesso non sono allo stato vincolate da alcuna finalizzazione;
    all'articolo 14, in materia di irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, ai fini della stima dell'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale previsto si è tenuto conto in via prudenziale sia di una fattispecie di natura eccezionale sia di un flusso tendenziale;
    all'articolo 14, comma 1, non è stata prevista, nell'ambito delle disposizioni antielusive, la fattispecie del versamento dei soci alla controllata, posto che, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del TUIR, i versamenti dei soci, anche a titolo di liberalità, non concorrono alla formazione del reddito della partecipata, in quanto contribuiscono a incrementare direttamente voci del patrimonio della controllata stessa, mentre, in capo al socio, incrementano il costo fiscale della partecipazione;
    con riferimento alla predetta disposizione non sembra sussistano effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA), nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta immediatamente utilizzabili, poiché i contributi in oggetto, ricadenti nella previsione di cui all'articolo 88 del TUIR e quindi ripartibili fiscalmente in cinque anni, determinerebbero eventualmente in capo al beneficiario l'iscrizione in bilancio di imposte differite (e non anticipate);
    il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo, all'articolo 14, comma 4, per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, reca le necessarie disponibilità;
    l'articolo 15, concernente il regime fiscale applicabile alla cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito, posto che la cessione in esame è stata introdotta, solo di recente, con l'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e pertanto, con riferimento ad essa, non sono stati ancora scontati effetti nelle previsioni di bilancio;Pag. 43
    con riferimento all'articolo 16, recante modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie, ai fini della quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), sono stati presi in considerazione i dati relativi alle aste immobiliari pubblicati dal Ministero della giustizia;
    le entrate derivanti dalla voluntary disclosure risultano più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 16, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, posto che, alla data del 30 novembre 2015, risultano presentate 129.565 istanze di collaborazione volontaria, e pertanto il volume complessivo delle entrate stesse, stimato in termini di competenza, ammonta a circa 3.835 milioni di euro;
    le verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, le necessarie attività di accertamento e riscossione derivanti dal predetto articolo 16, saranno effettuate dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 marzo 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce innanzitutto che l'importo complessivo delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione dalla performance, pari a 302.500 euro, comprende il costo per la gestione delle postazioni di lavoro – comprensivo delle spese di manutenzione delle dotazioni informatiche –, le spese di missione, i materiali di consumo, la gestione delle banche dati e i costi per le utenze.
  Segnala inoltre che, ai fini dello sviluppo delle funzionalità del Portale della performance (già Portale della trasparenza), di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito delle risorse trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base degli accordi tra l'ANAC e il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, sono state reperite quelle occorrenti per il rinnovo della convenzione con il Consiglio Pag. 44nazionale delle ricerche (CNR), già impegnato nello sviluppo e gestione del Portale della trasparenza.
  Infine, per quanto riguarda lo sviluppo temporale dell'onere derivante dal provvedimento, rileva che, poiché nel corso del 2015 non è stato operato alcun trasferimento a favore del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel 2016, in relazione alla tempistica di approvazione del provvedimento, si prevedono trasferimenti pari ai 9/12 degli importi complessivi individuati su base annua, appare necessario rimodulare il profilo dell'onere e della corrispondente copertura finanziaria.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (atto n. 268);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'importo complessivo delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione dalla performance, pari a 302.500 euro, comprende il costo per la gestione delle postazioni di lavoro – comprensivo delle spese di manutenzione delle dotazioni informatiche –, le spese di missione, i materiali di consumo, la gestione delle banche dati e i costi per le utenze;
    ai fini dello sviluppo delle funzionalità del Portale della performance (già Portale della trasparenza), di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito delle risorse trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base degli accordi tra l'ANAC e il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, sono state reperite quelle occorrenti per il rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), già impegnato nello sviluppo e gestione del Portale della trasparenza;
    per quanto riguarda lo sviluppo temporale dell'onere derivante dal provvedimento, poiché nel corso del 2015 non è stato operato alcun trasferimento a favore del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel 2016, in relazione alla tempistica di approvazione del provvedimento, si prevedono trasferimenti pari ai 9/12 degli importi complessivi individuati su base annua, appare necessario rimodulare il profilo dell'onere e della corrispondente copertura finanziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 5, comma 4, sia rimodulato il profilo temporale degli oneri, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed indicando per il medesimo anno un importo pari ai 9/12 di quello previsto, adeguando conseguentemente la corrispondente copertura finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri Pag. 45relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.
Atto n. 273.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca l'attuazione della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura. In particolare, sono apportate modificazioni al vigente decreto legislativo n. 22 del 2007, in materia di strumenti di misura. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 3 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati (articolo 1, lettera v)) si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga delle autorità competenti per i controlli metrologici che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati da organismi nazionali di accreditamento. In proposito ritiene opportuno confermare che le autorità competenti possano effettivamente svolgere i predetti compiti di controllo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Ritiene, inoltre, che analoga conferma andrebbe acquisita con riferimento all'attività di controllo alle frontiere esterne, che le norme (articolo 1, lettera v)) affidano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per le quali la relazione tecnica fa riferimento alle risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente provvedimento, chiarisce che il Ministero dello sviluppo economico, per i controlli metrologici, si avvale delle autorità competenti le quali si avvalgono a loro volta, per l'effettuazione dei controlli tecnici, di laboratori accreditati da organismi nazionali di accreditamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Inoltre assicura che le risorse già stanziate per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni Pag. 46degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (atto n. 273);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico per i controlli metrologici si avvale delle autorità competenti che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati da organismi nazionali di accreditamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le risorse già stanziate per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Atto n. 274.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'allegato B, punto 20, della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014), reca uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinanti ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
  Lo schema di decreto legislativo, composto di 28 articoli e di dieci allegati, è interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, di cui è disposta l'abrogazione all'articolo 26. Il provvedimento è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osserva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la mancanza nel provvedimento in esame di profili innovativi con riferimento ai compiti delle amministrazioni pubbliche, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.
  Segnala tuttavia che l'articolo 26 prevede l'integrale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, ivi incluso l'articolo 11 del medesimo decreto, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996, che regolano gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni anche nella materia interessata dal presente provvedimento, mentre peraltro la relazione Pag. 47tecnica afferma che viene fatto salvo il rinvio alle disposizioni del predetto articolo 47. Ciò posto ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame una norma di rinvio di analogo tenore a quella contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998.

  Il Viceministro Enrico MORANDO condivide le considerazioni della relatrice.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (atto n. 274);
   considerato che:
    l'articolo 26 prevede l'integrale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, ivi incluso l'articolo 11 del medesimo decreto, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996, che regolano gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni anche nella materia interessata dal presente provvedimento;
    potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame una norma di rinvio di analogo tenore a quella contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   Si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una norma di rinvio di analogo tenore a quella contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998».

  Il Viceministro concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.