CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2015
530.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.50.

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
S. 2110 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, nel testo iniziale deliberato dal Governo, in occasione del suo esame da parte della XI Commissione della Camera ed ha espresso in quella sede un parere favorevole in data 30 settembre 2015.
  Il decreto-legge è volto a consentire l'applicazione della normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali anche in relazione all'attività di apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura.
  L'articolo 1 integra dunque l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, specificando che, in relazione alla «tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico», rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo «i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali», ma anche «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura».
  Nel corso dell'esame alla Camera, l'ambito applicativo del provvedimento è stato limitato alle sole strutture appartenenti a soggetti pubblici (mediante il richiamo al solo comma 3 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004).
  Di particolare rilievo è stata poi l'introduzione dell'articolo 01, in base al quale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli Pag. 107essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciò avviene nel rispetto degli statuti delle Regioni speciali e delle Province autonome e delle relative norme di attuazione.
  Ricorda in proposito che la disciplina della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale rientra nella materia «valorizzazione dei beni culturali», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 9 del 2004 e n. 232 del 2005).
  Rileva altresì che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004). Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005).
  Nel corso dell'esame alla Camera, è stata infine introdotta una clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

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