CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 concerne un finanziamento per complessivi 110 milioni di euro per la realizzazione del «Piano Scuola», finalizzato al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici: 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 sono stati già assegnati dal CIPE e la norma in commento ne dispone l'immediato utilizzo; altri 50 milioni di euro per il 2015 vengono finanziati ricorrendo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  L'articolo 2, novellando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 270/1999, modifica la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese, al fine di prevedere la possibilità di proroga del relativo programma quando l'attuazione del programma stesso richieda la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori.Pag. 93
  L'articolo 3 riduce gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 agli enti colpiti dall'evento alluvionale che ha interessato le province di Parma e Piacenza il 13 ed il 14 settembre.
  L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.
  Con particolare riguardo agli ambiti di competenza della X Commissione, si segnala l'articolo 2 che interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270/1999 (cosiddetto Prodi-bis), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.
  Come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso disegno di legge, l'obiettivo perseguito con la disposizione è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento. Secondo la relazione illustrativa, il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato. Con la proroga, afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di prededuzioni con inevitabile sacrifico dei crediti pregressi).
  La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.
  In particolare, l'articolo 2 aggiunge un nuovo comma 4-bis nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270/1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Ai sensi del nuovo comma 4-bis, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni.
  A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 270, è il commissario straordinario che può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del MiSE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il tribunale decide con decreto motivato. La formulazione del nuovo comma 4-bis prevede invece che sull'ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MiSE e successivamente trasmessa al tribunale «perché questo eserciti le proprie attribuzioni». Pag. 94Secondo la relazione illustrativa, «considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporne la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la « fattibilità « dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il decreto legislativo gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato». Sempre secondo la relazione illustrativa, «la proroga trimestrale di cui all'articolo 66, rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, assume una ben diversa natura, potendo essere concessa nei casi in cui «alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione».
  Ricorda, infine, che la Commissione Attività produttive ha recentemente avviato l'esame della proposta di legge C. 865 Abrignani volta ad una complessiva riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, successivamente assegnato in sede congiunta con la Commissione Giustizia.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede innanzitutto quali siano le imprese interessate dalla disposizione illustrata che prevede la possibilità della proroga per l'attuazione dei programmi relativi all'amministrazione straordinaria. Chiede altresì se sia possibile disporre di un elenco nominativo dei soggetti eventualmente beneficiari di tale disposizioni e se fra questi rientri anche la compagnia aerea Blue Panorama o la Divina provvidenza del senatore Azzollini. Al riguardo, segnala che tale richiesta è stata rivolta al Governo presso la Commissione Bilancio, competente in sede referente sul provvedimento, e che il Viceministro Morando ha fornito alcuni elementi informativi nella seduta del 15 ottobre scorso, indicando in particolare i programmi in scadenza di alcune società poste in amministrazione straordinaria.
  Solleva inoltre la questione relativa agli elevati compensi dei commissari straordinari spesso impegnati in più procedure di amministrazione straordinaria, i quali potrebbero venire a trovarsi in situazioni di incompatibilità. Rileva altresì che i compensi dei commissari sono in alcuni casi attribuiti direttamente ai bilanci di imprese in difficoltà e che bisognerebbe per questo motivo prevedere un tetto ai loro emolumenti. Chiede pertanto al relatore di prevedere queste sue osservazioni all'interno della proposta di parere.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, osserva come la disposizione di proroga contenuta nell'articolo 2 del provvedimento in esame sia una norma di assoluto buon senso. Sottolinea che ulteriori modifiche di più ampia portata saranno affrontate nell'esame della proposta di legge C. 865, a sua prima firma, il cui esame sarà quanto prima avviato in sede congiunta con la Commissione Giustizia.

  Raffaello VIGNALI (AP) sottolinea come il provvedimento in esame e, in particolare, la norma relativa alle grandi imprese in amministrazione straordinaria, sia senz'altro utile ad evitare il fallimento di molte aziende. Al riguardo, segnala che le disposizioni in esame si riferiscono esclusivamente alla proroga dei tempi di attuazione dei programmi di amministrazione straordinaria, pertanto non ritiene possibile allargare il dibattito ad altre questione pur meritevoli di attenzione.

  Ludovico VICO (PD) sottolinea l'urgenza di procedere ad una complessiva riforma della legge cosiddetta Prodi-bis, dando finalmente seguito ad un impegno assunto già nelle passate legislature.

  Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere un giudizio positivo sull'articolo 2 del provvedimento in esame che reca la possibilità della proroga da parte del MiSE dell'attuazione dei programmi da parte dell'impresa ammessa alla procedura di Pag. 95amministrazione straordinaria, concorda con i colleghi intervenuti circa la necessità di affrontare ulteriori aspetti della riforma. Al riguardo, ritiene che l'occasione più idonea sia l'esame della proposta di legge Abrignani C. 865 da esaminare in sede congiunta con la Commissione Giustizia.

  Angelo SENALDI (PD), nel preannunciare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, ritiene che occorra approfondire la compatibilità normativa tra la proroga di 12 mesi affidata al MiSE e quella di tre mesi prevista di competenza dell'autorità giudiziaria.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per domattina alle ore 9.

  La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.
(Seguito della discussione e rinvio).

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00804 Allasia che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00475 Della Valle.

  Luigi TARANTO (PD) ritiene opportuno sottolineare preliminarmente che in questa fase si deve consentire la piena operatività dell'intesa realizzata in sede di Conferenza unificata nel luglio 2012. Ritiene che, da questo punto di vista, alcune delle associazioni di categoria intervenute in audizione presso la Commissione abbiano formulato osservazioni particolarmente puntuali. Intende pertanto manifestare, a nome del proprio gruppo, la volontà di presentare risoluzione sul tema del commercio ambulante, volta a chiedere al Governo un impegno affinché siano messi a punto tutti i meccanismi utili a consentire la compiuta e agile operatività degli accordi derivanti dall'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni.

  Ivan DELLA VALLE (M5S) dichiara di non condividere i contenuti della risoluzione preannunciata dal collega Taranto, volta ad ampliare l'intesa raggiunta nella Conferenza unificata piuttosto che a chiedere l'esclusione della materia del commercio ambulante dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. Ritiene che nella seduta odierna sarebbe stato opportuno avere la presenza di un rappresentate del Governo per conoscerne gli orientamenti su questo e sugli altri aspetti problematici evidenziati nella risoluzione a sua prima firma.

  Ludovico VICO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inopportuno che il collega Della Valle entri nel merito del testo di una risoluzione preannunciata, ma non ancora presentata dal gruppo del PD. Concorda invece sulla richiesta relativa alla presenza di un rappresentate del Governo alla discussione delle risoluzioni.

  Davide CRIPPA (M5S) ricorda come in altre circostanze la Commissione abbia proceduto all'esame di risoluzioni, giungendo anche alla stesura di testi unificati, senza conoscere l'orientamento del Governo sugli impegni in esse previsti. Ritiene pertanto necessario, ai fini di dell'economia dei lavori della Commissione, che a partire dalla prossima seduta sia assicurata la presenza di un rappresentante del Governo.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

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7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.
(Seguito della discussione e rinvio).

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00789 Della Valle che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00703 Ricciatti.

  Luigi TARANTO (PD) ritiene che il ciclo di audizioni svolto sul tema abbia ampiamente confermato l'opportunità di distinguere tra l'utilizzo del contratto di agenzia in forma di monomandato con caratteristiche del tutto peculiari e legittime dai suoi usi distorti finalizzati a mascherare, nella sostanza, rapporti di lavoro subordinato. Le audizioni hanno altresì chiarito che l'istituto del contratto di monomandato è largamente cresciuto per via di disciplina contrattuale piuttosto che per i riferimenti al codice civile. Osserva che si dovrebbe riconoscere l'autonomia contrattuale delle parti sociali per l'evoluzione di larga parte di questo istituto, ferma restando l'opportunità invece di un'azione istituzionale volta all'efficientamento del sistema dei controlli. Analoga iniziativa si rivelerebbe probabilmente opportuna per affrontare gli altri capitoli evidenziati dai rappresentanti del mondo dell'intermediazione commerciale, in particolare, sui versanti delle politiche fiscali e dell'impulso all'innovazione che anche in questo settore potrebbe rivelarsi foriero di significativi aumenti di produttività e di crescita di qualità del servizio. Auspica quindi che la presentatrice della risoluzione in titolo voglia tenere conto dei suggerimenti espressi nell'ambito del ciclo di audizioni e delle indicazioni che ha inteso manifestare in questo suo intervento.

  Lara RICCIATTI (SEL) sottolinea che i soggetti intervenuti in audizione hanno presentato valutazioni diverse e, in alcuni casi, discordanti. Ritiene pertanto opportuno addivenire ad una sintesi delle posizioni emerse riformulando il testo della sua risoluzione anche al fine di accogliere eventuali suggerimenti dei colleghi ed elaborare un testo ampiamente condiviso dalla Commissione. Sottolinea che la problematica è fortemente dalla categoria degli agenti di commercio e che vi è necessità di un chiarimento e possibilmente di un intervento normativo.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 201.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, intende anticipare alcuni contenuti della proposta di parere che presenterà nella seduta già prevista il prossimo giovedì 22 ottobre, manifestando sin d'ora disponibilità a valutare eventuali contributi dei colleghi. In primo luogo, richiama una questione emersa nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in merito alle competenze di Pag. 97quest'ultima sulla termoregolazione. Si riferisce, in particolare, all'articolo 9, comma 5, lettere a), b) e c) dello schema di decreto in esame e all'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo n. 102/2014. Intende chiedere al Governo di chiarire che, sia i sistemi multiutenti serviti da teleriscaldamento, sia i sistemi multiutenti serviti da teleriscaldamento o teleraffreddamento centralizzato devono avere da parte dell'Autorità l'indicazione delle modalità operative, nonché dei criteri di definizione dei costi, quando l'attività di misurazione del calore viene effettuata da soggetti che non sono i fornitori. Questa attività deve essere svolta dall'Autorità sia per quanti sono serviti da teleriscaldamento sia per gli utenti serviti da riscaldamento centralizzato, in caso contrario si verrebbe a creare una situazione di sperequazione tra diverse categorie di consumatori.
  Sottolinea che intende inserire nella proposta di parere un richiamo all'attivazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica mantenendo in bilancio la parte ad esso dedicata dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica previsto dal decreto legislativo n. 102/2014. Un altro tema rilevante è rappresentato dalla fatturazione dei conguagli, stabilendo in due anni il periodo massimo entro il quale può essere addebitato in costanza di fornitore, fatto salvo il diritto del cliente stesso ad ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso. Un'ulteriore condizione sarà volta alla richiesta di meglio specificare le definizioni di «contatore di fornitura» e di «contatore individuale», anche secondo quanto indicato nel parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 luglio 2015. Intenderebbe altresì segnalare al Governo che, nell'ambito del servizio sottoposto a regolazione dell'AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogni di acqua calda sanitaria.
  Ritiene altresì che nella proposta di parere si dovrebbe inserire un'osservazione volta a chiarire le definizioni di «audit energetico o diagnosi energetica», e conseguentemente se e come la figura dell'esperto in gestione dell'energia (EGE) possa essere ritenuta sostanzialmente assimilabile a quella dell’energy auditor e, in conseguenza di ciò, come sarebbe opportuno prevedere per queste professionalità un unico sistema di certificazione. Altra questione da approfondire è relativa ai requisiti di indipendenza degli operatori dei «centri indipendenti di assistenza ai consumatori» che dovrebbero essere ben definiti e possibilmente vigilati dall'AEEGSI: i riferimenti di tali operatori dovrebbero essere comunicati dai venditori evitando il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione. Aggiunge che è opportuno prevedere un'osservazione all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis, che inviti il Governo a valutare l'opportunità di modificare il termine «uniformarsi», in quanto nel caso specifico si tratta di costi aziendali di riferimento a servizi per i quali apparirebbe improprio applicare un prezzo imposto.
  Altre osservazioni potrebbero essere volte a conferire all'AEEGSI le funzioni di definire convenzioni-tipo tra il gestore del servizio e il comune, al fine di garantire omogeneità sotto il profilo della tutela dei consumatori, e la quantificazione del valore residuo delle reti al termine delle concessioni, ove non previsto nelle convenzioni menzionante; alla sostituzione del riferimento alle norme tecniche con quello alle norme UNI EN 834, al fine di una maggior chiarezza ed univocità, nonché ad un aggiornamento della definizione di condominio.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, chiede quale sia il meccanismo di funzionamento del Fondo per l'efficienza energetica al Pag. 98fine di comprendere quali siano i soggetti titolati ad accedervi, se la proprietà o le Esco. Intenderebbe inoltre avere informazioni sui titoli di efficienza energetica (TEE) e, in particolare, sulla pubblicazione delle linee guida in materia di certificati bianchi anche al fine di valutare un contributo del Parlamento allo sviluppo di questo mercato.

  Gianluca BENAMATI (PD) ritiene rilevante la questione relativa al funzionamento del Fondo per l'efficienza energetica, tuttavia non ha ritenuto di affrontarla nel dettaglio in questa sede, preferendo attenersi ai temi dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 201/2014.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.