CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2015
516.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
Pag. 4

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 207.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che le Commissioni devono esprimere il proprio parere al Governo entro il termine del 29 ottobre prossimo. Peraltro, nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni si è raggiunta un'intesa di massima nel senso di procedere nell'esame nel modo più spedito possibile per tentare di concludere i lavori e di esprimere il parere già nella seduta prevista per giovedì 8 ottobre.

  Marco DI MAIO (PD), relatore per la I Commissione, riferisce che lo schema di regolamento di cui le Commissioni avviano oggi l'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2015, approvata in via definitiva dal Parlamento il 18 dicembre scorso. Tale legge, esaminata in sede referente dalle stesse Commissioni I e IV, ha previsto che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, occorra rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite con regolamento. A tal fine, è stata novellata la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), eliminando la previsione relativa ad un limite minimo di altezza. Pag. 5
  La richiamata legge ha quindi rinviato ad un apposito regolamento di esecuzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che attualmente prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo.
  Al medesimo regolamento è stato, inoltre, come si è detto, affidato il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la precisazione che questi potessero essere differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.
  Premesso che lascerà alla relatrice per la IV Commissione la descrizione analitica del contenuto dello schema di regolamento, richiama i contenuti principali della legge n. 2 del 2015 su cui si fonda il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni. Tale legge nasce da un approfondito lavoro svolto dalla Camera dei deputati già nella XVI legislatura sul tema dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per le Forze armate e di polizia; allora, l'approvazione da parte della Camera con un'ampia maggioranza, il testo fu trasmesso al Senato dove, per l'interruzione anticipata della legislatura, l’iter si fermò.
  In questa legislatura l'esame è stato svolto in prima lettura dal Senato, che ha approvato un testo unificato lo scorso 8 aprile 2014. Successivamente, il 18 dicembre scorso, la Camera ha approvato il testo nella stessa formulazione del Senato. La legge, composta da un solo articolo, rivede l'attuale disciplina in materia di requisiti fisici per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze armate e di polizia.
  Per le Forze armate i limiti in questione sono contenuti nell'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso di formazione quadriennale tenuto presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 richiede una statura non inferiore a 1,65 metri per gli uomini e 1,61 metri per le donne.
  Lo stesso articolo 3 stabilisce che per l'ammissione ai concorsi a posti di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore agli 1,65 metri.
  Per quanto riguarda invece l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della guardia di finanza, l'articolo 4 dello stesso decreto richiede per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali ed i finanzieri un'altezza non inferiore agli 1,65 metri per gli uomini e 1,61 per le donne, per gli ufficiali un'altezza non inferiore agli 1,68 per gli uomini e 1,64 per le donne.
  Per l'ammissione ai concorsi di nomina ad allievo guardia e a ufficiale del Corpo forestale dello Stato, l'articolo 5 dello stesso decreto richiede una statura non inferiore agli 1,65 metri per gli uomini e 1,60 per le donne.
  Con riferimento poi al Corpo di potenzia penitenziaria, l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 16 marzo 2006 richiede un'altezza non inferiore a 1,65 metri per gli uomini e 1,61 per le donne.
  La legge modifica – come detto – la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, disponendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, si debba rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo tabelle da stabilire con regolamento.
  L'articolo 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015 prevede quindi che, con regolamento di esecuzione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano apportate al citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia Pag. 6di ordinamento militare le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dalla legge, ossia le modifiche necessarie per sostituire i requisiti di altezza con i nuovi requisiti corrispondenti ai parametri fisici poco fa citati.
  Il regolamento deve essere adottato su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle salute e il Ministro delegato per le pari opportunità. Lo schema del regolamento deve essere previamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni di merito, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso questo termine, il Governo può comunque adottare il regolamento
  Il comma 3 dell'articolo unico della legge n. 2 del 2015 prevede espressamente, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di garantire la parità di trattamento, che il regolamento di esecuzione della legge deve stabilire parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia, ad ordinamento militare e civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È previsto che i parametri in questione potranno essere differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.
  È, inoltre, stabilito che, dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge, siano abrogate le disposizioni che stabiliscono gli attuali requisiti di altezza.
  Infine, il comma 4 dell'articolo unico della legge n. 2 del 2015 prevede che le diverse disposizioni concernenti i parametri fisici richiesti ai fini del reclutamento del personale dei diversi corpi e forze interessati – quindi, come si è detto, le Forze armate, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – devono entrare in vigore contemporaneamente, precisando altresì che nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.
  Ricorda infine che, come rappresentato da più parti nel corso dell’iter parlamentare della legge, la finalità alla base di questa è quella di rendere più flessibili i requisiti fisici per l'accesso alle Forze armate e di polizia, stabilendo un nuovo criterio di idoneità fisica che eviti di fare riferimento a limiti statici, come sono, appunto, quelli di altezza, e che non sempre costituiscono un criterio sufficiente di valutazione della reale capacità fisica di un individuo.

  Rosanna SCOPELLITI (AP), relatrice per la IV Commissione, riferisce che, come anticipato dal relatore per la I Commissione, lo schema di regolamento in esame individua, per ciascuno dei parametri fisici di cui alla legge n. 2 del 2015, i valori limite che fungeranno d'ora in poi da requisiti unici e omogenei, in sostituzione del requisito dell'altezza, per l'accesso nei ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco. Conseguentemente lo schema apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le modifiche necessarie per adeguarlo alle novità.
  La relazione di accompagnamento trasmessa dal Governo insieme allo schema di regolamento chiarisce che il lavoro di definizione dei parametri fisici è stato realizzato da un Comitato tecnico scientifico appositamente costituito presso lo Stato maggiore della difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e da docenti dell'Università degli studi di Roma «Foro italico» (ex ISEF) e presieduto dal rettore del medesimo ateneo.
  Quanto al metodo di lavoro, la relazione spiega che, al fine di redigere la tabella dei valori limite dei parametri fisici, il Comitato in questione ha analizzato – oltre ai dati sin qui validati dalla letteratura scientifica – anche quelli raccolti dal Centro nazionale di selezione e Pag. 7reclutamento dell'Esercito di Foligno su oltre 1.000 giovani, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 28 anni che hanno partecipato a un concorso per il reclutamento di volontari nelle Forze armate.
  La relazione precisa che il Comitato ha tenuto anche conto del fatto che il rilevamento dei parametri fisici significativi ai fini della selezione deve avvenire senza costi aggiuntivi per le amministrazioni, atteso che la legge n. 2 non ha stanziato risorse per questa attività, nonché dell'esigenza di rispettare la normativa vigente in materia di radioprotezione.
  Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali che – attraverso i propri tecnici – le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del Comitato.
  Il Comitato ha individuato valori limite, distinti per maschi e femmine, per ciascuno dei tre parametri fisici previsti dalla legge e ne ha fornito una definizione. I tre parametri e i relativi valori sono quelli indicati nella tabella allegata allo schema in esame, vale a dire la «costituzione corporea», la «forza muscolare» e la «massa metabolicamente attiva» (peraltro, mentre la tabella allegata parla – come detto – di «costituzione corporea», nel testo del regolamento si fa riferimento alla «composizione corporea»).
  Secondo le definizioni fornite dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame, per «composizione corporea» deve intendersi la percentuale di massa grassa presente nell'organismo. A sua volta, la «forza muscolare» consiste nella forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg). Infine la «massa metabolicamente» attiva è rappresentata dalla percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.
  Con riferimento al parametro della forza muscolare, la relazione di accompagnamento precisa che il Comitato scientifico ha scelto di valutarlo attraverso una misurazione della forza muscolare della mano dominante in quanto, secondo la letteratura scientifica, la forza espressa dai muscoli della mano è rappresentativa di quella del complesso dell'apparato muscolare. Quanto alla metodica per la misurazione, è stato scelto l'esame cosiddetto handgrip perché è di facile e rapida esecuzione e di costo modesto.
  Per quanto riguarda la costituzione corporea e la massa metabolicamente attiva, il Comitato – spiega, ancora, la relazione del Governo – ha scelto di valutarle attraverso la bioimpedenziometria, che è una metodica strumentale di rapida esecuzione e priva di impatto negativo sulla salute dei candidati (in quanto non impiega radiazioni ionizzanti) anche se non ancora del tutto standardizzata; mentre la plicometria – che è un'altra metodica pure utilizzabile – è stata esclusa perché richiede nell'esecutore una professionalità di cui non è al momento possibile avvalersi in tutti i centri di selezione.
  L'articolo 3 dello schema di regolamento prevede quindi che i candidati ai concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco debbano rientrare entro i valori limite di ciascuno di tali parametri, con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento. La relazione di accompagnamento chiarisce, infatti, che – trattandosi di parametri che, rispetto all'altezza, sono di fatto più difficilmente oggettivabili – è opportuno tenere conto sia di eventuali condizioni tecniche dello strumentario, sia di possibili condizioni temporanee del candidato che possono incidere sul valore riscontrato.
  Restano escluse dall'applicazione dei nuovi parametri le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori. Per inciso, questa esclusione non è espressamente prevista dalla legge n. 2. Al riguardo la relazione del Governo riporta che l'esclusione è stata Pag. 8prevista per la necessità di assicurare uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2.
  L'articolo 5 prevede che le amministrazioni interessate verifichino l'adeguatezza dei valori parametrali individuati dal regolamento in esame alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, in modo che sia possibile promuovere e attivare gli eventuali correttivi. Lo stesso articolo rinvia a direttive specialistiche – che devono essere approvate d'intesa dagli organi competenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute – la puntuale definizione, in modo omogeneo, le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento.
  Si prevede, infine, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partire dai bandì di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale in data successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso.
  Ricorda, da ultimo, che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'esprimere il 10 settembre scorso parere favorevole sullo schema di regolamento, ha rilevato la mancanza di un espresso riferimento all'impatto del provvedimento sui reclutamenti in talune forze speciali – e cioè Corazzieri e Granatieri di Sardegna – per le quali è previsto il possesso di una specifica altezza, invitando il Governo a valutare l'opportunità «di un chiarimento sul punto nel testo del provvedimento che, nella versione attuale, troverebbe applicazione anche nei confronti delle suddette forze speciali».
  In relazione a tale osservazione, il Ministero della difesa, con una nota allegata alla documentazione che accompagna lo schema di regolamento in esame, ha chiarito che «l'accesso a corpi/forze speciali avviene solo dopo il reclutamento effettuato sulla base dei criteri generali tra i quali, nella specie, i parametri fisici definiti dallo schema di regolamento in esame. In sostanza, tra il personale già giudicato idoneo per l'arruolamento o tra quello già in servizio, viene effettuata un'ulteriore selezione per l'impiego in particolari corpi/forze speciali sulla base del possesso di peculiari requisiti, tra i quali anche il soddisfacimento di caratteristiche fisiche più stringenti e specifiche, che, per quanto riguarda la Difesa, sono disciplinati nelle direttive di ciascuna Forza armate e dell'Arma dei carabinieri».
  In conclusione, ribadisce la propria personale soddisfazione per il proficuo lavoro a suo tempo svolto dalle Commissioni I e IV in vista della definizione di quella che è poi diventata la legge n. 2 del 2015 e per il fatto che, con la prossima emanazione del regolamento, si arriverà finalmente a rendere operativi i nuovi parametri fisici, il che rappresenta un risultato importante per tanti giovani italiani.

  Elio VITO (FI-PdL) ritiene che le Commissioni dovrebbero concludere l'esame del provvedimento già oggi, esprimendo un parere favorevole, e auspica che i relatori facciano una proposta in tal senso, in modo da testimoniare la volontà della Camera dei deputati di assicurare la massima celerità e speditezza a un provvedimento che attua una legge unanimemente condivisa e che è in ritardo rispetto ai tempi che erano stati programmati nella legge stessa, la quale prevedeva infatti che il regolamento fosse adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vale a dire entro il 6 agosto scorso.

  Michele PIRAS (SEL), premesso che il giudizio del suo gruppo sullo schema di regolamento è nel complesso positivo e che anche il suo gruppo desidera che il provvedimento entri in vigore il prima possibile, ritiene però necessario chiedere al Governo alcuni chiarimenti, onde scongiurare che un esame troppo affrettato induca le Commissioni ad avallare un testo la cui effettiva portata, in termini di ampliamento della platea dei soggetti idonei sotto il profilo fisico ad accedere nelle Forze armate e di Polizia, è tutta da verificare.
  Chiede in primo luogo quando si prevede che il regolamento entri in vigore e se si applicherà anche ai concorsi già aperti. Pag. 9In secondo, luogo, chiede chiarimenti in merito alle ragioni che hanno indotto il Governo, all'articolo 2, comma 2, ad escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le procedure concorsuali per il reclutamento del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleta o di istruttori: a parte che non si vede perché gli istruttori debbano possedere gli stessi requisiti fisici degli atleti, non è chiaro né perché gli stessi atleti debbano essere reclutati secondo requisiti speciali, fermo restando che per fare gli atleti devono certamente avere caratteristiche fisiche speciali, né quali sarebbero questi requisiti.
  In terzo luogo, con riferimento ai valori limite della costituzione corporea indicati nella tabella allegata allo schema in esame, chiede in che modo sia calcolata la percentuale di massa grassa. Infatti, se si applicasse la formula che gli risulta essere impiegata per calcolare la massa grassa – vale a dire il peso diviso il quadrato dell'altezza – allora i valori limite indicati nella tabella quali requisiti sarebbero molto restrittivi e sostanzialmente tali da escludere una parte significativa della popolazione giovanile.

  Tatiana BASILIO (M5S) esprime soddisfazione, a nome del proprio gruppo, per il superamento del criterio dell'altezza quale requisito per l'accesso alle Forze armate e a quelle di Polizia e per la sua sostituzione con i nuovi parametri fisici. Chiede al Governo di chiarire quando il regolamento potrà prevedibilmente entrare in vigore.

  Francesco SANNA (PD) esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, dove si prevede che con apposite direttive tecniche approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, siano definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento. Manifesta preoccupazione che una simile disposizione rinvii a direttive tecniche ampiamente discrezionali la determinazione di tali importanti parametri, con il rischio di derogare a quanto previsto dal provvedimento in esame.

  Emanuele FIANO (PD), pur non essendo contrario ad una rapida conclusione dell’iter, ritiene opportuno approfondire prima le importanti questioni poste nel dibattito, al fine di giungere ad una deliberazione ponderata.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI rileva che, per quanto riguarda la data di entrata in vigore del regolamento, fermo restando che una previsione certa è impossibile, si può ipotizzare – se le competenti Commissioni di Camera e Senato si esprimeranno in tempi celeri e tenuto conto dei tempi tecnici per i passaggi successivi, vale a dire l'adozione del regolamento in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri – che la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale avvenga non oltre la prima metà di novembre.
  Quanto ai concorsi cui si applicano i nuovi parametri, ricorda che l'articolo 5, comma 2, precisa che il regolamento si applica ai concorsi i cui bandi saranno pubblicati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
  Per quanto riguarda il reclutamento del personale da destinare ai gruppi sportivi, fa presente che gli istruttori sono selezionati tra coloro che sono stati atleti e che per questi ultimi devono essere previsti ovviamente requisiti speciali.
  Con riferimento poi alla domanda posta dal deputato Piras sul modo in cui è calcolata la massa grassa e sulla congruità dei valori limite previsti nella tabella, dichiara di non essere in grado, trattandosi di un profilo tecnico-sanitario, di rispondere senza svolgere prima un approfondimento con gli uffici competenti del Ministero. Sottolinea, tuttavia, che i parametri fisici indicati nella tabella sono stati non solo individuati da un Comitato tecnico composto da medici delle Forze Pag. 10armate e da docenti dell'Università «Foro italico» (ex ISEF), ma poi discussi e validati dai tecnici responsabili di tutti i dicasteri coinvolti dal provvedimento. Aggiunge che lo stesso regolamento contiene una clausola di flessibilità all'articolo 5, comma 1, dove si dice che le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrali in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
  Per quanto riguarda infine la questione dei Corpi speciali sollevata dal Consiglio di Stato, ricorda che il reclutamento del personale avviene sulla base di requisiti di idoneità generali, mentre per l'impiego successivo – e quindi per l'assegnazione del personale reclutato a questa o quella unità – si tiene conto, all'occorrenza, anche di requisiti speciali, che dipendono dalla destinazione: per esempio i carristi, cui è richiesta una vista perfetta, o i lagunari, che devono saper nuotare.

  Gian Luigi GIGLI (PI) fa notare che, alla base della discussione in corso in relazione al criterio della composizione corporea, potrebbe esservi un equivoco di fondo legato al sistema di calcolo utilizzato, che è diverso a seconda che si stia determinando la percentuale di massa grassa o l'indice di massa corporea.

  Michele PIRAS (SEL) ritiene, a maggior ragione, che il Governo debba chiarire in che modo sia calcolata la massa grassa ai fini della verifica del rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella allegata allo schema in esame con riferimento alla composizione corporea. Osserva infatti che pretendere una massa grassa compresa tra il 7 e il 22 per cento, senza considerare l'altezza, significa favorire i soggetti molto magri e escludere molti giovani, forse più di quelli che sarebbero esclusi con gli attuali limiti di altezza. Nel confermare che il suo gruppo vuole la riforma del sistema dei parametri fisici di accesso alle Forze armate e che non intende ritardare l'iter del provvedimento, chiede tuttavia che si faccia chiarezza sui parametri che vengono introdotti.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma di non poter rendere i chiarimenti richiesti fin da subito, trattandosi di questioni tecnico-sanitarie, e si riserva di fornirli nella prossima seduta.

  Massimo ARTINI (Misto-AL) dichiara di essere favorevole a un esame il più spedito possibile da parte delle Commissioni, in modo che questo provvedimento lungamente atteso possa finalmente diventare operativo. Ringrazia i relatori per la tenacia con cui hanno seguito il problema già al momento di discutere la legge e tutti quelli che si sono impegnati per il risultato.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, prende atto che non vi sono le condizioni per concludere l'esame nella seduta odierna, come auspicato da alcuni, ed evidenzia che, in ogni caso, anche se concludere l'esame oggi sarebbe stato un importante segnale di attenzione delle Commissioni rispetto ai tanti giovani che aspettano questa riforma, va considerato che il Governo deve comunque attendere anche il parere del Senato, che non sarà espresso oggi e forse neanche entro la fine della settimana.

  Rosanna SCOPELLITI (AP), relatrice per la IV Commissione, concorda con le considerazioni del presidente, fermo restando che personalmente auspica che l'esame si concluda quanto prima ed è disponibile anche ad una anticipazione a domani della seduta prevista per giovedì 8 ottobre.

  Marco DI MAIO (PD), relatore per la I Commissione, concorda con il presidente e con la relatrice Scopelliti, assicurando che la volontà dei relatori è che l'esame possa chiudersi non oltre giovedì 8 ottobre.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.