CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2015
510.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
COMUNICATO
Pag. 14

SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, sono abbinate alla proposta di legge in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, le proposte di legge vertenti su materia identica, già individuate nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni, ovvero le proposte di legge n. 361 La Russa, n. 562 Bianconi e Laffranco, n. 959 Vezzali ed altri, n. 1430 Giorgetti Giancarlo ed altri, n. 1475 Carrescia ed altri, n. 1643 Nastri, n. 1646 Iannuzzi Cristian ed altri, n. 1677 Catanoso Genovese e Francesco Saverio Romano, n. 2068 Palmizio, n. 2192 Crivellari e n. 2263 Greco.
  (Così rimane stabilito).

  Alessia MORANI (PD), relatrice per la II Commissione, in primo luogo intende precisare che nella propria relazione si limiterà ad illustrare il contenuto del provvedimento, riservando ad un successivo intervento le eventuali questioni di natura tecnico-giuridica che le Commissioni dovranno valutare per verificare l'opportunità di apportare al testo delle modifiche. Al riguardo, rappresenta sin da subito l'esigenza di svolgere alcune audizioni, che Pag. 15non dovranno rallentare l’iter del provvedimento, ma che serviranno ad approfondire l'esame del testo. Potrebbero essere sentiti i rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada ed esperti di diritto penale, quali magistrati, avvocati e professori universitari.
  Quanto al contenuto della proposta di legge approvata dal Senato fa presente che essa è composta da otto articoli, che introducono nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente.
  Passando ad una breve sintesi del contenuto degli articoli, rileva che l'articolo 1, comma 1, aggiunge al codice penale il nuovo reato di omicidio stradale (articolo 589-bis) che sanziona, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) i conducenti di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento.
  In particolare, l'articolo 589-bis sanziona con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso dai conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). Osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese anche fattispecie già punite dal primo comma. Sono infatti punite nuovamente con la stessa pena del primo comma anche le violazioni, da parte di soggetti appartenenti a tali categorie, relative all'ebbrezza alcolica superiore a 1,5 grammi per litro e all'assunzione di stupefacenti, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada.
  Sottolinea che è, invece, punito con la pena della reclusione da 7 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane). In tutti i casi precedenti la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle condotte imprudenti finora citate, non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.
  L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Osserva che, anche in questo caso, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 del codice penale vigente, con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni. La fattispecie ivi disciplinata non costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, un'autonoma figura di reato complesso, né una mera circostanza aggravante del reato base. Si tratterebbe, invece, di un'ipotesi di concorso di reati, unificati per quanto riguarda la pena, con la conseguenza che Pag. 16ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (Cas. Pen., sez. IV, Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35805)
  Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca una specifica circostanza aggravante (aumento da un terzo alla metà) nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo come definito dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale e dall'articolo 589-bis del codice penale, si sia dato alla fuga. Rileva che l'ipotesi di fuga del conducente che abbia provocato un incidente con danni alla persona è attualmente disciplinata dall'articolo 189 del Codice della strada; rispetto a quest'ultima, quindi, quella di cui all'articolo 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale.
  L'articolo 2 della proposta di legge disciplina, con il riformulato articolo 590-bis del codice penale, attualmente relativo alla comparazione delle circostanze, il reato di lesioni personali stradali ed introduce nel codice penale quattro ulteriori disposizioni (articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies e 590-sexies). Le diverse fattispecie del reato di cui all'articolo 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale. L'articolo 590-bis sanziona con la pena della reclusione da 2 a 4 anni le lesioni personali provocate per colpa da: un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Anche in questo caso, si osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese anche fattispecie già punite dal primo comma.
  La pena è la reclusione da 9 mesi a 2 anni, quando le lesioni personali sono provocate: dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane; dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano; dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
  Aggravanti sono previste dal quinto comma dell'articolo 590-bis nei casi di lesioni personali gravi (la pena è aumentata da un terzo alla metà) e gravissime (la pena è aumentata dalla metà a due terzi). Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una diminuzione di pena (fino ad un terzo) nel caso in cui l'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente.
  In ordine al regime di procedibilità, il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 del codice penale In tali casi le pene sono diminuite della metà.
  L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi Pag. 17per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex articolo 590 codice penale, quarto comma, è di 5 anni). Richiama in proposito i rilievi già formulati con riguardo all'omicidio stradale in ordine al concorso di reati.
  Come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-ter introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente (la pena è aumentata da un terzo alla metà) nell'ipotesi sia di lesioni personali stradali di cui al nuovo articolo 590-bis sia di lesioni personali gravi e gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, causate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Ribadisce, come in precedenza accennato, che il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone è previsto attualmente dall'articolo 189 del Codice della strada (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni).
  Il nuovo articolo 590-quater, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis del codice penale, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 del codice medesimo in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) – rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) 589-ter (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'articolo 589, secondo comma, e omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis, aggravati dalla fuga del conducente), 590, terzo comma (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), 590-bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e 590-ter (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli articoli 590, terzo comma, e lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-bis, aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul quantum di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.
   Infine, il nuovo articolo 590-quinquies del codice penale, sul quale si soffermerà il collega relatore della Commissione Trasporti, prevede una significativa rimodulazione della pena accessoria consistente nella revoca della patente, misura attualmente prevista nel solo Codice della strada.
  L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale – conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis – con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale). Più nel dettaglio, al comma 1, lettera a), viene modificato l'articolo 157 del codice penale, prevedendosi anche per il nuovo reato di omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione. L'ulteriore modifica del sesto comma dell'articolo 157 ha natura di coordinamento con l'abrogazione – operata dalla stessa proposta di legge – del terzo comma dell'articolo 589. Si prevede, infatti, il raddoppio dei termini prescrizionali con rinvio alle fattispecie dei soli commi secondo (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul luogo del lavoro) e terzo dell'articolo 589 (il cui contenuto corrisponde all'attuale quarto comma, relativo alla morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni). Il comma 1, lettera b), dell'articolo 3 interviene sul secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, introducendovi una clausola di salvaguardia ed escludendo quindi dall'ambito applicativo del reato di omicidio colposo con Pag. 18violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro le ipotesi contemplate dal nuovo reato di omicidio stradale (articolo 589-bis del codice penale).
  Continuano a essere sanzionate ai sensi del secondo comma dell'articolo 589 del codice penale (reclusione dai 2 a 7 anni) gli omicidi colposi derivanti dalla sola violazione di norme sulla circolazione stradale quali, a titolo esemplificativo, l'investimento di un pedone in prossimità delle strisce pedonali (Cass. Pen. Sentenza 12 aprile 2012, n. 13916), la sosta su una corsia di sorpasso di un'autostrada (Cass. Pen., sez. IV, Sentenza, 17 giugno 2003, n. 25962) ovvero il mancato arresto a un posto di blocco e inseguimento (articolo 43 del codice della strada).
  Il comma 1, lettera c), dell'articolo 3 dispone poi l'abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dal comma terzo dell'articolo 589 del codice penale cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe. Si tratta infatti di una fattispecie ora assorbita dal nuovo articolo 589-bis.
  Infine, le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge recano, con riguardo al nuovo reato di lesioni personali stradali (articolo 590-bis), modifiche di coordinamento riferite al terzo comma dell'articolo 590 (lesioni personali colpose), speculari a quelle di cui alle lettere precedenti sull'omicidio stradale (clausola di salvaguardia e abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale concernente la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe, in caso di lesioni gravi o gravissime.
  L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 224-bis del codice di procedura penale, inserendo fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma del codice penale), l'omicidio stradale (articolo 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis del codice penale) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge inserisce nell'articolo 359-bis del codice di procedura penale (consulenti tecnici del PM) un nuovo comma 3-bis, che prevede la possibilità che, nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM; quando, infatti, il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope – nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini – il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La disposizione fa rinvio inoltre ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 del codice di procedura penale, il quale disciplina quegli atti garantiti ai quali il difensore Pag. 19ha diritto di assistere pur senza avere il diritto del preventivo avviso del loro compimento.
  L'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale. In primo luogo, la lettera a) del comma 1 inserisce un'ulteriore lettera all'articolo 380, comma 2 del codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche nel caso del delitto di «omicidio colposo stradale» di cui all'articolo 589-bis del codice penale. Si osserva che la rubrica dell'articolo 589-bis è «omicidio stradale».
  La lettera b) del comma 1 introduce nell'articolo 381 del codice di procedura penale la lettera m-quinquies), la quale prevede per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis del codice penale l'arresto facoltativo in flagranza.
  La lettera c) del comma 1, modificando l'articolo 406, comma 2-ter, del codice di procedura penale, aggiunge i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il PM chiedere per una sola volta la proroga del termine di durata delle indagini preliminari.
  La successiva lettera d) modifica il comma 2-bis dell'articolo 416, del codice di procedura penale, stabilendo che anche per l'omicidio stradale la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini. La lettera d) modifica l'articolo 429, comma 3-bis, del codice di procedura penale, disponendo che anche per l'omicidio stradale tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni.
  Le successive lettere riguardano la disciplina della citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica. La lettera f) aggiunge una lett. e-bis) al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale che inserisce le lesioni personali stradali, anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 590-bis, tra i reati per cui il PM esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio. La lettera g), infine, introduce modifiche ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 552 del codice di procedura penale per le quali anche quando si proceda per il reato di lesioni personali stradali: – il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari; – la data di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio è fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto stesso.
  Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada, che sarà illustrata dal collega della XI Commissione, e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.
  L'articolo 7 della proposta di legge sopprime parte dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-bis ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico). L'articolo 8 infine dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Paolo GANDOLFI (PD), relatore per la IX Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sui punti di interesse per la Commissione Trasporti, e, in particolare, sulle disposizioni di cui Pag. 20all'articolo 2, nella parte in cui introduce gli articoli 590-quinquies, pene accessorie, nel codice penale, nonché all'articolo 6, che contiene modifiche di coordinamento al codice della strada conseguenti alla diversa configurazione dell'effetto della condanna per le fattispecie concernenti le lesioni personali stradali e l'omicidio stradale.
  Rileva che nella proposta di legge Scilipoti, Isgrò ed altri, che le Commissioni si accingono ad esaminare, l'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 590-quinquies che prevede, quale pena accessoria nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale e per il reato di lesioni personali stradali (gravi o gravissime), la revoca della patente ed il divieto temporaneo di conseguire una nuova patente di guida. Tale sanzione accessoria si applica sia nel caso di patteggiamento per i medesimi reati sia nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Quanto alla durata del divieto di conseguire una nuova patente di guida, nella fattispecie di omicidio stradale semplice si prevede che non sia possibile per il condannato conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. La durata del divieto è maggiore nel caso in cui ricorrano alcune circostanze aggravanti. È infatti pari a 20 anni, nel caso in cui il colpevole fosse già stato condannato per i reati previsti dall'articolo 186, comma 2, lettere b) e c) del codice della strada, ovvero rispettivamente per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro – lettera b) – o con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro – lettera c), o per i reati di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e incidente cagionato dalla guida in condizioni di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). La durata del divieto è infine pari a 30 anni nel caso in cui il condannato si sia dato alla fuga ovvero si trovi in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità.
  Rileva che, con riferimento alla fattispecie di lesioni personali stradali si prevede un divieto di conseguimento di una nuova patente di guida per i cinque anni successivi alla revoca, nel caso di lesioni gravi o gravissime, raddoppiato over ricorrano le circostanze aggravanti concernenti la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica a cagione dell'assunzione di sostanze stupefacenti, sopra ricordate, mentre è pari a 12 anni nell'ipotesi in cui il condannato si sia dato alla fuga ovvero fosse in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità. Solo nel caso di lesioni personali lievi risulterebbe applicabile l'articolo 222 del codice della strada, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato.
  Sottolinea che tale nuova configurazione delle modalità di applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 222 è conseguita attraverso alcune modifiche al testo del citato articolo del codice della strada introdotte dall'articolo 6, lettera a), della proposta di legge all'esame. In particolare viene abrogato il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 222 che prevedeva, quale sanzione amministrativa accessoria alla fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la revoca della patente (che, sulla base della proposta di legge all'esame, consegue, quale pena accessoria, alla condanna per i reati di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime) e introducendo un comma 3-bis che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 222 del codice della strada alle nuove fattispecie appena citate.
  Ricorda che la Commissione Trasporti della Camera aveva già avviato l'esame di un progetto di legge che anticipava parte del contenuto della disciplina che ho appena illustrato, con un'impostazione della Pag. 21questione diversa rispetto a quella della proposta di legge in esame. L'articolo 10 del testo predisposto dalle Commissioni interveniva proprio nella materia concernente le sanzioni accessorie per la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La disposizione citata, in particolare, modificava il Codice della strada prevedendo un divieto di conseguire una nuova patente (il cosiddetto «ergastolo della patente») per il soggetto che viene condannato definitivamente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme di circolazione stradale e ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze psicotrope o psicotrope; si prevedeva inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto responsabile ne fosse privo. Accenna quindi al fatto che anche le proposte di legge che sono state appena abbinate a quella approvata dal Senato prevedono in larga parte, relativamente a tale profilo, un'impostazione analoga al testo predisposto dalla Commissione Trasporti, prima richiamata.
  Rileva che l'articolo 6 della proposta di legge all'esame disciplina anche la fattispecie del ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato. In particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 223, comma 2, del Codice della strada inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui consegue, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'articolo 223 è integrato dalla lettera b), n. 2, con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto possa sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni, quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente e che ad una sentenza di condanna non definitiva possa conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni. Nella quasi totalità delle proposte abbinate la sospensione del titolo abilitativo è disposta in conseguenza dell'omicidio stradale sulla base di presupposti pressoché analoghi.
  Da infine conto del contenuto dell'articolo 590-sexies, anch'esso introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge all'esame, che si limita a definire, ai fini dell'applicazione delle fattispecie previste dalla proposta all'esame, le strade urbane ed extraurbane facendo rinvio, per l'individuazione delle stesse, alle definizioni di cui al codice della strada. In particolare si definiscono come strade extraurbane le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, mentre per strade urbane si intendono le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali.
  Sottolinea che la proposta di legge in esame tocca, anche per quanto riguarda la Commissione trasporti, punti molto sensibili concernenti la sicurezza stradale e le sanzioni in caso di condotte colpose aggravate dalla deliberata situazione di alterazione psicofisica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche o dall'uso di sostanze stupefacenti. Osserva che al di là delle sanzioni penali l'esame sarà anche importante per valutare gli aspetti concernenti le diverse opzioni in campo con riferimento ai presupposti, alla configurazione e alla durata della revoca della patente di guida, anche alla luce dell'attività che la Commissione trasporti ha già portato avanti sulla specifica materia.

  Michele Pompeo META, presidente, riguardo alla richiesta della relatrice Morani di svolgere alcune audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento, pur manifestando la più ampia disponibilità al riguardo, fa presente che il Parlamento, e in particolare la Commissione Trasporti, ha svolto numerose audizioni sul tema in esame i cui atti sono disponibili nel sito Internet della Camera dei deputati.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.