CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2015
498.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 70

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.
Nuovo testo unificato C. 1373 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Ragioneria generale dello Pag. 71Stato (vedi allegato 1), contenenti risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1373 e abb., recante Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente, svolgerà i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, previsti dall'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    i piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, richiamati all'articolo 6, sono stati finanziati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e per gli anni successivi con le risorse derivanti dal rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 499 del 1999 disposto annualmente dalla legge di stabilità;
    l'obbligo posto a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'articolo 6, comma 1, di destinare annualmente una quota delle risorse disponibili per i citati piani di settore al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa deve intendersi condizionato alla effettiva sussistenza di risorse disponibili, da considerarsi quale limite massimo di spesa, fermo restando che la predetta destinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
    l'effettivo ammontare delle risorse da destinare a tale finalità potrà essere definito, nel rispetto del citato limite di spesa, soltanto sulla base delle risorse che si renderanno annualmente disponibili per il finanziamento dei predetti piani di settore;
    appare necessario precisare, all'articolo 6, comma 2, che le risorse da destinare per quota parte al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo sono quelle già iscritte in bilancio sulla base della legge n. 499 del 1999 per provvedere all'attività istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    le spese eventualmente derivanti dalla realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo e dalla promozione di iniziative di formazione di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8, saranno sostenute nell'ambito delle risorse di bilancio già previste a legislazione vigente, stante il carattere meramente facoltativo degli interventi previsti dai medesimi articoli;
    la promozione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivanti dalla canapa, di cui all'articolo 10, potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il con le seguenti: Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al;
   Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: Art. 10-bis (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Vincenzo CASO (M5S), con riferimento alla prima delle due condizioni proposte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal relatore, chiede delucidazioni in merito alle modalità di finanziamento degli interventi volti al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in discussione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che gli interventi richiamati dal deputato Caso potranno essere finanziati, come si evince dalla proposta di parere del relatore, a valere su una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, come eventualmente rideterminata, di anno in anno, dalla legge di stabilità.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.
Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che la compensazione tra effetti diretti di minore entrata ed effetti indotti di miglioramento dei saldi conseguenti ad un innalzamento del livello di adeguamento spontaneo trova fondamento esclusivamente in valutazioni di ordine qualitativo in merito al prevedibile effetto delle nuove misure ridotte sulle condotte dei contribuenti. Per gli ulteriori aspetti evidenziati dal relatore nel corso della seduta del 23 luglio scorso, si rimette invece alle valutazioni della Commissione.

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  Tea ALBINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (atto n. 183);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la compensazione tra effetti diretti di minore entrata ed effetti indotti di miglioramento dei saldi conseguenti ad un innalzamento del livello di adeguamento spontaneo trova fondamento esclusivamente in valutazioni di ordine qualitativo in merito al prevedibile effetto delle nuove misure ridotte sulle condotte dei contribuenti;
   ritenuto che:
    le disposizioni del provvedimento in esame siano caratterizzate da sostanziale neutralità sul piano finanziario, anche nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari delle sanzioni vengano scontati nelle previsioni tendenziali;
    l'onere ascritto al provvedimento in via meramente precauzionale, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, viene previsto per anni non coincidenti con quelli in cui potrebbero prodursi gli effetti finanziari per i fatti passibili di sanzioni, considerato il lasso di tempo che di regola intercorre tra le condotte sottostanti e l'applicazione delle sanzioni;
    la temporaneità della disciplina sanzionatoria prevista dal provvedimento, peraltro non contemplata dai principi e criteri direttivi di delega, non sembra ancorata a effettive necessità finanziarie e, dal punto di vista ordinamentale, potrebbe dar luogo a profili problematici in sede di attuazione, con conseguenti rischi di contenzioso;
   valutata pertanto l'opportunità, da un lato, di introdurre a regime la nuova disciplina sanzionatoria, dall'altro, di prevedere, in luogo dello stanziamento di risorse in via precauzionale, un attento monitoraggio degli effetti finanziari prodotti dalla disciplina medesima, ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 31, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e fino al 31 dicembre 2017.
  Conseguentemente al medesimo articolo 31 sostituire il comma 1-bis con i seguenti: 1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
   d) l'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016, all'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «o compensi» e le parole «i prelevamenti o» sono soppresse.

  Sostituire l'articolo 32 con il seguente: Articolo 32 (Disposizioni finanziarie). 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, ove necessario, adotta, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le occorrenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti Pag. 74siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Atto n. 185.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle specifiche osservazioni svolte dalla deputata Castelli nel corso della seduta del 23 luglio scorso, rileva che la previsione della soppressione della cosiddetta «clausola aperta» di inesigibilità di cui alla lettera f) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ossia quella relativa a «qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito sotteso», ha l'obiettivo di evitare la presentazione di istanze dilatorie da parte del contribuente per beneficiare della sospensione della riscossione, soprattutto al fine di ottenere, in caso di mancata risposta dell'ente creditore nel termine di duecentoventi giorni, l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo. Segnala, infatti, come sia stata riscontrato un uso strumentale dell'istituto da parte di contribuenti che, presentando la dichiarazione senza eccepire motivi fondati, intendono ciò nonostante beneficiare della sospensione della riscossione, magari sperando nell'eventuale mancata risposta dell'ente creditore nei duecentoventi giorni, che – in base alla normativa vigente – comporta l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo.
  Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della citata seduta, precisa che la modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, consistente nella soppressione del termine di 60 giorni, decorso il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, non comporta effetti negativi in termini di cassa. Osserva, infatti, che per effetto della citata disposizione non si determina un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi si produce l'effetto opposto, giacché la soppressione di tale termine, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente.
  Evidenzia altresì che le aspettative di maggior gettito derivanti dall'aumento piuttosto contenuto del numero delle rate previsto dall'articolo 2 saranno inferiori rispetto a quelle determinate dalla maggior rateazione, introdotta nel 2013, riferita ai debiti derivanti da ruolo, fermo restando che la relazione tecnica non attribuisce a tale disposizione un incremento, ma una mera invarianza di gettito.
  Segnala la necessità di introdurre all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, una clausola di invarianza finanziaria, in modo da escludere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i criteri e i parametri per la remunerazione degli agenti della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come novellato dal citato articolo 9, possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 10, che interviene sulla disciplina che consente dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà, ricorda Pag. 75che la relazione tecnica ipotizza un maggior incasso di 8 milioni di euro, comprensivi di 500 mila euro a titolo di aggio, che dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla difficoltà di riscossione connessa con la riduzione, da otto a cinque, del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateizzazione.
  Fa presente inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 12 hanno il solo obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni dei termini disposte in caso di eventi eccezionali, prevedendo con apposita norma che, in caso di sospensione dei termini relativi al versamento dei tributi, contributi previdenziali, eccetera, siano parallelamente sospesi, per un corrispondente periodo di tempo, tutti gli adempimenti anche processuali e i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori. Osserva che tale articolo, come già precisato nella relazione tecnica, attesa peraltro la non prevedibilità e l'elevato grado di aleatorietà dei predetti eventi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, anche in considerazione del fatto che gli eventi eccezionali in esame sono quegli eventi imprevedibili e straordinari – quali, ad esempio, terremoti, alluvioni, trombe d'aria, smottamenti – per i quali, con apposito provvedimento, viene disposta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari in capo ai contribuenti.
  Sottolinea, infine, l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6 – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare «nuovi o maggiori oneri» per la finanza pubblica.

  Laura CASTELLI (M5S) si dichiara insoddisfatta per la risposta fornita dalla sottosegretaria De Micheli in ordine alla richiesta di chiarimento da lei avanzata circa le ragioni poste alla base della soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012, che consente di esperire la procedura di sospensione legale della riscossione in presenza di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso». A suo giudizio, infatti, ai fini di una corretta valutazione in ordine alla opportunità o meno di procedere alla soppressione della predetta disposizione, occorrerebbe tenere ben presente non tanto il carattere in ipotesi pretestuoso o strumentale dei motivi addotti a fondamento delle relative istanze da parte dei contribuenti, bensì il dato quantitativo concernente l'effettivo annullamento di somme iscritte a ruolo all'esito della procedura esperita ai sensi della «clausola aperta» di inesigibilità.
  In proposito, ricorda come la finalità dell'intervento da lei svolto nella seduta del 23 luglio scorso fosse appunto quella di ottenere dal Governo una stima circa il numero delle istanze presentate dai contribuenti ai sensi della citata «clausola aperta» di inesigibilità conclusesi positivamente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ribadire quanto in precedenza espresso in merito alla soppressione della «clausola aperta» di inesigibilità, in risposta alle considerazioni testé svolte dalla deputata Castelli precisa che tra il 2013 e il primo semestre del 2015 sono state presentate circa 26 mila istanze rientrati nella disposizione da abrogare – di cui 6 mila circa presentate tardivamente – le quali sono state tuttavia dichiarate per lo più inammissibili.

  Laura CASTELLI (M5S), pur prendendo atto dei dati testé resi dalla rappresentante del Governo, auspica che sulla questione possano comunque essere svolti ulteriori approfondimenti istruttori, al fine di non penalizzare ingiustificatamente i contribuenti, attraverso la soppressione dell'istituto in parola.

  Francesco BOCCIA, presidente, osserva che, essendo lo schema di decreto in Pag. 76esame in via di approvazione definitiva, presumibilmente già nel corso della corrente settimana, da parte del Consiglio dei ministri, la problematica sollevata dalla deputata Castelli potrà essere utilmente affrontata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva anche attraverso la presentazione di specifici atti di sindacato ispettivo. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (atto n. 185),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la soppressione della «clausola aperta» di inesigibilità di cui alla lettera f) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ossia quella relativa a «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso», disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, è finalizzata ad evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie da parte del contribuente per beneficiare della sospensione della riscossione, soprattutto al fine di ottenere, in caso di mancata risposta dell'ente creditore nel termine di duecentoventi giorni, l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo;
    la modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, consistente nella soppressione del termine di 60 giorni, decorso il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, non comporta effetti negativi in termini di cassa;
    per effetto della citata disposizione, infatti, non si determina un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi si produce l'effetto opposto, giacché la soppressione di tale termine, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente;
    le aspettative di maggior gettito derivanti dall'aumento piuttosto contenuto del numero delle rate previsto dall'articolo 2 saranno inferiori rispetto a quelle determinate dalla maggior rateazione, introdotta nel 2013, riferita ai debiti derivanti da ruolo, fermo restando che la relazione tecnica non attribuisce a tale disposizione un incremento, ma una mera invarianza di gettito;
    all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, in modo da escludere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i criteri e i parametri per la remunerazione degli agenti della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come novellato dal citato articolo 9, possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    con riferimento all'articolo 10, che interviene sulla disciplina che consente dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà, la relazione tecnica ipotizza un maggior incasso di 8 milioni di euro, comprensivi di 500 mila euro a titolo di aggio, che dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla difficoltà di riscossione connessa con la riduzione, da otto a cinque, del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateizzazione;
    le disposizioni di cui all'articolo 12 hanno il solo obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni dei termini disposte in caso di eventi eccezionali, prevedendo con apposita norma che, in caso di sospensione dei termini relativi al versamento di tributi, contributi previdenziali, eccetera, siano parallelamente sospesi, per un corrispondente Pag. 77periodo di tempo, tutti gli adempimenti anche processuali e i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori;
    tale articolo, pertanto, come già precisato nella relazione tecnica, attesa peraltro la non prevedibilità e l'elevato grado di aleatorietà dei predetti eventi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, anche in considerazione del fatto che gli eventi eccezionali in esame sono quegli eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio, terremoti, alluvioni, trombe d'aria, smottamenti, eccetera) per i quali, con apposito provvedimento, viene disposta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari in capo ai contribuenti;
    appare opportuno riformulare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6 – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare «nuovi o maggiori oneri» per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 13, comma 6, sostituire la parola: oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri».

  Laura CASTELLI (M5S) formula a nome del gruppo M5S una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), della quale raccomanda l'approvazione, incentrata, tra l'altro, sulla necessità di non procedere alla soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, mentre esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore comporterà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

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