CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2015
498.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. – Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il Viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.
Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che i relatori, Ferranti e Pelillo, hanno riformulato la propria proposta di parere (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti le Commissioni e che, come già indicata in precedenza, sarà posta in votazione nella seduta odierna.
  Ricorda quindi il gruppo M5S ha presentato, nella seduta di ieri, una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, la quale sarebbe posta in votazione solo ove quest'ultima fosse respinta.

  Donatella FERRANTI, relatrice per la II Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Pelillo, illustra la riformulazione della proposta di parere dei relatori, che tiene conto, relativamente alla condizione di cui alla lettera b), dei rilievi critici formulati dal deputato Pesco nella seduta precedente.

  Daniele PESCO (M5S) apprezza lo sforzo, compiuto dai relatori attraverso la Pag. 4riformulazione della lettera b) delle condizioni contenuta nella proposta di parere, di rendere più chiara la formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativamente alla definizione di operazioni simulate, esprimendo tuttavia molte perplessità su molte disposizioni dello schema di decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4, che, al comma 1, lettera c), introduce un nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di dichiarazione infedele, escludendo dall'applicazione della fattispecie penale la non corretta classificazione e valutazione di elementi attivi e passivi iscritti a bilancio. Ritiene infatti necessario sopprimere la predetta previsione, sottolineando come tale esclusione consentirebbe, in sostanza, di depenalizzare le irregolarità commesse nella relazione dei bilanci, determinando conseguenze che appaiono ancor più gravi alla luce delle recenti modifiche intervenute sulla disciplina del falso in bilancio, le quali hanno escluso l'applicazione di tale fattispecie ai fatti oggetto di valutazione. Invita quindi i relatori e tutti i componenti delle Commissioni a riflettere attentamente su tale questione cruciale, esprimendo altresì la sua contrarietà rispetto alle norme del provvedimento che aumentano la soglia di punibilità per altri reati tributari. Esprime invece condivisione rispetto all'incremento di talune sanzioni previste.

  Carla RUOCCO (M5S) ritiene che occorra distinguere meglio tra imprese che non adempiono pienamente ai propri obblighi tributari in ragione della situazione di difficoltà in cui si trovano a causa della crisi economica e imprese che scientemente si sottraggono all'imposizione, segnalando come tale questione si ponga con particolare evidenza con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, recata dall'articolo 3 dello schema di decreto, attraverso la quale si innalza la soglia di non punibilità ivi prevista.
  Analoghe considerazioni possono svolgersi per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 74, oggetto di modifiche da parte dell'articolo 5 del provvedimento: rileva, infatti, come anche in questo caso non sia giustificato l'incremento della soglia di punibilità disposto dallo schema di decreto.

  Giovanni PAGLIA (SEL) prende atto di come la proposta di parere dei relatori, anche alla luce della riformulazione testé annunciata, migliori la formulazione dello schema di decreto su taluni temi di particolare rilevanza, sui quali si è sviluppato un notevole dibattito. Ritiene tuttavia di dover esprimere il voto contrario del proprio gruppo rispetto alla proposta di parere e, più in generale, sullo schema di decreto, ribadendo la sua contrarietà all'incremento delle soglie di punibilità previste per i reati tributari, nonché ad ogni intervento di depenalizzazione in materia. Ritiene, infatti, che la sanzione penale costituisca un deterrente necessario per contrastare l'evasione fiscale, in particolare in un Paese, come l'Italia, in cui l'evasione costituisce un problema drammatico.
  In tale contesto lo schema di decreto rischia dunque di lanciare un messaggio sbagliato, anche in quanto non si è bilanciata la riduzione dell'ambito di applicazione delle sanzioni penali con un corrispondente incremento delle sanzioni amministrative tributarie, le quali sono state, in realtà, anch'esse diminuite. Evidenzia quindi come tale orientamento si ponga in contraddizione con le dinamiche in corso in altri Paesi, dove si sono invece rafforzati gli strumenti penalistici per il contrasto all'evasione. Auspica comunque che il Governo si attenga quanto meno ai rilievi contenuti nella proposta di parere dei relatori, la cui stessa ampiezza testimonia degli errori compiuti dall'Esecutivo nel predisporre il testo del provvedimento.

  Francesco RIBAUDO (PD), intervenendo a titolo personale, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di Pag. 5parere dei relatori, dichiarandosi contrario alle disposizioni contenute, in particolare, negli articoli 3 e 4 dello schema di decreto, le quali, modificando rispettivamente gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, elevano la soglia di punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele.

  Marco CAUSI (PD) dichiara il convinto voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere dei relatori, nonché la valutazione positiva sul contenuto del provvedimento, il quale attua una parte molto importante della delega per la riforma del sistema fiscale.
  In tale contesto rileva come, a seguito di una verifica compiuta presso le procure della Repubblica, sia emersa una forte richiesta, da parte dell'autorità giudiziaria, di deflazionare il contenzioso penale tributario, la cui mole si è acuita negli ultimi anni a causa delle difficoltà economiche indotte dalla crisi. Ritiene quindi che occorra gestire in modo intelligente tale contenzioso, rivedendo la disciplina penale in materia. In questa prospettiva lo schema di decreto, e le indicazioni contenute nella proposta di parere dei relatori, rispondono pienamente all'esigenza di semplificare il lavoro delle stesse procure e degli uffici di controllo dell'amministrazione finanziaria, concentrando l'azione di contrasto di tali organi sulle fattispecie più gravi di evasione fiscale.
  Evidenzia quindi come lo schema di decreto non intervenga sostanzialmente sulla fattispecie penale della dichiarazione fraudolenta, disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, rafforzi inoltre la disciplina penale relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 74, alleggerendo invece la disciplina relativa ai comportamenti meramente omissivi.

  Daniele PESCO (M5S) ribadisce il suo appello ai relatori a prevedere una modifica del nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che, come formulato dall'articolo 4 dello schema di decreto, rischia di aprire le porte ad un'attività di generalizzata falsificazione dei bilanci.

  Michele PELILLO (PD), relatore per la VI Commissione, con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, segnala come i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, non intendano realizzare alcuna depenalizzazione, ma siano volti invece a meglio precisare la fattispecie di dichiarazione infedele, alleggerendo l'impatto delle norme penali per le condotte evidentemente improntate a buona fede. A tale riguardo ritiene che la questione fondamentale si concentri sul concetto di non corretta classificazione degli elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, iscritti in bilancio, rilevando come sul punto si potrà forse operare un'ulteriore precisazione di tale nozione.

  Donatella FERRANTI, relatrice per la II Commissione, in riferimento alle disposizioni di cui al comma 1-bis del novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al reato di dichiarazione infedele, precisa che le stesse, nel far riferimento alla valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, hanno lo scopo di meglio chiarire gli elementi oggettivi della fattispecie di reato e quindi della condotta penalmente rilevante. Rammenta, peraltro, che la norma in questione non è stata oggetto di alcun rilievo critico da parte dei soggetti che sono stati ascoltati nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite sulle materie oggetto del provvedimento.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il problema dalla formulazione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 riguardi il fatto che la fattispecie penale non si applica per la non corretta classificazione degli elementi attivi o passivi iscritti a bilancio per Pag. 6i quali i criteri di classificazione e valutazione applicati sono indicati nel bilancio: ritiene infatti che tale riferimento a tali criteri possa indurre a indicare volutamente criteri non corretti per sfuggire alla sanzione penale.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel dissentire dalle considerazioni testé espresse dalla relatrice per la II Commissione, rileva come le disposizioni di cui al richiamato comma 1-bis del novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si muovano nella stessa direzione della legge n. 69 del 2015, recante disposizioni in materia di falso in bilancio, accentuandone le lacune. Osserva, infatti, come tali disposizioni finiscano, di fatto, per favorire le condotte di coloro che intendono aggirare la legislazione vigente, dal momento che la condotta di dichiarazione fraudolenta si delinea, in questo caso, sulla base di criteri alquanto labili e incerti.

  Franco VAZIO (PD) si associa alle considerazioni della relatrice per la II Commissione, ritenendo che il comma 1-bis del novellato articolo 4 del citato decreto legislativo n. 74 persegua l'indubbia finalità di meglio definire gli elementi oggettivi della condotta di dichiarazione infedele. Ritiene, infatti, che la definizione delle fattispecie di reato debba avere luogo sulla base di criteri di oggettiva certezza, onde evitare il proliferare di procedimenti giurisdizionali, destinati a concludersi con sentenze assolutorie, con inutile aggravio del lavoro dei tribunali e incremento dei costi della giustizia.

  Carla RUOCCO (M5S) sottolinea come un ulteriore elemento di criticità contenuto nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 sia dato dal fatto che si fa riferimento anche a criteri indicati «in altra documentazione rilevante ai fini fiscali», rilevando la necessità di identificare più precisamente tale documentazione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

  Daniele PESCO (M5S) stigmatizza con forza il fatto che la Presidenza abbia posto in votazione la proposta di parere dei relatori, sebbene egli avesse chiesto di intervenire.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, precisa di non avergli potuto dare la parola in quanto si era già in fase di votazione. Rileva, peraltro, come lo stesso deputato Pesco fosse già intervenuto due volte in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere dei relatori, e come, nella medesima fase, fossero intervenuti anche diversi deputati appartenenti al suo stesso gruppo.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Atto n. 184.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, durante la precedente seduta di esame del provvedimento, i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni e che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, che sarebbe posta in votazione solo ove quest'ultima fosse respinta.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, avverte che i relatori hanno riformulato la loro proposta di parere (vedi allegato 2), accogliendo anche alcuni rilievi contenuti nella proposta di parere Pag. 7alternativa presentata dal gruppo M5S, illustrati nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) si dichiara innanzitutto turbato per la decisione della Presidenza di porre in votazione la proposta di parere dell'Atto n. 183 senza consentirgli di intervenire.
  Passando quindi al provvedimento in esame, invita i relatori a tenere conto della condizione di cui alla lettera a) della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, la quale chiede di introdurre una disposizione di interpretazione autentica che preveda la cumulabilità del termine di sospensione di 90 giorni previsto per la procedura di accertamento con adesione con il termine di sospensione feriale, superando il recente orientamento giurisprudenziale sancito dalla Cassazione con l'ordinanza n.11632 del 5 giugno 2015 e rispettando l'impegno assunto dal Governo in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione a sua prima firma 5-06008 svolta recentemente presso la Commissione Finanze.
  Ritiene altresì necessario che i relatori recepiscano il contenuto della condizione di cui alla lettera g) della proposta di parere alternativa, che chiede di ripristinare l'alternatività tra giudizio di ottemperanza ed esecuzione in via ordinaria nei casi di mancata esecuzione della sentenza.
  Lamenta quindi come la proposta di parere dei relatori non tenga conto della condizione di cui alla lettera e) della medesima proposta di parere alternativa, la quale, con riferimento, all'articolo 9, lettere v) ed aa), recanti la disciplina della fase cautelare in secondo grado e a seguito del ricorso per cassazione, chiede di limitare l'attivazione della procedura cautelare al solo contribuente, escludendola invece per l'ente impositore.
  Sottolinea quindi la rilevanza della condizione di cui alla lettera c) della proposta di parere alternativa: Tale condizione segnala l'opportunità, con riferimento all'articolo 9, lettera h), che introduce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 un nuovo articolo 16-bis, in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, di sopprimere il comma 2 del nuovo articolo, ai sensi del quale, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC o di mancata consegna del messaggio PEC, le comunicazioni relative al processo sono effettuate solo mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria, ovvero, in alternativa, di prevedere obblighi informativi in caso di impossibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC, al fine di non limitare alla sola PEC le modalità di comunicazione telematica nell'ambito del processo tributario.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che i tempi del dibattito relativo agli atti del Governo posti all'ordine del giorno delle Commissioni riunite nella seduta odierna non siano sufficienti a consentire una valutazione approfondita e attenta dei loro contenuti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come la decisione della Presidenza di porre in votazione la proposta di parere dei relatori sull'Atto n. 183, nonostante il deputato Pesco avesse chiesto di intervenire, rappresenti una forzatura sotto il profilo procedurale. Chiede quindi alla Presidenza, in vista dell'esame, da parte della Commissione Finanze, dell'Atto n. 161-bis, di indicare preventivamente quando intenda porre in votazione la proposta di parere del relatore su tale atto, sul quale intende intervenire esprimendo su di esso numerose considerazioni.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, con riferimento alla condizione di cui alla lettera a) della proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle, osserva che è difficilmente superabile il recente orientamento giurisprudenziale, avvalorato anche da pronunce della Corte di cassazione, secondo cui sono inapplicabili i termini di sospensione feriale ai procedimenti di accertamento con adesione, dal Pag. 8momento che i predetti procedimenti non hanno natura giurisdizionale.
  Con riferimento alla condizione di cui alla lettera c) della richiamata proposta di parere, ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera h), che recano disposizioni in materia di disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica, siano indispensabili al fine di rendere più efficiente e rapido il processo tributario.
  Quanto alla condizione di cui alla lettera g) della proposta alternativa di parere, ritiene che il giudizio di ottemperanza sia notevolmente più efficace per il contribuente rispetto al procedimento di esecuzione ordinario, rispetto al quale, peraltro, la disposizione in questione sortisce condivisibili effetti deflattivi. Per tali motivi, non ritiene di accogliere i rilievi critici formulati dal deputato Pesco.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

  La seduta termina alle 15.

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