CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2015
497.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 76

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa.
Nuovo testo unificato C. 1373 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il testo unificato in esame, risultante dall'abbinamento di quattro proposte di legge, reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa e che le predette proposte, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica. Il testo è quello risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede di referente presso la Commissione Agricoltura.
  Esaminando le norme suscettibili di determinare effetti finanziari, segnala quanto segue.
  In primo luogo, evidenzia l'opportunità di indicare la decorrenza del finanziamento di 700 mila euro, previsto dall'articolo 6, comma 1, quale forma di contributo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sui piani di settore di competenza del medesimo Ministero. Inoltre, pur rilevando che il predetto contributo è configurato come limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare la disponibilità delle somme in questione, tenendo conto che l'erogazione di tale somma non è prevista come una mera facoltà.
  In merito alla previsione, contenuta all'articolo 6, comma 2, relativa alla destinazione di una quota di risorse del Ministero al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, ritiene che andrebbero forniti ragguagli circa l'entità delle risorse in questione e che andrebbe verificata l'effettiva possibilità per la suddetta Amministrazione di destinare alle nuove finalità risorse di bilancio, tenendo conto del complesso dei compiti e delle esigenze di spesa che gravano sulla stessa.
  Riguardo agli articoli 7 e 8, osserva che le attività ivi previste, consistenti nella realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo e promozione di iniziative di formazione, poste in capo a soggetti pubblici, assumono carattere facoltativo. È quindi presumibile che le spese eventualmente derivanti dall'attuazione delle norme potranno essere effettuate compatibilmente con la disponibilità di bilancio già previste a legislazione vigente.
  Infine, con riguardo all'articolo 10, che prevede la promozione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivanti dalla canapa, considera necessario acquisire gli elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che tale attività – non configurata come facoltativa – possa essere realizzata nell'ambito delle risorse esistenti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dallo schema in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi allegato 1).

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, sulla base della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità (atto n. 176),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
     gli adempimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici, derivanti dalle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità definite ai sensi dell'articolo 1, saranno attuati da parte dei soggetti interessati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
     appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui agli articoli 1, comma 2, 16, comma 3, 17, comma 4, 26, comma 7, e 36, comma 1, capoverso articolo 19, conformemente alla vigente prassi contabile;
     l'INPS potrà far fronte agli adempimenti previsti dall'articolo 10, che modifica la modalità di concessione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
     all'articolo 10, comma 2, appare opportuno, dal punto di vista formale, specificare che i commi 1 e 1-bis ai quali si fa riferimento sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal presente provvedimento;
     i costi per l'implementazione del sistema informativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi alla tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro (LUL), prevista dall'articolo 15, saranno sostenuti nell'ambito della programmazione ordinaria attraverso gli stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero destinati all'informatica di servizio;
     i soggetti pubblici interessati (INPS e INAIL) potranno far fronte ad eventuali adempimenti aggiuntivi derivanti dall'articolo 21, recante adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
     ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006, come sostituito dall'articolo 35 del provvedimento in esame, l'onere relativo all'attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, nel limite di euro Pag. 78140.000, graverà, per il solo anno 2015, sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
     il capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su cui è iscritto il citato Fondo, al momento, per l'anno 2015, reca una disponibilità pari a 391 milioni di euro e il suo utilizzo per un ammontare pari a 140 mila euro, da destinare alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, non pregiudicherà le attività programmate a legislazione vigente a valere sul medesimo capitolo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    agli articoli 1, comma 2, 16, comma 3, 17, comma 4, e 26, comma 7, sostituire le parole: risorse finanziarie con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie;
    all'articolo 36, comma 1, capoverso articolo 19, al comma 3 sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare;
   e con la seguente condizione:
    all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: commi 1 e 1-bis aggiungere le seguenti: dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo,».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari dello schema in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi allegato 2).

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro (atto n. 179),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   per quanto riguarda le ipotesi ed i parametri sottostanti la stima dell'impatto, nella fase transitoria, degli articoli da 1 a 25, recanti revisione della disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), nei primi anni di applicazione le valutazioni – improntate comunque a criteri di prudenzialità – tengono conto della disciplina transitoria di cui agli articoli 41, commi 1 e 2, e 43, commi 3 e 4, della presumibile entrata in vigore del provvedimento e della relativa attuazione amministrativa, nonché Pag. 79della circostanza che gli effetti contributivi sono computati, in coerenza con le regole di registrazione in contabilità nazionale, in ragione degli effettivi maggiori o minori incassi;
   gli adempimenti a carico dell'INPS previsti dalle disposizioni in materia di Fondi di solidarietà, di cui agli articoli da 26 a 40, all'articolo 43, comma 5, e all'articolo 44, comma 1, lettera o), e comma 2, lettera d), potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di fondi la cui strutturazione procedurale sul piano amministrativo è già prevista dalla normativa vigente;
   la stima degli oneri incrementali a decorrere dal 2016, derivanti dai benefici in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al decreto legislativo n. 80 del 2015, previsti a regime dall'articolo 42, comma 2, è stata effettuata facendo riferimento alle quantificazioni risultanti dalla relazione tecnica al medesimo decreto legislativo n. 80 del 2015, in relazione all'applicazione parziale dei medesimi benefici in corso d'anno 2015;
   l'ammontare degli oneri a regime, a decorrere dal 2016, derivanti dall'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 80 del 2015, concernente il congedo delle donne vittime di violenza di genere, è stato calcolato secondo criteri prudenziali raddoppiando l'onere semestrale previsto per l'anno 2005, atteso anche l'ipotizzato coinvolgimento completo del bacino potenziale, che comporta un'elevata possibilità di ricorso all'istituto;
   l'onere stimato per il 2018 con riferimento all'articolo 42, comma 3, relativo alla durata delle prestazioni della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), è stato correttamente quantificato in misura inferiore a quello teoricamente rapportabile ad un semestre pieno a seguito del ricorso, distribuito in corso d'anno, alla prestazione NASpI per i nuovi accessi dell'anno 2017;
   le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, che affidano, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui ai predetti commi, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la rideterminazione con proprio decreto dei benefici previsti dai medesimi commi, devono ritenersi correttamente formulate ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;
   all'articolo 42, comma 5, in materia di assegno di disoccupazione, resta confermato il meccanismo di salvaguardia in base al quale l'INPS riconosce il beneficio esclusivamente nell'ambito dei limiti di spesa previsti, applicando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e non prendendo in considerazione ulteriori domande una volta esaurite le risorse a disposizione, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015;
   sul piano formale, al primo periodo del comma 5 dell'articolo 42, sarebbe opportuno sostituire le parole: «di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019» con le seguenti: «di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;
   sul piano formale, al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 42, sarebbe opportuno sostituire le parole: «pari a 180 milioni di euro nel 2016, 270 milioni di euro nel 2017, 170 milioni di euro nel 2018 e a 200 milioni di euro annui dal 2019» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;
   il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, dello schema di Pag. 80decreto in esame, tenuto anche conto delle riduzioni e degli accantonamenti di risorse già previsti da altri provvedimenti legislativi a valere sul predetto Fondo, presenta le occorrenti risorse finanziarie, in termini sia di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto, per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 41 e 42, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
   ritenuto tuttavia che, per quanto riguarda la clausola di salvaguardia finanziaria prevista dal provvedimento in esame:
    la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne abbia indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive «di carattere espansivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate) o «di carattere restrittivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare);
    in mancanza di tale indicazione, risulti preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure;
    in tale contesto risulti pertanto pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
    tale procedura, poiché idonea ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in caso di leggi la cui attuazione pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, debba a fortiori considerarsi tale anche nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute in una singola legge, anche qualora essi, in ipotesi, non pregiudichino il conseguimento dei citati obiettivi;
    rilevato in conclusione che, anche al fine di evitare una situazione di incertezza a carico dei soggetti beneficiari nei confronti dei quali può essere disposta, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la rideterminazione dei benefici in godimento, con possibili conseguenze sul piano giudiziario, appare necessario procedere al più presto ad una complessiva revisione della disciplina relativa alle clausole di salvaguardia, di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito di quanto emergerà dall'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, in corso di svolgimento presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 42, comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario;Pag. 81
   all'articolo 42, comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario».

  Giulio MARCON (SEL) formula, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3), nella quale sono evidenziati gli aspetti ritenuti negativi del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla scarsità delle risorse stanziate, che limita fortemente la portata del provvedimento. Viene quindi previsto parere contrario sul provvedimento, anche per la mancanza di un ammortizzatore sociale universale, quale potrebbe essere l'istituzione del reddito minimo di inserimento da garantire a tutti i disoccupati.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà. In merito alla proposta di parere formulata dal relatore, con riferimento alla riformulazione delle clausole di salvaguardia, istituto sul quale ritiene necessario un ripensamento, si rimette alla Commissione.

   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore comporterà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, nella seduta del 16 luglio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi allegato 4).

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (atto n. 177),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la riorganizzazione connessa alla costituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e alla contestuale soppressione delle strutture ministeriali, di cui all'articolo 4, avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto di quanto sarà Pag. 82previsto dai successivi decreti attuativi di cui al comma 9 del medesimo articolo 4;
    la struttura di vigilanza dell'ANPAL presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 4, comma 11, verrà individuata nell'ambito delle strutture esistenti, garantendo l'invarianza di spesa;
    in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), in sede di costituzione dell'ANPAL, saranno trasferiti alla medesima gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, corrispondentemente soppressa;
    le risorse relative al Fondo per le politiche attive del lavoro e al Fondo di rotazione per la formazione professionale, trasferite all'ANPAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e c), sono costituite, rispettivamente, da quelle disponibili a legislazione vigente sul capitolo 2233 della predetta Direzione generale e da quelle individuate con i successivi decreti interministeriali di cui al comma 4 del medesimo articolo 5;
    i risparmi per gli anni 2015 e 2016 derivanti dalle cessazioni di personale facente capo all'ISFOL, di cui all'articolo 6, comma 6, utilizzati a parziale copertura degli oneri connessi agli organi dell'ANPAL, sono stati quantificati in euro 181.800,28 per l'anno 2016 ed in euro 428.888.27 per l'anno 2017, sulla base delle cessazioni comunicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'ente vigilato, che ammontano a complessive 4 unità di personale per l'anno 2015 e a complessive 5 unità per l'anno 2016;
    ai risparmi derivanti dalle predette cessazioni sono state applicate le percentuali di turn over attualmente vigenti, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, pari al 60 per cento dei risparmi per l'anno 2016 ed all'80 per cento per l'anno 2017;
    per quanto riguarda invece le cessazioni di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le relative economie previste per il periodo 2015/2016 sono le medesime indicate per il periodo 2016/2017, in quanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, le economie da cessazione non utilizzabili per le assunzioni sono solo quelle relative al periodo 2015/2016, quantificate in euro 48.587,38, da considerarsi quindi a regime a decorrere dal successivo periodo 2016/2017;
    appare opportuno riformulare l'articolo 6, comma 4, terzo periodo, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che i membri del Consiglio di vigilanza, fermo restando il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza, non percepiscano «alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato»;
    l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, di cui all'articolo 11, potrà essere effettivamente assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'istituzione, da parte dell'ANPAL, dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e di interconnessione del medesimo albo con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 12, avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la citata istituzione avrà luogo riutilizzando le componenti informatizzate già realizzate dalle amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 13 del presente provvedimento e comunque nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali;
    appare opportuno riformulare l'articolo 14, comma 5, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti del Comitato – istituito al fine di garantire l'interconnessione sistematica delle banche dati in Pag. 83possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL – non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato»;
    la gestione dell'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, di cui all'articolo 15, e l'organizzazione di banche dati informatizzate pubbliche anonime, utilizzabili a scopo di ricerca scientifica, di cui all'articolo 16, comma 4, avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare opportuno riformulare l'articolo 15, comma 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che «dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
    anche con riferimento all'articolo 16, comma 5, appare opportuno riformulare il dettato della clausola di invarianza finanziaria in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che «all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
    l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, di cui all'articolo 18, potrà essere effettivamente assicurata in condizione di neutralità finanziaria, anche alla luce del recente accordo quadro sulle politiche attive tra Governo, regioni e province autonome sancito in data 30 luglio 2015;
    le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, in materia di stato di disoccupazione e patto di servizio personalizzato, saranno attuate dai soggetti pubblici interessati (centri per l'impiego, ANPAL ed altre amministrazioni) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22, in materia di meccanismi di condizionalità relativi ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24, in materia di assegno di ricollocazione e di finanziamento del medesimo assegno, possono essere ricondotte entro limiti massimi di spesa, e gli adempimenti che ne conseguono a carico dei soggetti pubblici possono essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'articolo 26, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non viene prevista la corresponsione di alcuna retribuzione a fronte delle prestazioni dei predetti lavoratori, non instaurandosi per effetto del citato utilizzo un rapporto di lavoro;
    l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro della gente di mare, svolta dalle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 27, rientra nell'ambito di funzioni e si fonda su dati di cui le citate Capitanerie hanno già titolarità;
    le risorse derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 e dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000 – abrogati ai sensi dell'articolo 29 – appaiono coerenti sotto il profilo quantitativo e temporale rispetto agli oneri derivanti dal provvedimento, tenuto conto di quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 32, comma 6, lettera c);Pag. 84
    le nuove finalizzazioni di spesa previste dal testo del provvedimento riguardo alle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000, in materia di finanziamento dei progetti di formazione, non pregiudicano gli interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;
    la fruizione degli incentivi economici all'occupazione, di cui agli articoli 30, commi 2, 3, 4 e 31, mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali, non appare suscettibile di determinare criticità nella regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e gli enti previdenziali, giacché il trasferimento delle risorse agli enti previdenziali avviene con modalità tali da impedire effetti peggiorativi sul bilancio degli enti stessi;
    gli incentivi per il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 32, si applicano per rapporti di lavoro instaurati dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche se la stipulazione del contratto è avvenuta in precedenza;
    il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, anche tenendo conto delle riduzioni e degli accantonamenti di risorse già previsti da altri provvedimenti legislativi a valere sul predetto Fondo, presenta le occorrenti risorse finanziarie in termini sia di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto, per far fronte a quota parte degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e dal comma 3 dell'articolo 32;
    l'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione ai fini della parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e dal comma 3 dell'articolo 32, non è suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
    all'articolo 32, comma 2, considerata l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, appare necessario sostituire il riferimento all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con quello all'articolo 47, comma 7, del citato decreto legislativo n. 81 del 2015;
    appare opportuno, sul piano formale, modificare il comma 6 dell'articolo 32 nel senso di riformulare le lettere a) e b) del comma medesimo, recanti la quantificazione degli oneri del provvedimento, quale parte integrante dell'alinea del suddetto comma 6, al fine di evitare sovrapposizioni con le successive lettere a) e b) del medesimo comma 6, recanti le modalità di copertura finanziaria dei predetti oneri;
    all'articolo 32, comma 6, appare opportuno riferire le disposizioni onerose oggetto di copertura finanziaria ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32 anziché ai soli commi 1 e 3 del medesimo articolo;
    non appare necessario modificare l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 32, posto che essa fornisce adeguati strumenti per intervenire in caso di necessità al fine di contenere le minori entrate nell'ambito di quanto programmato;
   ritenuto che, all'articolo 4, al fine di assicurare un adeguato controllo parlamentare sui flussi delle risorse trasferite, risulti necessario prevedere, da un lato, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, con cui si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, siano corredati di relazione tecnico-finanziaria e che sui medesimi siano acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, anche per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, dall'altro, che sia differito conseguentemente il termine per l'adozione degli stessi da 45 a 90 giorni, Pag. 85coordinando i termini per gli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo articolo 4;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    all'articolo 4, sia previsto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, con cui si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), siano emanati entro 90 giorni, anziché entro 45 giorni, e siano trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnico-finanziaria, per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti, anche per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, e siano coordinati conseguentemente i termini per gli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo articolo 4;
    all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: non percepiscono emolumenti con le seguenti: non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato;
    all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati con le seguenti: non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;
    all'articolo 15 sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    all'articolo 16 sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    all'articolo 32, comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 con le seguenti: di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    all'articolo 32 sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e dal comma 3 del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.».

Pag. 86

  Giulio MARCON (SEL), a nome del gruppo Sinistra Ecologia Libertà, formula una proposta alternativa di parere (vedi allegato 5), evidenziando che il parere proposto è contrario per le motivazioni indicate nelle premesse, tra le quali ricorda in particolare la scarsità delle risorse destinate dal nostro Paese alle politiche attive del lavoro, l'indebolimento dell'ISFOL, la progressiva privatizzazione dell'offerta dei servizi di politica attiva del lavoro e la previsione senza adeguate tutele dello svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti che godono di forme di sostegno al reddito.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà e parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore comporterà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.
Atto n. 196.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 527 a 530, della legge di stabilità per il 2015. In attuazione delle norme citate, con il provvedimento in esame sono adottate le relative misure organizzative. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, alla luce della clausola di invarianza finanziaria, recata dalla norma della legge di stabilità 2015 e ripetuta nello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, nonché di quanto affermato nella relazione tecnica circa la disponibilità delle risorse necessarie per i rimborsi delle spese di missione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che gli stanziamenti di bilancio richiamati dalla relazione tecnica, a valere sui quali potrà farsi fronte agli eventuali oneri connessi al rimborso delle sole spese di missione ai partecipanti della Conferenza permanente istituita per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, come stabilito dall'articolo 3, comma 6, dello schema di regolamento, sono quelli iscritti nei piani gestionali nn. 1 e 4 del capitolo 1451 (Spese per acquisto di beni e servizi) dello stato di Pag. 87previsione del Ministero della giustizia, che recano rispettivamente, per il triennio 2015-2017, i seguenti stanziamenti:
   piano gestionale n. 1: euro 751.532 per il 2015, 611.345 per il 2016 e 609.570 per il 2017;
   piano gestionale n. 4: euro 1.864.415 euro per il 2015, 918.929 per il 2016 e 916.262 per il 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI non ha osservazioni da formulare al riguardo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
Atto n. 161-bis.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 20105.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che, nella seduta del 30 luglio 2015, la rappresentante del Governo aveva depositato della documentazione in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore. Sulla base di detta documentazione, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (atto n. 161-bis);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le modifiche introdotte all'articolo 3, in materia di dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, laddove si stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non determinano effetti negativi di gettito;
    l'estensione dell'ambito applicativo del regime di deducibilità degli interessi passivi applicabile alle società immobiliari, di cui all'articolo 4, comma 4, anche alle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi dai canoni di affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati, è già stato considerato nella stima degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica al provvedimento originario, che già faceva riferimento all'intero comparto immobiliare;
    le modifiche introdotte all'articolo 4, comma 1, lettera a), che includono i dividendi effettivamente riscossi nel calcolo del ROL, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la relazione tecnica riferita al provvedimento originario già teneva conto del dato relativo ai dividendi riscossi; Pag. 88
    le modifiche introdotte all'articolo 5, che chiariscono che la disciplina antielusiva di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, consistente nell'applicazione del valore normale dei beni alle operazioni con società controllanti o controllate non residenti nel territorio dello Stato, non si applica qualora tali operazioni intercorrano tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato, non determinano effetti negativi di gettito, giacché, come peraltro evidenziato dalla relazione tecnica al provvedimento originario, le disposizioni in materia di accertamento hanno carattere interpretativo e sono coerenti con le direttive già adottate dall'Agenzia delle entrate;
    le modifiche introdotte all'articolo 11, per effetto delle quali viene riconosciuto carattere interpretativo alle disposizioni recate dal medesimo articolo in materia di sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero, non determinano sostanziali effetti finanziari;
    le modifiche introdotte all'articolo 13, per effetto delle quali viene riconosciuto carattere interpretativo alla deducibilità automatica di alcune perdite su crediti prevista dal medesimo articolo, non determinano effetti negativi di gettito;
    la stima contenuta nella relazione tecnica al provvedimento originario, relativa all'articolo 14, in materia di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, non include effetti finanziari attribuibili al regime transitorio, modificato dalla norma in esame;
    la nuova disposizione di cui all'articolo 16, recante benefici fiscali per i lavoratori italiani rientrati in Italia, non comporta effetti finanziari negativi, giacché gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi di coloro che decidono di rientrare in Italia in conseguenza della norma in esame risultano più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi che si possono determinare in relazione all'esiguo numero di lavoratori che sarebbero comunque rientrati in Italia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
Atto n. 194.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 413 del 1991, che prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze – sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro Pag. 89trenta giorni dalla richiesta – per stabilire l'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi in favore di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale.
  Esaminando le disposizioni dello schema di decreto ministeriale in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che lo schema di provvedimento in esame, adottato in attuazione della legge n. 413 del 1991, appare riproduttivo di disposizioni già contenute nell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42.
  L'articolo 1 del provvedimento in esame, che sancisce l'esonero dall'obbligo di certificazione, fa inoltre decorrere il predetto esonero dalle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2015, in conformità all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2015. Tanto premesso, rileva che dalle disposizione in esame – riproduttive di norma già in vigore – non appaiono discendere effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che dallo schema di decreto ministeriale non derivano effetti di carattere finanziario, come evidenziato anche dalla relatrice.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/CE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
Atto n. 190.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
  Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, fa presente quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i soggetti pubblici interessasti dall'applicazione del provvedimento in esame (regioni e provincie autonome, autorità di bacino e ISPRA) possano effettivamente svolgere le funzioni previste dal provvedimento senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 e secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 2, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe Pag. 90valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.
Atto n. 183.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Atto n. 185.

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