CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2015
491.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798-A Governo e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, modificato durante l'esame presso la Commissione di merito, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, la quale risulta ancora parzialmente utilizzabile a seguito delle modifiche introdotte in sede referente.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di condotte riparatorie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito agli articoli da 3 a 6, recanti inasprimento di pene, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, recanti delega al Governo in materia di procedibilità, misure di sicurezza e codice penale, rileva che le norme conferiscono una delega per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza. Segnala in proposito che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 211 del 2011 quantificava l'onere per l'adeguamento o la realizzazione di Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) anche in funzione del numero dei potenziali ospiti. Pertanto, anche al fine di confermare l'effettività della clausola di neutralità di cui all'articolo 33, andrebbe verificato se la revisione della disciplina concernente le misure di sicurezza sia suscettibile di incidere sul predetto numero e, per tale via, sugli oneri complessivi annui da sostenere, tenuto anche conto che l'assistenza presso OPG appare più onerosa delle altre misure di sicurezza applicabili alle persone. In proposito reputa necessaria una valutazione del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, recante modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 8, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione potrà essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe in proposito precisato se le norme in esame siano del tutto prive di effetti onerosi o se eventuali Pag. 152aggravi di spesa derivanti dall'esercizio della delega possano trovare capienza nelle disponibilità di bilancio esistenti a legislazione vigente. Pertanto, anche al fine di riscontrare l'effettività della clausola di invarianza inserita all'articolo 33, reputa necessario acquisire una valutazione, anche di massima, in merito all'eventualità che gli interventi prefigurati possano determinare maggiori spese.
  Con riferimento all'articolo 10, recante modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato, all'articolo 11, recante modifiche alla disciplina in materia di indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, all'articolo 12, recante modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare, all'articolo 15, recante modifiche in materia di correzione di errore materiale in sede di applicazione della pena, all'articolo 16, in materia di esposizione introduttiva ai fini di valutazione delle richieste di prova, e all'articolo 17, recante modifiche in materia di requisiti della sentenza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito agli articoli 18 e 19, recanti modifiche in materia di ragguaglio delle pene, rileva che le norme riducono l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno, in alcuni casi, la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima. Rileva, in proposito, che la disposizione, da un lato, è suscettibile di ridurre gli introiti – di carattere eventuale – derivanti dal pagamento delle predette sanzioni, dall'altro, incentivando l'adesione all'istituto, è suscettibile di favorire la riduzione della presenza presso le strutture di detenzione. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione riguardo all'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 20, recante modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle disposizioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 21, recante modifiche alle disposizioni in materia di appello, rileva che la norma prevede l'introduzione dell'istituto processuale del cosiddetto concordato sui motivi in appello che, come riferito dalla relazione tecnica, potrà determinare un alleggerimento del carico di lavoro nel giudizio penale d'appello, con conseguenti risparmi e razionalizzazione di risorse. Pur rilevando che tale effetto non risulta scontato, in via preventiva, a miglioramento dei saldi di finanzia pubblica, rileva l'opportunità di acquisire una stima, sia pur di massima, del medesimo.
  In merito all'articolo 22, recante modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per Cassazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 23, recante modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione stante il carattere procedurale della disposizione in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 24, recante relazione sull'amministrazione della giustizia, e l'articolo 25, recante modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 27, recante modifica della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, rileva che la norma sembrerebbe disporre la partecipazione a distanza al procedimento penale limitatamente a specifiche situazioni, al fine di evitare la traduzione nel luogo del dibattimento di soggetti detenuti a causa di un delitto di grave allarme sociale o per la tutela della sicurezza di soggetti ammessi a misure di protezione. Tuttavia, in considerazione dei costi connessi a tale partecipazione a distanza, reputa necessaria una valutazione del Governo volta ad escludere eventuali profili di onerosità delle disposizioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 28, recante delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, rinvia alle considerazioni che si accinge a formulare con riferimento ai successivi articoli 29 e 30.Pag. 153
  In merito all'articolo 29, recante principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 30, recante principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, rileva che la relazione tecnica fornisce alcune indicazioni riguardo agli stanziamenti utilizzabili per far fronte alle esigenze derivanti dall'esercizio della delega. Peraltro non è effettuata una quantificazione di tali occorrenze di spesa, presumibilmente nel presupposto che la definizione di tali dati sia condizionata dalla disciplina che sarà individuata con i decreti di attuazione della delega. Pur evidenziando che l'articolo 33 reca una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, rileva che l'articolo 30 in esame non reca – neanche mediante rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – indicazioni in merito alla procedura per verificare, in sede di esercizio della delega, gli effetti finanziari della normativa delegata e la congruità delle risorse con cui farvi fronte. In merito a tali profili ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.
  Per quanto riguarda gli articoli 31 e 32, recanti principi e criteri direttivi per l'adozione di norme d'attuazione, coordinamento e transitorie, integrative e correttive, e in merito, infine, all'articolo 33, recante la clausola di invarianza finanziaria, non ha nulla da osservare.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che nell'ambito della delega al Governo per la modifica del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, di cui all'articolo 7, la revisione della disciplina concernente le misure di sicurezza, prevista dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera b), sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Precisa, altresì, che la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, di cui all'articolo 8, sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Assicura, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, volti, tra l'altro, a ridurre l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i risparmi che derivano dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie appaiono idonei a compensare la riduzione degli introiti per sanzioni.
  Fa infine presente che la modifica della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, di cui all'articolo 27, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

   «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2798-A Governo, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    nell'ambito della delega al Governo per la modifica del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, di cui all'articolo 7, la revisione della disciplina concernente le misure di sicurezza, prevista dal principio e criterio Pag. 154direttivo di cui alla lettera b), sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, di cui all'articolo 8, sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, volti, tra l'altro, a ridurre l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i risparmi che derivano dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie appaiono idonei a compensare la riduzione degli introiti per sanzioni;
    la modifica della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, di cui all'articolo 27, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   ritenuto che, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, le deleghe conferite ai sensi dei citati articoli 7 e 8 nonché dell'articolo 28, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, debbano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i relativi schemi di decreto legislativo debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
    All'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
    All'articolo 28, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), reputa necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo in relazione a talune disposizioni del provvedimento rispetto alle quali il relatore stesso ha evidenziato la possibile sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, ciò anche al fine di valorizzare maggiormente il ruolo specifico che la Commissione bilancio è chiamata ad assolvere in sede consultiva. In particolare, con riferimento all'articolo 8 ritiene indispensabile ottenere un più preciso riscontro Pag. 155circa l'effettiva capienza degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, a valere sui quali si intende garantire la neutralità finanziaria connessa all'esercizio della delega conferita ai sensi del medesimo articolo, in proposito giudicando insufficiente la rassicurazione testé fornita dalla rappresentante del Governo.
  Con riguardo invece agli articoli 18 e 19, recanti modifiche in materia di ragguaglio delle pene, ritiene che andrebbe acquisita una ulteriore documentazione volta a suffragare la sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni ivi previste, anche attraverso una puntuale quantificazione dei risparmi che è stato possibile conseguire nella passata esperienza per effetto dell'applicazione delle vigenti norme che già consentono, in determinati casi, la sostituzione della sanzione pecuniaria alla pena detentiva.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, nel ribadire che all'esercizio della delega per la revisione della disciplina del casellario giudiziale conferita ai sensi dell'articolo 8 si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osserva altresì che, come risulta dalla seconda condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulata dal relatore nella sua proposta di parere, gli schemi di decreto legislativo attuativi della delega saranno in ogni caso corredati di una relazione tecnica che darà conto della neutralità finanziaria dei medesimi e saranno trasmessi, per l'espressione dei prescritti pareri parlamentari, alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  In riferimento agli articoli 18 e 19, rileva come il Governo abbia già chiarito che le citate disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rinnova la richiesta in precedenza avanzata di ricevere da parte del Governo informazioni aggiuntive in merito alle implicazioni di carattere finanziario riconducibili agli articoli 18 e 19 del provvedimento in esame, ciò anche al fine di porre la Commissione bilancio, come già prima evidenziato, nelle condizioni di esprimere il parere di competenza sulla base di una piena consapevolezza delle questioni in argomento.

  Francesco BOCCIA, presidente, considera fondate le argomentazioni fornite dalla sottosegretaria in merito alla insussistenza di riflessi negativi a carico della finanza pubblica conseguenti all'attuazione delle misure contenute negli articoli 18 e 19 del testo in esame, posto che i risparmi che derivano dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie appaiono idonei a compensare la riduzione degli introiti per sanzioni. Ciò evidenziato, ritiene che la richiesta avanzata dall'onorevole Sorial possa considerarsi ultronea rispetto alle questioni sulle quali il Governo ha già fornito i chiarimenti sollecitati dal relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce la sua richiesta di approfondimenti istruttori dal punto di vista finanziario in relazione agli articoli 18 e 19 del provvedimento, dal momento che appare a suo avviso ineludibile l'esigenza di acquisire dati ed informazioni, anche sulla base dell'esperienza sin qui registrata in tema di ragguaglio delle pene, tali da consentire una quantificazione attendibile dei risparmi di spesa che potrebbero complessivamente conseguire dall'attuazione delle predette disposizioni. Fa presente come la suddetta richiesta potrebbe peraltro essere evasa senza pregiudizio alcuno della tempistica di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva che le modalità di lavoro della Commissione bilancio sono state ispirate, anche nella presente occasione, dalla consueta prassi di acquisire ogni utile elemento istruttorio da parte del Governo in merito alle implicazioni di carattere finanziario dei provvedimenti al suo esame. Ciò precisato, osserva come la proposta di parere in precedenza formulata dal relatore abbia Pag. 156debitamente tenuto conto delle valutazioni e dei chiarimenti forniti dal Governo.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, nel confermare la proposta di parere in precedenza formulata, evidenzia, da un lato, che la misura della riduzione delle sanzioni in esame non è puntualmente stabilita dal provvedimento in esame, ma sarà disposta caso per caso dal giudice competente, e, dall'altro, che il provvedimento reca, all'articolo 33, una clausola di invarianza finanziaria che riguarda tutte le disposizioni del provvedimento stesso comprese quelle di cui agli articoli 18 e 19.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Molteni 5.01, che prevede, tra l'altro, che le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico o sportive siano dotate di telecamere atte a registrare gli eventi, a tale fine disponendo un incremento delle risorse destinate a tale scopo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2015 e per il 2016. In proposito, sottolinea come la copertura finanziaria dei citati oneri risulti tuttavia carente, dal momento che la proposta emendativa prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, in misura pari solo a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Villarosa 8.306, volta ad estendere l'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 8, comprendendo in essa anche la revisione della disciplina del casellario dei carichi pendenti. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della delega, così come ampliata dalla proposta emendativa in esame, possa comunque farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Da Villa 18.302, volta ad eliminare la previsione secondo cui, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il valore di un giorno di pena detentiva ai fini della predetta sostituzione non può essere inferiore a 75 euro. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Melilla 24.0150, volta a stabilire che colui che è stato prosciolto ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo e non più – come previsto dal vigente articolo 314 del codice di procedura penale – anche per colpa grave. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Bruno Bossio 30.153, volta a prevedere, in funzione di una maggiore valorizzazione del lavoro per i detenuti, la rideterminazione del ruolo e della gestione della Cassa delle ammende, ripristinando l'originaria funzione esclusiva di finanziamento di programmi di riabilitazione e reinserimento. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Santelli 32.01, volta ad istituire presso il Ministero della giustizia l'Ufficio dell'anagrafe dei reati, incaricato di svolgere apposite indagini statistiche. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di attuare tali disposizioni mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Pag. 157vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Molteni 5.01 in quanto carente sotto il profilo della copertura finanziaria dei relativi oneri. Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Villarosa 8.306, Da Villa 18.302, Melilla 24.0150, Bruno Bossio 30.153 e Santelli 32.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 8.306, 18.302 e 30.153 e sugli articoli aggiuntivi 5.01, 24.0150 e 32.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, approvato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 17 giugno scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha concluso l'esame il 30 giugno 2015 senza apportare modifiche al testo, fa presente che sul provvedimento all'esame dell'Assemblea rimane dunque fermo il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Comunica inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale segnala le proposte emendative Scagliusi 3.4, Spadoni 3.5 e Manlio Di Stefano 3.6, volte a prevedere che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, operi nella misura massima, rispettivamente, di un quarto, di un terzo ovvero della metà dell'importo dell'onere valutato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Poiché le suddette proposte emendative pregiudicano di fatto l'effettività della clausola di salvaguardia medesima, propone di esprimere sulle medesime parere contrario.
  Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, le quali non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una Pag. 158parte, e la Moldova, dall'altra, fatta a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatta a Bruxelles il 27 giugno 2014, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 giugno 2015. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 30 giugno scorso la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione. Segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, comprendente le sole proposte emendative Scagliusi 3.1, Spadoni 3.2 e Manlio Di Stefano 3.3, volte a prevedere che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, operi nella misura massima, rispettivamente, di un quarto, di un terzo ovvero della metà dell'importo dell'onere valutato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Poiché le suddette proposte emendative pregiudicano di fatto l'effettività della clausola di salvaguardia medesima, propone di esprimere su di esse parere contrario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.
C. 1924-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2015. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 30 giugno scorso la Commissione di merito ne ha quindi concluso Pag. 159l'esame in sede referente, apportando al testo due sole modifiche con le quali sono state recepite le predette condizioni.
  Segnala che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3131-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 23 luglio scorso la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo due sole modifiche volte a recepire le predette condizioni.
  Segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, comprendente le sole proposte emendative Scagliusi 3.1, Spadoni 3.2 e Manlio Di Stefano 3.3, volte a prevedere che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, operi nella misura massima, rispettivamente, di un quarto, di un terzo ovvero della metà dell'importo dell'onere valutato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Poiché le suddette proposte emendative pregiudicano di fatto l'effettività della clausola di salvaguardia medesima, propone di esprimere su di esse parere contrario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Nuovo testo C. 1129.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 160

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, attraverso la novella all'articolo 438 del codice di procedura penale, mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato a delitti di particolare gravità ed allarme sociale.
  In particolare, fa presente che l'articolo 1 del testo novella l'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, inserendovi tre ulteriori commi, in base ai quali:
   se il procedimento penale riguarda delitti, tassativamente indicati dal testo, di particolare gravità ed allarme sociale, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti con rito abbreviato, in sede di udienza preliminare (nuovo comma 1-bis);
   è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti (nuovo comma 6-bis);
   è stabilita una disciplina specifica per il rinnovo della richiesta da parte dell'imputato. Si prevede infatti che, in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; analoga possibilità è attribuita all'imputato che si sia visto respingere la richiesta subordinata a diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso (nuovo comma 6-ter).

  Rileva, inoltre, che l'articolo 2, con un'ulteriore novella all'articolo 438 del codice di procedura penale, dispone che, quando si procede per uno dei reati di competenza della corte di assise, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla Corte di assise per lo svolgimento del medesimo giudizio, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in merito all'entrata in vigore.
  Considerato che il testo non appare presentare profili di carattere finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso nulla osta.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.
C. 3249 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 luglio 2005, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, posto che l'onere derivante dalla partecipazione italiana alla missione PESC denominata EUNAVFOR MED – pari ad euro 26.000.000 per una durata complessiva di 96 giorni – appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo Pag. 1611 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge, pari a 26 milioni euro per l'anno 2015, si provvede:
   a) quanto a 19 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali;
   b) quanto a 7 milioni di euro, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

  Il comma 4 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, rileva che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace – capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, di cui si prevede l'utilizzo per un ammontare pari a 19 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi della lettera a), reca le necessarie disponibilità. Tali disponibilità corrispondono allo stanziamento iniziale in conto competenza per l'anno 2015, che ammonta a circa 899 milioni di euro – pari alla somma dell'integrazione del Fondo missioni internazionali per 850 milioni di euro disposta dalla legge di stabilità 2015, e di quella prevista dall'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come rimodulata nel corso del tempo – al netto degli utilizzi, pari a 840.046.528 milioni di euro, previsti dall'articolo 20, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 7 del 2015, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1o gennaio 2015 sino a non oltre il 30 settembre del medesimo anno.
  Rileva, inoltre, che la modalità di copertura di cui alla lettera b) del presente articolo a valere sulle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite è già stata utilizzata in altri provvedimenti. In particolare ricorda, da ultimi, l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 109 del 2014 e l'articolo 20, comma 6, lettera f), del decreto-legge n. 7 del 2015.
  Tutto ciò considerato, propone infine di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nella seduta del 25 marzo 2014. In tale occasione la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, entro il termine del 26 aprile 2014. Nella successiva seduta del 7 maggio 2014 il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata Pag. 162predisposta ed ha richiesto di rinviare l'esame del provvedimento. In considerazione del tempo trascorso e della richiesta di sollecito della relazione tecnica inviata il 16 luglio scorso dal presidente della VIII Commissione, chiede al rappresentante del Governo se la stessa sia ora disponibile.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, evidenziando come la relazione tecnica non sia stata ancora predisposta, assicura che provvederà a sollecitare la redazione della stessa presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 luglio 2015 la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione le note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'interno, contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della seduta del 2 luglio 2015.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, a integrazione di quanto indicato nelle citate note, evidenzia che, poiché agli interventi previsti dal provvedimento in esame si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, non appare necessaria l'introduzione nel provvedimento stesso di una clausola di salvaguardia finanziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, sulla base delle note acquisite agli atti della Commissione nella seduta del 15 luglio scorso e del chiarimento testé fornito dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (atto n. 170);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i nuovi termini del trattenimento del richiedente asilo, di cui agli articoli 6 e 7, non appaiono suscettibili di determinare né un significativo aumento del numero di persone ospitate contemporaneamente nei centri di identificazione ed espulsione né la necessità di misure aggiuntive di carattere logistico;
    infatti, da un lato i richiedenti asilo destinatari della disposizione sono cittadini stranieri che, in assenza di domanda di protezione internazionale, potrebbero Pag. 163comunque essere destinatari della misura di trattenimento ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 4-bis, della legge n. 286 del 1998, dall'altro il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale, nei casi in questione, è avviato in via prioritaria ed è sottoposto a termini abbreviati;
    con riferimento all'articolo 8, il parametro indicato nella relazione tecnica ai fini della stima dei costi per la realizzazione di 2.000 posti nei centri di prima accoglienza è coerente rispetto alla valutazione delle spese che caratterizzano ordinariamente la realizzazione delle strutture in esame;
    le spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle strutture medesime, nelle annualità successive alla prima, trovano capienza negli ordinari ed appositi stanziamenti di bilancio, fermo restando che, per alcune strutture, sono già in corso contratti di manutenzione, riferiti agli anni successivi al 2015, con i relativi impegni sul pertinente capitolo di spesa;
   gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui capitoli di spesa indicati dalla relazione tecnica per far fronte agli oneri relativi alla ristrutturazione di strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, di cui al citato articolo 8, non risulteranno pregiudicati;
    la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, relativa al sistema di accoglienza territoriale, si limita a riproporre la normativa vigente, atteso che, per quanto concerne i progetti da finanziare attraverso il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, la possibilità di derogare al limite dell'80 per cento fissato dall'articolo 1-sexies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989 è già prevista dal vigente articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005 ed è attuata nei limiti delle risorse disponibili;
    l'utilizzo degli stanziamenti indicati dalla relazione tecnica per far fronte alle spese di accoglienza dei richiedenti conseguenti alle modifiche, rispetto alla disciplina vigente, introdotte dall'articolo 13, non pregiudica gli interventi già previsti dalla legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti;
    con riferimento all'articolo 18, la stima della permanenza media nei centri per minori non accompagnati, indicata dalla relazione tecnica, è stata calcolata riducendo di circa il 30 per cento la permanenza massima (60 giorni), in considerazione dell'indirizzo fissato nell'Intesa tra Governo, regioni ed enti locali, confermato dal provvedimento in esame, secondo cui l'accoglienza stabile del minore va assicurata in strutture di seconda accoglienza, dove è possibile avviare anche un percorso di integrazione;
    il paramento indicato nella relazione tecnica per il calcolo del costo medio di realizzazione delle strutture per l'accoglienza dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 18, è coerente rispetto alla valutazione dei costi che caratterizzano le strutture medesime;
    i costi di gestione e manutenzione delle citate strutture troveranno capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò preordinati, senza pregiudicare gli interventi già previsti dalla legislazione vigente;
    il ricorso a figure professionali, ovvero a organizzazioni internazionali o intergovernative, previsto dall'articolo 19 per l'attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza, riveste carattere eventuale e sarà finanziato nell'ambito delle risorse, appositamente dedicate, previste nel Programma del Fondo asilo, migrazione ed integrazione, in fase di approvazione da parte della Commissione europea;
    agli adempimenti previsti dal citato articolo 19 a carico degli uffici pubblici Pag. 164interessati si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    agli adempimenti previsti dall'articolo 24 a carico dei soggetti pubblici competenti si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    la disposizione di cui all'articolo 27, relativa al coordinamento di norme di copertura finanziaria, così come formulata non presenta criticità sotto il profilo della rispondenza alla normativa contabile;
    non appare pertanto necessaria l'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria, dovendo le disposizioni del provvedimento trovare attuazione nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente;
    la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28 appare correttamente formulata, in considerazione della specialità del provvedimento in esame;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che nella seduta del 15 luglio 2015 la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione le note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento delle finanze, contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della seduta del 2 luglio 2015. Sulla base di tali note formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (atto n. 169);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    non è possibile procedere ad una stima precisa dell'effettivo fabbisogno annuo del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, atteso che le attività che lo stesso è chiamato a svolgere sono strettamente correlate al numero e al valore delle operazioni che saranno concretamente effettuate;
    gli oneri per il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare saranno comunque coperti integralmente con i contributi a carico degli operatori del settore, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare;
    la previsione di cui all'articolo 34, secondo cui le disposizioni da adottare in conformità al presente decreto trovano applicazione entro il 19 luglio 2018 per gli impianti già esistenti e entro il 19 luglio 2016 per gli impianti pianificati o che si Pag. 165intendono pianificare o realizzare, non incide sull'allineamento temporale tra la riscossione dei contributi a carico degli operatori e la copertura degli oneri di funzionamento del Comitato, posto che, se dovessero essere realizzate opere che implicano l'attivazione del Comitato, la riscossione dei contributi avverrà comunque prima del sostenimento degli oneri di funzionamento;
    non sono stati valutati gli effetti di riduzione del gettito tributario connessi alla deducibilità dei contributi posti a carico degli operatori ai fini del funzionamento del Comitato, poiché, in sede di valutazione degli effetti finanziari derivanti da disposizioni legislative, per prassi non vengono stimati gli effetti indiretti, derivanti dalle stesse disposizioni, che incidono sulla redditività degli operatori economici interessati;
    la disposizione di cui all'articolo 30, comma 2, secondo cui, in caso di incidente grave, la Capitaneria di porto può assistere l'operatore anche con la disponibilità di ulteriori risorse, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la predetta disponibilità è riferita alle risorse rese disponibili attraverso i piani di pronto intervento locale per gli inquinamenti, e, comunque, in tal caso, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, richiamato dal citato comma 2, i costi per l'attività in argomento verranno in seguito rimborsati dall'operatore;
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 35 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 35 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
Atto n. 162-bis.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 9 giugno 2015, ha esaminato lo schema di decreto legislativo n. 162, recante Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, esprimendo parere favorevole. La Commissione finanze invece, nella seduta del 18 giugno 2015, ha espresso sul medesimo testo parere favorevole con osservazioni.
  Evidenzia che il provvedimento è stato quindi nuovamente trasmesso per il parere alle Camere (atto n. 162-bis), ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 23 del 2014, secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi – in tutto o in parte – ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
  Al riguardo, poiché le modifiche e integrazioni introdotte dal Governo agli articoli 1 (fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati), 2 (trasmissione telematica dei dati Pag. 166dei corrispettivi) e 3 (incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi), volte a recepire alcune delle osservazioni espresse dalle Commissioni finanze di Camera e Senato, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere una valutazione favorevole sul testo del provvedimento.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.
Atto n. 163-bis.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha esaminato lo schema di decreto legislativo n. 163, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, esprimendo parere favorevole con una osservazione, con cui si invitava a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, un termine entro il quale debba essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro annui o appartenenti a gruppi di imprese. La Commissione finanze invece, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.
  Evidenzia che il provvedimento in esame è stato nuovamente trasmesso per il parere alle Camere (atto n. 163-bis), ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 23 del 2014, secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi – in tutto o in parte – ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
  Al riguardo, segnala che le modifiche o integrazioni introdotte dal Governo agli articoli 1 (modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente), 2 (modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento) e 7 (competenze e procedure), sono volte a recepire alcune delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni finanze di Camera e Senato. Evidenzia che non è stata invece recepita l'osservazione dianzi citata formulata dalla Commissione bilancio. A questo riguardo va però considerato che, in accoglimento della osservazione di cui alla lettera l) contenuta nel parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera, è stato stabilito, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata la data in cui termina la fase di prima applicazione del nuovo regime, che verosimilmente dovrebbe corrispondere a quella in cui il nuovo regime è riservato esclusivamente ai contribuenti di maggiori dimensioni. Tale previsione appare infatti suscettibile di incidere indirettamente sul termine – la cui introduzione è stata richiesta nel parere reso dalla Commissione bilancio – entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle Pag. 167finanze che stabilirà i criteri in base ai quali potranno essere progressivamente individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo, posto che la fissazione di tali criteri è funzionale alla successiva fase di attuazione del citato nuovo regime, ossia a quella della progressiva estensione del predetto regime agli altri contribuenti. Peraltro, considerato che la nuova disposizione introdotta dal Governo non definisce il termine entro il quale dovrà comunque cessare la citata prima fase, ma si limita semplicemente a rinviare la fissazione di tale termine a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2016, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di stabilire nel testo un termine ultimo di conclusione della prima fase del nuovo regime, ad esempio il 31 dicembre 2017, cui dovrà in ogni caso attenersi il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Su tale aspetto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con quanto osservato dalla relatrice.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (atto n. 163-bis);
  premesso che:
   lo schema di decreto legislativo in esame è stato trasmesso per il parere alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 23 del 2014, secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi – in tutto o in parte – ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione;
   in accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera l) contenuta nel parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera, è stato stabilito, tra l'altro, all'articolo 7, comma 4, che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata la data in cui termina la fase di prima applicazione del nuovo regime, che verosimilmente dovrebbe corrispondere a quella in cui il nuovo regime è riservato esclusivamente ai contribuenti di maggiori dimensioni;
   tale previsione appare suscettibile di incidere indirettamente sul termine – la cui introduzione è stata richiesta nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 giugno 2015 – entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilirà i criteri in base ai quali potranno essere progressivamente individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo;
   la fissazione di tali criteri è, infatti, funzionale alla successiva fase di attuazione del citato nuovo regime, ossia a quella della progressiva estensione del medesimo nuovo regime agli altri contribuenti;
   considerato che:
    la nuova disposizione introdotta dal Governo non definisce il termine entro il quale dovrà comunque cessare la citata prima fase, ma si limita semplicemente a rinviare la fissazione di tale termine a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2016;Pag. 168
    si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di stabilire nel testo un termine ultimo di conclusione della prima fase del nuovo regime, ad esempio il 31 dicembre 2017, cui dovrà in ogni caso attenersi il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 7, comma 4, terzo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole: è fissato le seguenti:, a non oltre il 31 dicembre 2017,».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI