CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2015
471.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente su un'istanza trasmessa alla Giunta.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, comunica che, con nota del 4 marzo 2014, Antonino Foti, candidato alle elezioni politiche per la Camera dei deputati svoltesi il 24-25 febbraio 2013 e primo dei non eletti nella XXIII circoscrizione Calabria per la lista «Il Popolo della libertà», ha chiesto alla Presidenza della Camera la rimessione alla Giunta delle elezioni di un'istanza concernente il ricorso in materia elettorale dallo stesso presentato in data 13 marzo 2013 avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.
  La vicenda è nota e trae origine dalla esclusione e dalla successiva riammissione della candidatura della deputata Bianchi nella lista «Il Popolo della Libertà», disposta dall'Ufficio centrale circoscrizionale della Calabria.
  All'esito delle elezioni del 2013, il candidato Foti, primo dei non eletti per la medesima lista, aveva presentato presso la Giunta delle elezioni ricorso avverso quest'ultimo provvedimento e conseguentemente avverso la proclamazione a deputata di Dorina Bianchi, chiedendo alla Giunta di non convalidarne l'elezione.
  Ricorda che la Giunta ha valutato il ricorso di Antonino Foti nell'ambito della verifica dei poteri nella XXIII circoscrizione Calabria, nel corso della seduta del 16 gennaio 2014. Sulla base della relazione svolta dalla collega Mucci, e a seguito di un ampio dibattito, la Giunta concluse a maggioranza nel senso di considerare il ricorso di Foti inammissibile e conseguentemente di disporne l'archiviazione.
  In data 19 febbraio 2014, l'onorevole Foti presentava ricorso per Cassazione avverso la decisione adottata dalla Giunta delle elezioni, chiedendone la cassazione per ragioni afferenti alla giurisdizione per «erronea esclusione da parte della Giunta delle elezioni (...) della propria potestas iudicandi, con conseguente effetto di diniego di giustizia»: per il ricorrente sarebbero infatti rimesse al sindacato della Giunta delle elezioni «tutte le questioni Pag. 4concernenti l'esito elettorale, ivi comprese quelle afferenti alle operazioni elettorali, al relativo procedimento preparatorio e, a maggior ragione, all'ammissione delle liste e delle singole candidature, restando così preclusa ogni possibilità di intervento e sindacato (...) da parte di qualunque altra autorità giurisdizionale».
  Conseguentemente, l'onorevole Foti argomentava che la Giunta delle elezioni era «tenuta a pronunziare nel merito allorché, come nel caso di specie, (veniva) dedotta l'insussistenza di un requisito di candidabilità di un deputato eletto, quale la tempestiva presentazione della dichiarazione autocertificativa dell'insussistenza di cause di incandidabilità, richiesta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».
  Pertanto nel ricorso si chiedeva che la Corte di cassazione dichiarasse la sussistenza della potestà giurisdizionale della Giunta delle elezioni in ordine al ricorso proposta alla Giunta medesima dall'onorevole Foti e cassasse la deliberazione assunta dalla Giunta in data 16 gennaio 2014, «in quanto comportante il diniego della decisione da parte dell'unico organo giurisdicente nella materia de qua».
  In data 7 ottobre 2014, con sentenza 26098/14, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'onorevole Foti.
  La sentenza ribadisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite in passato, negando che vi sia giurisdizione sia del giudice ordinario che di quello amministrativo in tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, a tal fine richiamando l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  In virtù di questo principio, che fa capo a quello più generale di autodichia, la sentenza conclude che le Sezioni Unite della Corte di cassazione non sono, a maggior ragione, dotate del potere di regolare la giurisdizione delle Giunte parlamentari, nel senso (voluto dal ricorrente) di sindacare se esse abbiano correttamente ammesso o meno una controversia elettorale alla propria giurisdizione.
  A seguito della decisione assunta dalla Corte di cassazione, il 4 marzo 2015 Antonino Foti ha quindi chiesto alla Presidenza della Camera la rimessione alla Giunta delle elezioni di un'istanza concernente il suo ricorso in materia elettorale del 13 marzo 2013.
  Nell'istanza, Antonino Foti rileva che, «pur a fronte di ben consolidate regulae iuris che avrebbero imposto il pronto esame ed il consequenziale accoglimento delle doglianze dell'istante a fronte dell'elezione della Bianchi, si sono determinati un pregiudizievole vuoto di tutela ed una vera e propria paralisi istituzionale, con una sostanziale impossibilità di attuazione della legittima pretesa dell'interessato, che, invero, non è stata mai valutata nel merito».
  Foti chiede conseguentemente che «tale situazione di assenza o, rectius, di diniego della funzione istituzionale decisoria (sia) risolta, in aderenza ai principi affermatisi, come detto, nell'ambito della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, mediante il vaglio nel merito, ad opera di codesta Giunta, dell'impugnativa, illo tempore tempestivamente proposta dall'istante ed alla quale qui si dà seguito, avverso la revoca della cancellazione della candidatura dell'onorevole Bianchi, nonché avverso l'ammissione della candidatura della medesima e la conseguente proclamazione e convalida in sede elettorale».
  Secondo Foti, inoltre, qualora la Giunta «continuasse, ipoteticamente ed in antitesi con lo ius receptum, a ritenersi priva di potestà di giudizio sulle riferite domande, la stessa dovrebbe necessariamente rimettere alla Corte costituzionale la risoluzione del conflitto negativo di attribuzioni determinatosi, in ragione di divergenti applicazioni dell'articolo 66 della Costituzione e delle disposizioni legislative attuative, con l'Ufficio elettorale nazionale, secondo quanto prospettato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 5/19 ottobre 2009, n. 259, ove, in motivazione: “La circostanza che la Camera dei Deputati abbia, a sua volta, negato la propria giurisdizione sulle controversie riguardanti atti del procedimento Pag. 5elettorale preparatorio implica che sulla questione possa sorgere [...] un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato”».
   Nel far presente che, «ove si protraesse l'inaccettabile situazione di diniego di giustizia fino ad oggi prodottasi, l'istante non potrebbe che invocare tutela ad opera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tanto ai fini dell'affermazione di responsabilità delle istituzioni interne, quanto ai fini riparatori per equivalente», Foti chiede conclusivamente che la Giunta delle elezioni:
   annulli la revoca della cancellazione della candidatura dell'onorevole Dorina Bianchi e l'ammissione della candidatura della medesima, così come disposte dall'Ufficio elettorale competente;
   annulli altresì la conseguente proclamazione elettorale e, ove occorra, la relativa convalida, dando corso alla sua proclamazione e convalida quale candidato collocato nella prima posizione utile nell'ambito della medesima lista elettorale;
   in subordine, rimetta alla Corte costituzionale la risoluzione del conflitto negativo di attribuzione.

  Le richieste contenute nell'istanza Foti sono sostanzialmente due, ossia che la Giunta riesamini il ricorso elettorale del marzo 2013 valutandolo nel merito, ovvero che – in via subordinata – promuova un conflitto negativo di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
  Con riferimento alla prima richiesta, ossia che la Giunta entri nel merito del suo ricorso elettorale (non essendo evidentemente accettabile che la richiesta possa essere formulata nei termini di un mero accoglimento delle ragioni del ricorrente), va rilevato che il suo accoglimento presupporrebbe un superamento della precedente delibera con cui la Giunta ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile e non sussistessero quindi le condizioni per esaminarlo nel merito.
  La nuova valutazione da parte di un organo parlamentare di una precedente deliberazione costituisce un'ipotesi in linea di principio praticabile, ma necessita che siano nelle more intervenuti fatti nuovi, non conosciuti all'organo parlamentare al momento in cui ha assunto la precedente decisione, tali da richiedere uno specifico esame e, eventualmente, da portare a una diversa deliberazione da parte dell'organo medesimo.
  Nel caso di specie, tali fatti nuovi non appaiono sussistere, dal momento che la Corte di cassazione, nella sua sentenza, si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso presentato davanti ad essa dall'onorevole Foti, non entrando né nel merito delle argomentazioni addotte dalla Giunta delle elezioni per dichiarare inammissibile il ricorso in materia elettorale proposto dallo stesso Foti, né imponendo alla Giunta di decidere nel merito (come era invece sostanzialmente richiesto nel ricorso per Cassazione dell'onorevole Foti). D'altra parte, anche l'istanza da ultimo formulata dall'onorevole Foti non apporta elementi di novità rispetto al quadro conoscitivo e giuridico a disposizione della Giunta al momento della deliberazione del gennaio 2014 sull'originario ricorso.
  In quell'occasione, infatti, la Giunta – che ha potuto altresì prendere atto della sussistenza dei requisiti sostanziali di candidabilità per la deputata Dorina Bianchi – ha assunto la propria deliberazione al termine di un approfondito esame della questione oggetto del ricorso, sulla base di una consolidata e costante giurisprudenza in materia di contenzioso preelettorale, dalla quale essa ha motivatamente inteso non discostarsi.
  Quanto alla richiesta che la Giunta promuova un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale – a prescindere da ogni considerazione di tipo procedurale sul soggetto titolato e sulle modalità per l'avvio di una siffatta iniziativa – va preliminarmente rilevato che, con la sua decisione, la Corte di cassazione non ha né rivendicato una competenza riconducibile alla Giunta (in tale ipotesi sarebbe stata la Corte stessa a poter promuovere un conflitto di attribuzione), né ha sollecitato la Giunta a compiere atti Pag. 6che la Giunta medesima potrebbe ritenere esorbitanti rispetto alle proprie competenze.
  Non sembrano pertanto sussistere le condizioni affinché la Giunta possa farsi in qualche modo promotrice di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, neppure nella forma di un conflitto negativo. Qualora, infatti, si ritenesse che ricorrono i presupposti giuridico-normativi per tale ultima ipotesi, trattandosi di un organo parlamentare, il rimedio dovrebbe consistere non già in un'azione volta a promuovere un intervento da parte della Corte costituzionale, bensì nell'adozione da parte dell'organo medesimo – o, rectius, dei suoi componenti – di un'apposita iniziativa legislativa in materia.
  Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, ritiene che la Giunta potrebbe non dare ulteriore corso alle richieste contenute nell'istanza presentata dall'onorevole Antonino Foti, già candidato alle elezioni per la Camera dei deputati del 24-25 febbraio 2013.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara di concordare con le conclusioni e con la conseguente proposta del Presidente.

  Alessandro PAGANO (NCD) esprime il proprio consenso sulle conclusioni e sulla proposta formulate dal Presidente.

  Adriana GALGANO (SCpI) condivide pienamente le conclusioni e la proposta contenute nella relazione del Presidente.

  La Giunta concorda all'unanimità sulla proposta del Presidente.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, comunica che in data 24 giugno 2015 è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera di dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Luciano Cimmino. Trattandosi di dimissioni non connesse alla volontà di optare per una carica incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.
  Come da prassi, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni del deputato Luciano Cimmino fossero accolte, propone che la Giunta accerti in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il candidato che subentrerebbe al predetto deputato dimissionario per lista n. 12 – Scelta civica con Monti per l'Italia nella XIX circoscrizione Campania 1.
  Nel caso di specie, la candidata che segue immediatamente il deputato Cimmino nella lista n. 12 – Scelta civica con Monti per l'Italia nella XIX circoscrizione Campania 1 risulta essere Maria Valentina Vezzali, deputata in carica per la XIV circoscrizione Marche. Occorre pertanto verificare la perdurante volontà della deputata Vezzali di mantenere la originaria proclamazione nella XIV circoscrizione Marche, ovvero la volontà di essere proclamata per la XIX circoscrizione Campania 1, optando in tal modo per quest'ultima, con conseguente vacanza del seggio già ricoperto per la XIV circoscrizione Marche e attribuzione del medesimo al primo dei non eletti della stessa lista in quella circoscrizione.
  Fa presente, pertanto, che indirizzerà all'onorevole Vezzali una lettera al fine di conoscerne la volontà e procedere, nella prossima seduta, ai conseguenti accertamenti.

  La Giunta concorda.

Verifica dei poteri su base nazionale.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, illustra la relazione di verifica su base nazionale, di seguito integralmente riprodotta.

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1. PREMESSA.

  Nelle tabelle pubblicate in allegato (vedi allegato), risultanti dall'aggregazione dei dati illustrati dai competenti relatori nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni (ad eccezione della XXVII circoscrizione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), sono riportati i dati relativi alle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi già condotte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e che nella presente relazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, vengono integralmente ripercorse ai fini della verifica su base nazionale di cui all'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni.
  Nella tabella 1 sono altresì riportate, in aggiunta ai dati oggetto delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, anche i dati relativi al riepilogo delle schede bianche e delle schede e voti nulli, con le relative percentuali rispetto al dato dei votanti.
  Il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi (comprensivi dei voti contestati e successivamente assegnati), delle schede bianche e delle schede e voti nulli (comprensivi dei voti contestati e successivamente non assegnati).
  Delle differenze riscontrate su base nazionale nel numero dei voti validi per ciascuna lista (indicate come differenze algebriche UGE-UCN) si dà conto analiticamente nella tabella 2.

2. VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE SU BASE NAZIONALE

  Sono di seguito illustrate le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ed ora verificate sulla base dei dati come risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.
  Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si dà conto analiticamente nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente relazione.
  Essendo stati determinati, sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, i nuovi valori corrispondenti al totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione e alle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista non collegata, occorre procedere alla determinazione dei nuovi valori corrispondenti alle soglie di sbarramento previste per l'ammissione al riparto dei seggi delle coalizioni e delle singole liste non collegate (vedi tabella 2).
  La legge elettorale (articolo 83, comma 1, n. 3 e n. 6, del testo unico n. 361 del 1957) fissa le seguenti soglie di sbarramento:
   il 10 per cento dei voti validi sul piano nazionale per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle coalizioni, purché queste contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
   il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste collegate in una coalizione a sua volta ammessa al riparto dei seggi; è in ogni caso ammessa al riparto dei seggi anche la lista che, tra le liste della coalizione che non hanno raggiunto il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi, abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   il 4 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione Pag. 8dei seggi delle singole liste non collegate in una coalizione ovvero che facciano parte di una coalizione che non abbia superato la soglia di sbarramento del 10 per cento;
   il 20 per cento del totale circoscrizionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze.

  I minimi scostamenti che, sulla base del nuovo valore del totale dei voti validi, si registrano nella determinazione delle suddette soglie di sbarramento, sono così riassumibili:
   soglia del 10 per cento: + 368;
   soglia del 2 per cento: + 74;
   soglia del 4 per cento: + 147;
   soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: – 3.

  Tali scostamenti non inficiano in alcun modo la determinazione delle coalizioni, delle liste collegate e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi già operata dall'Ufficio centrale nazionale (vedi tabella 2 bis).
  Verificata l'irrilevanza delle minime variazioni delle soglie di sbarramento ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi, si passa, quindi, a determinare il nuovo valore del totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto (pari a 32.261.203, con una differenza algebrica di + 5.263 rispetto al dato calcolato dall'Ufficio centrale nazionale). Alla verifica del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste non collegate ammesse si procede effettuando le seguenti operazioni:
   si divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste non collegate ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, pari a 617, ottenendo in tal modo il nuovo quoziente elettorale nazionale (pari a 52.287, con una differenza algebrica di + 9 rispetto al quoziente elettorale nazionale calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: vedi tabella 3);
   si divide, quindi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e di ogni lista non collegata ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo i risultati illustrati nella tabella 3, sulla base dei quali risultano interamente confermati i dati dell'Ufficio centrale nazionale, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero, sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla coalizione Berlusconi ed un seggio alla coalizione Monti.

  In esito alle predette operazioni, e conformemente ai calcoli dell'Ufficio centrale nazionale, la coalizione vincente, avente come capo Pier Luigi Bersani, risulta aver conseguito 192 seggi, ossia un numero di seggi inferiore a 340, e alla stessa viene pertanto confermata l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957, di un numero di seggi aggiuntivi, pari alla differenza tra 340 e i seggi già ottenuti, cioè 148, necessari al raggiungimento del suddetto numero di 340 seggi (c.d. premio di maggioranza).
  Si procede, quindi, alle seguenti operazioni:
   1) si divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione vincente (coalizione Bersani) per 340, ottenendo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di maggioranza (pari a 29.561, con una differenza algebrica di + 4 rispetto al quoziente elettorale nazionale di maggioranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: vedi tabella 4);
   2) si procede a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre due coalizioni di liste (coalizione Berlusconi e coalizione Monti) e la lista non Pag. 9collegata ammessa al riparto (Movimento 5 Stelle), dividendo a tal fine il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277; si ottiene, in tal modo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di minoranza (pari a 80.181, con una differenza algebrica di + 13 rispetto al quoziente elettorale nazionale di minoranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: vedi tabella 5); sulla base del quoziente elettorale nazionale di minoranza viene, quindi, verificata la ripartizione dei 277 seggi con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, risultando interamente confermate le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (tabella 5);

2.1 Riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse.

  Occorre procedere, a questo punto, alla verifica dell'assegnazione dei seggi alle liste facenti parte delle coalizioni in base alla cifra elettorale nazionale delle liste ammesse. A tal fine, tenuto conto dei quozienti elettorali nazionali di maggioranza e di minoranza, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per detti quozienti, ottenendo i quozienti interi ed i resti delle divisioni, sulla base dei quali sono assegnati i seggi alle liste ammesse di ciascuna delle tre coalizioni, risultando anche in questo caso confermati i calcoli dell'Ufficio centrale nazionale (tabelle 4, 6 e 7).

2.2 Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi alle liste ammesse al riparto.

  Avendo verificato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si procede, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 8, del testo unico n. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste stesse.
  A tal fine, per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle 8 e 9):
   1) si calcola un indice individuale circoscrizionale per ogni coalizione o lista singola ammessa al riparto, ottenuto attraverso la divisione della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione o lista singola per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza o di minoranza (ossia, per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per il calcolo dell'indice della coalizione Bersani; per il quoziente elettorale nazionale di minoranza per il calcolo degli indici delle coalizioni Berlusconi e Monti e della lista singola Movimento 5 Stelle);
   2) si calcola un indice complessivo circoscrizionale costituito dalla somma degli indici ottenuti ai sensi del punto 1);
   3) per ciascuna coalizione o lista singola ammessa al riparto si moltiplica l'indice individuale circoscrizionale per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e si divide il prodotto di tale operazione per l'indice complessivo circoscrizionale, ottenendo in tal modo i quozienti di attribuzione, la cui parte intera rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto; gli eventuali seggi residui da assegnare sono attribuiti in ciascuna circoscrizione secondo il metodo delle maggiori parti decimali dei quozienti ottenute dall'operazione di cui al presente punto 3).

  Constatato che, in esito alle predette operazioni, risultano confermate le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, occorre accertare che la somma dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste o lista singola in tutte le circoscrizioni corrisponda al numero dei seggi determinati per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). A tal fine, verificato, in conformità a quanto già accertato dall'Ufficio centrale nazionale, che dal raffronto tra il riparto dei seggi a livello circoscrizionale e il riparto dei seggi a livello nazionale risulta che la coalizione Berlusconi è eccedentaria di 3 seggi, che la lista Movimento 5 Stelle è eccedentaria di 2 seggi e che la coalizione Bersani è Pag. 10deficitaria di 5 seggi, si conferma la sottrazione, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 8, del testo unico n. 361 del 1957, dei seggi eccedenti alla coalizione Berlusconi nelle circoscrizioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Molise, dei seggi eccedenti alla lista Movimento 5 Stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Marche, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti. Si conferma quindi l'assegnazione dei seggi delle liste eccedentarie alla coalizione Bersani nelle circoscrizioni Liguria, Campania 1 e Marche (poiché in tali circoscrizioni la coalizione medesima aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate), nonché l'assegnazione dei seggi sottratti alle liste eccedentarie nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise (ovvero quelle in cui la coalizione Bersani non aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate) alla coalizione Bersani nelle circoscrizioni Umbria e Sardegna, che risultano le circoscrizioni nelle quali detta coalizione possiede le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate (vedi tabelle 10 e 11). In esito a tale ultima operazione, la distribuzione dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista nelle varie circoscrizioni – illustrata nella tabella 11 – risulta conforme alla distribuzione operata dall'Ufficio centrale nazionale. Da tale operazione risulta già definitivamente confermata la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi assegnati alla lista Movimento 5 Stelle.
  Dovendosi ora procedere, a norma dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 9, del testo unico n. 361 del 1957, alla verifica dell'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle di volta in volta richiamate):
   1) si determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto (come risultante dalla tabella 12, per le liste della coalizione Bersani, dalla tabella 19, per le liste della coalizione Berlusconi e dalla tabella 26 per le liste della coalizione Monti);
   2) si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente circoscrizionale di coalizione, trascurando la parte decimale dello stesso (vedi tabella 12, ultima colonna a destra, per la coalizione Bersani, tabella 19, ultima colonna a destra, per la coalizione Berlusconi e tabella 26, ultima colonna a destra, per la coalizione Monti);
   3) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della coalizione, le cui parti intere rappresentano il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione (vedi tabella 13 per le liste della coalizione Bersani, tabella 20 per le liste della coalizione Berlusconi e tabella 27 per le liste della coalizione Monti);
   4) conformemente a quanto accertato dall'Ufficio centrale nazionale, si constata (come illustrato nelle tabelle 14, 21 e 28, rispettivamente per la coalizione Bersani, per la coalizione Berlusconi e per la coalizione Monti) che il totale dei quozienti interi di attribuzione di ciascuna lista ammessa è inferiore al numero dei seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione; si procede, pertanto, alla verifica dell'assegnazione dei seggi che restano ancora da attribuire alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione di cui al punto 3) (vedi tabella 15 per liste della coalizione Bersani, tabella 22 per le liste della coalizione Berlusconi e tabella 29 per liste della coalizione Monti).

2.3 Compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.

  Occorre, a questo punto, verificare se il numero dei seggi assegnati in tutte le Pag. 11circoscrizioni a ciascuna lista di una coalizione, così come accertati in esito alle operazioni precedenti, corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale (indicato, come detto, nelle tabelle 4, 6 e 7).
  Nel caso in cui non vi sia corrispondenza, trova applicazione il meccanismo di compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie disciplinato dall'articolo 83, comma 1, n. 9, del testo unico n. 361 del 1957. In base a tale meccanismo, per ogni lista i seggi eccedenti vengono sottratti in quelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti più basse ed assegnati – nell'ambito della stessa circoscrizione – alla lista deficitaria; nel caso in cui per lo scambio non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione, alla lista deficitaria è attribuito il seggio in quella circoscrizione nella quale abbia la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.
  Anche per tale verifica le operazioni di controllo conducono ad una conferma dell'operato dell'Ufficio centrale nazionale.
  Infatti, per la coalizione Bersani – come illustrato nella tabella 15 – risulta che la lista Partito Democratico è eccedentaria di due seggi, che la lista Sinistra Ecologia Libertà è eccedentaria di un seggio, che la lista Centro Democratico è deficitaria di due seggi e che la lista SVP è deficitaria di un seggio.
  Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, il quale, iniziando, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 9, del testo unico n. 361 del 1957, dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti (ossia dalla lista Partito Democratico) e proseguendo poi con la lista Sinistra Ecologia Libertà, ha assegnato i due seggi eccedenti della lista Partito Democratico alla lista deficitaria Centro Democratico, e il seggio eccedente della lista Sinistra Ecologia Libertà alla lista deficitaria SVP. In particolare – come illustrato nelle tabelle 16 e 17 – alla lista Partito Democratico i due seggi eccedenti sono stati sottratti nelle circoscrizioni Toscana e Sardegna, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti, ed assegnati alla lista Centro Democratico nelle stesse circoscrizioni, in cui detta lista aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. Alla lista Sinistra Ecologia Libertà il seggio eccedente è stato sottratto nella circoscrizione Umbria, ove la predetta lista lo aveva conseguito con la minore parte decimale del quoziente, ed assegnato alla lista SVP nella circoscrizione Trentino-Alto Adige (unica circoscrizione nella quale si era presentata la lista SVP)
  Per la coalizione Berlusconi – come illustrato nella tabella 21 – risulta che la lista il Popolo delle Libertà è eccedentaria di tre seggi, che la lista Lega Nord è deficitaria di un seggio e che la lista Fratelli d'Italia è deficitaria di due seggi.
  Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, il quale ha assegnato i tre seggi eccedenti della lista il Popolo delle Libertà: uno alla lista deficitaria Lega Nord, e due alla lista deficitaria Fratelli d'Italia. In particolare – come illustrato nelle tabelle 23 e 24 – alla lista il Popolo delle Libertà i tre seggi eccedenti sono stati sottratti nelle circoscrizioni Veneto 2, Lombardia 3 e Lazio 2, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti.
  Il seggio sottratto alla circoscrizione Veneto 2 è stato assegnato nella medesima circoscrizione alla lista Lega Nord, in quanto la lista Lega Nord aveva in tale circoscrizione la parte decimale del quoziente non utilizzata superiore a quella dell'altra lista deficitaria nella stessa circoscrizione. Alla lista Fratelli d'Italia i due seggi mancanti sono stati assegnati nelle altre circoscrizioni Lombardia 3 e Lazio 2.
  Per la coalizione Monti – come illustrato nella tabella 29 – risulta che la lista Scelta Civica con Monti per l'Italia è eccedentaria di tre seggi e che la lista Unione di Centro è deficitaria di tre seggi.Pag. 12
  Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate dall'Ufficio centrale nazionale. Alla lista Scelta Civica con Monti per l'Italia tre seggi eccedenti sono stati sottratti nelle circoscrizioni Lazio 1, Veneto 1 e Calabria, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti, e assegnati alla lista Unione di Centro nelle medesime circoscrizioni.
  In conclusione, come risulta dal riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste ammesse al riparto (tabella 33), in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale non si sono riscontrati scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni.

3. RICORSI ED ESPOSTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SU BASE NAZIONALE.

  I ricorsi ed esposti presentati alla Giunta delle elezioni concernenti le operazioni su base nazionale sono stati esaminati e definiti dalla Giunta medesima, con la loro archiviazione, nelle sedute del 1o aprile, del 9 aprile e del 6 maggio 2015, alle quali si fa rinvio.

4. CONCLUSIONI.

  In conclusione, il relatore su base nazionale propone alla Giunta di:
   a) approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come riportate nella tabella 2;
   b) preso atto che in esito alla verifica delle operazioni di calcolo su base nazionale risultano confermate, rispetto alle determinazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, le assegnazioni dei seggi alle liste ammesse al riparto e la loro distribuzione nelle singole circoscrizioni, ritenere integrata la condizione sospensiva cui i singoli relatori circoscrizionali avevano subordinato le proprie conclusioni;
   c) non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti in tutte le circoscrizioni, indicati nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni, ovvero proclamati successivamente nel corso della legislatura.

  Fabiana DADONE (M5S) fa presente che la Giunta è chiamata oggi a prendere una decisione al termine di un rilevante lavoro istruttorio, volto in particolare ad appurare l'incidenza della sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale rispetto alle attività della Giunta medesima, concernenti la verifica dei poteri, la convalida degli eletti nonché le surroghe da effettuare nel corso della legislatura: si tratta di un lavoro istruttorio che ha visto diversi esperti in materia apportare il loro prezioso contributo sul punto.
  Si tratta di un percorso istruttorio che, ad avviso del suo Gruppo, avrebbe meritato un ulteriore sviluppo, non solo alla luce del carattere peculiare e innovativo del contesto normativo e giurisprudenziale ma soprattutto a seguito di quanto emerso nella fase istruttoria dalle dichiarazioni e dai pareri espressi dagli esperti auditi.
  La Giunta è, infatti, chiamata a pronunciarsi in tema di verifica dei poteri su base nazionale.
  A tal fine, la Giunta ha ritenuto di avvalersi dell'apporto di diversi esperti in materia costituzionale e lo ha fatto perché le questioni al suo esame presentavano una rilevante e variegata complessità dettata non tanto e non solo dagli aspetti squisitamente politici della materia, quanto piuttosto dai problemi tecnici connessi in particolare alla ambigua, e per certi versi sibillina, sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale.
  Il carattere non propriamente esaustivo della sentenza testé citata, d'altronde, è stato più volte sottolineato e richiamato dagli stessi esperti auditi, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la portata (anche temporale) dei suoi effetti. Pag. 13Non a caso, il dibattito non solo politico, ma anche dottrinale su questa pronuncia è stato, e resta, più vivo che mai.
  È anche in tal senso, quindi, che si vuole considerare l'interdipendenza dei vari elementi sottoposti alla valutazione della Giunta: ricorsi, esposti, sentenza della Corte costituzionale, verifica dei poteri e competenza della Giunta, nonché la subalternità della prassi alla assoluta innovazione rappresentata dall'attuale situazione successiva alla sentenza n. 1/2014. Una interdipendenza che sussiste, quindi, anche tra il dibattito politico e quello dottrinale e che, come appunto sollevato da una larga parte degli esperti auditi, non può e non dovrebbe essere accantonata o affrontata con estrema fretta o con superficialità.
  La Giunta avrebbe dovuto, a norma del Regolamento della Camera, relazionare all'Assemblea entro diciotto mesi. Non è stato possibile rispettare questa disposizione in parte a causa dell'oggettiva situazione di numerosi deputati in condizioni meritevoli del vaglio di incompatibilità e ineleggibilità, e in parte a causa delle lungaggini e dei vari arroccamenti messi in atto nel corso delle stesse verifiche di incompatibilità e ineleggibilità da parte di esponenti di tutti i gruppi, ad esclusione di quelli del MoVimento 5 Stelle. Per queste ragioni, la Giunta si è trovata a dover esaminare la sentenza della Corte Costituzionale in una fase che, in maniera logica e di assoluto buon senso, avrebbe dovuto comportare riflessioni e considerazioni ben più approfondite, esattamente come proposto nel corso della seduta del 1o aprile scorso dal Presidente D'Ambrosio.
  Così non è stato e appena una settimana dopo, era il 9 aprile, il nuovo relatore, il collega Lattuca, ha liquidato nell'arco di un'ora una serie cospicua di esposti e ricorsi, ma, ancor peggio, in quell'ora ha liquidato tutte le perplessità, le riflessioni, le considerazioni nel merito e nella forma, tecniche o politiche che fossero, esposte dagli auditi e da una parte della Giunta stessa.
  La decisione che la Giunta è chiamata a prendere investe, dunque, complesse questioni, puramente tecniche prima ancora che politiche, che riguardano la portata della sentenza citata e la legittimità della normativa che in questa sede essa è chiamata ad applicare.
  Da questo punto di vista, la maggioranza degli esperti auditi – cinque contro due – ha avuto modo di osservare come nel procedere alla verifica dei poteri su base nazionale la Giunta non possa continuare ad applicare le norme dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 1/2014.
  Le ragioni e le conseguenze pratiche prospettate dalla maggioranza degli esperti auditi, variando in base all'impostazione di ciascuno di essi, hanno interessato, ad esempio, la portata del concetto di «rapporti esauriti», ovvero prospettato uno specifico sistema di riattribuzione dei seggi distribuiti con il premio di maggioranza, concentrandosi tutte allo stesso modo nel sostenere che la Giunta – nel procedere all'espletamento delle sue funzioni, essendo chiamata ad applicare regole giuridiche – non può in alcun caso applicare norme che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
  In particolare, nel merito del concetto di «rapporti esauriti», che si è rivelato come l'ancora di salvezza per chi, come il collega Lattuca, si ostina a considerare «normale» l'attuale contesto normativo e dottrinale, cita testualmente quanto affermato nel corso della sua audizione dal prof. De Fiores: «L'avvenuta proclamazione degli eletti non si esaurisce con il procedimento di composizione del Parlamento. Vi è ancora una tappa, costituita dal lungo e articolato procedimento di convalida, nel quale, parte integrante è, come dice l'articolo 17 del Regolamento della Camera, il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione, sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge. Ciò dimostrerebbe, quindi, che l'elezione, non solo non costituisce un fatto concluso, ma potrebbe, in qualsiasi momento, essere contestata, e, eventualmente, Pag. 14annullata. Lo svolgimento delle elezioni, e la successiva proclamazione degli eletti, non allude, pertanto, a un processo irreversibile, destinato a risolversi istantaneamente, una volta sopravvenuta la proclamazione».
  Ritiene opportuno ribadirlo: lo status di parlamentare che ciascun deputato ha acquisito, ancora oggi, rappresenta di per sé una acquisizione temporanea, reversibile, e, pertanto, revocabile in sede di convalida. Acquisizione che subisce il carattere di precarietà in via ancor più profonda laddove afferisce allo status di parlamentari eletti in forza di una disposizione della legge elettorale che è decaduta, come è quella del premio di maggioranza.
  Ne consegue, quindi, che la Giunta non potrebbe concludere con esito positivo la verifica dei poteri e la convalida dei deputati eletti in forza di quello stesso premio di maggioranza dichiarato incostituzionale dalla Consulta.
  Se così non fosse, ovvero se la verifica si concludesse con esito positivo, allora la Giunta starebbe violando la sentenza della Corte costituzionale contribuendo in maniera decisiva a far saltare l'intero assetto di garanzia costituzionale dell'ordinamento, come appunto evidenziato da numerosi degli esperti auditi.
  Questa è l'impostazione che personalmente e a nome del suo Gruppo intende sostenere, sia da un punto di vista tecnico che politico, in forza del fatto che la Giunta è chiamata a svolgere una funzione di natura giurisdizionale, per quanto sui generis, e dunque a svolgere un accertamento di tipo tecnico sulla base di regole e principi giuridici.
  È dunque lungo questa direttrice che l'attività della Giunta avrebbe dovuto muoversi, al contrario di quanto avvenuto.
  Alla luce di quanto ricostruito dagli esperti auditi e sulla scorta di quanto gli stessi hanno avallato e proposto, ritiene che sussistesse la possibilità tecnica e l'opportunità per la Giunta di rivolgersi ex se o per il tramite della Camera alla Corte costituzionale per definire «a monte» le questioni ancora irrisolte.
  Ricorda che le vie prospettate dagli esperti erano sostanzialmente due, quella di sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale con riguardo alle disposizioni elettorali riguardanti le proclamazioni, ovvero quella di sollevare di fronte alla medesima Corte un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
  A suo giudizio sarebbe stata tecnicamente più corretta la prima delle due ipotesi, ma sarebbe stato comunque essenziale arrivare ad una pronuncia sul punto da parte della Corte per risolvere la confusione creata con la sentenza in riferimento all'efficacia temporale degli effetti di quest'ultima.
  Non può non ricordare, infine, che oggi la Giunta si trova nella situazione paradossale di rischiare, a fronte di un esito purtroppo facilmente prevedibile, di infliggere un colpo mortale all'assetto costituzionale e di giustizia costituzionale del Paese.
  Si tratterebbe di una scelta scellerata, assunta da quella stessa maggioranza dichiarata incostituzionale dalla Consulta, poiché formatasi grazie a un premio di maggioranza illegittimo. Una scelta che giunge a seguito della bocciatura, da parte della stessa maggioranza illegittima, della proposta formulata a suo tempo dal Presidente D'Ambrosio, ossia quella istituzionalmente, oltre che logicamente, ineccepibile di aprire a norma di Regolamento un'istruttoria per chiarire i numerosi punti ancora oscuri derivanti dalla sentenza. Si tratta di punti oscuri che, ribadisce ancora una volta, ben cinque autorevoli esperti appositamente auditi hanno evidenziato.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, passa alla votazione sulle proposte formulate nella relazione.
  Pone in votazione l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come riportate Pag. 15nella tabella 2 allegata alla relazione, e – non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge – la proposta all'Assemblea di convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti in tutte le Circoscrizioni sul territorio nazionale, indicati nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole Circoscrizioni, ovvero proclamati successivamente nel corso della legislatura.

  La Giunta approva a maggioranza.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, avverte che, avendo la Giunta accolto la proposta di convalida testé formulata, ne sarà data immediata comunicazione al Presidente della Camera ai fini della proposta per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.55.

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