CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 120

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra il disegno di legge, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, trasmesso dal Senato lo scorso 4 maggio 2015. Sottolinea preliminarmente che si tratta del secondo dei due provvedimenti adottati dal Governo a chiusura della consultazione pubblica sulla riforma della pubblica amministrazione e fa seguito al decreto-legge n. 114 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2014. Il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge, che è stato dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica, ridefinendo parzialmente la portata dell'intervento normativo, che si muove lungo diverse direttrici, tra le quali rilevano, in particolare, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza Pag. 121pubblica, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.
  Passando rapidamente in rassegna il contenuto del provvedimento, composto di diciotto articoli suddivisi in quattro Capi, segnalo, in primo luogo, che il Capo I reca disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e si compone degli articoli da 1 a 6. In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche per garantire, attraverso il sistematico ricorso alle tecnologie digitali, il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse, nonché la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. A tal fine, i decreti legislativi dovranno modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. In particolare, è prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche, la piena applicazione del principio «innanzitutto digitale» (cd. digital first, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle PA), il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità Cittadinanza digitale telematiche ai processi decisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del c.d. PIN unico, la promozione dell'elezione del domicilio digitale. Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare, la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale. Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.
  L'articolo 2 reca una delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, allo scopo soprattutto di assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi. I numerosi principi e criteri direttivi prevedono, in particolare, la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; l'introduzione di strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
  L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il principio del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, che opera nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e che viene esteso, con opportuni Pag. 122correttivi, anche al caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
  L'articolo 4 reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti per l'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. In particolare, si prescrive che dovranno essere individuati i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso, di autorizzazione espressa o di comunicazione preventiva.
  L'articolo 5 introduce limiti ai poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati nei casi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, introducendo un limite generale di diciotto mesi per il suo esercizio, fatte salve alcune eccezioni, specificate dalla norma.
  L'articolo 6 interviene in materia di trasparenza e di inconferibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33/2013) e alla inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39/2013). Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo in esame introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettera a) e c). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della PA dei membri del Parlamento (lettera b) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera d).
  Passando poi al Capo II del disegno di legge, che si compone degli articoli 7 e 8 e che reca norme in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 7 prevede una delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.
  Di particolare interesse per la X Commissione è l'articolo 8 che prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. Al riguardo, il comma 1 individua i principi e criteri direttivi per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di un decreto legislativo da parte del Governo. Nel corso dell'esame in Senato sono state apportate rilevanti modifiche al testo originario del disegno di legge. In particolare con riguardo al sistema di finanziamento, quest'ultimo eliminava il contributo obbligatorio delle imprese. Invece il testo licenziato dal Senato reca una delega (comma 1, lettera a) alla «determinazione» del diritto annuale a carico delle imprese (tenuto conto della sua riduzione, disposta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014). Le modifiche intervenute in sede di esame al Senato recano alcune altre significative variazioni, rispetto al testo originario del disegno di legge. In particolare:
   nel trattare di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (comma 1, lettera b), si individua un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese: è numero doppio rispetto a quello di 40.000 che compare quale parametro in talune Pag. 123disposizioni vigenti), ponendo al contempo il criterio di almeno una camera di commercio in ogni Regione – con possibilità altresì di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana. Si prevede inoltre che il legislatore delegato tenga conto delle «specificità geo-economiche» dei territori, nonché definisca le condizioni in presenza delle quali possano essere istituite le unioni regionali o interregionali;
   con riguardo ai compiti e alle funzioni non è più prevista (comma 1, lettera c) la «riduzione» (presente nel testo originario del disegno di legge), ma la «ridefinizione» di compiti e funzioni e non è più specificato (a differenza del testo originario) che la limitazione e l'individuazione degli ambiti di attività camerali sia «tassativa»; si prevede inoltre l'attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni. Sotto il profilo della limitazione alle partecipazioni societarie, essa è intesa come limitazione a quelle «necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali», laddove il disegno di legge originario prevedeva la limitazione «alle sole» funzioni istituzionali;
   con riferimento al registro delle imprese si prevede (comma 1, lettera d) il «riordino delle competenze» relative alla tenuta e valorizzazione dello stesso presso le camere di commercio (con particolare riguardo alla promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, con coordinamento da parte del ministero dello sviluppo economico); tale previsione appare di segno opposto a quella del testo originario del disegno di legge, che invece prevedeva il trasferimento delle competenze relative al registro delle imprese al Ministero dello sviluppo economico;
   si introduce la previsione (comma 1, lettera e), assente nel disegno di legge originario, che il ministero dello sviluppo economico (sentita Unioncamere) definisca standard nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi, ad un sistema di monitoraggio;
   si specifica (comma 1, lettera f) che la riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali si ponga entro un riordino della relativa disciplina, tale da incidere altresì sui criteri di elezione (onde assicurare una «adeguata» consultazione delle imprese) e sul limite ai mandati; ulteriore criterio direttivo consiste nel riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, nonché nella definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali.

  La disciplina transitoria (comma 1, lettera g) dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma. Rispetto al testo del disegno di legge originario si includono nella disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, i progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero.
  Il comma 2 regola la procedura di adozione del decreto legislativo, su proposta Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si specifica che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni ed eventuali modifiche, corredati dei necessari elementi informativi. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro dieci giorni sulle osservazioni del Governo. La medesima procedura è prevista per l'emanazione di decreti legislativi correttivi (comma 3) entro il Pag. 124termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  Il Capo III, composto dagli articoli da 9 a 11, reca disposizioni in materia di personale e che, in particolare, all'articolo 9, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.
  L'articolo 10 reca una delega legislativa per la semplificazione dell'attività degli enti pubblici di ricerca, al fine di rendere le procedure e le normative più adeguate alle caratteristiche di tali enti, mentre l'articolo 11 reca norme per la promozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del proprio personale.
  Con riferimento al Capo IV, che reca deleghe per la semplificazione amministrativa e si compone degli articoli da 12 a 18 del disegno di legge, si rileva, in particolare, che l'articolo 12 contiene i principi e i criteri comuni per l'adozione di decreti legislativi di semplificazione, volti all'elaborazione di tre testi unici riferiti, rispettivamente, alle materie del pubblico impiego, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, rimettendo la definizione di criteri e principi direttivi specifici agli articoli successivi del disegno di legge. L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi riguardanti l'esercizio della delega per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 14 reca la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza.
  Per l'esercizio della delega vengono dettati i necessari principi e criteri direttivi, così definiti: differenziazione delle tipologie societarie in relazione ai tre diversi elementi delle attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento e della quotazione in borsa; ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate; individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive; promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza; eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze; possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio; regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata. Uno specifico criterio di delega è infine dettato con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, ed è a sua volta articolato i cinque diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali ed agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria.
  L'articolo 15 reca i criteri per la delega al Governo relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'esercizio della delega legislativa in esame – da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'articolo 12 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – è volta, altresì, alla previsione di:
   una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito Pag. 125locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;
   criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
   meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;
   criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
   modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta;
   una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
   una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro,
   attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
   una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
   una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

  L'articolo 16, con la finalità della semplificazione normativa, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per abrogare o modificare disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, e che l'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia volta ad assicurare il rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 18 reca le norme di carattere finanziario, introducendo una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e specificando che, in presenza di eventuali oneri dei decreti legislativi che non trovino compensazione al loro interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga.
C. 2453 Albanella.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.55.

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INTERROGAZIONI

  Giovedì 18 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-04190 Mucci: Commercio online e connessa tutela di consumatori e venditori.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Mara MUCCI (Misto-AL), replicando si dichiara soddisfatta della risposta esaustiva fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea come le PMI siano le realtà più fragili rispetto alle regole imposte dai colossi delle vendite online. Sollecita pertanto il Governo a svolgere un'azione di controllo e di tutela nei confronti sia dei consumatori che dei venditori che ricorrono a questa modalità di acquisto/vendita dei prodotti. Si riserva quindi di effettuare ulteriori approfondimenti della materia.

5-05416 Segoni: Valutazione dell'attività di Invitalia, con particolare riguardo alla gestione dei finanziamenti alle imprese.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Samuele SEGONI (Misto-AL) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, peraltro assai dettagliata. Assicura che valuterà con attenzione i dati forniti dal Governo. Sottolinea la difficoltà di assegnazione dei finanziamenti alle imprese vincitrici dei bandi, ritenendo che i ritardi siano dovuti ad un eccesso di controlli formali, pur comprensibile in un sistema caratterizzato da un alto tasso di corruzione quale quello italiano, che tuttavia si rivela penalizzante per le imprese.

5-04575 Crippa: Continuità produttiva e piani di investimento per gli stabilimenti di Tradate e Gallarate della società Gallazzi Spa.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Davide CRIPPA (M5S) replicando si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giunge con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione a sua prima firma che risale al 26 gennaio 2015. Ritiene che la prassi del Governo di rispondere in modo così intempestivo agli atti di sindacato ispettivo sia inammissibile a fronte di crisi aziendali che richiederebbero ben altre tempistiche di intervento. Con riferimento alla vicenda oggetto dell'interrogazione odierna, lamenta che il Governo non ha fornito alcun elemento informativo aggiuntivo rispetto a quanto già pubblicato dagli organi di stampa nello scorso mese di febbraio.
  Ritiene tutto ciò rappresenti una notevole perdita di tempo che, peraltro, potrebbe essere evitata se il ministro Guidi consentisse ai parlamentari di partecipare ai tavoli ministeriali di crisi, in particolare a quelli riguardanti aziende del proprio territorio.

5-05054 Martella: Ripresa delle attività industriali dell'azienda Zeolite Srl di Mira.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Andrea MARTELLA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta puntuale ed esprimere apprezzamento per l'operato del Governo che si è attivato in Pag. 127tempi rapidi. Sottolinea, peraltro come si tratti di una vicenda non ancora risolta che richiede soluzioni tecniche idonee per salvaguardare l'attività dell'azienda Zeolite. Al riguardo, auspica possa essere convocata tempestivamente dal Governo un nuova riunione del tavolo tecnico, al fine di individuare le soluzioni tecniche più opportune e verificare la volontà delle aziende coinvolte di procedere nelle trattative in corso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

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