CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Azzurra Cancelleri, in sostituzione del deputato Luigi Gallo, dimissionario.

DL 27/2015: Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative.
C. 3059 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 27 del 2015, che reca disposizioni urgenti finalizzate a consentire lo svolgimento contemporaneo Pag. 118delle elezioni regionali e delle elezioni amministrative. Il decreto-legge in esame è stato esaminato in prima lettura dal Senato e da esso approvato senza modificazioni.
  Il provvedimento, composto di due articoli, modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, introducendovi la possibilità di celebrare le elezioni regionali anche oltre il termine dei sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare e, precisamente, anche «nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».
  L'intervento normativo, come si evince dalla relazione illustrativa, si è reso necessario al fine di consentire lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative e regionali in un'unica data (election day ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011), nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica.
  Come precisa la relazione illustrativa del provvedimento, le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, mentre il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni interessate dovrebbe tenersi entro il 27 maggio 2015.
  La necessità dell'intervento legislativo deriverebbe dunque – come precisa la relazione di accompagnamento – dall'impossibilità di individuare una data di votazione idonea prima del 31 maggio 2015, per la coincidenza del primo o del secondo turno con festività religiose o civili o altre ricorrenze.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento in oggetto appare riconducibile all'articolo 122, primo comma, della Costituzione che – nel riservare alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali – dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche «la durata degli organi elettivi».
  Con riferimento poi alla individuazione in concreto della data delle elezioni regionali, si ricorda che, ove la regione non abbia provveduto ad adottare la propria legge elettorale, tale data è stabilita dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie (ex-Commissario del Governo).
  Con riferimento alle elezioni regionali del 2015, è questo il caso della regione Liguria.
  Qualora invece la legge elettorale regionale preveda che la convocazione dei comizi sia rimessa al Presidente della Giunta regionale, è necessario, affinché il rinnovo degli organi regionali avvenga nella data individuata dal Consiglio dei ministri, un atto di adesione delle regioni interessate.
  Con riferimento alle elezioni regionali per l'anno 2015, le leggi elettorali delle regioni Campania, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria prevedono che esse siano indette con decreto del presidente della Giunta regionale in carica. Per tutte queste regioni, dunque, affinché le elezioni regionali si tengano nella data individuata dal Consiglio dei ministri, è necessario che il decreto regionale di indizione delle elezioni recepisca la suddetta data.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole che ricalca quello già espresso dalla Commissione allorché il provvedimento si trovava all'esame del Senato (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Attività di rappresentanza interessi.
S. 1522 Orellana.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è Pag. 119chiamata a rendere alla Commissione affari costituzionali del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge S. 1522 Orellana, adottato dalla predetta Commissione quale testo base per il seguito dell'esame, recante disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
  Il disegno di legge all'esame – muovendo dal presupposto che l'attività di lobbying rappresenti non solo uno strumento lecito ma anche utile e prezioso per il decisore pubblico – introduce misure finalizzate a rendere trasparenti le attività, le finalità e gli scopi, i mezzi umani e finanziari impiegati dai gruppi portatori di interessi.
  Il disegno di legge si articola in tre Capi.
  Il Capo I detta i principi generali; il Capo II reca la disciplina della rappresentanza di interessi, indicando i diritti e i doveri dei lobbisti e gli obblighi per i decisori pubblici ed individuando nel costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi, istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del consiglio, il soggetto deputato alla realizzazione delle finalità del provvedimento; il Capo III reca infine le disposizioni finali e finanziarie, salvaguardando l'autonomia regionale.
  In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento, stabilendo che l'attività di lobbying debba conformarsi ai princìpi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.
  L'articolo 2 definisce, ai fini delle disposizioni recate dal provvedimento, l’«attività di rappresentanza di interessi», il «rappresentante di interessi» e il «decisiore pubblico». In particolare, per decisore pubblico si devono intendere i membri del Parlamento, del Governo, delle Autorità indipendenti, i titolari degli uffici di diretta collaborazione dei ministeri, i titolari di incarichi dirigenziali e i vertici degli enti pubblici statali.
  Gli articoli 3 e 4 istituiscono, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il relativo Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, definendo, tra l'altro, le concrete modalità di funzionamento e i dati contenuti all'interno dello stesso.
  L'articolo 5 introduce l'obbligo di adozione di un codice di condotta e di un regolamento interno che i rappresentanti di interessi dovranno depositare presso il Comitato, chiamato a valutarne l'idoneità.
  L'articolo 6 individua i requisiti necessari all'iscrizione nel Registro dei rappresentanti di interessi.
  L'articolo 7 istituisce, presso il Comitato, un'apposita banca dati dei provvedimenti normativi accessibile ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro. Nella banca dati sono indicati gli schemi dei provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati di ulteriori elementi di informazione, quali: le finalità dei provvedimenti, i contenuti di massima degli stessi, i tempi presumibili per l'avvio dei procedimenti di approvazione e per la conclusione dei procedimenti stessi, precisando che tali dati debbano via via essere aggiornati dal decisore pubblico.
  L'articolo 8 individua le prerogative e i diritti dei portatori di interessi iscritti al Registro, annoverando la facoltà di presentare documentazione relativa all'interesse rappresentato e di partecipare alla attività di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della stessa.
  L'articolo 9 introduce l'obbligo per i portatori di interessi di predisporre una periodica relazione sull'attività svolta, nella quale dovranno essere indicati, tra l'altro, le risorse umane ed economiche impegnate, i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti.
  L'articolo 10 introduce invece l'obbligo per i decisori pubblici, ove pertinente Pag. 120all'oggetto dei processi decisionali, di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi eventualmente svolta, facendone menzione nella relazione illustrativa ovvero nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, e di riferire al Comitato ogni violazione della legge o del codice di condotta.
  L'articolo 11 dispone l'incompatibilità dell'attività di lobbying con quella di giornalista, stabilendo, tra l'altro, che tale attività non possa essere svolta dal decisore pubblico nei due anni successivi alla cessazione del proprio incarico. L'articolo prevede inoltre che i rappresentanti di interessi non possano in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.
  L'articolo 12 esclude dall'applicazione del provvedimento l'azione svolta dai partiti politici o dalle rappresentanze sindacali o datoriali, mentre l'articolo 13 introduce sanzioni per i casi di violazione del codice di condotta e di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi da parte di soggetti non iscritti nel Registro.
  L'articolo 14, che reca le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione, prevede che le norme contenute nel provvedimento concernenti gli obblighi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali rappresentino princìpi generali dell'ordinamento giuridico e che le regioni e le province autonome debbano adottare le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei predetti princìpi.
  Infine, gli articoli 15 e 16 recano le norme finanziarie e finali, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per il Comitato di istituire il Registro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, finalità del disegno di legge all'esame è quella di garantire il buon andamento delle istituzioni dello Stato, assicurando con apposite norme la massima trasparenza nei rapporti tra le istituzioni medesime e i portatori di interessi settoriali.
  Dal punto di vista del contenuto, potrebbero dunque rilevare le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «organi dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», risultando invece altri limitati aspetti della disciplina riconducibili alla materia di competenza legislativa concorrente «professioni».
  Per ciò che concerne invece le competenze regionali, si ricorda che quattro regioni (Toscana, Molise, Abruzzo e Marche) sono intervenute in materia con proprie leggi e che l'articolo 123 della Costituzione riserva alla fonte statutaria la disciplina dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento di ciascuna regione.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Commissione nazionale diritti umani.
S. 865 Fattorini.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), relatore, fa presente la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione affari costituzionali del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge S. 865 Fattorini, recante Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani.
  Il disegno di legge in titolo è volto a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione Pag. 121dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dotati di un adeguato potere di indagine e di congrue risorse. La citata risoluzione n. 48/134 prevede che gli istituendi organismi debbano soddisfare una serie di requisiti (i così detti Princìpi di Parigi), quali: indipendenza ed autonomia dal Governo – sia operativa sia finanziaria – pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse congrue.
  A tal fine, il disegno di legge, all'articolo 2, prevede che alla Commissione sia riconosciuta piena autonomia e indipendenza operativa, finanziaria e funzionale. Prevede che essa sia costituita da tre componenti, un presidente e due membri. I membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, mentre il presidente è nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale. L'incarico, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta e non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.
  All'articolo 3, sono precisati i compiti attribuiti alla Commissione: tra i quali si segnalano la promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto mediante le istituzioni scolastiche, presso le singole amministrazioni e le categorie professionali; il monitoraggio in merito al rispetto dei diritti umani in Italia, nonché all'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia; la formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti i diritti umani; la collaborazione per lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; la valutazione delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria; la promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.
  Con l'articolo 4 è sancito l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente, qualora venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
  Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione si avvale di un proprio ufficio, previsto all'articolo 5, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione stessa, su proposta del Presidente.
  Con l'articolo 6 viene istituito il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile, nonché di esperti individuati dalla Commissione. È previsto, tra l'altro, che due tra i componenti siano scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle questioni connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani, approva ogni anno le linee generali di attività e assiste, nell'opera di raccordo con le istanze della società civile e di coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia.
  L'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca, nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.
  L'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.
  Al fine di assicurare un confronto costante con il Parlamento, l'articolo 10 dispone la presentazione, da parte della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.Pag. 122
  Gli articoli 11 e 12, infine, dispongono in merito alle spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) (rapporti internazionali dello Stato) e g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato). Il disegno di legge, infatti, nell'istituire un organismo nazionale volto alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dà attuazione alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Parità di genere Consigli regionali.
S. 1556 Maturani.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione per le questioni regionali è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 1556, d'iniziativa della senatrice Maturani: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali.».
  Il disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli, propone una modifica alla legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
  In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 4 della predetta legge, introducendo, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, la garanzia della parità di genere nell'accesso alle cariche elettive.
  In osservanza di tale principio, sono previste differenti opzioni sulla base del sistema elettorale di ciascuna regione: qualora esso preveda l'espressione di preferenze, se ne devono consentire almeno due, con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (cosiddetta «doppia preferenza di genere»); qualora esso preveda la presentazione di liste senza espressione di preferenze, deve essere disposta l'alternanza tra candidati di genere diverso; qualora, infine, esso preveda collegi uninominali, deve essere disposta la parità tra candidature presentate col medesimo simbolo o, in caso di numero dispari di collegi, uno scarto massimo di uno tra candidati dell'uno e dell'altro genere.
  L'articolo 2, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.
  In proposito, osserva che il disegno di legge all'esame è volto a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna nelle competizioni elettorali regionali, così come peraltro già previsto dalle leggi elettorali di alcune Regioni. In particolare, la legge regionale n. 4 del 2009 della Campania, oltre a prevedere un limite massimo di presenza di candidati dello stesso sesso in ogni lista, ha introdotto la doppia preferenza di genere per l'elezione dei consiglieri regionali.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Comunicazioni del Presidente.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 14 aprile scorso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, delle collaborazioni esterne del professor Giacomo D'Amico e del dottor Antonino Iacoviello.
  Come stabilito dall'ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tali collaborazioni per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata il 25 febbraio 2015, sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi.
  L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tali collaborazioni saranno a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

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