CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 271

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, e del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che il dott. Bilardo, Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per Pag. 272la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni istituzionali. La sua audizione avrà pertanto luogo in una prossima data, da concordare.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Fabrizia LAPECORELLA, Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia la professoressa Lapecorella per la sua relazione e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.10.

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS.
S. 1092 D'Ambrosio Lettieri.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Borioli, impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12a Commissione (Igiene e Sanità) del Senato sul disegno di legge S. 1092, recante Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame.
  In via preliminare, ricorda che il tema oggetto del provvedimento è stato oggetto di esame nel corso della passata legislatura: in ordine alla raccolta di medicinali inutilizzati ai fini di un eventuale successivo impiego, venne approvato dalla Camera dei deputati uno specifico progetto di legge, il cui iter non ebbe modo di essere completato presso l'altro ramo del Parlamento.
  Venendo ai contenuti del disegno di legge, che si compone di 3 articoli, si segnala che l'articolo 1 dispone l'adozione – nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, per la definizione di idonei sistemi di raccolta – che possono basarsi anche su accordi tra le parti interessate alla raccolta stessa – dei medicinali non utilizzati o scaduti e delle modalità per l'impiego, da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dei medicinali non utilizzati.
  Lo stesso articolo 1, al comma 2, introduce poi direttamente in via legislativa alcune esclusioni dall'ambito del reimpiego: sono in particolare esclusi i medicinali da conservare a temperature controllate, quelli soggetti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e quelli dispensabili esclusivamente nelle strutture ospedaliere. Pag. 273
  Inoltre, il comma 3 demanda ad un apposito regolamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la definizione della disciplina di dettaglio, con particolare riferimento all'individuazione dei requisiti che le ONLUS beneficiarie della donazione devono possedere, nonché all'identificazione dei medicinali idonei all'impiego e della procedura di riconfezionamento. La disposizione precisa, in relazione ai requisiti delle ONLUS, che queste, in ogni caso, debbono contemplare espressamente nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria ed assicurare la disponibilità di locali e di attrezzature idonei per la conservazione dei medicinali nonché di procedure per la tracciabilità degli stessi.
  L'articolo 2 concerne invece le modalità di distribuzione dei medicinali in questione a indigenti o bisognosi da parte delle ONLUS, direttamente ovvero tramite determinati enti assistenziali. La disposizione in oggetto a tal fine richiede, tra l'altro, che, per i medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica, l'ONLUS o l'ente assistenziale disponga di personale sanitario ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente. In ogni caso, la dispensazione e distribuzione di qualsiasi medicinale deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista. Viene infine esplicitamente vietata la cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di reimpiego.
  Ai sensi dell'articolo 3, resta ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, le disposizioni recate dal disegno di legge – disciplinando la fattispecie della donazione di medicinali ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale – appaiono riconducibili alla materia della «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere con una osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
S. 1738 Governo.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Elisa SIMONI (PD) relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2a Commissione (Giustizia) del Senato sul disegno di legge S. 1738, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Il disegno di legge in oggetto è volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  L'articolo 1 individua il contenuto della delega – da esercitare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – finalizzata all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I Pag. 274decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità, alla formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.
  L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni tra le due figure – ridenominate «giudici onorari di pace» – e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica. Si prevede inoltre un'analoga operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari» all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materie giuridiche, l'attribuzione al Consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando del concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre, si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto «ufficio del processo») al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico – a seguito delle conferme – non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a 65 anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a 68 anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di corte d'appello ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013.
  L'articolo 3 disciplina il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-quater dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.
  L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della Pag. 275magistratura, il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.
  L'articolo 7, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che, in relazione alla complessità della materia trattata e tenuto conto dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.
C. 2796 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Del Barba, impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali, fa presente che a Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla III Commissione (Affari Esteri) della Camera sul disegno di legge C. 2796, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.
  L'Accordo in oggetto è finalizzato al rinnovo dell'Accordo istitutivo dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS o WHO World Health Organization) per gli investimenti in salute e per lo sviluppo (Ufficio OMS di Venezia). L'Accordo istitutivo è stato firmato a Roma, l'11 gennaio 2001, dal Governo italiano, cofirmataria la Regione Veneto, e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (OMS/EURO); successivamente l'Accordo è stato ratificato con la legge 15 gennaio 2003, n. 12, ed è entrato in vigore il 1o giugno 2003 con validità per un periodo di dieci anni; tale termine è pertanto scaduto il 31 maggio 2013.
  L'Accordo del 2001 era stato stipulato tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di istituire, a Venezia, un «Ufficio europeo WHO» destinato ad attività di promozione della salute. Nell'ambito del WHO, istituto specializzato delle Nazioni Unite creato nel 1948 e responsabile della salute pubblica nel sistema ONU, l'Ufficio per l'Europa è uno dei sei Uffici regionali, attivi nelle macro aree di riferimento. WHO/Europe opera in 53 paesi che assommano circa 900 milioni di persone attraverso un vasto staff di esperti impegnati nella sede principale di Copenhagen, in 5 centri tecnici e in 29 «country offices» situati in vari paesi membri.
  Compito principale dell'Ufficio WHO di Venezia è fornire un approccio sistematico e verificabile per la piena integrazione, nelle strategie di sviluppo dei paesi della Regione europea dell'OMS, delle determinanti sociali ed economiche della salute.
  In data 4 febbraio 2014, il Governo italiano, l'OMS/EURO e la regione Veneto hanno sottoscritto – nelle forme previste dall'articolo 11, comma 5 dell'Accordo medesimo – un emendamento all'Accordo del 23 novembre 2012 in esame che ne modifica l'articolo 4, rubricato «Contributo del Ministero della salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto». Ai sensi di tale emendamento, il contributo annuo fornito dal Ministero della Salute all'OMS/EURO ammonterà a Pag. 276540.000 euro, con una riduzione del 10% rispetto alla quota prevista nel testo originario dell'Accordo (600.000 euro).
  La 62a sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS (Malta, 10-13 settembre 2012) ha inoltre visto l'adozione, da parte dei 53 Stati membri della Regione europea dell'OMS, di una nuova politica europea per la salute e il benessere, denominata Salute 2020. Il documento, da un lato fornisce una piattaforma europea per rafforzare e sistematizzare le conoscenze in materia di salute e dei suoi fattori determinanti, e, dall'altro, delinea il quadro di riferimento nell'ambito del quale l'OMS fornisce assistenza tecnica e supporto ai decisori politici.
  La relazione illustrativa che correda il disegno di legge evidenzia che dall'adozione di «Salute 2020» discende un maggior rilievo alle tradizionali aree operative dell'Ufficio OMS di Venezia, che è innanzitutto dedicato a fornire supporto tecnico agli Stati nel rafforzamento della capacità di intervenire sui fattori sociali determinanti della salute finalizzata alla riduzione delle iniquità nello stato di salute della popolazione europea. L'Ufficio OMS di Venezia diviene, pertanto, un elemento centrale per il raggiungimento di due obiettivi strategici indicati dal documento, ovvero: il miglioramento della salute dell'insieme della popolazione e la parallela riduzione delle differenze nello stato di salute; l'ottimizzazione del sistema di governance della salute.
  Quanto al suo contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, di 11 articoli, di due Allegati e di un emendamento. L'Allegato I individua le principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia, mentre l'Allegato II è dedicato al Piano d'azione per il biennio 2013-2014.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari (a carico del bilancio dello Stato) derivanti dall'attuazione dell'Accordo, l'articolo 4 stabilisce che il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio OMS/Euro di Venezia, previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, è di due unità, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

Pag. 277