CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2015
420.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.
Audizione di Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara, e di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Ilaria Livigni, rappresentante dell'Organismo unitario dell'avvocatura, e Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Andrea COLLETTI (M5S).

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  Risponde ai quesiti posti Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.
C. 2453 Albanella.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 2453, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, consta di un articolo unico ed apporta alcune modifiche alla disciplina sulla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, di cui alla legge n. 4/1953. In particolare, con l'obiettivo di consentire al lavoratore di ottenere, nei tempi ordinari di 30 giorni dal momento del deposito del ricorso, un decreto ingiuntivo per il pagamento degli emolumenti lavorativi (o, in mancanza, per la consegna del prospetto di paga) si prevede (novellando l'articolo 1 della L. 4/1953) che l'obbligo di consegna del prospetto paga operi non solo al momento della corresponsione della retribuzione al lavoratore ma, indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione medesima, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la necessità della proposta in esame trae origine dal fatto che la disciplina vigente non offre le dovute garanzie per i lavoratori in caso di comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro che non ottemperino al dovere di rilasciare il documento comprovante il credito del lavoratore. L'attuale prassi giudiziaria, infatti, sarebbe orientata nel senso di non consentire un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo previsto dal rito monitorio, senza l'allegazione dei prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, con evidente nocumento per il prestatore di lavoro che abbia effettivamente adempiuto alla propria prestazione lavorativa senza ottenere alcun corrispettivo. Questa prassi, pertanto, finirebbe con il prediligere l'atteggiamento inadempiente del datore di lavoro che viene favorito da una normativa imprecisa e dai tempi della giustizia notoriamente troppo dilatati, considerato che dal momento del deposito di un ricorso ordinario presso la cancelleria del tribunale trascorrono circa diciotto mesi per ottenere la prima udienza di trattazione, tempi senz'altro troppo lunghi per un lavoratore che debba provvedere ai bisogni propri e, spesso, della propria famiglia. Si propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Andrea COLLETTI (M5S) osserva di aver più volte utilizzato nel corso della sua attività professionale lo strumento monitorio al quale viene fatto riferimento nella relazione di accompagnamento della proposta di legge in esame, per cui si chiede se vi sia realmente l'esigenza di modificare la legislazione vigente.
  Ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un monitoraggio della prassi in Pag. 32merito presso diversi tribunali al fine di verificare se l'intervento normativo in esame sia effettivamente necessario.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che la disposizione in esame serva comunque ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, evitando prassi discordi tra un ufficio giudiziario ed un altro. La modifica normativa proposta non sarebbe comunque dannosa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.