CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2015
416.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Serena PELLEGRINO (SEL), relatrice, nell'auspicare che il provvedimento in esame sia approvato in tempi brevi e senza modifiche rispetto al testo appena trasmesso dal Senato, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, in sede consultiva, la proposta di legge C. 342 e abb-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e successivamente modificata dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo scorso. Nell'illustrare i contenuti della proposta di legge, precisa che si soffermerà in particolare sulle modificazioni apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento relative a disposizioni di natura penale e a disposizioni ad esse correlate, rinviando al collega Micillo l'illustrazione delle modificazioni apportate dal Senato incidenti sul codice dell'ambiente. Fa quindi presente che il testo della proposta di legge, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, consta di 3 articoli.
  L'articolo 1, comma 1, introduce, nel libro secondo del codice penale, il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), che è composto da 13 articoli (4 in più rispetto al testo della Camera) e prevede sei nuove fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e, infine, a seguito delle modifiche del Senato, omessa bonifica e ispezione di fondali marini. In particolare, il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, Pag. 44della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previsto nel testo approvato alla Camera, è stato sostituito con quello al carattere abusivo della condotta. Al riguardo, ricorda che tale modifica è in linea con la condizione formulata nel parere approvato dalla Commissione, in sede di prima lettura del provvedimento, nella seduta del 16 gennaio 2014. Altra modifica del Senato incidente su tale disposizione del codice penale ha riguardato i concetti di compromissione e di deterioramento ambientale, essendo stato attribuito rilievo penale alle sole alterazioni «significative e misurabili» (anziché rilevanti) dell'acqua o dell'aria o di porzioni «estese o significative» del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema; anche a tale riguardo è stato modificato il riferimento generale all'ecosistema e sostituito con un riferimento specifico al singolo ecosistema, che potrebbe essere danneggiato. È, infine, stato soppresso al secondo capoverso il riferimento alla sola fauna selvatica. Il secondo comma dell'articolo 452-bis conferma un'ipotesi aggravata, prevedendo l'aumento di pena sino ad un terzo, quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. L'articolo 452-ter, che nel testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale, riguarda ora, nel testo modificato dal Senato, l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale. Tale disposizione, introdotta dal Senato, prevede quindi per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento una serie di pene specificamente graduate in ragione della gravità delle conseguenze in ragione della gravità delle conseguenze del delitto. Nello specifico, è prevista la reclusione: da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; da 3 a 8 anni, se ne derivi una lesione grave; da 4 a 9 anni, se ne derivi una lesione gravissima; da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione. L'articolo 452-quater è attualmente relativo alla fattispecie di disastro ambientale, disciplinata all'articolo 452-ter nel testo approvato alla Camera. Raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale in ordine alla tipizzazione di un autonoma figura di reato (sentenza n. 327 del 2008), l'articolo in questione punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. Similmente a quanto previsto per il delitto di inquinamento ambientale, il Senato ha soppresso il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e ha mantenuto il solo carattere abusivo della condotta, raccogliendosi così il senso della condizione formulata nel parere approvato dalla Commissione, in sede di prima lettura del provvedimento, nella seduta del 16 gennaio 2014. È stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia («fuori dai casi previsti dall'articolo 434»), in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. La definizione di disastro ambientale, come modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si sostanzia alternativamente: nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; nell'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Analogamente al reato di inquinamento ambientale, rimane infine inalterata rispetto al testo della Camera l'originaria aggravante, prevista quando il disastro ambientale è commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. L'articolo 452-quinquies disciplina i delitti Pag. 45colposi contro l'ambiente. Se il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e quello di disastro ambientale (articolo 452-ter) sono commessi per colpa, le pene sono diminuite, in base alla modifica introdotta dal Senato, da un terzo a due terzi (non più alla metà, come nel testo approvato dalla Camera). Sempre il Senato ha aggiunto un secondo comma, che prevede un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo, che si configura quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale. L'articolo 452-sexies, al primo comma, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». Anche su tale reato il Senato è intervenuto con modifiche. Risulta, anzitutto, espunto dal primo comma dell'articolo 452-sexies, similmente agli altri delitti ambientali, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Anche in questo caso residua il carattere abusivo della condotta. Inoltre, il Senato ha previsto l'ipotesi di reato anche per chi abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La formulazione del secondo comma, relativa alle aggravanti del traffico e abbandono di materiale radioattivo, è stata resa dal Senato simile a quella dell'articolo 452-bis sull'inquinamento ambientale. Il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni «estese o significative» del suolo o del sottosuolo; di «un» ecosistema. Anche qui viene soppresso il riferimento alla compromissione della sola fauna selvatica. È inoltre aggiunto il richiamo alla biodiversità «anche agraria». L'articolo 452-septies prevede il delitto di impedimento del controllo. Tale fattispecie, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è integrata dalla condotta di chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. Segnala che nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. Nessuna modifica è stata introdotta dal Senato all'articolo 452-octies (articolo 452-septies, nel testo della Camera) che prevede le aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente. Il Senato ha, invece, introdotto una nuova circostanza definita «aggravante ambientale»: l'articolo 452-novies prevede, infatti, un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. L'aumento è invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. È prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi. Sottolinea, inoltre, che anche la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-decies è stata modificata dal Senato. Le novità introdotte dal Senato, al primo comma, riguardano una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte. In particolare, chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; il Senato ha tuttavia precisato che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempistica, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado». Pag. 46Inoltre, il concreto aiuto all'attività di polizia o alla magistratura nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori del reato o nella sottrazione di rilevanti risorse per la commissione dei delitti consente, invece, una diminuzione di pena da un terzo alla metà. Anche il secondo comma dell'articolo è stato modificato dal Senato. A tale proposito, ricorda che il testo approvato dalla Camera prevedeva che se l'imputato, per dare corso alle attività di attività inerenti il ravvedimento operoso, chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare un periodo massimo di un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso. Il Senato ha precisato al riguardo che la richiesta dell'imputato deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e che la sospensione del procedimento può durare due anni, prorogabili di un ulteriore anno per consentire le attività di ravvedimento operoso in corso di esecuzione. L'articolo 452-undecies, modificato dal Senato, disciplina le ipotesi di confisca obbligatoria, prevedendo che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi (sia nella fattispecie semplice che mafiosa) finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo. È stata inoltre introdotta una clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato, escludendo l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. Il Senato ha, inoltre, aggiunto due ulteriori commi all'articolo 452-undecies: il terzo comma introduce un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati, che devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; il quarto comma precisa che la confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino. L'articolo 452-duodecies prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo (ex articolo 197 c.p.). Segnala che il Senato ha aggiunto un nuovo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono tale istituto con riguardo ai reati ivi contemplati. L'articolo 452-terdecies, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, contempla il delitto di omessa bonifica, sanzionando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. L'articolo 452-quaterdecies, introdotto anch'esso dal Senato, prevede il reato di ispezione di fondali marini, sanzionando con la reclusione da 1 a 3 anni, la condotta di chiunque utilizza la tecnica dell’air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Rileva altresì che il Senato è intervenuto nel comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge, riguardante ipotesi particolari di confisca, con semplici modifiche di coordinamento con la nuova numerazione degli articoli introdotti nel codice penale. Ricorda che tale comma modifica l'articolo 12-sexies del decreto-Pag. 47legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992, aggiungendo anche il disastro ambientale (articolo 452-quater), l'associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali (articolo 452-octies) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente, al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati. Rileva altresì che, in relazione all'articolo 1, comma 5, del provvedimento che modifica l'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il Senato ha inserito nel catalogo dei delitti ivi previsti – oltre ai nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività – anche il reato di impedimento del controllo e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Nessuna modifica è stata, invece apportata dal Senato al comma 6 dell'articolo 1 che novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale. In relazione al coordinamento delle indagini, il Senato ha, infine, modificato il comma 7 dell'articolo 1 che, nella formulazione approvata dalla Camera, introduceva nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-ter (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente), in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In base alla modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, analogo obbligo informativo viene previsto a carico del pubblico ministero procedente integrando, però, il vigente articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, in materia di coordinamento delle indagini. Il nuovo testo del comma 7 esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all'articolo 452-octies. La disposizione prevede, inoltre, che il procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.

  Salvatore MICILLO (M5S), relatore, in relazione alla proposta di legge in esame, fa presente che illustrerà le disposizioni relative alle modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché alla legge n. 150 del 1992. Per quanto attiene alle modifiche al Codice dell'ambiente, evidenzia che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge modificano gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, il nuovo comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, ed è strettamente collegato alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-octies sul ravvedimento operoso. Il nuovo testo premette, al comma 1 del predetto articolo, la clausola di salvaguardia («salvo che il fatto costituisca più grave reato») e circoscrive, al comma 4, l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata ai soli reati contravvenzionali. Sempre in tema di confisca, un nuovo comma 4-bis, di contenuto analogo alla disposizione introdotta all'articolo 452-undecies del codice penale, è inserito, dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, nell'articolo 260 del Codice dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La disposizione prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto; una modifica introdotta al Senato ha precisato, Pag. 48tuttavia, che non si fa luogo alla confisca obbligatoria se le cose appartengono a persona estranea al reato. La stessa modifica, sempre apportata al Senato, riguarda anche l'articolo 452-undecies del codice penale. Ove ciò non sia possibile, è ammessa la cosiddetta confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. Al riguardo, osserva che al Senato, è stato previsto un importante vincolo di destinazione dei beni confiscati e dei loro eventuali proventi, che vengono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente ed allo stesso tempo vincolati, e quindi utilizzati, per la bonifica dei luoghi. Evidenzia altresì come la confisca non trovi applicazione, in tali casi, dove l'imputato abbia bonificato o rimesso in pristino lo stato dei luoghi. Nel passare all'esame dell'articolo 1, comma 9 (comma 8 del testo della Camera), fa presente che lo stesso introduce una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Tale disciplina, introdotta alla Camera a seguito di un emendamento del Governo, era stata dallo stesso Governo stralciata nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato. La disciplina sanzionatoria in questione è stata poi riproposta dal Governo con un emendamento in Assemblea ed approvata dal Senato. Il comma 9 introduce nel Codice dell'ambiente – con una parte Sesta-Bis – un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Tale parte reca una disciplina sanzionatoria (artt. da 318-bis a 318-octies) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. In particolare, mentre l'articolo 318-bis indica l'ambito applicativo della disciplina (il Senato ha delimitato il campo alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente), l'articolo 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza, o alla polizia giudiziaria, impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Al riguardo, osserva che una importante differenza rispetto al testo elaborato dalla Camera ed introdotta dall'Assemblea del Senato, riguarda la circostanza, adesso espressamente prevista, che la prescrizione impartita al contravventore dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria venga asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata. Evidenzia che solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi. In proposito, segnala che il testo approvato dalla Camera ammetteva una proroga semestrale per la particolare complessità e oggettiva difficoltà dell'adempimento, oltre una eventuale ulteriore proroga di sei mesi se l'inadempimento dipendeva da circostanze non imputabili al contravventore. Una modifica del Senato ha precisato, oltre la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia, come detto precedentemente, anche la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. La proroga è concessa con provvedimento motivato, comunicato immediatamente al pubblico ministero. Con riferimento agli articoli 318-quater (verifica dell'adempimento), 318-quinquies (notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore), 318-sexies (sospensione del procedimento penale), e 318-octies (norme di coordinamento e transitorie), ricorda che le stesse non hanno subito modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Per quanto attiene all'articolo 318-septies, che prevede l'estinzione della contravvenzione Pag. 49a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, fa presente che tale disposizione configura, al comma 3, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale. Tuttavia, mentre il testo della Camera riduceva la somma da versare a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, il Senato ha portato tale riduzione alla metà del massimo. Nel passare all'esame delle disposizioni riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti, rileva che il comma 8 dell'articolo 1 (comma 7 nel testo della Camera) della proposta di legge in esame è stato oggetto di modifiche da parte del Senato. Tale disposizione novella l'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il novero dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. In proposito, segnala che il Senato ha aggiunto, tra i delitti contro l'ambiente, dai quali conseguono sanzioni pecuniarie a carico dell'ente, l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote). Sottolinea altresì che il Senato ha soppresso il comma 1-ter dell'articolo 25-undecies, che per le ipotesi colpose, previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale, stabiliva la riduzione di un terzo delle sanzioni pecuniarie e interdittive. Il Senato ha introdotto, inoltre, l'articolo 2 della proposta di legge in esame, che modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge n. 150 del 1992. Ricorda che tale legge reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa. Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 1, della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato, punisce con l'arresto da sei mesi a due anni (attualmente: da tre mesi ad un anno) e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro (ora, da 7.746 a 77.468 euro) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi del citato Regolamento; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Pag. 50Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; infine, detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. La recidiva (articolo 1, comma 2, della legge n. 150 del 1992) è punita con l'arresto da uno a tre anni (attualmente da tre mesi a due anni) e con l'ammenda da 30.000 a 300.000 euro (attualmente da 10.329 a 103.291). Per il reato commesso nel corso dell'attività d'impresa, dalla condanna deriva la sospensione della licenza da sei mesi a due anni (ora, da 6 a 18 mesi). Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 6.000 a 30.000 euro (attualmente da 1.549 a 9.296 euro) l'esportazione e la riesportazione illecita di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/1997. L'articolo 2, comma 1, della legge n. 150 del 1992, come modificato dal provvedimento in esame, punisce con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente con l'ammenda da lire 7.746 a lire 77.468) o l'arresto da sei mesi ad un anno (ora, da tre mesi ad un anno) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In base al comma 2 dell'articolo 2 della legge 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a 18 mesi (attualmente da 3 mesi a un anno) e dell'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente da 10.329 a 103.291 euro). La durata della sospensione della licenza per uno dei suddetti reati, commesso nell'esercizio di attività di impresa passa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi (attualmente, il limite minimo è di 4 mesi e il massimo è di 12 mesi). Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 150 del 1992, nel testo modificato Pag. 51dalla proposta di legge, prevede che l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) 939/1997 della Commissione, del 26 maggio 1997, è punita con la sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro (ora, da 1.549 a 6.197 euro). Il comma 4, nel testo modificato dalla proposta di legge, concerne l'omessa notifica di importazione di cui all'articolo 4, par. 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996 oppure l'omissione della comunicazione del rigetto della richiesta di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento. La sanzione prevista è quella amministrativa da 3.000 a 15.000 (attualmente, da 1.032 a 6.197 euro). All'articolo 5 della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, è, in particolare, modificato il comma 6 prevedendo che chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 30.000 euro (attualmente, da 3.098 a 9.296 euro). Si tratta di obblighi: di denuncia al Corpo forestale dello Stato della detenzione di esemplari degli animali selvatici e delle piante in via di estinzione; di comunicazione allo stesso Corpo forestale delle variazioni del luogo di custodia e dell'avvenuto decesso degli esemplari stessi; di mancata apposizione di visti su licenze e certificati in caso di importazione o riesportazione dei suddetti esemplari. All'articolo 6 della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 4 sanziona con l'arresto fino a sei mesi (attualmente, fino a 3 mesi) o con l'ammenda da 15.000 a 300.000 euro (ora da 7.746 a 103.291 euro) l'illecita detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il comma 5, nel testo modificato, punisce con la sanzione amministrativa da 10.000 (attualmente 5.163) a 60.000 euro (ora, 30.987) i detentori di tali animali che – alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'ambiente relativo ai criteri da applicare nell'individuazione delle specie animali citate ai fini della predisposizione del relativo elenco – non ne facciano denuncia nei termini alla prefettura per ottenere l'autorizzazione alla detenzione. All'articolo 8-bis della legge n. 150 del 1992, il comma 1-bis, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (ora, da 258 a 1.032 euro) coloro che non denunciano al Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale per l'economia montana e foreste – Servizio certificazione CITES) entro 10 giorni tutte le nascite in cattività degli esemplari animali appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982. All'articolo 8-ter della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 5 punisce con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (ora, da 2582 a 15.493 euro) le imprese che hanno scorte di pelli di coccodrillo – incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 – e non ne fanno denunzia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e foreste.

  Ermete REALACCI, presidente, sottolinea l'opportunità che la proposta di legge in titolo sia approvata senza modifiche, che potranno, eventualmente, essere valutate in altra sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.