CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 123

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 9.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Magda CULOTTA (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2893, recante conversione del decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di contrasto al terrorismo e proroga delle missioni internazionali.
  Sottolinea che il provvedimento, oltre a contenere la proroga del finanziamento Pag. 124della partecipazione italiana alle missioni internazionali e del finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articoli da 11 a 20), prevede misure di contrasto al terrorismo internazionale, anche a seguito dei tragici eventi di Parigi del 7-9 gennaio scorsi. Tra le misure più significative segnala che l'articolo 1 modifica il codice penale al fine di punire i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, nonché chiunque organizzi, finanzi e propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo e coloro che pongono in essere comportamenti finalizzati a commettere atti di violenza con finalità terroristiche. L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni relative alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi, vale a dire di sostanze di uso comune e facile reperibilità che possono essere impiegate per costruire esplosivi, e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi. L'articolo 4 interviene sul codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato; tra le altre cose viene introdotto un provvedimento d'urgenza del questore che, già in sede di proposta di misure di prevenzione personali, potrà disporre il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento d'identità. L'articolo modifica inoltre il testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) prevedendo l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguano finalità terroristiche.
  L'articolo 7 interviene sul codice della privacy per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia che possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal codice. L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione. Gli articoli 9 e 10, infine, prevedono l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti organizzativi.
  Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, rileva che i commi da 1 a 4 dell'articolo 2 introducono misure di contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet. In particolare, il comma 1 introduce, all'articolo 302, primo comma, del codice penale, un'aggravante speciale del reato di istigazione a commettere i reati, tra cui quelli con finalità di terrorismo, contro la personalità interna e internazionale dello Stato. L'aumento di pena è fino ad un terzo quando l'istigazione avvenga attraverso strumenti informatici o telematici. Analoga aggravante speciale è introdotta all'articolo 414, terzo comma, del codice penale per l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, punite con un aumento di pena fino a un terzo; l'aumento di pena è di due terzi se l'istigazione e l'apologia riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.
  Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che la polizia postale debba tenere costantemente aggiornato un elenco dei siti Internet che vengono utilizzati per attività e condotte di associazione terroristica e condotte con finalità di terrorismo. L'aggiornamento di questa «blacklist» avviene ai fini dello svolgimento delle indagini antiterrorismo, effettuate anche sotto copertura.
  I commi 3 e 4 prevedono poi specifici obblighi in capo ai fornitori di accesso a Internet (Internet Service Provider). Il comma 3 stabilisce che i fornitori di connettività, su richiesta della magistratura, debbano inibire l'accesso ai siti «terroristici» inseriti nella «blacklist» di cui al comma 2. Il comma 4 stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale (associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e Pag. 125addestramento) siano compiuti per via telematica, possa essere richiesto di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. I soggetti obbligati alla rimozione sono in primo luogo i fornitori dei servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, cioè gli host provider, definiti dalla disposizione citata come i prestatori di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni (hosting) fornite da un destinatario del servizio (il creatore del sito web che lo gestisce in autonomia). Obbligati alla rimozione però risultano anche tutti «i soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico». I soggetti obbligati devono provvedere alla rimozione immediatamente e comunque entro le 48 ore. In caso di mancato adempimento da parte del provider consegue l'interdizione al dominio Internet del sito a mezzo di sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del codice penale (sequestro disposto dal giudice con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero). La relazione illustrativa specifica che il sequestro non è applicabile alle testate giornalistiche on line o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa (L. n. 47/1948), stante l'applicazione anche a tali prodotti del divieto di sequestro preventivo previsto per la stampa dall'articolo 21 della Costituzione.
  Al riguardo segnala l'esigenza di specificare meglio quali siano i soggetti destinatari dell'obbligo della rimozione, poiché il riferimento ai «soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione» potrebbe risultare eccessivamente indeterminato. In tale definizione potrebbero infatti rientrare non solo le altre fattispecie di provider individuate dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 70 del 2003 (i provider che fanno attività di «mere conduit», cioè di mera trasmissione dei contenuti sulla rete, e di «caching» cioè di memorizzazione temporanea dei contenuti), ma anche qualsiasi altra piattaforma informatica di condivisione di contenuti (quali i social network).
  Segnala infine che la disposizione ribadisce l'esigenza di una chiara definizione legislativa di «prodotto editoriale on line». Infatti attualmente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 70 del 2003, la registrazione delle testate giornalistiche on line risulta obbligatoria solo nel caso in cui la testata intenda accedere alle provvidenze economiche per l'editoria previste dalla legge n. 62 del 2001 (credito d'imposta e accesso al credito agevolato). In tal modo si produce l'effetto singolare che, a parità di contenuti, dalla scelta o meno della testata di accedere a tali provvidenze economiche derivano conseguenze significative, come quella di poter incorrere o meno nel sequestro preventivo previsto dal comma 4 dell'articolo 2.
  In conclusione si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi evidenziati e di quelli che potranno emergere dal dibattito.

  Ivan CATALANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
Atto n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 126

  Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Ivan CATALANO, presidente, avverte preliminarmente che la Commissione Bilancio ha espresso in data 4 marzo i rilievi sul provvedimento in esame.

  Alberto PAGANI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Rileva che lo schema di decreto legislativo è predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 17 marzo 2015, mentre il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 luglio 2014, motivo per cui risulta aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per mancato recepimento.
  Fa presente che la materia della formazione della gente di mare è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 136 del 2011, che ha recepito nel nostro ordinamento la precedente direttiva 2008/106/CE. Ricorda che la direttiva 2012/35/UE si pone l'obiettivo di incorporare nel diritto dell'Unione gli emendamenti alla Convenzione relativa alla formazione della gente di mare approvati dalla Conferenza di Manila del 2010. Tali emendamenti vertono, in particolare, sulla prevenzione delle frodi sui certificati; sul settore delle norme mediche, sulla formazione relativa alla protezione (security); sulla formazione relativa agli aspetti tecnologici e sull'introduzione di alcuni requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali.
  Per quanto riguarda lo schema di provvedimento in esame, osserva che esso sostituisce integralmente il decreto legislativo n. 136 del 2011. Sottolinea che le modifiche di recepimento della direttiva 2012/35/UE si concentrano sui seguenti aspetti: i certificati di competenza della gente di mare e la creazione di nuove figure professionali nel settore; la configurazione delle autorità competenti; le norme sanitarie; la responsabilità delle compagnie di navigazione; l'orario di lavoro; i sistemi di formazione; il sistema sanzionatorio.
  Fa presente che, dal punto di vista sostanziale, si tratta di una materia delicata perché produce conseguenze sulla competitività dei lavoratori marittimi italiani rispetto a quelli di altri Paesi, e quindi sulla possibilità di salvaguardare o incrementare posti di lavoro. Ritiene opportuno quindi evitare di commettere gli errori del passato, quando nel recepimento della precedente versione della Convezione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) furono introdotte ulteriori limitazioni o regole che hanno reso meno competitivi i titoli marittimi italiani, spingendo lavoratori italiani a conseguire in Gran Bretagna i titoli marittimi, a danno dell'Italia. In particolare rileva che, all'articolo 2, i certificati di competenza della gente di mare sono classificati in diverse tipologie, attualmente invece non previste. Oltre ai generali «certificati di competenza», che vengono rilasciati ai comandanti, agli ufficiali ed ai radio-operatori che rispettino i requisiti definiti nell'allegato I al decreto, sono introdotti i certificati di addestramento, che vengono rilasciati ai marittimi in genere o che attestano la sussistenza di specifici requisiti di formazione, competenza o di servizio in navigazione, e le prove documentali, che sono attestazioni di tipo diverso di specifiche competenze. Permangono anche gli attestati di addestramento, che, analogamente agli attuali, comprovano l'addestramento conseguito. Vengono inoltre introdotte, sempre all'articolo 2, nuove figure professionali nell'ambito della gente di mare: il radio-operatore che opera su navi nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare; l'ufficiale elettrotecnico; il marittimo Pag. 127abilitato di coperta; il marittimo abilitato di macchina; il comune elettrotecnico; l'ufficiale di protezione della nave (cioè la persona che a bordo risponde al comandante ed è designata dalla società per l'attuazione e il rispetto del piano di protezione della nave)
  All'articolo 3 viene ridefinita la configurazione delle autorità competenti a livello nazionale. In particolare, viene espressamente sancita la competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti e in specie della nuova direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali e il trasporto marittimo (recentemente istituita dal nuovo regolamento di organizzazione del Ministero). Viene poi specificato che spetta al Comando generale delle capitanerie di porto la competenza sul personale marittimo e sulle relative qualifiche professionali; il rilascio dei certificati spetta alle direzioni marittime che sono competenti per l'iscrizione nei registri della gente di mare. Viene introdotta la competenza del Ministero dell'istruzione sui percorsi di istruzione nel settore del trasporto marittimo e, infine, viene confermata la competenza del Ministero della salute per il rilascio dei certificati per il primo soccorso e dei certificati medici di idoneità. Senza modificare la struttura ministeriale, sarebbe opportuno che in fase di implementazione della norma il Governo prevedesse la possibilità di costruire un ufficio integrato tra i due rami dell'amministrazione.
  All'articolo 5 si prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi possa essere affidato ad enti e società autorizzate dalle autorità competenti; in ogni caso, insegnanti ed esaminatori devono rispettare le norme di qualità definite nell'articolo 10. In questo articolo viene stabilito, in modo più dettagliato rispetto al testo vigente, un sistema di gestione della qualità per gli obiettivi di istruzione e il livello delle competenze nel settore. A tal fine il medesimo articolo istituisce anche, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti che ad intervalli di tempo non superiori a cinque anni effettui una valutazione sulle autorità competenti per la formazione della gente di mare. Sottolinea che è necessario che le procedure di riconoscimento siano configurate in stretta corrispondenza ai requisiti richiesti dalla Convenzione STCW, senza ulteriori gravami burocratici, validi solo per l'Italia. Si pone inoltre il tema dell'aggiornamento dei programmi vigenti degli istituti nautici, al fine di evitare che i diplomati debbano sottoporsi a un ulteriore corso obbligatorio, reso necessario a seguito della procedura di infrazione 2012/2210. All'articolo 8 si interviene in materia di certificati di competenza per i viaggi costieri. Si tratta dei viaggi effettuati in prossimità della costa. In materia attualmente l'articolo 9 del decreto legislativo n. 136 del 2011 consente di determinare disposizioni più favorevoli per le certificazioni dei marittimi che operano su tali tratte. L'articolo 8 dello schema di decreto specifica al riguardo che tali disposizioni più favorevoli devono comunque soddisfare le condizioni minime previste a livello internazionale.
  L'articolo 11 regola il rilascio dei certificati. Al comma 1 prevede un decreto ministeriale attuativo. Va ricordato che la normativa oggi in vigore è penalizzante per i titoli ed i marittimi italiani, poiché prevede solo alcune delle modalità di rilascio dei certificati tra tutte quelle previste dalla convenzione STCW. Diversamente i britannici, sempre in conformità con la STCW, ammettono già ora la validità di qualunque navigazione per crescere in carriera, anche quella effettuata su navi da diporto (commerciali e private) è dunque utilizzabile ai fini del riconoscimento dei titoli mercantili. Si ritiene quindi necessario che il Governo preveda l'emanazione di decreti attuativi in piena e totale conformità con la STCW, al fine di valorizzare le funzioni svolte dal marittimo, a prescindere dalla tipologia di unità. Sempre l'articolo 11, ai commi 2 e 3, introduce il rinnovo dei corsi di primo soccorso e assistenza medica, ma non ne specifica le modalità. Osserva che, poiché fino ad oggi detti certificati non erano soggetti a rinnovo, Pag. 128essendo sufficiente navigare almeno un anno su cinque, e la lista dei certificati ed evidenze richieste dalla STCW per le quali è obbligatorio un rinnovo non prevede questi corsi, il Governo potrebbe valutare di ripristinare la prassi precedente del rinnovo automatico oppure potrebbe prevedere uno specifico corso di aggiornamento.
  Al comma 10 del medesimo articolo, in osservanza della risoluzione n. 12 della STCW, prevede che «il Ministero dei Trasporti con proprio decreto determina le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battente bandiera estera». Osserva tuttavia che, come già avviene nei Paesi anglosassoni, il Governo potrebbe rendere possibile la certificazione della navigazione effettuata ad opera del comandante dell'unità – che è un pubblico ufficiale – eventualmente con la vidimazione del consolato, senza sottoporre detta procedura ad ulteriori aggravi burocratici.
  L'articolo 12 è dedicato alle norme sanitarie e, in particolare, alle procedure per il rilascio dei certificati che attestano l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare. L'articolo 13 regola il rinnovo dei certificati. Anche in questo caso il Governo affida all'amministrazione competente la redazione di un decreto attuativo. Ricorda che in Italia fino ad oggi il rinnovo dei certificati è avvenuto solamente per alcuni dei casi previsti dalla Convezione STCW vigente, penalizzando di conseguenza i marittimi Italiani. Anche in questo caso ritiene che il Governo debba provvedere all'applicazione completa e integrale di tutte le casistiche abilitanti al rinnovo dei titoli e dei certificati, così come previste dalle precise linee guida contenute nella convenzione STCW.
  L'articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina della responsabilità delle compagnie di navigazione. In particolare il nuovo comma 2 prevede che la compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio siano individualmente responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, del corretto adempimento delle disposizioni sulla regolarità e la formazione dei lavoratori marittimi. L'articolo 16 reca disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché disposizioni sulla guardia ai fini della sicurezza. Rispetto alla normativa vigente, tra le altre cose, si specifica che nell'ambito dei periodi di riposo per il personale di guardia, gli intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non devono essere superiori a 14 ore; che gli orari di guardia affissi e le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi devono essere in formato standard in lingua italiana ed inglese; che il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico o per fornire assistenza ad altre navi che si trovino in difficoltà in mare; che tutti i soggetti che svolgono compiti di sicurezza devono avere tassi alcolemici o quantitativi di alcool inferiori a specifiche soglie.
  Gli articoli 19 e 20 disciplinano il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare, rispettivamente di altri Stati membri UE e dei Paesi terzi. Per questi ultimi, in particolare, il riconoscimento viene attualmente concesso dalla Commissione europea conformemente a una particolare procedura per la quale sono previsti tre mesi di tempo dalla data di presentazione della domanda; l'articolo 20, comma 4, amplia a diciotto mesi tale termine. Rileva che, poiché i certificati conformi alla STCW sono identici per tutti gli Stati contraenti, si ritiene necessario che il Governo specifichi che detta previsione deve essere intesa come una mera verifica di conformità alla convezione, senza ulteriori gravami burocratici disposti unilateralmente dall'Italia.
  L'articolo 22 prevede la possibilità che durante il controllo da parte dello Stato di approdo sia possibile effettuare il fermo della nave, da parte delle autorità competenti, qualora siano riscontrate irregolarità che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente. L'articolo 23, infine, aumenta in modo rilevante le sanzioni amministrative applicabili alla compagnia di navigazione o al comandante Pag. 129della nave qualora ammettano nell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti. La sanzione viene portata ad un importo variabile tra i 20.000 ed i 100.000 euro per ogni lavoratore marittimo. L'articolo introduce (commi da 4 a 12) dettagliate sanzioni anche per ulteriori ipotesi, tra cui il mancato rispetto delle competenze dei lavoratori in seguito a verifiche effettuate dallo Stato di approdo della nave; la rilevazione da parte dell'ispettore che non sono stati seguiti i corsi di aggiornamento dell'addestramento; la mancata tenuta della documentazione relativa ai lavoratori da parte della compagnia di navigazione. La competenza ad accertare ed irrogare sanzioni viene affidata alle Capitanerie di porto. All'articolo 28, comma 1, si prevede il rinnovo dei titoli e dei certificati secondo le norme ad oggi vigenti (di cui al D.lgs. 136/2011) fino al 1.1.2017. Poiché, come detto, questa normativa è penalizzante per i lavoratori italiani rispetto a quelli esteri, si dovrebbe raccomandare al Governo una più rapida adozione del nuovo regime, consentendo così, nel più breve tempo possibile, il rinnovo dei titoli e dei certificati italiani in conformità con quanto previsto dalla STCW nella versione Manila 2010.
  Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi dalla discussione, anche intervenendo su specifici aspetti della disciplina della formazione della gente di mare quale risulta dal testo in esame, che andrà a regolamentare interamente la materia, in quanto, come segnalato, sostituisce il decreto legislativo n. 136 del 2011.

  Ivan CATALANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 marzo 2015.

Audizione del presidente della regione Calabria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 132).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.20.

Audizione del presidente della regione Sardegna, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 132).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.