CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione degli emendamenti – adottati l'8 luglio 2005 – alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto dei medesimi emendamenti. Segnala che un disegno di legge del Governo per la ratifica di tali emendamenti era già stato presentato nella scorsa legislatura, ma non trovò una definitiva approvazione a causa della scadenza della medesima legislatura. Fa notare preliminarmente che la Convenzione in oggetto, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. La Convenzione è in vigore internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre Pag. 152è in vigore per l'Italia, che ne ha autorizzato la ratifica con legge 7 agosto 1982, n. 704, dal 6 ottobre 1991. Osserva che gli emendamenti oggetto del provvedimento in esame furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità avvertita maggiormente dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli emendamenti approvati sono quattordici e hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti. Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convezione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di «installazione nucleare». È altresì stata introdotta la definizione di sabotaggio. Avverte che il provvedimento all'attenzione della Commissione, composto di undici articoli, risulta dall'esame degli emendamenti svoltosi in sede referente, nell'ambito del quale sono state apportate talune modifiche al testo presentato dal Governo. Passando ad esaminare più nel dettaglio il testo, rilevo che i primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione in oggetto, mentre l'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione, riferite alla protezione fisica attiva, alla protezione fisica passiva e al piano di protezione fisica. Osserva poi che l'articolo 4 individua le autorità competenti, identificandole nel Ministero degli affari esteri, nel Ministero dell'interno, nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, nonché i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli emendamenti in esame. Fa presente che l'articolo 5, comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA. Osserva, inoltre, che tale articolo, al comma 2, rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani. Rileva, quindi, che l'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un nulla osta per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni – il rilascio di un attestato da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'ISPRA – sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Fa notare che l'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, mentre l'articolo 8, modificato presso le Commissioni di merito, introduce una nuova fattispecie penale, attribuendo la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il comma 1 di tale articolo 8 inserisce nel codice penale il nuovo delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari e lo punisce con la reclusione da 4 a 8 anni. Se dalla condotta di pericolo deriva un disastro, la pena è la reclusione da 5 a 20 anni. Osserva poi che l'articolo 9, anch'esso oggetto di una limitata modifica apportata in sede referente, riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni, mentre gli articoli 10 e 11 del disegno di legge sanzionano, con la previsione di illeciti penali e amministrativi, l'uso non autorizzato di materiale nucleare, con le conseguenze che ciò può provocare nell'uomo e nell'ambiente. In particolare, fa notare che l'articolo 10 è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, Pag. 153prevedendo un complessivo inasprimento delle sanzioni. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un articolo 10-bis, che risponde all'esigenza di prevedere la responsabilità anche degli enti e delle persone giuridiche. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, fa notare che essi appaiono piuttosto limitati e si riferiscono essenzialmente all'articolo 9 del testo, laddove, al comma 4, si prevede che nei provvedimenti di sospensione o revoca adottati dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, ossia in caso di mancato adempimento delle prescrizioni dell'ISPRA, formulate in caso di precedente inosservanza delle disposizioni recate dalle autorizzazioni, o di gravi e reiterate inosservanze delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
  In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo e dei limitati profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Titti DI SALVO (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VI e X il parere di propria competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Passando all'esame del contenuto del decreto-legge, che si compone di 9 articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro: l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro, la disciplina delle trasformazioni e fusioni di tali banche, l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. Fa notare che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento e l'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali. Per quanto concerne l'articolo 4, che reca le disposizioni più direttamente riferibili alle materie di competenza della XI Commissione, segnala che si introduce la definizione di «piccole e medie imprese innovative», che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle start-up innovative. Si interviene, inoltre, sull'ambito di applicazione della normativa sulle start-up innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti. In questo contesto, evidenzia che l'articolo 4, comma 1, lettera e), numeri 1), 2) e 3) prevede, con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo della PMI, che sia necessaria la presenza di almeno due dei seguenti requisiti: specifici volumi di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità di privative industriali. In particolare, il numero 2) stabilisce come requisito l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza Pag. 154lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale. Ricorda, in proposito, che per le start-up innovative l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di personale altamente qualificato (dottorato di ricerca) deve esser in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, o due terzi in caso di possesso della laurea magistrale. Fa quindi notare che il comma 9 dell'articolo 4 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le start-up innovative, prevedendo agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con le PMI innovative. In primo luogo, è previsto un regime vantaggioso per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di tali imprese. Per tali soggetti, non concorre a formare l'imponibile a fini fiscali e contributivi la quota di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Con riguardo al regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore delle PMI innovative, fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali – non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle suddette PMI detti strumenti non concorrono a formare l'imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali. Evidenzia che l'articolo 5, al comma 1, modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetta patent box), introdotta dalla legge di stabilità 2015. I commi 2 e 3 concernono le funzioni della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e i suoi rapporti con gli enti pubblici di ricerca. Rileva che l'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europei, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta white list e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. Osserva che l'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. Fa notare che l'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, previsto dalla cosiddetta nuova «legge Sabatini». Rileva, infine, che l'articolo 9 reca disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento. Nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, che presenta una limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, si riserva di presentare entro la seduta di domani una proposta di parere che potrà tenere conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

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  Emanuele PRATAVIERA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni circa la tempistica di esame del provvedimento, sottolineando la necessità per i gruppi di disporre di un tempo congruo in vista dei necessari approfondimenti di merito, considerata la delicatezza del tema in discussione, che pone rilevanti questioni sotto il profilo delle ricadute occupazionali e produttive per il Paese.

  Walter RIZZETTO, presidente, evidenzia l'esigenza di coniugare il legittimo bisogno di approfondimento del provvedimento con le oggettive esigenze di organizzazione dei lavori parlamentari, che spesso impongono tempi ristretti alle Commissioni.

  Titti DI SALVO (PD), relatore, pur dichiarandosi totalmente disponibile a svolgere un aperto confronto con i gruppi, che consenta di approfondire i temi in discussione in tempi adeguati, fa notare che il precedente Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'organizzare i tempi di esame del provvedimento, ha già previsto per la giornata di domani l'espressione del parere. Si chiede, quindi, se sia ancora possibile una rimodulazione dell'organizzazione dei lavori che venga incontro alle esigenze testé manifestate.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede quantomeno di posticipare alla giornata di giovedì l'espressione del parere, al fine di concedere ai gruppi la possibilità di svolgere un supplemento di istruttoria sul provvedimento in esame.

  Walter RIZZETTO, presidente, pur non dichiarandosi aprioristicamente contrario ad un'estensione dei tempi del dibattito, considerata la delicatezza del tema, fa notare che le modalità di esame del provvedimento sono già state definite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa notare, peraltro, che qualsiasi eventuale slittamento dell'espressione del parere alla giornata di giovedì andrebbe valutata anche alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, anche a fronte di una possibile posizione della questione di fiducia da parte del Governo, che potrebbe costringere a rinviare alla prossima settimana la deliberazione di competenza della Commissione.

  Marialuisa GNECCHI (PD), pur condividendo l'esigenza di concedere ai gruppi l'opportunità di approfondire i temi in oggetto, in vista di una deliberazione consapevole, fa notare che le modalità di esame del provvedimento sono già state definite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in maniera da renderle compatibili con il vigente calendario dell'Assemblea, che, per la settimana corrente, appare particolarmente serrato. Propone, quindi, di mantenere l'attuale assetto dell'organizzazione dei lavori, valutando eventualmente uno slittamento di qualche ora della convocazione della Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, alla luce dell'odierno dibattito, ritiene opportuno mantenere per il momento l'attuale organizzazione dei lavori, peraltro già definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valutando nella giornata di domani se vi siano le condizioni per concedere ai gruppi un tempo ulteriore per lo svolgimento dei necessari approfondimenti, eventualmente anche posticipando l'orario di inizio della seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Emanuele PRATAVIERA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità che la Commissione possa disporre del tempo necessario per discutere con calma del provvedimento, considerate le importanti ricadute sul versante produttivo e occupazionale che esso rischia di produrre a livello nazionale.

  Walter RIZZETTO, presidente, pur giudicando legittima la richiesta di un contraddittorio ampio sul tema in oggetto, fa notare che i tempi di esame del presente provvedimento sono necessariamente ristretti, a causa della programmazione dei lavori parlamentari che prevede l'inizio dell'esame del testo in Assemblea per la giornata di domani. Fa notare, in ogni caso, che nella seduta odierna sarà assicurato lo svolgimento di un'ampia discussione.

  Antimo CESARO (SCpI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite VIII e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, già approvato con modificazioni dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. Fa notare, preliminarmente, che il decreto in esame, facendo seguito ad analoghi provvedimenti d'urgenza già assunti in materia, interviene sul quadro normativo valevole per tutti i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, affrontando altresì situazioni di criticità relative all'impianto dell'ILVA di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure. L'obiettivo complessivo del provvedimento è quello di salvaguardare la competitività delle imprese di interesse strategico nazionale, assicurando la tutela dei lavoratori, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013, ha disciplinato – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Rileva che il provvedimento in esame interviene, in primo luogo, al fine di consentire l'ammissione immediata della ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003: il testo in esame prevede, infatti, che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione del commissariamento straordinario deliberato ai sensi del richiamato decreto-legge n. 61 del 2013. Il provvedimento, inoltre, prevede che l'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sia presentata dal commissario straordinario stesso, il quale può essere nominato commissario straordinario della procedura. Si prevede, quindi, il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Rileva che il testo in esame prevede, all'articolo 1, diverse innovazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi, dettando norme applicabili alla situazione di ILVA S.p.A. Tra gli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, osservo che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta, al comma 2-bis dell'articolo 1, una disposizione volta ad assicurare criteri di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura per le imprese dell'indotto, fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Osserva che il comma 3 dell'articolo 1 esonera il Commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per le quali sia stato Pag. 157fatto immediato ricorso alla trattativa privata dall'obbligo di presentazione al Ministro dello sviluppo economico, del proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali entro 180 giorni dal decreto di nomina. Il successivo comma 4, modificato dal Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina delle condizioni di cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, al fine di estendere la normativa vigente per le imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico. In particolare, si prevede che il commissario dell'amministrazione straordinaria, in deroga alle regole generali, proceda ad individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono nel medio periodo, a seconda dei casi, la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza di intervento ed il rispetto della legislazione nazionale ed europea. Nel corso dell'esame in Senato è stata inserita, nel medesimo comma 4, una disposizione concernente l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente di presentare, contestualmente all'offerta, un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Evidenzia che l'articolo 2 reca norme specificamente applicabili all'ILVA S.p.A. Come anticipato, il comma 1 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale. Il comma 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), mentre i commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del «piano ambientale» nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere. Il comma 6 introduce una presunzione assoluta di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento ILVA di Taranto. Si assume, infatti, che se le condotte sono realizzate in osservanza del Piano, esse rappresentano «adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro». I commi 6-bis e 6-ter, introdotti dal Senato, recano uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni per il 2016 per interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. Il comma 7 stabilisce che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. I commi da 8 a 10 individuano le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria, e ne precisano alcuni riferimenti. I commi 8-bis e 8-ter, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano agevolazioni di natura fiscale e finanziaria nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale. Il comma 11, infine, consente all'impresa commissariata, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di accedere Pag. 158alle procedure per la riconversione industriale dei siti inquinati. Fa presente che l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, riserva un importo massimo di 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria. Segnala che l'articolo 3 reca una serie di disposizioni finanziarie riferite alla situazione dell'ILVA. Per quanto attiene alle competenze della Commissione, rileva, in particolare, il comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione di investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia. Il predetto finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti. Fa notare che l'articolo 4 reca norme di carattere ambientale, volte, in particolare, a prevedere l'approvazione ex lege delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti speciali localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto dell'ILVA, nonché delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento. Osserva che l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca una disposizione di carattere generale tesa a prevedere che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie possa anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi dell'Unione europea. Evidenzia che l'articolo 5 prevede la stipula di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto», finalizzato a garantire l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto. Osserva che l'articolo 6, modificato dal Senato, affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012, il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Vengono, altresì, individuate le risorse per l'attuazione del programma e dettate disposizioni per ridurre, nell'ambito della sua realizzazione, gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto. In questo contesto, il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dal CIS Taranto e dal programma di cui all'articolo 6 possa definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Il comma in esame precisa che la disposizione è finalizzata ad ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonché a ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto. L'ultimo periodo del comma in esame, inoltre, prevede che il Commissario straordinario adotti altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio Pag. 159nazionale. Segnala, infine, che l'articolo 7 reca disposizioni riferite al Commissario straordinario del porto di Taranto, mentre l'articolo 8 disciplina gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.
  Conclusivamente, osserva che il provvedimento in esame mira in primo luogo a garantire la continuità, in condizioni di efficienza sul piano economico, delle attività produttive di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. In questa ottica, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, il decreto intende assicurare un adeguato contemperamento tra le esigenze di continuità produttiva, che richiedono l'individuazione di obiettivi strategici per le attività degli stabilimenti industriali e di programmi sostenibili sul piano industriale e finanziario, le necessarie tutele dei livelli occupazionali e i rilevanti profili relativi alla protezione della salute dei lavoratori dello stabilimento industriale e dei cittadini interessati, nonché alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto, anche attraverso interventi di valorizzazione culturale e turistica. In questo contesto, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole sul contenuto del provvedimento in esame, ritiene che debba essere in particolare rimarcata l'esigenza che, con specifico riferimento al caso di trasferimento o affitto dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, siano individuate in concreto soluzioni che coniughino la continuità produttiva dello stabilimento e la sua efficiente gestione sotto il profilo economico, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, con la tutela dei livelli occupazionali. Sempre nell'ottica di far fronte agli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto, appare, in particolare auspicabile che, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, siano individuate concrete prospettive occupazionali per i lavoratori dell'area, nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 5 e del programma di riqualificazione dell'area di Taranto di cui al medesimo articolo 6. Merita, infine, di essere segnalata l'esigenza che le misure volte a garantire gli obiettivi di carattere economico e occupazionale negli stabilimenti oggetto del provvedimento assicurino in ogni caso il necessario livello di tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  Illustra, pertanto, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che nelle premesse richiama le tematiche da lui da ultimo evocate.

  Giorgio AIRAUDO (SEL), intervenendo sul merito delle questioni, esprime la contrarietà ad un provvedimento che giudica incostituzionale sotto diversi punti di vista, preannunciando che il suo gruppo presenterà, quindi, una questione pregiudiziale di costituzionalità tesa ad impedire la discussione in Assemblea del testo. Ritiene che il provvedimento, proseguendo sulla scia delle misure assunte dai Governi precedenti, tenda a rinviare la soluzione alla questione dell'ILVA, non conferendo alcuna certezza alle imprese coinvolte, ai lavoratori e ai cittadini dei territori interessati. Fa altresì notare che il Governo, oltre a non risolvere le questioni in gioco, tende ad «autoassolversi», dal momento che prevede che l'operato del commissario straordinario e dei funzionari da esso delegati sia esentato da ogni tipo di responsabilità, in palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini. Osserva, inoltre, che il provvedimento rischia di alimentare un conflitto istituzionale tra Governo e Regione Puglia, centralizzando i compiti decisionali, a scapito dell'efficienza dell'azione amministrativa, risultando altresì vago in ordine all'attuazione del piano di risanamento da parte del commissario. Nel ritenere che si sia di fronte all'ennesimo provvedimento «tampone», inutile ed inefficace, nell'attesa, vana, dell'apparire di investitori disposti a rilevare le attività, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

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  Vincenza LABRIOLA (Misto), nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Airaudo, osserva che è in atto un tentativo di realizzare forme di speculazione da parte di importanti gruppi industriali, che rischiano di danneggiare i lavoratori coinvolti e i cittadini dell'area di Taranto, per i quali, non viene prevista alcuna garanzia sotto il profilo della tutela occupazionale e ambientale. Osserva, del resto, che i possibili acquirenti degli impianti avrebbero manifestato un interesse solo a condizione che essi operino a pieno regime, con inevitabili conseguenze negative in termini di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori. Evidenziata la mancanza di un piano industriale che possa davvero salvaguardare tutti gli interessi in gioco e la totale assenza di una seria programmazione da parte del Governo, ritiene inutile prevedere misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale dell'area e a promuovere il turismo se queste non sono poi accompagnate da misure che mettano in sicurezza il sito industriale, a salvaguardia del diritto alla salute della popolazione. Fa notare, quindi, che sembra prevalere una logica opportunistica che mira a tutelare gli interessi economici di pochi affaristi, a scapito dei diritti dei cittadini e dei lavoratori. A suo avviso, sarebbe stato invece ampiamente preferibile puntare sulla riconversione degli impianti, al fine di garantirne la produttività, assicurando al contempo la sicurezza e la salute della popolazione residente. Preannuncia, in conclusione, il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA), oltre a paventare il rischio reale che il provvedimento alimenti forme di speculazione intorno allo stabilimento dell'ILVA di Taranto, osserva che l'intervento messo in campo dal Governo appare teso esclusivamente a risolvere questioni localizzate nell'area di Taranto, ignorando le profonde ripercussioni che la vicenda rischia di determinare sull'intero Paese. Fa riferimento, in particolare, all'incapacità del testo in esame di affrontare le problematiche che riguardano le imprese – aventi sede in altre parti del territorio – fornitrici dello stabilimento in questione, i cui crediti rischiano di rimanere insoddisfatti e non efficacemente tutelati. Evidenzia, quindi, la totale inadeguatezza delle misure previste dall'articolo 2-bis, dal momento che tendono esclusivamente a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, peraltro entro un limite di spesa giudicato irrisorio, senza assicurare reale soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura in corso, che ammontano ormai a milioni di euro. Evidenzia, inoltre, l'assoluta mancanza di una programmazione industriale che rischia di esporre lo stabilimento in questione ad una vera e propria svendita a favore di operatori internazionali, con un possibile conseguente svilimento del patrimonio produttivo e occupazionale del Paese. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.20.

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