CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2015
389.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 9

RISOLUZIONI

  Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.20.

7-00584 Sanga: Chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della disciplina sulla collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Giovanni SANGA (PD) rileva innanzitutto come ci si trovi ormai in una fase avanzata di applicazione della disciplina in materia di emersione e rientro di capitali (cosiddetta procedura di collaborazione volontaria – voluntary disclosure), di cui alla legge n. 186 del 2014, anche in considerazione dell'accordo ormai raggiunto in merito alla firma di un Trattato tra l'Italia e la Svizzera relativamente allo scambio di informazioni in materia tributaria e finanziaria. A questo proposito evidenzia come sia necessario fugare taluni dubbi in merito a taluni aspetti specifici della normativa sulla collaborazione volontaria, ad esempio per quanto riguarda i profili relativi agli obblighi di segnalazione a fini antiriciclaggio, al fine di rispettare lo spirito delle norme vigenti in materia e di consentire l'effettiva applicabilità dell'intero meccanismo di voluntary disclosure.
  In tale contesto la risoluzione a sua prima firma intende impegnare il Governo a chiarire, anche in via interpretativa, che Pag. 10qualora un professionista consigli a un soggetto di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, o comunque fornisca una consulenza circa l'eventuale adesione alla predetta procedura, preventiva rispetto all'attribuzione di un incarico professionale, a seguito della quale il soggetto stesso decida autonomamente di non accedere alla medesima procedura di voluntary disclosure, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dello stesso professionista è escluso, in forza dell'esonero previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

  Il viceministro Luigi CASERO, con riferimento alla tematica oggetto della risoluzione, evidenzia come il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze abbia già provveduto a fornire il chiarimento richiesto dalla risoluzione, attraverso la pubblicazione di una FAQ, in una specifica sezione del proprio portale web dipartimentale dedicata ai chiarimenti interpretativi sull'argomento.
  In tale occasione il Dipartimento del Tesoro ha precisato che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
  L'esonero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.
  Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell'incarico al professionista, il rapporto tra quest'ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di «cliente» contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 231, definisce tale il soggetto al quale »i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico».
  Pertanto, nell'ipotesi in cui all'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi di segnalazione connessi alla disciplina sull'antiriciclaggio.

  Giovanni SANGA (PD) ritiene che le dichiarazioni del Viceministro facciano opportunamente chiarezza sulla questione affrontata dalla risoluzione, nel senso indicato dallo stesso atto di indirizzo.

  Marco CAUSI (PD) domanda se non sia comunque opportuno procedere alla votazione della risoluzione.

  Il viceministro Luigi CASERO evidenzia come il Governo abbia già dato pubblicamente risposta alla tematica oggetto dell'atto di indirizzo e come non sia quindi necessario impegnare l'Esecutivo a porre in essere ulteriori iniziative in materia.

  Michele PELILLO, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene che la Commissione possa prendere atto che, nel periodo intercorso tra la presentazione dell'atto di indirizzo e la sua discussione, il Governo ha dato soluzione alla problematica, secondo quanto auspicato dai presentatori dell'atto medesimo, senza pertanto procedere alla votazione della risoluzione.
  Così rimane stabilito.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.30.

Pag. 11

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.
C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2756, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.
  Fa presente, in via preliminare, che l'obiettivo primario dell'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione è quello di intensificare la lotta alla criminalità ed al terrorismo attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. L'Accordo bilaterale si rende necessario in quanto il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ma non ha tuttavia revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale di Jugoslavia del 30 settembre 1992 in relazione a taluni articoli della Convenzione, attualmente rifiuta l'estradizione ed il transito dei propri cittadini.
  Passando al contenuto specifico del predetto Accordo bilaterale aggiuntivo, il quale si compone di tre soli articoli, illustra l'articolo 1, il quale dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevedendo la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso, la facoltà di estradare i cittadini è prevista dal comma 1 solo per quei reati sanzionabili con una pena detentiva pari o superiore a cinque anni (la determinazione di tale limite di pena, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, è stata espressamente richiesta dalla Parte montenegrina). Il comma 3 stabilisce inoltre, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Lo stesso limite dei cinque anni di pena detentiva è previsto dal comma 2 anche per il caso di estradizione esecutiva di pena o di altro provvedimento restrittivo. Quando la richiesta di estradizione sia avanzata in relazione a due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambe le Parti, ai sensi del comma 4 lo Stato richiesto può accordare l'estradizione a condizione che almeno uno di tali reati sia sanzionabile con una pena pari o superiore a cinque anni.
  L'articolo 2 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in termini conformi a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, mentre l'articolo 3 stabilisce, al comma 1, l'entrata in vigore dell'Accordo a decorrere dal sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure di ratifica. In tale ambito il comma 3 prevede che l'Accordo, modificabile in forma scritta ai sensi del comma 2, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Pag. 12Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, effettuata per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla data di comunicazione. Il comma 4 specifica che l'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Per quanto riguarda invece l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, inteso a facilitare l'applicazione della predetta Convenzione, segnala come esso sia stato fatto, come l'altro Accordo bilaterale appena illustrato, a Podgorica il 25 luglio 2013, e intenda intensificare e regolamentare i rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale, nonché rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale, in linea con le esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali italo-montenegrini nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.
  In linea generale, fa presente che tale secondo Accordo bilaterale, il quale segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria, risulta in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri UE e si compone di sei articoli.
  Illustra quindi l'articolo 1 dell'Accordo stesso, in base al quale le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti con riferimento: alla notificazione degli atti giudiziari; alla citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti; all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); all'espletamento e trasmissione di perizie; all'acquisizione e trasmissione di documenti, atti ed elementi di prova; alla ricerca ed identificazione di persone; al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; all'esecuzione di accertamenti su persone, luoghi o cose; all'esecuzione di perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali; alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari; allo scambio di informazioni in materia di diritto.
  Con riferimento all'articolo 2, sottolinea come esso disciplini l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa, prevedendo che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente, salvo che la richiesta non contrasti con i principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto. In tale ambito il comma 3 prevede che la Parte richiesta possa rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, qualora essa interferisca con un procedimento penale in corso. La norma contempla, al comma 2, anche la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, quando ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
  L'articolo 3 regola le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, prevedendo il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale, mentre l'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari, prevedendo, al comma 1, che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare prontamente accertamenti sui rapporti bancari, finanziari Pag. 13e di conto corrente di cui una persona, fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, è titolare nel territorio dello Stato richiesto. In tale ambito la norma esclude, al comma 3, che lo Stato richiesto possa rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario.
  L'articolo 6 disciplina, al comma 1, l'entrata in vigore dell'Accordo a decorrere dal sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano le prospettive procedure di ratifica, in conformità delle proprie legislazioni. In tale ambito rileva come il comma 3 preveda che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La disposizione specifica che la cessazione di efficacia dell'Accordo, la quale avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
  Illustra quindi l'articolo 3, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, quantificati in totale in euro 9.545,40 a decorrere dal 2014, a cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorre dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.
  Il comma 3 reca invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, quantificati in totale in euro 25.475,40 a decorrere dal 2014, cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 4 ricalca le disposizioni del comma 2 in ordine alla copertura finanziaria del maggior onere eventualmente risultante dall'attività di monitoraggio, mentre il comma 5 prevede che sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nei commi 2 e 4 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
  Ritiene quindi che, in considerazione della limitatezza dei profili attinenti agli Pag. 14ambiti di competenza della Commissione, sia possibile votare già nella seduta odierna la proposta di parere.

  Marco CAUSI (PD) condivide l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di poter approfondire il contenuto del disegno di legge, senza procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere.

  Giovanni PAGLIA (SEL), pur non avendo alcuna personale contrarietà a votare oggi la proposta di parere formulata dal relatore, non ritiene che sussistano motivazioni per respingere la richiesta di rinvio avanzata dal deputato Pesco.

  Michele PELILLO, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Pesco, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale.
C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2511, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
  Rileva preliminarmente come il Trattato di cui si propone la ratifica intenda intensificare e regolamentare in maniera puntuale e dettagliata i rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, perseguendo in particolare l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-cinesi. A tale riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato evidenzia come l'adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale sia imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori).
  Passando a illustrare il contenuto del Trattato, che si compone di 22 articoli, l'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti, specificandone al comma 2 l'ambito, che riguarda:
   la notifica di documenti relativi a procedimenti penali;
   l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
   l'assunzione e la trasmissione di perizie;
   la ricerca e l'identificazione di persone;
   l'esecuzione di ispezioni giudiziarie;
   il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente;
   l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni;
   la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati, l'informazione sui precedenti penali.

  Il comma 3 esclude invece dal campo di applicazione del Trattato l'estradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte richiedente, Pag. 15il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale indica nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali che nei due Paesi si incaricano dei collegamenti per le richieste di assistenza giudiziaria e per ogni altra questione connessa, e l'articolo 3, che elenca, al comma 1, i casi in cui viene senz'altro negata o rinviata l'assistenza giudiziaria, ovvero:
   quando la domanda di assistenza si riferisce a una condotta non considerata reato nell'ordinamento della Parte richiesta;
   quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta, o quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale;
   se si tratta di reati considerati politici dallo Stato richiesto, o esclusivamente militari in base alla legge dello Stato richiedente;
   se esistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza giudiziaria abbia nei confronti di una data persona finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere. La disposizione precisa che i reati di terrorismo non vanno considerati reati politici, come anche una serie di altri comportamenti delittuosi il cui carattere politico è escluso dagli strumenti internazionali di cui Italia e Cina sono Parti. Sono inoltre esclusi dai casi di concessione dell'assistenza giudiziaria quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico –, e, soprattutto, i casi in cui l'assistenza giudiziaria contrasterebbe con principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta.

  Segnala quindi il comma 2, il quale stabilisce che il rinvio dell'assistenza giudiziaria è possibile se l'esecuzione di essa interferirebbe con un procedimento penale già in corso nel territorio della Parte richiesta. Più in generale, ai sensi del comma 3, prima di rifiutare o rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta può proporre determinate condizioni per la concessione di essa, che la Parte richiedente può o meno accettare: in ogni caso, tuttavia, il comma 4 prevede che il rifiuto o il rinvio dell'assistenza giudiziaria dovrà essere accompagnato da motivazione adeguata nei confronti della Parte richiedente.
  Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso è dedicato al contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria, che devono essere presentate per iscritto e con traduzione nella lingua della Parte richiesta, e che, in base ai commi 2 e 3, dovranno contenere una serie di indicazioni dettagliatamente specificate, rispetto alle quali la Parte richiesta, ai sensi del comma 4, ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni.
  L'articolo 5 riguarda l'esecuzione delle richieste di assistenza, che, ai sensi del comma 1, dovrà essere immediata ma in conformità alla legislazione nazionale della Parte richiesta. Il comma 3 prevede che le Parti possano raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza per assumere testimonianze o dichiarazioni.
  In tale contesto rileva come l'articolo 6, comma 1, conferisca carattere di riservatezza tanto alle richieste di assistenza giudiziaria quanto alle relative risposte e che, in ogni caso, in base al comma 3 la Parte richiedente si impegna a non utilizzare informazioni e prove ottenute ai sensi del Trattato per fini diversi da quelli indicati nella domanda, salvo consenso della Parte richiesta.
  Illustra quindi gli articoli da 7 a 18, i quali specificano in dettaglio le modalità delle diverse forme di assistenza giudiziaria previste nel Trattato. L'articolo 7 impegna la Parte richiesta alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente alla persona o alle persone che essi riguardano.
  L'articolo 8 riguarda l'assunzione di prove. Per quanto concerne documenti e Pag. 16atti, il comma 2 prevede che essi sono di norma trasmessi in copia, di cui viene tuttavia certificata la conformità ai sensi del comma 3. In tale ambito il comma 5 prevede, a determinate condizioni, la presenza delle persone che la domanda di assistenza giudiziaria riguarda all'esecuzione della richiesta, nonché la loro facoltà di porre domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria poste in atto.
  L'articolo 9 riguarda la possibilità di rifiuto di una persona chiamata a rendere testimonianza in base al Trattato, sia in rapporto alla legislazione della Parte richiesta sia in rapporto a quella della Parte richiedente.
  L'articolo 10 riguarda la comparizione di testimoni o periti nel territorio della Parte richiedente, subordinata alla loro disponibilità, anche in relazione alle indennità e rimborsi spese che la Parte richiedente è disposta a corrispondere.
  L'articolo 11 consente alla Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta perché possa comparire nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o per partecipare ad altri atti processuali: il trasferimento è subordinato al consenso della persona da trasferire, la quale verrà ugualmente detenuta nel territorio della Parte richiedente e prontamente restituita al termine delle attività richieste. In tale contesto il comma 4 specifica che il periodo di detenzione trascorso nel territorio della Parte richiedente sarà naturalmente riconosciuto alla persona interessata.
  Rileva come l'articolo 12, comma 1, definisca alcune garanzie specifiche riguardanti le persone che acconsentono a intervenire nel territorio della Parte richiedente come testimoni o periti, ovvero come detenuti trasferiti, prevedendo al riguardo che esse non possano essere indagate, perseguite, arrestate o sottoposte a altre misure privative della libertà personale per atti o omissioni precedenti, né possano esser costrette a rendere testimonianze o partecipare a procedimenti diversi. In tale ambito il comma 3 specifica che in nessun caso la persona la quale rifiuti di comparire in qualità di testimone o perito ai sensi dell'articolo 10 del Trattato, o di essere trasferita ai sensi dell'articolo 11, sarà per tale motivo passibile di sanzioni o di altre misure privative della libertà personale.
  L'articolo 13 riguarda le richieste di indagine su beni, di perquisizione, di congelamento e sequestro di cose pertinenti a reati, prevedendo in merito, ai commi 1 e 3, che la Parte richiesta esegue tali attività in conformità con la sua legislazione nazionale, e può anche mettere a disposizione le cose sequestrate, alle eventuali condizioni che la Parte richiedente dovrà rispettare.
  Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale dispone in materia di accertamenti bancari, prevedendo, al comma 1, che, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta debba accertare prontamente i conti bancari di cui una persona, fisica o giuridica, indagata o imputata, è titolare nel territorio dello Stato richiesto. In tale ambito la norma esclude, al comma 2, che la Parte richiesta possa rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario.
  Passa a illustrare l'articolo 15, il quale prevede, al comma 1, che la Parte richiesta esegua accertamenti e indagini per provare la presenza sul suo territorio di proventi di reati o cose pertinenti a reati: in caso di rinvenimento di ciò che è ricercato, su domanda della Parte richiedente, in base al comma 2 la Parte richiesta adotta le opportune misure di congelamento, sequestro e confisca dei proventi o delle cose pertinenti a reati, i quali, sempre su domanda della Parte richiedente, ai sensi del comma 3 sono trasferiti a quest'ultima in tutto o in parte – a cui potranno afferire peraltro, in alternativa, le somme conseguite dalla vendita di tali beni.
  L'articolo 16 prevede la possibilità che la Parte richiesta trasmetta all'altra Parte contraente, nell'ambito del procedimento penale per il quale è stata formulata una richiesta, informazioni sui procedimenti, i precedenti e le condanne penali inflitte nel proprio territorio a cittadini della Parte richiedente. Pag. 17
  In tale ambito segnala come, ai sensi dell'articolo 17, le Parti si scambiano richieste e informazioni sulle leggi e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi Paesi in riferimento alle disposizioni del Trattato e come l'articolo 18 stabilisca che la trasmissione dei documenti ai sensi del Trattato non richiede alcuna forma di legalizzazione.
  L'articolo 19 concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione dell'assistenza giudiziaria, che, ai sensi del comma 1, sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo che per le indennità e rimborsi dovuti per comparizioni a vario titolo nel territorio dell'altra Parte. Il comma 2 precisa che per le spese di natura straordinaria le Parti si consultano al fine di concordare la ripartizione dei costi.
  L'articolo 20 fa salva la possibilità di applicare tra le Parti, nella materia dell'assistenza giudiziaria penale, altri accordi internazionali o leggi nazionali, mentre l'articolo 21 regola il trattamento delle eventuali controversie circa l'applicazione del Trattato, che si prevede siano risolte tramite consultazioni tra le Autorità centrali e, in difetto di accordo in merito, per le vie diplomatiche.
  L'articolo 22 disciplina, ai commi 1 e 2, l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale ha durata illimitata, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica tra le due Parti. In tale ambito segnala il comma 3, in base al quale ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, con effetti decorrenti dopo centottanta giorni dalla data di comunicazione. Il comma 4 specifica che il Trattato si applica a qualsiasi richiesta di assistenza presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando gli atti o le omissioni sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
  Illustra quindi l'articolo 3, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, quantificati in totale in euro 31.718 a decorrere dal 2014, a cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorre dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009. Il comma 3 prevede che sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

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  Daniele PESCO (M5S) chiede anche in questo caso di poter approfondire il contenuto del provvedimento in esame.

  Michele PELILLO, presidente, alla luce della richiesta in tal senso del deputato Pesco, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì.

  La seduta termina alle 15.45.