CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2015
372.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo base e subemendamenti all'emendamento del relatore 1. 11 (nuova formulazione).
  Avverte che il relatore ha comunicato alla Presidenza l'intenzione di riformulare il suo emendamento sopprimendo le parole «per stigmatizzare la condizione personale o sociale» e portando la pena Pag. 17minima del reato base da tre a quattro anni, mentre la pena massima rimane dieci anni (vedi allegato).
  Sottolinea che si tratta di una mera riformulazione del testo dell'emendamento, per cui non sarà fissato un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti. Fa presente che il relatore potrebbe apportare le predette modifiche al testo del suo emendamento attraverso subemendamenti al suo emendamento, i quali naturalmente come tutti i subemendamenti non sarebbero subemendabili.
  Da la parola al relatore per illustrare le ragioni di questa nuova formulazione.

  Franco VAZIO (PD), relatore, nell'illustrare il suo emendamento 1.11. (ulteriore nuova formulazione) sottolinea come questa pausa di riflessione sia stata utile per confrontarsi con i gruppi ed approfondire ulteriormente il materiale raccolto nel corso delle audizioni. Ritiene che la riformulazione del suo emendamento consenta, al contempo, di conservare l'impostazione del testo del Senato, che prevede un reato comune e un'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale, e di rispondere alle istanze di una maggiore specificazione della fattispecie, soprattutto con riferimento all'elemento soggettivo, provenienti sostanzialmente da tutti gli auditi. Precisa, inoltre, come l'innalzamento della pena minima da tre a quattro anni risponda ad esigenze di carattere sistematico, tenuto conto che le lesioni gravi sono punite con la pena della reclusione da tre a sette anni.

  Vittorio FERRARESI (M5S) pur apprezzando l'apertura al dialogo proveniente dal relatore, ritiene che la fattispecie come da lui configurata non contenga taluni requisiti ritenuti fondamentali dal M5S, che si riserva di meglio precisare in seguito, costituendo una norma pericolosa ed anche un reato impossibile. Preannuncia quindi come il gruppo del M5S intenda modificare la propria posizione, passando dall'apertura al dialogo con la maggioranza ad una posizione di aspra critica.

  Daniele FARINA (SEL) ricorda come alcune associazioni nel corso delle audizioni abbiano manifestato condivisibili perplessità sul fatto che la Camera potesse modificare il testo approvato dal Senato, pur non condividendolo nella sua interezza. Premesso che il reato a suo giudizio dovrebbe essere configurato come reato proprio e di essere comunque consapevole che un eccessivo allontanamento dal testo del Senato potrebbe pregiudicare la definitiva approvazione del provvedimento, riconosce tuttavia che il testo del relatore costituisce un passo in avanti rispetto a quello del Senato. Apprezza in particolare la rimodulazione della pena dell'ipotesi base e che si parli di violenza e minaccia al singolare. Ritiene peraltro superfluo il terzo comma.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva come dal testo del relatore emerga la condivisibile preoccupazione di non stravolgere l'impianto del testo dal Senato, al fine di mantenere il punto di mediazione raggiunto, nel senso della configurazione di un reato comune al quale si affianca un'aggravante ad effetto speciale, e di non pregiudicare l'esito finale dell'approvazione della legge. Ricorda, peraltro, come i trattati di diritto internazionale in materia non prevedano l'obbligo di configurare un reato proprio.
  Invita, inoltre, il collega Ferraresi a verificare come il lavoro del relatore abbia tenuto conto non solo del materiale raccolto nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla questione della configurazione di un reato comune o proprio, appare tutto proteso ad una maggiore definizione della fattispecie, ma anche degli stessi emendamenti del M5S. Ritiene pertanto possibile che un punto di mediazione sia raggiunto.

  Giulia SARTI (M5S) rileva come le criticità non riguardino tanto la definizione della condotta, quanto soprattutto il secondo e il terzo comma del testo proposto dal relatore, che introducono elementi ulteriori difficili da provare in giudizio.

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  Vittorio FERRARESI (M5S) precisa che l'apporto del M5S rimarrà costruttivo e che non sarà fatto ostruzionismo. Auspica che, a fronte dell'accettazione da parte del suo gruppo della configurazione del reato come reato comune, vi siano anche dei passi in avanti della maggioranza nella direzione del M5S.

  Michela MARZANO (PD), intervenendo a titolo personale, precisa di ritenere preferibile l'impostazione prospettata del corso delle audizioni dal professor Padovani, secondo il quale sono è necessario configurare sia una ipotesi di reato comune sia un'ipotesi di reato proprio riferita al pubblico ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, chiede se vi sono interventi per illustrare gli emendamenti e subemendamenti presentati, avvertendo che nella prossima seduta si procederà all'espressione del parere da parte del relatore edel rappresentante del Governo per poi passare all'esame degli emendamenti.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.
(Parere alle Commissioni Riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela ROSTAN (PD), relatore, avverte preliminarmente che considerata la natura eterogenea degli interventi oggetto del decreto-legge in esame, accomunati comunque dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, la relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1, comma 12, ha per oggetto il Progetto formativo presso gli uffici giudiziari, differendo dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale (in base all'articolo 37, comma 11, del DL 98/2011) coloro – lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati – che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex articolo 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013) debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.
  Ricorda che il finanziamento di detti corsi di perfezionamento era assicurato, per il solo 2014, dal maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato (tranne che nel processo tributario) previsto dallo stesso articolo 37 del DL 98/2011, che a sua volta aveva novellato il testo unico sulle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002). Tale extragettito, confluito nel bilancio del Ministero della giustizia, viene ripartito in quote con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Oltre che ai corsi di perfezionamento, dette risorse sono destinate, in via prioritaria: all'assunzione di personale di magistratura ordinaria; a decorrere dall'anno 2015, per una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai sopracitati tirocini formativi del 2014 (15 mln), alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di spending review di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al relativo onere finanziario per il primo Pag. 19bimestre del 2015 si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia.
  L'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge modifica il comma 1-bis dell'articolo 18 del DL 90/2014 (L. conv. 114/2014) differendo dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione alla Camere, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, relazione collegata alla soppressione da parte dell'articolo 18, comma 1, dello stesso DL 90 dei TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Tale soppressione avverrà, a decorrere dal 1o luglio 2015, solo in caso di mancanza di misure attuative del piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali. La citata relazione comprende, infatti, un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione andrà allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.
  Spetterà ad un DPCM definire entro il 31 marzo 2015 le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge modifica l'articolo 38, comma 1-bis, dello stesso DL 90/2014, differendo – dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2015 – l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.
  La relazione del provvedimento fa risalire la necessità della proroga all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.
  L'articolo 38 aveva stabilito un termine di 60 giorni (dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Tale termine, fissato al 18 ottobre 2014, è decorso in assenza dell'adozione del DPCM.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 2511 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 2 luglio scorso – è composto di quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-cinese di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
  L'articolo 3 ha per oggetto gli oneri finanziari. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Non sono previste norme di attuazione interna.
  Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, si compone di un breve Pag. 20Preambolo e di 22 articoli. Ci si soffermerà sugli articoli di maggior rilevanza.
  L'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, l'assunzione e la trasmissione di perizie, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente, l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni, la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati, l'informazione sui precedenti penali. Sono invece escluse dal campo di applicazione dell'accordo in esame l'estradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte richiedente, il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.
  L'articolo 2 concerne le Autorità centrali che nei due Paesi si incaricano dei collegamenti per le richieste di assistenza giudiziaria e per ogni altra questione connessa: tanto per l'Italia quanto per la Cina tali Autorità centrali sono identificate nei rispettivi Ministeri della giustizia.
  L'articolo 3 elenca i casi in cui viene senz'altro negata o rinviata l'assistenza giudiziaria, ovvero: quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta, o quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale; se si tratta di reati considerati politici dallo Stato richiesto, o esclusivamente militari in base alla legge dello Stato richiedente; se esistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza giudiziaria abbia nei confronti di una data persona finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere, ecc. Viene comunque precisato che i reati di terrorismo non vanno considerati reati politici, come anche una serie di altri comportamenti delittuosi il cui carattere politico è escluso dagli strumenti internazionali di cui Italia e Cina sono Parti. Vengono inoltre esclusi dai casi di concessione dell'assistenza giudiziaria quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico –, e, soprattutto, i casi in cui l'assistenza giudiziaria contrasterebbe con principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta. Il rinvio dell'assistenza giudiziaria è possibile se l'esecuzione di essa interferirebbe con un procedimento penale già in corso nel territorio della Parte richiesta. Più in generale, prima di rifiutare o rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta può proporre determinate condizioni per la concessione di essa, che la Parte richiedente può o meno accettare: in ogni caso, tuttavia, il rifiuto o il rinvio dell'assistenza giudiziaria dovrà essere accompagnato da motivazione adeguata nei confronti della Parte richiedente.
  Gli articoli 7-18 specificano le modalità delle diverse forme di assistenza giudiziaria previste nel Trattato in esame, già enunciate all'articolo 1 del medesimo.
  Vi è anzitutto l'impegno della Parte richiesta alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente alla persona o alle persone che essi riguardano (articolo 7).
  L'articolo 8 riguarda l'assunzione di prove. Per quanto concerne documenti e atti, essi sono di norma trasmessi in copia, di cui viene tuttavia certificata la conformità. È anche prevista, a determinate condizioni, la presenza delle persone che la domanda di assistenza giudiziaria riguarda all'esecuzione della richiesta, nonché la loro facoltà di porre domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria poste in atto.
  L'articolo 9 riguarda la possibilità di rifiuto di una persona chiamata a rendere testimonianza in base al Trattato in esame, tanto in rapporto alla legislazione della Parte richiesta che a quella della Parte richiedente. L'articolo 10 riguarda Pag. 21invece la comparizione di testimoni o periti nel territorio della Parte richiedente, subordinata alla loro disponibilità, anche in relazione alle indennità e rimborsi spese che la Parte richiedente è disposta a corrispondere. L'articolo 11 consente alla Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta perché possa comparire nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o per partecipare ad altri atti processuali: il trasferimento è subordinato al consenso della persona da trasferire, la quale verrà ugualmente detenuta nel territorio della Parte richiedente e prontamente restituita al termine delle attività richieste. L'articolo 13 riguarda le richieste di indagine su beni, di perquisizione, di congelamento e sequestro di cose pertinenti a reati: la Parte richiesta esegue tali attività in conformità con la sua legislazione nazionale, e può anche mettere a disposizione le cose sequestrate, con eventuali condizioni che la Parte richiedente dovrà rispettare.
  La Parte richiesta (articolo 14) compie, su domanda della Parte richiedente, accertamenti bancari su determinate persone fisiche o giuridiche: di capitale importanza è la previsione per cui l'assistenza non può essere rifiutata per il solo motivo del rispetto del segreto bancario.
  Ai sensi dell'articolo 20 viene salvaguardata la possibilità di applicare tra le Parti, nella materia dell'assistenza giudiziaria penale, altri accordi internazionali o leggi nazionali.
  Propone di esprimere parere favorevole

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che in ragione della programmazione dei lavori dell'Assemblea così come rimodulati lunedì 19 gennaio scorso, non sarà possibile procedere in questa settimana alle audizioni già convocate in relazione allo schema di decreto legislativo n. 130 in materia di particolare tenuità del fatto. Le audizioni sono pertanto rinviate a martedì 27 gennaio, alle ore 12.
  Ricorda che si sarebbero dovuti sentire il professor Palazzo ed i rappresentanti di Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane.
  Per quanto attiene ai tempi di espressione del parere da parte della Commissione, il cui termine scade il 7 febbraio prossimo, ritengo, in considerazione della programmazione dei lavori dell'Assemblea in relazione all'elezione del Presidente della Repubblica (la prima seduta è convocata giovedì 29 gennaio), che il parere debba essere votato entro mercoledì 28 gennaio prossimo.
  Sempre a proposito dell'organizzazione dei lavori, comunica di aver convenuto con il relatore, onorevole Ermini, di chiedere ai deputati della Commissione di far pervenire entro le ore 11 di martedì 27 gennaio eventuali osservazioni sul testo in esame, affinché il relatore ne possa tenere conto per la formulazione della proposta di parere, che sarà presentata martedì 27 gennaio successivamente allo svolgimento delle audizioni previste.
  In merito ai soggetti da audire, fa presente di non aver ritenuto di accogliere la richiesta di sentire il Capo della Polizia, formulata dai gruppi Lega Nord e Movimento 5 Stelle che rispettivamente hanno Pag. 22chiesto di sentire anche i sindacati di polizia e il questore di Napoli (in subordine rispetto al Capo di Polizia).
  Dichiara di aver preso questa decisione, anche dopo aver sentito il Capo della Polizia, sulla base di due ordini di considerazioni.
  La prima riguarda i rapporti istituzionali con il Governo. Oggetto del nostro esame è uno schema di decreto legislativo che, il 6 novembre, è passato al vaglio del Preconsiglio dei Ministri senza alcuna osservazione da parte dei dicasteri interessati e, quindi, anche del Ministro dell'Interno. Il 1o dicembre il testo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri.
  Il testo è espressione del Governo nel suo complesso e, quindi, anche del Ministro dell'Interno, al quale è riconducibile il Capo della Polizia.
  Ritiene che sia importante tenere conto che si tratta di uno schema di decreto legislativo, cioè di un atto del Governo in stato avanzato di approvazione, considerato che il suo contenuto può mutare solo nel caso in cui il Governo stesso intenda accogliere eventuali condizioni od osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti. Una modifica di propria iniziativa da parte del Governo richiederebbe un nuovo parere delle Commissioni.
  Si tratta di una ipotesi ben diversa dall'esame di un disegno di legge di iniziativa governativa, che è il punto di partenza di un iter legislativo e che può essere modificato anche attraverso emendamenti del Governo.
  Sentire il Capo della Polizia su un atto del Governo pressoché definitivo, come è uno schema di decreto legislativo, non appare, a suo parere, funzionale al procedimento in corso. Ricordo, peraltro, che il Governo partecipa a questo procedimento per dare tutti i chiarimenti possibili attraverso i propri rappresentanti.
  Vi è poi una considerazione che attiene al merito del provvedimento, che porta anch'essa ad escludere l'audizione del Capo della Polizia. Si deve tenere conto, infatti, che l'istituto che lo schema di decreto legislativo è diretto ad introdurre nell'ordinamento è del tutto irrilevante per l'attività di polizia giudiziaria e più in generale di indagine: la valutazione della particolarità tenuità del fatto attiene unicamente alla fase giurisdizionale. Una valutazione del genere non può e non deve essere fatta da parte della polizia giudiziaria. Le indagini devono svolgersi comunque: sarà poi il magistrato a decidere se si tratti di un fatto di particolare tenuità.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di non condividere assolutamente le motivazioni per le quali non è stata ammessa dalla Presidenza della Commissione l'audizione del Capo della Polizia, richiesta dal Gruppo Movimento 5 Stelle. Non ritiene che spetti alla Presidenza esprimere delle valutazioni sulla funzionalità della predetta audizione rispetto al procedimento in corso, in quanto si tratterebbe di una valutazione di ordine politico che la Presidenza non può fare, dovendosi limitare all'applicazione del Regolamento. Sono del tutto errate anche le valutazioni fatte sul merito dell'istituto dalle quali deriverebbe, secondo la Presidenza, l'estraneità della materia rispetto alla competenza della Polizia. Ricorda che in passato considerazioni del genere non sono state mai fatte in merito a disposizioni penali. Ritiene che la Presidenza della Commissione non possa sopprimere il diritto dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle a conoscere la valutazione del Capo della Polizia su un provvedimento che sarà sicuramente causa dell'aumento della microcriminalità. A suo parere la vera ragione per la quale si è esclusa l'audizione del Capo della Polizia è la cancellazione di ogni margine di critica per un provvedimento che, come risulta dagli interventi fatti ieri in Assemblea in occasione del dibattito sulla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014, preoccupa fortemente tanto il Ministro della Giustizia quanto il relatore, il deputato Ermini. Invita il Presidente della Commissione a non comportarsi da dipendente di partito impedendo delle audizioni Pag. 23solo perché non sono gradite al suo partito di appartenenza.

  Donatella FERRANTI, presidente, in primo luogo stigmatizza l'ultima parte dell'intervento del deputato Bonafede, sottolineando che non consente a nessuno di offendere gratuitamente e senza alcun fondamento la Presidenza della Commissione. Per quanto attiene alla decisione di non sentire il Capo della Polizia, ribadisce quanto già detto in precedenza facendo presente di aver deciso di dare conto delle ragioni di tale esclusione per ragioni di trasparenza e per evitare strumentalizzazioni politiche.

  Walter VERINI (PD), invita il deputato Bonafede a non vedere dietro alle decisioni della Presidenza dei complotti politici che non esistono. Dopo aver condiviso le motivazioni della decisione della Presidenza, sottolinea che il Presidente della Commissione ha dichiarato di aver sentito per le vie brevi il Capo della Polizia, per cui è da ritenere che anche secondo costui la sua audizione sarebbe quantomeno fuori luogo.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce nuovamente che sarebbe opportuno, al fine di approvare un parere che, per quanto possibile, sia espressione della commissione nel suo complesso, che potessero pervenire al relatore, entro le ore 11 di martedì 27 gennaio, le osservazioni dei deputati. In tal modo il relatore potrebbe predisporre per la stessa giornata di martedì, dopo lo svolgimento delle audizioni, una proposta di parere da votare il giorno dopo.

  Vittorio FERRARESI (M5S), contesta la decisione della Presidenza di non sentire il Capo della Polizia, in quanto tale audizione servirebbe ad acquisire l'opinione di chi opera sul campo in merito ad un provvedimento che aumenterà la criminalità e che, quindi, come tale, tocca da vicino l'attività della polizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che l'istituto della particolare tenuità del fatto è del tutto estraneo all'attività di polizia.

  Vittorio FERRARESI (M5S), non condivide assolutamente l'affermazione del Presidente di Commissione, che si basa su considerazioni politiche. Ritiene inoltre inopportuno che il Presidente della Commissione continui ad interrompere gli interventi dei deputati quando non li condivide. Ritiene del tutto sbagliata anche la decisione di concludere l'esame dello schema di decreto legislativo il 28 gennaio, quando il termine scade il 7 febbraio. Proprio perché il suo gruppo ha un atteggiamento non ostruzionistico ma costruttivo, sottolinea l'esigenza che la Commissione possa avere a disposizione tutto il tempo che le spetta per esaminare il provvedimento ed esprimere un parere costruttivo al Governo. Conclude dichiarando che da parte del suo gruppo vi è l'intenzione di svolgere un esame approfondito del testo, senza fare barricate, avendo unicamente l'obiettivo di individuare le soluzioni per correggere un testo che al momento non può che essere fortemente criticato.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che i lavori parlamentari saranno dedicati a partire da giovedì 29 gennaio all'elezione del Capo dello Stato. Considerato che non è dato sapere quanto durerà questa fase, ritiene opportuno che la Commissione esprima il proprio parere prima del 29 gennaio. Proprio per evitare che siano compresse le prerogative dei gruppi e dei singoli parlamentari, è stato rivolto l'invito ai componenti della Commissione di trasmettere, entro le ore 11 di martedì 27 gennaio, al relatore, onorevole Ermini, le eventuali osservazioni e condizioni da inserire nella proposta di parere, che il relatore presenterà nella stessa giornata di martedì dopo lo svolgimento delle audizioni. A partire da oggi, pertanto, ciascun deputato, ha sette giorni per sottoporre al relatore le proprie considerazioni sul testo. Naturalmente ciò non pregiudica la possibilità di presentare proposte alternative di parere alla proposta del relatore. Pag. 24Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.55

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 1957 Ermini, C. 2165 Ferranti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, come già preannunciato nella scorsa seduta, oggi si procederà all'abbinamento al disegno di legge in esame delle proposte di legge vertenti sulla medesima materia. A causa della differente ampiezza di contenuto dei progetti di legge in questione e, quindi, della non perfetta coincidenza della materia, non ho proceduto all'abbinamento d'ufficio.
  Dopo una disamina di tutte le proposte di legge assegnate alla Commissione, propongo di abbinare al disegno di legge in esame le seguenti proposte di legge: Ferranti ed altri: «Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati» (2165); Gullo: «Modifica dell'articolo 119 del codice di procedura penale, concernente la partecipazione del sordo e del muto ad atti del procedimento» (1967); Gullo: «Modifica dell'articolo 124 del codice di procedura civile, concernente l'interrogazione del sordo e del muto» (1966); Ermini ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa» (1957); Di Lello: «Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta» (1604); Fratoianni e Daniele Farina: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata speciale» (1285); Colletti ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione» (1194); Ferranti ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni per ridurre il sovraffollamento delle carceri e assicurare la finalità rieducativa delle pene» (370); Caparini ed altri: «Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite» (408); Ferranti ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali» (373); Ferranti ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova» (372).

  Vittorio FERRARESI (M5S) prende atto che non è stata accolta la richiesta formulata dal deputato Andrea Colletti la scorsa seduta di abbinare, previa nuova Pag. 25assegnazione alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1751, recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico», presentata dal deputato Francesca Businarolo, che è stata assegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro pubblico e privato. Trattandosi di un provvedimento volto ad introdurre misure efficaci contro i reati contro la pubblica amministrazione, ribadisce la richiesta già formulata in passato di procedere all'esame, anche in congiunta con la Commissione Lavoro, di tale proposta di legge.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, dopo aver preso atto della richiesta del deputato Ferraresi ed averlo invitato a far formulare la medesima richiesta dal rappresentate del Gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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