CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale.
C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2575, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
  In tale contesto, segnala preliminarmente come l'Accordo, sia finalizzato a garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia, grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali.
  Passando al contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, segnala come esso sia composto da 28 articoli.
  L'articolo 1, paragrafo 1, contiene le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo. Per le definizioni non indicate dal paragrafo 1, il paragrafo 2 rinvia al significato attribuito dalla legislazione applicata.
  L'articolo 2 elenca le legislazioni concernenti le gestioni assicurative previdenziali italiane e israeliane alle quali si applicherà l'Accordo, indicando altresì le estensioni a eventuali future modifiche legislative in Italia o in Israele, eccettuate le legislazioni che introducano un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale.
  Con riferimento ai profili soggettivi di applicabilità dell'Accordo, l'articolo 3 precisa Pag. 72che l'applicazione dell'Accordo riguarderà le persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti richiamata dall'articolo 2, nonché ai loro familiari o superstiti.
  L'articolo 4 stabilisce il principio della parità di trattamento, per le persone che risiedano sul territorio di uno Stato contraente, per i rifugiati e gli apolidi, nonché per i superstiti di tali categorie di persone, nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione previdenziale. La disposizione specifica che, per quanto riguarda l'Italia, tale regime di parità si estende anche ai cittadini dell'Unione europea.
  Illustra quindi l'articolo 5, il quale prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni previdenziali di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda nell'altro Stato contraente rispetto alla propria nazionalità, mentre l'articolo 6 prevede che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato, a prescindere dalla sede del datore di lavoro. Qualora invece si tratti di lavoratore autonomo che opera in uno o in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza, mentre per i dipendenti pubblici il paragrafo 6 stabilisce che essi siano assoggettati alla legislazione della Parte contraente nella cui amministrazione lavorano, se sono stati soggetti a tale legislazione prima di assumere l'impiego. In tale contesto il paragrafo 5 fa salve le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, nonché i principi generali del diritto consuetudinario sui privilegi e le immunità consolari.
  Passando all'articolo 7, rileva come il paragrafo 1 preveda che il lavoratore inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimane soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi, mentre il paragrafo 2 specifica che, qualora il distacco si prolunghi oltre tale termine, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine per un periodo addizionale non superiore a 2 anni. Per il personale viaggiante di imprese di trasporti o compagnie aeree, ovvero per il personale che lavora su navi battenti bandiera di una delle Parti, è previsto che esso sia assoggettato alla legislazione dove è ubicata la sede legale dell'impresa.
  L'articolo 8 consente alle autorità competenti o alle istituzioni delle Parti di concordare per iscritto eccezioni alle disposizioni degli articoli 6 e 7, nell'interesse di alcune persone o categorie.
  L'articolo 9 prevede che ai coniugi e figli al seguito di un dipendente pubblico impiegato ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 6, e conviventi con esso, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte contraente di tale dipendente, salve eccezioni concordate tra le Parti e salvo che il familiare non sia soggetto alla legislazione dell'altra Parte in base al suo impiego.
  L'articolo 10 stabilisce che i contributi assicurativi relativi a persone coperte dall'Accordo devono essere versati in conformità alla legislazione della Parte alla quale tale persona è soggetta.
  L'articolo 11 precisa che, in sede di erogazione delle pensioni sulla base dell'Accordo, le istituzioni competenti applicano le rispettive legislazioni, salva diversa previsione dell'Accordo stesso.
  L'articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi – pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale –, prevedendo che tali periodi devono essere considerati dall'istituzione competente dell'altra Parte contraente, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni previdenziali.
  Segnala quindi gli articoli 13 e 14, i quali riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o di pensione ai superstiti e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i Pag. 73criteri per la totalizzazione delle contribuzioni e per la determinazione della pensione israeliana. In particolare, nel caso di pensioni di vecchiaia o di pensioni ai superstiti, viene stabilito che devono essere considerati i periodi di assicurazione italiani completati dopo il 1o aprile 1954; inoltre viene stabilito che il diritto al trattamento (pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti, pensioni di invalidità e servizi previdenziali per portatori di handicap) è subordinato al fatto che il beneficiario fosse residente in Israele immediatamente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento o del momento del decesso, ovvero immediatamente prima del sorgere dell'invalidità. L'articolo 15 riguarda l'applicazione della legislazione italiana per la totalizzazione contributiva ad entrambi i casi previsti per Israele dagli articoli 13 e 14, dunque sia alle pensioni di invalidità, sia a quelle per vecchiaia e a favore dei superstiti, prevedendo che si terrà conto dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione israeliana, nella misura in cui non si sovrappongano a quelli completati in base alla legislazione italiana.
  L'articolo 16 regola la metodologia di calcolo, da parte delle competenti autorità italiane, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, tenendo conto dei criteri per la totalizzazione contenuti nell'Accordo. In tale ambito viene specificato che l'autorità italiana procede all'integrazione al minimo della pensione, in presenza dei requisiti previsti dalla legislazione interna, solo se il beneficiario risiede in Italia.
  Con riferimento all'articolo 17, fa presente che esso stabilisce che le autorità competenti delle due Parti concordino in via amministrativa le procedure per l'attuazione dell'Accordo, si scambino le informazioni sulle misure applicative nonché sulle modifiche alle rispettive legislazioni nazionali, e nominino organismi di collegamento tra loro.
  L'articolo 18 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti, prevedendo che esse si prestino reciproca assistenza in maniera gratuita, salva diversa decisione comune sul rimborso di taluni costi. In tale ambito viene specificato che le autorità e istituzioni competenti dei due Stati possono comunicare direttamente tra loro.
  L'articolo 19 stabilisce il regime di protezione dei dati, prevedendo che qualsiasi dato relativo a singole persone trasmesso tra le Parti in applicazione dell'Accordo è riservato e può essere utilizzato solo per determinare il diritto alle prestazioni.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 1 dell'articolo 20, il quale stabilisce che qualsiasi riduzione o esenzione da imposte, diritti o oneri prevista dalla legislazione nazionale per il rilascio di richieste o documenti si applichi anche alle richieste e ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo. In tale contesto il paragrafo 2 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo, la necessità dell'autenticazione da parte delle autorità diplomatico-consolari.
  Ai sensi dell'articolo 21 le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all'istituzione competente di una Parte, si considerano presentate alla stessa data anche all'istituzione competente dell'altra Parte.
  L'articolo 22 disciplina le modalità di recupero tra le due amministrazioni di somme versate in eccesso o di somme anticipate ai beneficiari, mentre l'articolo 23 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni, prevedendo l'utilizzazione di una delle lingue ufficiali di entrambi i Paesi, ovvero della lingua inglese.
  L'articolo 24 prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo, da parte di ciascuna amministrazione nazionale competente, nella propria valuta. Tuttavia, qualora il beneficiario residente nel territorio di una Parte riceva le prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte, sarà l'autorità competente di quest'ultima a decidere le modalità adeguate di erogazione.Pag. 74
  L'articolo 25 stabilisce che le controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia, si procederà mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.
  Illustra quindi l'articolo 26, il quale fissa alcuni principi in ordine a posizioni previdenziali pregresse alla data di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo, tra l'altro, al paragrafo 4, che le prestazioni accordate prima dell'entrata in vigore dell'Accordo potranno essere rideterminate tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo subentrante, ma che la rideterminazione non potrà in alcun caso comportare una riduzione dell'ammontare delle prestazioni già in godimento.
  L'articolo 27 stabilisce che l'Accordo ha una durata indefinita; in tale ambito viene previsto che ciascuno dei due Stati contraenti possa denunciare l'Accordo per iscritto con preavviso di 12 mesi e che la cessazione dell'Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni di esso.
  Rileva quindi come, in base all'articolo 28, l'entrata in vigore dell'Accordo avrà luogo decorsi tre mesi dalla comunicazione tra le Parti in merito alla conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica. La disposizione specifica che l'entrata in vigore dell'Accordo comporterà la cessazione dello scambio di note del 7 gennaio 1987, che costituiva accordo tra le Parti in merito all'applicazione della legislazione di sicurezza sociale.
  In merito al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.
  L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e in 1.719.000 euro a decorrere dal 2016, cui si fa fronte a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una specifica clausola di salvaguardia nel caso di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS: in tale ipotesi il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  L'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, rilevando come esso risulti sostanzialmente analogo al disegno di legge C. 2574, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, sul quale la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.