CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 giugno 2014
245.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che l'organizzazione delle sedute della Commissione per la settimana in corso potrebbe subire modificazioni, qualora i lavori dell'Assemblea dovessero concludersi nella giornata di mercoledì 4 giugno. Si riserva quindi di fornire ulteriori informazioni in merito in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, prevista per domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2089 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2089, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 2 ottobre 2012, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man e con l'Isola di Guernsey, sui cui disegni di legge di ratifica la Commissione Finanze ha recentemente espresso parere favorevole, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.
  Al riguardo, segnala inoltre come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire Gibilterra, che è un Territorio d'oltremare del Regno Unito (il Capo dello Stato è la Regina del Regno Unito, rappresentata da un Governatore reggente) e non è membro effettivo dell'Unione Europea, tra gli Stati cosiddetti white list, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.Pag. 57
  Inoltre sottolinea come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.
  Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, fa presente che l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.
  In tale contesto la disposizione specifica che le informazioni scambiate in base all'Accordo sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8 e che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.
  L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.
  L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.
  Per Gibilterra viene fatto invece riferimento alle imposte di ogni genere e denominazione.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno tramite uno scambio di note le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
  L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.
  In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.
  Il paragrafo 2 specifica che la Parte richiedente avanza la richiesta di informazioni solo quando non sia in grado di ottenere le informazioni stesse con altri mezzi.
  Il paragrafo 3 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.
  Il paragrafo 4 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta Pag. 58a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.
  Il paragrafo 5 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.
  In tale ambito la lettera a) prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e Anstalten, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di trust; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.
  La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza grandi difficoltà.
  Il paragrafo 6 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.
  In tale ambito segnala come, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se disponibile) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, sia necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.
  Il paragrafo 7 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto ricorda che viene previsto, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  In particolare, il paragrafo 1 regolamenta la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.
  I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.
  In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, quando le informazioni richieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione, ovvero quando la Parte richiedente non abbia esaurito i mezzi a sua disposizione nel suo territorio per acquisire le informazioni.
  Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni potrebbero rivelare segreti commerciali, Pag. 59industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.
  Il paragrafo 3 escludono l'obbligo di fornire le informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni medesime siano prodotte per chiedere o fornire un parere legale o per essere utilizzate in procedimenti legali.
  Il paragrafo 4 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 6 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.
  Il paragrafo 5 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.
  L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.
  In particolare, evidenzia come sia previsto che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, come si stabilisca che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero delle procedure, procedimenti o decisioni di ricorsi relativi alle predette imposte, specificandosi altresì che esse possono essere utilizzate anche nel corso di udienze pubbliche di tribunali o in giudizi.
  Inoltre le informazioni non possono essere comunicate ad altre persone o autorità, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata, e si esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.
  L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.
  L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano in via amichevole eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.
  In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.Pag. 60
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime una valutazione negativa sul contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, rilevando come si tratti ancora una volta di un'iniziativa parziale e rischiosa, con la quale non viene risolto il problema dei regimi fiscali privilegiati, che deve essere affrontato nel suo complesso.
  Ritiene, infatti, che la stipula di accordi per lo scambio informazioni in materia fiscale con Paesi che intendono essere inseriti nella cosiddetta «white list» degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in merito, non escluda che tali Paesi continuino a tollerare meccanismi di «triangolazione» con altri paradisi fiscali, mantenendo in tal modo la possibilità di eludere la disciplina tributaria.
  Dichiara pertanto il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.