CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 giugno 2014
245.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente, Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.
C. 2271 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che la relazione sul disegno di legge all'ordine del giorno sarà svolta dal collega Arlotti, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, esprime soddisfazione nell'illustrare l'accordo in esame che concorre, al pari dell'altro all'ordine del giorno della Commissione, a consolidare ulteriormente i rapporti tra l'Italia e la Repubblica del Monte Titano. In particolare rileva che l'accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale, alla lotta al terrorismo internazionale, al traffico di migranti, al riciclaggio di denaro e al traffico illecito di stupefacenti.Pag. 43
  Evidenzia che la ratifica si colloca in un momento importante del rapporto tra i due Paesi. Ricorda, infatti, che il prossimo 13 giugno ricorrerà il settantacinquesimo anniversario della stipula della «Convenzione di amicizia e buon vicinato» tra Italia e San Marino e che in tale occasione il Presidente della Repubblica si recherà a San Marino per celebrare tale evento e suggellare così il rapporto di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. Ricorda, in particolare, che la ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali è stato un fattore determinante nella decisione di espungere la Repubblica di San Marino dalla «black list» fiscale e costituisce, pertanto, un elemento cardine del rapporto tra i due Paesi.
  Segnala che l'Accordo – secondo un modello di cooperazione già elaborato in ambito Interpol – individua i settori in cui i Paesi collaborano, in conformità delle rispettive legislazioni, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale, con particolare riferimento alla criminalità informatica, al traffico illecito di armi e al riciclaggio. Prevede, in particolare, l'impegno alla reciproca assistenza e collaborazione per le operazioni speciali delle «consegne sorvegliate» e delle attività sotto copertura (articoli 1 e 2). Rileva che l'Accordo disciplina, come accennato, le modalità della cooperazione e indica l'oggetto dello scambio di informazioni, che può riguardare, oltre ai reati previsti dall'Accordo, ogni altro elemento utile per l'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio. Osserva che il testo pattizio rimanda a successive intese attuative l'eventuale pianificazione di servizi misti mirati e l'individuazione degli uffici di polizia autorizzati alla collaborazione. Evidenzia che, assai opportunamente, è prevista la creazione di un canale di comunicazione tra i punti di contatto nazionale (per l'Italia, si tratta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione internazionale e di polizia) nonché lo scambio di assistenza nel campo della formazione del personale di polizia (articolo 3). Fa presente che l'atto normativo regolamenta, inoltre, il trattamento dei dati personali e delle informazioni di carattere sensibile, stabilendo che siano utilizzate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità sottese all'Accordo nel rispetto della normativa interna e internazionale (articolo 4) e sono altresì, disciplinati la presentazione, 1'esecuzione e il diniego di una richiesta di assistenza (articoli 5, 6 e 7). Rileva che, come per altri accordi di analogo contenuto, l'atto bilaterale prevede la possibilità di convocare riunioni e condurre consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione (articolo 9) e stabilisce le modalità di risoluzione delle controversie (articolo 10) e della ripartizione delle spese connesse all'attuazione dell'Accordo (articolo 12). Osserva che sono disciplinati, infine, l'entrata in vigore, la durata e la modifica del testo pattizio (articolo 14).
  Segnala che il disegno di legge di autorizzazione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 2 aprile scorso, oltre a contenere le consuete previsioni normative circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, provvede alla copertura degli oneri previsti dall'Accordo quantificati in euro 17.397 euro per l'anno 2014, 17.363 euro a decorre, ad anni alterni, dall'anno 2015.
  Conclude auspicando una celere approvazione dell'Accordo già ratificato dalla controparte sammarinese nel 2012, poiché interviene in un settore delicato ed essenziale della collaborazione bilaterale italo-sammarinese, quale quello della cooperazione operativa tra gli organi di polizia dei due Paesi.

  Il viceministro Lapo PISTELLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore sottolineando l'ottima collaborazione in corso con San Marino ed esprimendo vivo apprezzamento per la nomina del nuovo comandante della Gendarmeria sammarinese cui è stata affidata la predisposizione della riforma del settore.

Pag. 44

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 10 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
C. 2278 Governo, approvato dal Senato
.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gianluca PINI (LNA), relatore, richiamandosi alle parole del collega Arlotti, ribadisce l'importanza della ripresa di un rapporto di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino. Sottolinea, infatti, come la presenza nella «black list» fiscale abbia avuto ricadute pesantissime anche sulle province di Rimini e Pesaro in termini occupazionali, commerciali e di investimenti. Si dice certo che la ratifica dell'accordo in esame renderà trasparente e privo di ombre il sistema finanziario sammarinese così che i rapporti tra San Marino e Italia torneranno ad essere ottimali come un tempo e che l'interscambio commerciale, produttivo e occupazionale potrà rapidamente tornare ai livelli pre-crisi.
  Rileva che l'Accordo italo-sammarinese in materia di collaborazione finanziaria, siglato a San Marino il 26 novembre 2009 è il risultato dei negoziati bilaterali Italia-San Marino condotti successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica (avvenuta il 31 marzo 2009). Ricorda infatti che l'articolo 1 dell'Accordo del 31 marzo 2009, prevedeva la stipula di un accordo ad hoc per la regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria. Segnala che l'Accordo all'esame della Commissione si collega, inoltre, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012: la Convenzione ed il Protocollo sono in vigore dal 3 ottobre 2013 (per l'Italia la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 88 del 19 luglio 2013), che ha portato all'esclusione, da parte italiana, della Repubblica di San Marino dalla «black list» fiscale.
  Osserva che la Repubblica del Monte Titano si è impegnata in questi anni in numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché l'approvazione, da parte delle autorità sammarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli congrui rispetto a quelli italiani ed europei. Fa presente che una delle conseguenze di maggior impatto per gli operatori nazionali è quella di non dover più compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le «comunicazioni black list» obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti con operatori di Paesi rientranti nell'elenco citato. Rileva che l'Accordo in esame disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.
  Fa presente che l'Accordo si compone di un Preambolo e 5 articoli. Particolare rilievo assume l'articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della cooperazione Pag. 45finanziaria enunciati dall'articolo 1 dell'Accordo del 31 marzo 2009, indica nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale. Le Parti collaboreranno, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. Osserva che San Marino si impegna altresì a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria. Agli enti finanziari e creditizi sammarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE. Rileva che, ai sensi dell'articolo 2, San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante; gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette; i princìpi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Segnala che l'articolo 3 stabilisce l'impegno reciproco a garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera. Osserva che questo rappresenta l'unico punto del quale devono ancora essere definiti i dettagli. Ritiene che potrebbe, al riguardo, essere richiamato quanto previsto dall'omologo accordo sottoscritto con la Svizzera. Osserva, inoltre, che lo stesso articolo fissa l'impegno reciproco ad assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Nel dirsi certo che su questo punto specifico l'azione sarà particolarmente solerte ed incisiva, segnala che con l'articolo 4 le Parti concordano di costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, per la verifica dell'attuazione dell'Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti.
  Rileva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso si compone di 3 articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione. Ricorda che durante l'esame presso il Senato l'articolo 2 è stato modificato con l'inserimento di un secondo comma contenente la clausola di invarianza finanziaria a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio: la neutralità finanziaria del provvedimento era stata evidenziata sia nella relazione illustrativa, sia nella relazione tecnica che corredano il disegno di legge. Segnala che pochi giorni fa i nuovi Capitani reggenti, nel loro discorso d'insediamento, hanno auspicato l'entrata in vigore anche di questo accordo, già ratificato dalla Repubblica di San Marino: condivide convintamente questo auspicio poiché ritiene che tale intesa completi il quadro delle intese fondamentali italo-sammarinesi creando nuove prospettive di collaborazione economica e commerciale in un contesto legale trasparente ed ordinato.

  Il viceministro Lapo PISTELLI concorda con il relatore sul termine felice di un complesso percorso a seguito della cancellazione di San Marino dalla «black list», adottata dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione fiscale sammarinese.

Pag. 46

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 10 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.
C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Guglielmo PICCHI (FI-PdL), relatore, rileva che i due accordi all'esame della Commissione, rispettivamente con una dipendenza della Corona britannica, l'Isola di Jersey, ed uno Stato associato alla Nuova Zelanda, l'Arcipelago Cook, sono stati redatti sulla base del modello TIEA (Tax information exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Osserva che tali intese sono state rese necessarie dalle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, che ha modificato i criteri di lotta all'elusione fiscale, adottando un nuovo sistema incentrato sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list). Fa presente che gli accordi, che presentano la medesima struttura e sono modellati su altri accordi recentemente esaminati dal Parlamento, si compongono di tredici articoli.
  Segnala che l'articolo 2 specifica le imposte oggetto dell'Accordo. Per l'Italia le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Fa notare che particolare rilievo assume, in entrambi i testi pattizi, l'articolo 5 che disciplina le modalità con cui le informazioni fiscali sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Rileva che con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale. Segnala che le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.
  Ricorda infine che i due disegni di legge di autorizzazione, già approvati dal Senato il 2 aprile scorso, non prevedono oneri di attuazione mentre, come specificato nella relazione tecnica, sussiste l'eventualità che una più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

  Il viceministro Lapo PISTELLI sottolinea l'importanza della progressiva fine dei Pag. 47cosiddetti «paradisi fiscali» che ormai si allineano al diritto comunitario, mettendo in evidenza il rilievo del superamento del segreto bancario e la potenzialità di un gettito fiscale aggiuntivo.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 10 giugno prossimo.

Sui lavori della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, a seguito della rinuncia al mandato da parte del collega Fedi, le funzioni di relatore sul disegno di legge n. 2081, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012», saranno svolte dall'onorevole Vincenzo Amendola.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.40.