CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 maggio 2014
242.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 50

INTERROGAZIONI

  Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.20.

5-02416 Lenzi: Dati relativi agli accertamenti compiuti dall'INPS dal 2008 ad oggi sui titolari di benefici economici di invalidità civile e di disabilità.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, apprezzando in modo particolare la completezza dei dati forniti, che si riserva di approfondire ulteriormente.
  Precisa altresì che l'obiettivo finale da perseguire consiste, da un lato, nell'accertare i casi concernenti i cosiddetti «falsi invalidi» e, dall'altro, nell'evitare che gli invalidi veri debbano sottoporsi ripetutamente ad accertamenti medici per ottenere il riconoscimento della propria patologia, anche laddove abbia carattere permanente.

5-02270 Tidei: Emanazione del decreto attuativo della norma istitutiva del Fondo per i nuovi nati.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Chiara SCUVERA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Biondelli, da cui emerge l'intenzione del Governo di dare Pag. 51attuazione alla norma istitutiva del Fondo per i nuovi nati, essendo in corso l'istruttoria finalizzata alla determinazione della platea dei soggetti beneficiari nonché delle modalità di organizzazione di funzionamento del predetto Fondo.
  Auspica inoltre che, analogamente, sia data attuazione alle disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2014 che prevedono altri Fondi in favore dell'infanzia, tra cui in particolare il Fondo per i minori stranieri non accompagnati.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE LEGISLATIVA

  Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 28 maggio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ricorda poi che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.
  Avverte, quindi, che sono stati presentati nove emendamenti (vedi allegato 3).
  Fa presente altresì che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro (articolo 94, comma 3).
  Per ragioni di economia procedurale, per prassi, tali emendamenti vengono votati in linea di principio. Le votazioni in linea di principio sono mere deliberazioni di natura orientativa sostanzialmente volte ad appurare l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di richiedere quei pareri alla cui positiva espressione è condizionata l'approvazione degli emendamenti interessati.
  Avverte poi che se, a seguito della votazione in linea di principio, l'emendamento risulta approvato, la deliberazione della Commissione ha solo valore procedurale, poiché l'approvazione in linea di principio rappresenta la condizione per la trasmissione della richiesta di parere; una volta acquisito il parere della Commissione-filtro, la Commissione in sede legislativa deve procedere, infatti, ad una seconda votazione avente carattere definitivo. La votazione definitiva può avere esito diverso rispetto a quello della votazione in linea di principio, data la diversità di natura delle due deliberazioni (meramente procedurale la prima in caso di approvazione dell'emendamento; volta alla definizione normativa del testo la seconda); pertanto, la Commissione può respingere definitivamente un emendamento precedentemente approvato in linea di principio, quale che sia stato il parere espresso dalla Commissione consultata.Pag. 52
  Dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo affinché esprimano i rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

  Gero GRASSI (PD), relatore, illustra e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.1, 3.1, 3.2, 5.1. e 7.1, volti ad apportare miglioramenti di carattere formale, nonché a coordinare tra loro alcune parti del testo.
  Raccomanda altresì l'approvazione del proprio emendamento 1.4, finalizzato a dare risposta a una questione sollevata nella seduta di ieri da parte di alcuni deputati del MoVimento 5 Stelle.
  Per tale ragione, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Grillo 1.2 e 1.3 e Cecconi 1.5.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 3.1, 3.2, 5.1. e 7.1 del relatore, nonché parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 1.1 del relatore (vedi allegato 3).

  Giulia GRILLO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.3.

  Giulia GRILLO (M5S) illustra la ratio dell'emendamento Cecconi 1.5, volto a sopprimere il rinvio alla legge n. 578 del 1993, attualmente previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del testo in discussione, al fine di evitare possibili interpretazioni distorsive di tale testo, in quanto la predetta legge si riferisce espressamente alla morte cerebrale.
  Richiamando le perplessità espresse nella seduta di ieri da parte di alcuni colleghi intervenuti nel dibattito, fa presente che la soppressione del riferimento alla suddetta legge non avrebbe alcuna ripercussione sulla normativa che attualmente disciplina l'effettuazione dei trapianti.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), a fronte delle argomentazioni addotte dalla collega Grillo, rileva come a suo avviso il testo in esame non possa dare luogo a equivoci. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 1 rinvia, oltre che alla legge n. 578 del 1993, anche al regolamento di polizia mortuaria n. 285 del 1990, che espressamente prevede che il corpo umano possa essere utilizzato, anche per poter effettuare l'autopsia, solo dopo che sia decorso un certo intervallo di tempo dal decesso, variabile a seconda della causa della morte.
  Osserva inoltre che, anche laddove residui comunque un dubbio interpretativo, quest'ultimo sarebbe dissolto se si approvasse l'emendamento del relatore 1.4, ai sensi del quale l'utilizzo del cadavere a fini di studio e di ricerca scientifica può avvenire solo dopo che sia avvenuta la dichiarazione di morte ad opera dell'ufficiale dello stato civile.

  Gero GRASSI (PD), relatore, dopo avere espresso l'auspicio per cui l’iter della proposta di legge in discussione possa proseguire in sede legislativa, rileva che da parte di tutti i componenti della Commissione, a qualunque gruppo parlamentare essi appartengano, vi è l'intento di garantire che possano essere utilizzati solo i corpi dei soggetti dei quali sia stata accertata inequivocabilmente la morte.
  Ritiene pertanto che prospettare la possibilità di una diversa lettura del testo, a suo avviso inequivocabile, costituisca un argomento capzioso, che produce l'effetto di ritardare l'obiettivo sotteso al provvedimento in esame ovvero di dare un importante contributo alla ricerca scientifica.

  Eugenia ROCCELLA (NCD) concorda con le considerazioni svolte dai deputati Miotto e Grassi circa il significato univoco del provvedimento in oggetto, rilevando come peraltro esso sia in linea con la Pag. 53legislazione vigente in materia in altri Paesi, quale ad esempio la Francia.
  Ritiene, pertanto, che, dato l'obiettivo di fondo, si tratta solo di determinare le modalità organizzative e procedurali volte a consentire l'utilizzo del corpo umano a fini di studio e di ricerca una volta avvenuto il decesso del soggetto che ha disposto in tal senso.

  Paola BINETTI (PI) interviene a difesa dell'approccio seguito dal provvedimento in titolo, in linea con quelle che sono le esigenze provenienti dal mondo della ricerca scientifica e della didattica.
  Rispetto alle preoccupazioni sollevate dalla collega Grillo, fa presente che le procedure per l'accertamento della morte di una persona – cerebrale, respiratoria e cardiocircolatoria – sono molto complesse e garantiste, sulla base di quanto prevede la normativa vigente.
  Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni per sopprimere il riferimento alla legge n. 578 del 1993, che disciplina l'accertamento della morte, essendovi anche il rischio di colpire, qualora si procedesse in tal senso, la legge in materia di trapianti.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, fa presente che in questa sede la Commissione non si sta occupando di temi quali il «fine vita» né della normativa relativa ai trapianti, bensì di predisporre delle norme che consentano l'impiego del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca.
  Reputa, pertanto, opportuno che la discussione si incentri sulla soluzione normativa più idonea al fine di esplicitare il concetto sul quale, evidentemente, tutti i deputati intervenuti concordano, sussistendo divisioni solo in merito alla forma.

  Giulia GRILLO (M5S), ritenendo che il suo intervento precedente sia stato oggetto di fraintendimenti, chiarisce che l'unico intendimento alla base dell'emendamento Cecconi 1.5 è di evitare che, attraverso il rinvio normativo alla legge n. 578 del 1993, si faccia riferimento alla morte cerebrale e non invece alla morte biologica, che presuppone l'arresto delle funzioni cerebrali, respiratorie e cardiocircolatorie.
  Dopo aver fornito tale precisazione, osserva che l'emendamento 1.4 del relatore sembrerebbe adeguato al fine di scongiurare eventuali interpretazioni problematiche. Si riserva tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti sul punto.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ritiene che l'emendamento 1.4 del relatore sia senza dubbio funzionale al fine di rafforzare ulteriormente il concetto già presente in maniera inequivocabile nel testo in discussione ovvero che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti per fini di studio e di ricerca scientifica non può che avvenire sui cadaveri. Al riguardo, rileva come la normativa vigente preveda modalità sicuramente idonee rispetto all'esigenza di accertare i decessi senza margine di errore.
  Cita, quindi, testualmente l'articolo 8 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, per cui l'accertamento del decesso deve avvenire anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo e, comunque, prevede, come regola generale, che «nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso».

  Giulia GRILLO (M5S) osserva che il deputato Burtone ha citato una norma del regolamento di polizia mortuaria e non, invece, della legge n. 578 del 1993, che si riferisce invece alla morte cerebrale.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dopo aver fatto notare che la legge n. 578 del 1993 non si riferisce solo ed esclusivamente alla morte cerebrale, rileva come a suo avviso l'emendamento 1.4 del relatore rappresenti una soluzione di compromesso tra chi sostiene l'attuale stesura del testo e chi, invece, continua a nutrire dubbi in merito a possibili interpretazioni distorsive.Pag. 54
  Ritiene, tuttavia, che sia legittimo il fatto che da parte di alcuni deputati vi sia l'intendimento di compiere ulteriori approfondimenti, anche se il dibattito che si è svolto nella giornata odierna, trattandosi di una seduta della Commissione in sede legislativa, avrebbe potuto avere luogo in una fase precedente dell’iter del provvedimento.

  Gero GRASSI (PD), relatore, rileva come le considerazioni svolte dal presidente Vargiu siano tali da non poter essere messe obiettivamente in discussione.
  Fa presente, quindi, che la normativa vigente in materia di accertamento della morte prevede senza possibilità di equivoco che la tumulazione possa avvenire solo dopo che sia intervenuta la dichiarazione di morte da parte dell'ufficiale di stato civile.
  Osserva pertanto che, se determinati gruppi parlamentari impediranno che l’iter del provvedimento prosegua nella sede legislativa, si assumeranno la responsabilità del ritardo ai fini dell'approvazione di un testo tanto atteso dal mondo della ricerca scientifica.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ribadisce come a suo avviso le differenze emerse nel corso del dibattito non attengono a questioni sostanziali bensì alla formulazione di una disposizione, con particolare riferimento ai rinvii normativi ivi contenuti.

  Andrea CECCONI (M5S), pur ritenendo che l'emendamento 1.4 del relatore sembri idoneo al fine di risolvere la questione che si è posta, rileva tuttavia come da parte loro i deputati della maggioranza potrebbero accedere alla proposta di sopprimere il rinvio normativo alla legge n. 578 del 1993.
  Insiste, pertanto, affinché sia posto in votazione il proprio emendamento 1.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.5.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva, in linea di principio, gli emendamenti 1.4, 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1 del relatore (vedi allegato 3).

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dopo aver ricordato che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alla competente Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 55