CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 maggio 2014
234.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 76

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei Pag. 77lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Bruno MOLEA (SCpI), relatore, segnala che la proposta di legge in esame interviene in un settore che riveste fondamentale importanza nella società odierna, pur essendo raramente oggetto di attenzione mediatica. Osserva, quindi, che il provvedimento contiene disposizioni volte a favorire e promuovere l'attività sportiva e a migliorare il quadro legislativo di riferimento in materia, partendo da un approccio che riconosca preliminarmente la funzione di promozione sociale dello sport e l'importante rilievo del volontariato sportivo, inserito tra le attività di servizio civile nazionale. Evidenzia, quindi, i risvolti sociali dell'attività sportiva, facendo riferimento alla sua valenza come strumento di inclusione, solidarietà, dialogo, diffusione dei valori di lealtà e correttezza, in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un rischio di criminalità. Richiamando, in proposito, lo stretto legame tra le federazioni sportive, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le famiglie e le istituzioni territoriali, tiene a precisare, quindi, quanto siano numerose le categorie interessate dal provvedimento: 90 mila società sportive, rappresentative di ben 6-7 milioni di cittadini.
  Ricorda, poi, che la proposta di legge in esame intende riconoscere la funzione sociale dello sport e favorire la diffusione dell'attività sportiva di base, anche attraverso lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, affidandone la promozione alle istituzioni pubbliche centrali e territoriali, chiamate ad operare in una logica di sistema con altri soggetti, anche privati, interessati. Osserva che la relazione illustrativa evidenzia che, mentre il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiama esplicitamente, all'articolo 165, la funzione sociale dello sport, sotto questo profilo il quadro normativo italiano risulta carente.
  Al riguardo ricorda anche, preliminarmente, che nel maggio 2011 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la risoluzione 2011/C/162/01 su un piano di lavoro dell'Unione europea stessa per lo sport per il 2011-2014. Precisa che la risoluzione, riconosciuto che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, include fra i settori prioritari d'intervento i valori sociali dello sport (salute, inclusione sociale, educazione). Aggiunge che il 31 gennaio 2014 la Commissione europea ha trasmesso la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014 (COM(2014) 22 final), assegnata in sede primaria a questa Commissione, che rappresenta la base per un nuovo piano di lavoro dalla metà del 2014 in poi. Segnala, inoltre, che nel novembre 2013 il Consiglio ha adottato formalmente la raccomandazione, proposta dalla Commissione europea ad agosto 2013, volta a promuovere un'attività fisica salutare («health-enhancing physical activity» – HEPA), elaborata anche tenendo conto delle risultanze del lavoro degli esperti nel quadro dell'attuazione del piano di lavoro dell'UE per lo sport per il 2011-2014. Sottolinea che la raccomandazione prende le mosse dalla constatazione che negli Stati membri le politiche di promozione dell'HEPA non sono state efficaci. Precisa, quindi, che questa situazione non solo è in contrasto con la strategia Europa 2020, che riconosce la necessità di combattere le disparità nelle condizioni di salute quale premessa indispensabile per la crescita e la competitività, ma è anche incompatibile con gli obiettivi politici dell'Unione nei settori dello sport e della sanità.
  Rileva, quindi, che gli Stati membri sono invitati a sviluppare una strategia nazionale e un piano d'azione per la promozione intersettoriale dell'attività fisica salutare e a monitorare l'attuazione delle politiche. Pag. 78
  Nell'esplicitare gli obiettivi del provvedimento, segnala che l'articolo 1 della proposta di legge enuclea, in particolare, i risvolti sociali dell'attività sportiva di base, facendo riferimento, fra l'altro, alla sua valenza come strumento di inclusione, solidarietà, dialogo, diffusione di valori di lealtà, correttezza, rispetto delle regole e legalità, in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica.
  Aggiunge, altresì, che il provvedimento reca principi fondamentali per il riconoscimento e per la diffusione dell'attività sportiva di base. Al riguardo ricordo infatti, che, in materia di ordinamento sportivo, come ha ben chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 2004, «lo Stato deve limitarsi alla determinazione [...] dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario».
  Evidenzia che i riferimenti soggettivi presenti negli articoli da 2 in poi sono vari: in particolare, in alcuni casi il riferimento è a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, in altri alle associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, in altri ancora alle società e alle associazioni sportive. Si tratta di differenze che dovremo approfondire durante la discussione.
  Nello specifico, osserva che l'articolo 2 introduce una disciplina particolare per le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica che rispondano ai requisiti indicati, volta ad attenuare la responsabilità dei loro rappresentanti per le obbligazioni dell'associazione. In particolare, prevede che esse rispondono per le obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del fondo comune.
  Ricorda, al riguardo, che in base all'articolo 37 del codice civile, la possibilità di soddisfare le obbligazioni sociali rivalendosi esclusivamente sul fondo comune dell'associazione attualmente è prevista solo per le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica). Precisa che, al contrario, ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, i rappresentanti di associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute rispondono per dette obbligazioni sia col fondo comune che personalmente e solidalmente col proprio patrimonio (cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta). Ciò comporta la possibilità per i terzi creditori di escutere indifferentemente la sfera patrimoniale dell'associazione, tramite il fondo, ovvero quella del suo rappresentante (di regola, il presidente).
  Precisa, inoltre, che l'articolo 38 del codice civile prevede la responsabilità personale e solidale, oltre che dei rappresentanti dell'ente, anche di coloro «che hanno agito in nome e per conto dell'associazione», ovvero dei titolari di attività negoziale per conto dell'associazione. Tale tipo di responsabilità «allargata» è una conseguenza della mancanza di personalità giuridica dell'ente e risponde all'esigenza di tutela dei terzi che vengono ad avere rapporti patrimoniali con l'associazione; la mancanza di controllo e di pubblicità legale garantita all'associazione dalla sua forma giuridica impedisce, infatti, ai terzi di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale.
  Fa presente che le condizioni richieste, perché alle associazioni non riconosciute si applichi quanto previsto dall'articolo 2, sono le seguenti: devono essersi costituite per atto pubblico o con scrittura privata autenticata (sono escluse, dunque, quelle costituite con scrittura privata registrata); devono essere iscritte nel registro del CONI; devono essersi conformate agli obblighi contabili previsti per le ONLUS dall'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, finalizzati ad assicurarne la trasparenza dell'operato e l'affidabilità a tutela dei terzi.
  Aggiunge che ulteriori condizioni per beneficiare dell'autonomia patrimoniale perfetta (escussione sul solo fondo sociale) riguardano la presenza obbligatoria di specifiche clausole statutarie, che sono, dunque, ulteriori rispetto a quelle recate dall'articolo 90, comma 18, della legge Pag. 79n. 289 del 2002: obbligo di istituzione (ove manchi) e accrescimento del fondo comune dell'associazione; per garantire le obbligazioni dell'associazione, obbligo di vincolare al fondo comune i contributi, le quote associative annuali e i beni durevoli con essi acquistati e divieto di destinazione di tali risorse al finanziamento di spese correnti; obbligo di copertura dell'eventuale disavanzo di gestione con gli avanzi di gestione delle precedenti annualità nonché, in caso di insufficienza delle risorse, con versamenti di denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio successivo a quello di formazione del disavanzo.
  Sottolinea poi come l'articolo 3 disciplini i criteri da seguire nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento ai privati della gestione di impianti sportivi pubblici, prevedendo che: deve essere sempre utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, è vietato ricorrere al solo criterio del prezzo più basso; il bando di gara deve stabilire i criteri di valutazione dell'offerta tenendo conto, oltre che di quelli elencati dal Codice dei contratti pubblici, anche di criteri che valorizzano il ruolo delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sportivo.
  Al riguardo rileva, fra l'altro, la questione del coordinamento con l'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, in base al quale, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Poiché tale articolo prevede, altresì, che le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento, occorre considerare, anche sotto il profilo del rispetto delle competenze, che alcune regioni sono già intervenute.
  Aggiunge poi che l'articolo 4 prevede che i programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, attuativi degli accordi di programma concordati tra Stato e regioni, per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, siano finalizzati anche a promuovere spazi per l'attività fisica di base. Ricorda altresì che l'articolo 5 intende riconoscere il volontariato sportivo.
  Segnala, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 5 riconosce alle «associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro» affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva – e non anche, dunque, alle discipline sportive associate – la qualifica di «organizzazioni promotrici» di volontariato sportivo.
  Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 5 inserisce il volontariato sportivo tra le attività attraverso le quali si attua una delle finalità del servizio civile nazionale, ossia quella di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
  Rileva poi che l'articolo 6 è volto a tutelare i segni distintivi «di proprietà» delle «società e associazioni sportive», qualificandoli come appartenenti alle stesse in via esclusiva, anche in deroga alle prescrizioni in merito al requisito di novità del marchio di impresa, di cui all'articolo 12 del Codice della proprietà industriale.
  Al riguardo segnala, preliminarmente, che durante l'esame dovremo chiarire se i destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 6 siano le associazioni sportive dilettantistiche – come indicato nella relazione illustrativa – ovvero tutte le società e associazioni sportive, o, ancora, solo le società e associazioni sportive professionistiche, come risulterebbe, rispettivamente, dall'espressione «società e associazioni sportive» e dal riferimento alle attività «agonistico-sportive».
  Aggiunge poi che l'elenco dei segni distintivi che si intende tutelare comprende i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che ne contraddistinguono le attività in senso Pag. 80esteso, ovvero: attività agonistico-sportive; attività commerciali, connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive; attività di licenza d'uso dei predetti segni distintivi e di merchandising. Precisa che tali segni distintivi non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive e che, in pratica, l'articolo 6 configura una sorta di normativa di tutela parallela a quella già prevista per i marchi d'impresa dal Codice della proprietà industriale. Sottolinea quindi che, se lo scopo è di garantire una ulteriore forma di tutela per tale tipologia di segni distintivi, aggiuntiva o alternativa all'acquisizione della proprietà industriale, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere uno specifico meccanismo di accertamento delle violazioni, con l'individuazione di un organo responsabile, e un sistema sanzionatorio.
  Con riferimento poi, all'articolo 7, rileva come lo stesso estenda la detrazione fiscale delle spese per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovino lo sport dilettantistico – attualmente prevista, per un importo non superiore a 210 euro l'anno, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni –, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.
  Segnala, peraltro, che la relazione illustrativa fa, invece, riferimento ai soggetti di età superiore a 65 anni.
  Evidenzia poi che, con l'articolo 8, si introducono una serie di modifiche in materia fiscale applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. In particolare, i comma 1 e 2 elevano da 250.000 euro a 350.000 euro la soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, per accedere alla forfettizzazione dell'IVA e dell'IRES.
  Sottolinea inoltre come il comma 3 del medesimo articolo 8 elevi da 7.500 euro a 10.000 euro l'ammontare di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, che non concorre a formare il reddito del percipiente e che il comma 4 estenda il regime di esenzione dall'imposta di bollo per atti vari, già previsto per le federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dallo stesso CONI.
  Ritiene, al riguardo, che, durante l'esame, occorrerà svolgere una riflessione in ordine al fatto che, mentre con la disposizione in esame si prevede l'estensione delle agevolazioni a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI – e, dunque, anche a quelle affiliate alle discipline sportive associate – la stessa agevolazione non è prevista – né in base alla legislazione vigente, né in base alla disposizione in esame – per le medesime discipline sportive associate.
  Con riferimento poi al comma 5 del medesimo articolo 8, sottolinea come questo elevi il limite di deducibilità da 200.000 euro a 400.000 euro per le sovvenzioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, considerate spese di pubblicità. Precisa inoltre che il comma 6 del medesimo articolo 8 eleva da 1.500 euro a 3.000 euro il limite entro il quale è possibile detrarre dall'IRPEF, per ciascun periodo d'imposta, il 19 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Specifica quindi che il medesimo nuovo limite risulterà elevato anche ai fini della detraibilità dall'IRES.
  Aggiunge poi che l'articolo 9 prevede l'aggiornamento del limite annuo complessivo entro il quale determinati proventi sono esclusi dal reddito imponibile delle società e associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della forfettizzazione dell'IVA e dell'IRES, da effettuare con decreto MEF-MIBACT entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento Pag. 81e, successivamente, con cadenza almeno quadriennale. Dispone, altresì, che, in sede di prima applicazione, il limite è almeno raddoppiato rispetto a quello vigente (51.645,69 euro). Rileva altresì che l'articolo 10 esclude il pagamento dell'equo compenso per l'uso di musica registrata in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate o organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro del CONI. Al riguardo evidenzia che la relazione illustrativa fa presente che per varie discipline sportive dilettantistiche – quali il nuoto sincronizzato, la danza sportiva, la ginnastica artistica, il pattinaggio – l'esecuzione di musica registrata perde la connotazione di pubblica utilizzazione, in quanto finalizzata a fondersi, in funzione strumentale, nella realizzazione della specifica disciplina sportiva che ne deve fare uso. Ritiene quindi che durante l'esame si dovrebbe, peraltro, approfondire la compatibilità di tale previsione con la normativa comunitaria.
  Ricorda, infatti, sinteticamente, che il compenso per l'utilizzazione di fonogrammi, in base all'articolo 73-bis della legge n. 633 del 1941 – inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 685 del 1994, di recepimento della direttiva 92/100/UE – è dovuto anche quando l'utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro. Specifica che, ai sensi dell'articolo 10 della medesima direttiva, eccezioni sono consentite da parte degli Stati membri: quando si tratti di utilizzazione privata; quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità; quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
  Con riferimento poi all'articolo 11, questo introduce disposizioni in materia di controlli fiscali. In particolare, estende alle società sportive dilettantistiche l'esonero dall'onere di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Ritiene quindi che occorrerà coordinare tale previsione con quanto dispongono comma 3 e 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009), in base ai quali l'onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche, tranne quelle iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale.
  Rileva inoltre che l'articolo 12 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico della normativa in materia di attività sportiva, da emanare con decreto legislativo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Aggiunge che lo schema di decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere del Consiglio di Stato – da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione – nonché previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorsi questi ultimi, il decreto può comunque essere adottato. Precisa che nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, il termine stesso è prorogato di sessanta giorni. Segnala quindi che potrebbe essere utile esplicitare nel testo che lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
  Con riguardo al contenuto del testo unico, sottolinea che questo, in base al comma 1, del medesimo articolo 12 deve recare «le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo». Peraltro, il comma 2 dispone che nell'esercizio della delega il Governo deve assicurare ulteriori obiettivi. Ritiene quindi che occorrerà coordinare il comma 1 con il comma 2 dello stesso articolo 12.Pag. 82
  Precisa poi che gli ulteriori obiettivi indicati dall'articolo 12 sono così individuati: tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati; incentivi statali e agevolazioni fiscali e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e delle manutenzione degli impianti sportivi; rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie; introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, a partire dalla scuola primaria.
  In materia, ricorda che con nota protocollo n. 304 del 17 gennaio 2014 sono state emanate le linee generali del progetto nazionale per l'educazione fisica nella scuola primaria per l'anno scolastico 2013/2014. Precisa che la nota, dando conto del fatto che il 4 dicembre 2013 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa tra MIUR e CONI (valido per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), evidenzia che è prevista, tra l'altro, la rivisitazione del progetto di alfabetizzazione motoria svoltosi a partire dal 2009 e la cui ultima annualità si è svolta nell'anno scolastico 2012/2013. Nelle more della definizione del nuovo modello di intervento, per l'anno scolastico 2013/2014 si garantirà la prosecuzione delle attività sulla scorta di quanto realizzato negli anni precedenti.
  Ricorda, inoltre, che, come evidenziato dal rappresentante del Governo il 20 febbraio 2014, nella risposta all'interrogazione n. 4-02953, nell'ambito del protocollo di intesa CONI-Presidenza del Consiglio definito nell'ottobre 2013 è stato rifinanziato, anche per il 2014, il progetto «Alfabetizzazione motoria», per un importo di 3.450.000 euro a valere sui fondi delle «Politiche per lo sport» della tabella di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sempre all'interno del citato protocollo di intesa è stato, inoltre, finanziato il «Progetto Doposcuola», con un importo di 4.000.000 euro per favorire iniziative per promuovere, anche in orario extrascolastico, la diffusione dello sport di base.
  Ricorda, poi, l'intesa MIUR-CIP (anch'essa valida per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) che ha tra i propri obiettivi quello di sostenere e implementare, con risorse finanziarie appositamente individuate, l'attività ludico-motoria per disabili nella scuola, e quello di sperimentare metodologie e percorsi didattici innovativi.
  Tra gli ulteriori obiettivi individuati dal comma 2 dell'articolo 12 indica poi i seguenti: l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche annuali e gratuite per tutti gli atleti, anche di età superiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'ANCI e con l'UPI, per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché intese con le amministrazioni locali per conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzano sinergie fra i territori e diffondono buone prassi, innalzando, soprattutto nelle aree più svantaggiate, il livello di pratica motoria.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 90, comma 26, della legge n. 289 del 2002 dispone che gli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, quali palestre, aree di gioco ed altre analoghe attrezzature, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurriculari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l'istituto scolastico, o in Comuni confinanti. Precisa inoltre che il comma 24 del medesimo articolo 90 stabilisce, altresì, che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
  Rileva poi che l'articolo 13 quantifica gli oneri del provvedimento in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 e Pag. 83dispone che alla loro copertura si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del MEF.
  Segnala quindi che l'autorizzazione di spesa indicata è stata soppressa dall'articolo 1, comma 408, della legge di stabilità 2014 e che le risorse del Fondo, pertanto, hanno costituito economie di spesa, a copertura degli oneri recati dalla legge di stabilità medesima. Ritiene poi che occorrerà, altresì, aggiornare l'anno di decorrenza dell'onere.
  Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Giancarlo GALAN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 95.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Irene MANZI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto interministeriale oggi in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da erogare agli enti culturali individuati dalla tabella 1 della legge n. 448 del 2001, relativamente all'anno finanziario 2014.
  Al riguardo ricorda, preliminarmente, che l'articolo 32, comma 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
  Specifica che in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 32, rinviando alla tabella 1 l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, ha disposto che gli importi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto sia effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Precisa inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 32 della legge n. 448 del 2001 ha stabilito che la dotazione delle UPB sia quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità.
  Sottolinea poi che le disposizioni analoghe a quelle recate dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 erano già state previste dall'articolo 1, commi 40-43, della legge n. 549 del 1995. Specifica che, peraltro, il fatto che, dopo tale intervento, erano state approvate varie disposizioni recanti finanziamenti a specifici enti, ha indotto il legislatore ad intervenire nel Pag. 842001 per accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti all'interno di un'unica UPB.
  Rileva poiché, a seguito della nuova unificazione dei contributi, i finanziamenti già accorpati in attuazione della legge n. 549 del 1995 sono divenuti la prima delle voci dello schema di riparto ora trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001, precisa che, in relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora, appunto, il capitolo n. 3670 e che in tale capitolo, fino al 2007 sono confluiti anche i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1 e 7-8 della legge n. 534 del 1996. In seguito, però, l'articolo 2, comma 396, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto la costituzione di un apposito capitolo di bilancio ed è stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo n. 3671.
  Aggiunge che la medesima relazione fa presente, tuttavia, che anche la programmazione 2014 è stata impostata sui criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale alle diverse istituzioni e che si tratta esattamente dello stesso criterio che già era stato seguito per l'elaborazione dello schema di riparto 2013 (Atto del Governo n. 17).
  Precisa poi che la relazione illustrativa di cui è corredato lo schema fa presente, innanzitutto che, poiché il Ministero eroga ad alcuni dei soggetti inclusi nello stesso schema anche ulteriori fondi, in base ad altre autorizzazioni di spesa, si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse «ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti». Al riguardo ricorda che nel parere favorevole con condizioni espresso dalla VII Commissione il 31 luglio 2013 si era sottolineata la necessità di una programmazione che superi i concetti fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari. Si era, inoltre, chiesto un riordino della materia, coordinando la stessa con i criteri definiti dalla legge n. 534 del 1996, in particolare contemperando storicità ed innovatività, favorendo il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentendo una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti in grado di garantire un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione dei giovani.
  Ricorda poi come, nella medesima seduta, il rappresentante del Governo aveva evidenziato l'impegno a ridefinire i criteri di riparto dello stanziamento, tenendo conto delle indicazioni della Commissione.
  Ritiene dunque che occorra una prima riflessione complessiva sull'argomento, che tenga conto anche delle previsioni introdotte dall'articolo 1, commi 382, 383 e 385, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto, con riferimento alle istituzioni culturali riconosciute e finanziate dalla legge n. 534 del 1996, di cui al capitolo n. 3671, l'adozione, entro 12 mesi di un regolamento di delegificazione, diretto a razionalizzare l'intera normativa.
  Per quanto concerne le risorse disponibili per il 2014, ricorda che le stesse ammontano, a seguito di alcuni accantonamenti disposti dal MEF, a 10.474.609 euro.
  Rispetto allo stanziamento disposto per il 2013 (decreto interministeriale n. 8 novembre 2013, allegato allo schema), pari a 9.641.296 euro, si registra un incremento dell'8,6 per cento. Al riguardo segnala che la premessa dello schema (nonché la relazione illustrativa) indica, erroneamente, un incremento pari al 5,4 per cento e che ciò è attribuibile al fatto di aver preso a base di calcolo non l'importo effettivamente ripartito ai sensi del citato decreto interministeriale n. 8 novembre 2013, bensì quello presente nello schema di riparto (Atto del Governo n. 17), superiore di 300.000 euro. La riduzione di 300.000 euro risulta essere stata operata interamente a valere sui «Contributi per il Pag. 85funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale», ai quali, in base al decreto interministeriale 8 novembre 2013, risultano assegnati 204.361 euro (anziché 504.361 euro, come previsto dallo schema di riparto).
  Con riferimento a tale riduzione, segnala che, benché la premessa del decreto di riparto 2013 evidenzia che la variazione è stata effettuata sulla base di uno specifico emendamento nell'ambito dell'iter di formazione della legge di assestamento 2013, con il quale veniva approvata la richiesta di trasferimento di 300.000 euro dal capitolo 3670 al capitolo 3671, la stessa è sì riscontrabile nel decreto di ripartizione in capitoli della legge di assestamento 2013 (decreto ministeriale 21 ottobre 2013), ma non era presente nel disegno di legge, né risulta essere derivata dall'approvazione di emendamenti durante l'esame parlamentare. Ritiene quindi che sarebbe utile, a tale proposito, acquisire spiegazioni chiarificatrici da parte del rappresentante del Governo in merito alle ragioni della decurtazione operata.
  Per quanto riguarda la ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2014, ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che si è ritenuto di procedere distribuendo equamente l'incremento (del 5,4 per cento).
  Rileva poi, nello specifico dell'articolato, che l'articolo 1 dello schema in esame reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire – pari, come già indicato, a 10.474.609 euro –, nonché dell'ammontare delle risorse destinate alla voce «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», per un totale di 7.336.162 euro: per tale voce è indicata, altresì, la sottoripartizione tra singoli destinatari (o gruppi di destinatari), con l'importo a ciascuno di essi spettante.
  Con riferimento poi all'articolo 2, rileva che lo stesso reca la ripartizione delle rimanenti somme, pari ad 3.138.447 euro.
  Sottolinea poi che la relazione illustrativa fa presente che il gruppo di contributi di cui all'articolo 1 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione – le cui procedure sono appena iniziate –, e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali. Si tratta, nel primo caso, dei contributi per: convegni culturali, pubblicazioni e per le edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale.
  Precisa poi che, per quanto concerne il gruppo delle cinque importanti istituzioni culturali, si tratta dei contributi per: Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione «La Biennale» di Venezia; Fondazione «La Triennale» di Milano; Fondazione «La Quadriennale» di Roma.
  Rileva inoltre che, per quanto concerne la ripartizione disposta dall'articolo 2, la relazione illustrativa, fatto presente che il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico, pari per il 2014 a 79.365,00 euro, è da attribuire a seguito di bando e di conseguente valutazione, evidenzia che la Direzione generale per gli archivi ha comunicato che dispone di alcuni progetti inseriti nel piano di ripartizione 2013 che, per mancanza di fondi, non sono stati finanziati. Specifica poi che, in quanto la dichiarazione di ammissibilità al contributo è avvenuta prima del 15 agosto 2012 – data a partire dalla quale i contributi per interventi conservativi volontari, che riguardano anche gli archivi in questione, sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 77, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) – il Ministro ritiene che gli stessi siano finanziabili.
  Ricorda, al riguardo, che nel parere espresso sullo schema di riparto relativo al 2013, si era sottolineata la necessità di valutare concretamente il grave rischio che la sospensione dei contributi per Pag. 86interventi conservativi volontari avrebbe prodotto a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzare successivamente al 2013.
  Precisa che, allo schema, sono utilmente allegati i piani di spesa da cui si evincono i beneficiari, nel 2013, delle voci relative a convegni (112.000 euro complessivi), pubblicazioni (167.663 euro complessivi), Edizioni nazionali (209.166 euro complessivi), biblioteche non statali (204.661 euro complessivi – e non, come erroneamente riportato, 204.361 euro), scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano (59.458,00 euro complessivi), archivi privati di notevole interesse storico nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici (con assegnazione alle soprintendenze archivistiche, 75.324 euro complessivi). Sottolinea, in particolare, che la documentazione riferibile ai beneficiari dei contributi per gli archivi contiene anche l'importo richiesto, che registra una differenza rispetto agli importi effettivamente erogati pari a 222.420 euro.
  Segnala infine che, nella documentazione predisposta dagli uffici, alla quale rimanda per ulteriori approfondimenti, è riportata la ripartizione disposta dagli articoli 1 e 2 dello schema di decreto, a raffronto con gli importi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013.

  Simone VALENTE (M5S) osserva come le norme contenute nel provvedimento in esame non costituiscano un'inversione di tendenza rispetto al passato, essendo lo stanziamento disposto per il 2013 inferiore a quello previsto nel 2008. Evidenzia, quindi, che, a suo avviso, non sarebbero state rispettate le condizioni poste nel parere fornito dalla Commissione nella seduta del 31 luglio 2013, con riferimento alla definizione di nuovi criteri di riparto dello stanziamento, con particolare riferimento a quello relativo all'analisi e alle valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni. Osserva, inoltre, che il decreto in esame, che sarebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio, necessiterebbe di un dibattito approfondito e di un'analisi che, ad oggi, non è possibile portare a compimento. Auspica che, in merito, si possa instaurare un proficuo ed efficace confronto con il Governo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene, al contrario, che il decreto in esame costituisca un'inversione di tendenza rispetto al passato e auspica che il Governo si impegni a individuare criteri uniformi e regole coerenti, anche a favore delle numerose realtà virtuose che promuovono la cultura italiana nel Paese non destinatarie di finanziamenti. Ricorda, in proposito, la farraginosità delle procedure necessarie per l'erogazione dei finanziamenti, soggette a tempi tecnici defatiganti.

  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU deposita agli atti della Commissione un quadro sinottico degli interventi finanziati dal Ministero a supporto delle istituzioni culturali per l'anno finanziario 2013, già depositato presso la 7a Commissione del Senato. Esprime, quindi, la disponibilità del Governo a intervenire sull'intera materia dei contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, procedendo a una revisione dei criteri finora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari.

  Irene MANZI (PD), relatore, ringrazia il sottosegretario per la documentazione depositata e per la disponibilità dimostrata.

  Giancarlo GALAN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

  La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Pag. 87Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 95.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Irene MANZI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con due raccomandazioni sul provvedimento in esame. Ricorda, quindi, come la prima raccomandazione preveda che il Governo valuti l'opportunità di assumere le necessarie iniziative dirette a introdurre una nuova disciplina complessiva della materia dei contributi ad enti, fondazioni ed altri soggetti operanti nel settore della cultura, al fine di garantire organicità nella erogazione ed efficacia nella destinazione dei medesimi; mentre la seconda raccomandazione prevede che il Governo provveda a riferire alle Commissioni parlamentari competenti l'esito della suddetta valutazione entro il mese di giugno 2014, al fine di consentire l'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi in tempo utile per l'utilizzazione dei nuovi criteri e procedimenti, già a partire dal prossimo esercizio finanziario.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver affermato di ritenere l'attività d'opposizione del suo gruppo duttile e utile per gli interessi comuni, chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di trasformare le predette raccomandazioni in condizioni, in maniera tale che risulti rafforzata l'attività di indirizzo della Commissione.

  Giancarlo GALAN, presidente, chiarisce che nel presente parere le raccomandazioni non sono tese ad una modifica del testo in esame, caso per il quale sarebbe prevista l'eventuale apposizione di condizioni, bensì ad un comportamento da tenersi successivamente da parte del Governo.

  Milena SANTERINI (PI), dopo aver ringraziato la relatrice Manzi per il lavoro svolto, preannuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con raccomandazioni testé illustrata. Rileva, tuttavia, come il parere approvato dalla VII Commissione sul precedente atto del Governo n. 17, che ha provveduto a ripartire i medesimi contributi per l'anno 2013, riportasse le medesime argomentazioni concernenti i criteri da utilizzare per il futuro nell'attribuzione dei contributi per gli enti finanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ritiene, comunque, che anche il criterio storico, in base al quale vengono erogati i contributi, possa avere rilevanza, associato ad altri, ed in particolare al criterio meritocratico ed a quello della trasparenza del procedimento di assegnazione delle risorse. Sottolinea comunque come, anche quest'anno, i tempi di predisposizione dello schema di riparto e di presentazione dello stesso alle Camere non siano stati sufficientemente tempestivi.

  Simone VALENTE (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, voto contrario alla proposta di parere favorevole della relatrice, Pag. 88per i motivi già indicati nella precedente seduta antimeridiana.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver apprezzato il chiarimento del presidente Galan in merito alla modalità di formulazione della proposta di parere, chiede che, comunque, la prima raccomandazione sia espressa in termini più cogenti nei confronti del Governo, in analogia con quanto previsto dalla seconda raccomandazione inserita nel parere.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI), dopo aver ringraziato la collega Manzi per il prezioso lavoro svolto, esprime, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con raccomandazioni. Ricorda come, già nel luglio 2013, la VII Commissione abbia sottolineato la necessità di revisionare i criteri dei contributi stanziati ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Aggiunge, quindi, che il rappresentante del Governo, in quella sede, ha confermato l'impegno anche per quanto attiene alle iniziative e progetti volti all'occupazione giovanile. Ritiene pertanto necessaria una attenta riflessione, al fine di erogare le risorse disponibili, valutando anche i risultati raggiunti dagli enti, associazioni ed altre istituzioni beneficiarie dei contributi.

  Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato anch'ella la relatrice Manzi, ricorda come il proposito da perseguire nell'erogazione dei contributi degli enti sovvenzionati dal MIBACT sia quello di non distribuire a pioggia le risorse, bensì di concentrarle per finalità meritevoli. Annuncia quindi voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con raccomandazioni, esposta dalla relatrice, esprimendo, altresì, avviso favorevole sulla proposta di modifica della stessa indicata dal collega Palmieri.

  Irene MANZI (PD) recependo l'indicazione dell'onorevole Palmieri, riformula la prima raccomandazione della sua proposta di parere nel senso da quest'ultimo indicato, prevedendosi che il Governo provveda ad assumere le necessarie iniziative già illustrate.

  Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime l'avviso favorevole del Governo sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, così come riformulata.
  Rileva, inoltre, come il Governo concordi con l'esigenza di una organica riflessione, da condurre insieme al Parlamento, sui finanziamenti che il Ministero eroga a fondazioni, istituti, enti e altri organismi operanti nel campo della cultura. In tale senso, si dichiara pienamente disponibile a concorrere attivamente a tale riflessione, con l'obiettivo di giungere ad una riforma della normativa vigente in materia, che definisca criteri nuovi, fondati sulla trasparenza, sull'efficacia e sulla verifica e sull'impiego dei contributi erogati. Rileva poi come, del resto – come è stato già ricordato – un importante riferimento in materia è costituito dalle norme della legge di stabilità per il 2014, che hanno dettato princìpi e criteri direttivi chiari e puntuali per la riforma della legge n. 534 del 1996, concernente i contributi triennali agli istituti culturali. Ritiene quindi che tali princìpi e criteri direttivi potrebbero rappresentare il riferimento anche per la auspicata riforma della materia oggi in esame.
  Ribadisce, infine, quanto allo schema di decreto in discussione, che il Ministero ha ritenuto di non potersi discostare dall'applicazione del criterio storico, rispettando cioè, nella sostanza, l'equilibrio fra i diversi contributi quali – a suo tempo – decisi dal legislatore con le diverse leggi ad hoc, dal momento che l'adozione di qualsiasi differente criterio avrebbe potuto essere tacciata di arbitrarietà.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con raccomandazioni, della relatrice, così come riformulata (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.30.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

  Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che sul testo delle proposte di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, non sono stati ancora espressi i pareri da parte delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio). Peraltro comunica che nella giornata di ieri ha ricevuto una lettera da parte del Presidente della Commissione V, onorevole Boccia, nella quale dopo aver ricordata i profili critici individuati dalla relazione tecnica sul provvedimento, come vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, invita la Commissione, ferma restando la necessità di acquisire preliminarmente ulteriori elementi conoscitivi in ordine a tali aspetti evidenziati dalla relazione tecnica, a valutare la possibilità di adottare un nuovo testo, al fine di superare le criticità che il provvedimento in esame presenta sul piano finanziario.

  Irene MANZI (PD), relatore, ricorda che, come segnalato dal Presidente, la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul provvedimento in esame non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Precisa che ciò avviene in quanto la predetta relazione tecnica, pur non consentendo di determinare con esattezza l'ammontare delle attività e delle passività dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense, che devono essere trasferite al comune di Vico Equense, evidenzia, comunque, che le citate passività superano le attività. In particolare, specifica che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che – nell'esposizione debitoria dell'Istituto – devono essere considerati anche 302.194,64 euro, relativi al mancato versamento di contributi previdenziali e relativi interessi e sanzioni. Aggiunge che il medesimo Dipartimento sottolinea che la stessa relazione non espone un'analisi sufficientemente esaustiva degli effetti finanziari derivanti dalla proposta di legge in esame, con particolare riferimento alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 2, e non fornisce, con riguardo al personale in forza all'Istituto, elementi conoscitivi ulteriori, in particolare, chiarendo se le due unità assunte con contratto part-time appartengano al comparto pubblico o privato, se siano state assunte a tempo indeterminato o determinato e quale sia il relativo inquadramento. Rileva inoltre che il suddetto Dipartimento ritiene che il peggioramento dei saldi di finanza pubblica, derivante da tale provvedimento, potrebbe essere sterilizzato qualora gli oneri che discendono da tale subentro fossero sostenuti dal Comune nel rispetto del patto di stabilità interno.
  Chiede quindi al Governo di esprimersi su come superare l’impasse determinatasi sulle proposte di legge in esame, verificando quali possano essere le eventuali proposte emendative da approvare, al fine di risolvere le criticità evidenziate nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato e consentire così la conclusione del procedimento in Commissione.

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  Il sottosegretario Roberto REGGI si impegna a valutare nei prossimi giorni quanto rappresentato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dal presidente della V Commissione, al fine di verificare la possibilità di predisporre, sentito il comune di Vico Equense, emendamenti al testo in esame – come richiesto dalla relatrice – che risolvano le criticità emerse sul provvedimento.

  Giancarlo GALAN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

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