CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2014
206.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 26 marzo 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6).
(Rinvio dell'esame).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, fa presente che l'onorevole Leone, relatore sulla domanda di autorizzazione in oggetto, ha segnalato l'esigenza di avere a disposizione un tempo adeguato per svolgere un attento esame della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e predisporre la relazione introduttiva.
  Fa altresì presente che l'onorevole Genovese ha manifestato l'intenzione di essere ascoltato dalla Giunta. Ritiene che a tale audizione sia opportuno procedere dopo che l'onorevole Leone avrà svolto la sua relazione.

  Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia come la quantità degli atti relativi alla questione in esame richieda adeguati spazi di approfondimento e di confronto in sede di Giunta. A tal fine potrebbe essere opportuno definire sin d'ora un calendario delle sedute da dedicare all'esame della domanda di autorizzazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rilevato che il tema dell'organizzazione dei lavori potrà essere affrontato in sede di ufficio di presidenza, non essendovi obiezioni rinvia l'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale (n. 953/2012 RGNR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi (doc. IV-ter, n. 10).
(Esame e rinvio).

  Antonio LEONE (NCD), relatore, ricorda che la domanda in titolo riguarda dichiarazioni del deputato Bossi rese durante Pag. 8una manifestazione politica il 29 dicembre 2011, e diffuse a mezzo stampa e su siti internet.
  A seguito di numerosi esposti di cittadini italiani, l'onorevole Bossi è indagato per il reato di offesa all'onore del Presidente della Repubblica (articolo 278 c.p.), con l'aggravante della discriminazione etnica, e di vilipendio delle Istituzioni costituzionali (articolo 290 c.p.).
  In relazione ai suddetti capi di imputazione è stato necessario richiedere l'autorizzazione a procedere da parte del Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 313 c.p, effettivamente concessa con decreto del 15 giugno 2012.
  La questione viene all'esame della Giunta in quanto lo scorso 21 giugno 2013, l'autorità giudiziaria – nel respingere l'eccezione sollevata in giudizio dall'interessato volta a far valere l'insindacabilità delle medesime affermazioni – ha trasmesso gli atti alla Camera per le conseguenti deliberazioni.
  Il deputato interessato ha altresì sollecitato l'esame della questione lo scorso 4 marzo 2014, evidenziando al riguardo che la procura della Repubblica di Bergamo ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il Giudice per le indagini preliminari – decorso il termine di legge per la sospensione del giudizio – ha conseguentemente fissato l'udienza preliminare per il prossimo 10 aprile 2014.
  La difesa dell'imputato – oltre a rilevare vizi nel procedimento di richiesta dell'autorizzazione a procedere di competenza del ministro – invoca nel caso di specie l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare sostenendo che le dichiarazioni rese dall'on. Bossi sono state decontestualizzate, in quanto le stesse venivano pronunciate nell'ambito di un comizio tenuto da Bossi nella sua qualità di segretario federale della Lega Nord e richiamando argomenti cari al movimento politico.
  Il GIP ha ritenuto però non fondata l'eccezione in base ad alcune argomentazioni. In primo luogo ha affermato che nel caso in esame non è stata fornita alcuna dimostrazione che le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi il 29 dicembre 2011 costituissero la prosecuzione extra moenia dell'attività del parlamentare, né è stato individuato uno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato di cui esse costituissero sostanziale riaffermazione. In secondo luogo, ha argomentato che non è apparso significativo il richiamo della sostanziale corrispondenza tra le espressioni pronunciate dall'onorevole Bossi nel corso del comizio e la complessiva attività politica svolta dalla rappresentanza parlamentare della Lega Nord, di cui l'onorevole Bossi era in quel momento il segretario federale. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249 del 2006 (che ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera in relazione a dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi per le quali era stato condannato per vilipendio alla bandiera nazionale) non è sufficiente ai fini dell'operatività dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il mero collegamento con l'attività altrui, non configurando l'articolo 68 una «sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente a un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli iscritti al gruppo medesimo».
  Infine, rileva il giudice come l'uso del turpiloquio non possa in alcun modo essere considerato funzionalmente connesso con alcuna forma di esercizio delle funzioni parlamentari. Come chiarito nella citata sentenza n. 249 del 2006 «l'immunità parlamentare è riservata alle opinioni e non può essere estesa sino a comprendere gli insulti, solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche». Poiché l'uso delle espressioni sconvenienti nei lavori delle Camere è vietato dai Regolamenti parlamentari, se ne deduce che il turpiloquio non fa parte delle modalità con le quali si può concretizzare l'esercizio delle funzioni parlamentari; a fortiori le stesse espressioni non possono essere ritenute Pag. 9esercizio della funzione parlamentare quando sono usate al di fuori delle Camere stesse.
  Si può ricordare che la relazione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare, elaborata dalla Giunta per le autorizzazioni nella XVI legislatura, ha formulato un indirizzo per cui «le affermazioni e le dichiarazioni a stampa di carattere politico-parlamentare rese da un deputato sono in sé generalmente collegate alla funzione, purché non debordino nell'insulto o nell'espressione che non sarebbe consentita nelle formali sedi della Camera».
  In altre parole, il principio generale per cui la funzione parlamentare necessita di forme corrette si declina nel senso che l'esercizio delle funzioni rappresentative non può assumere extra moenia forme lessicali più disinvolte, licenziose ed aspre di quelle consentite intra moenia.
  Quanto all'uso di un'espressione ritenuta ingiuriosa dall'autorità giudiziaria – il riferimento è al termine «terùn» – si segnala che la Corte di cassazione ne ha riconosciuto la natura offensiva rinvenendo nell'espressione «una connotazione odiosamente razzista» (Cass. Pen. Sez. V, n. 42933 del 21 novembre 2011) ed affermando come non «possano essere qualificate come “libera manifestazione del pensiero” espressioni di incontestabile (e incontestata) valenza offensiva (...) tra le quali, in particolare, l'epiteto “terrone”, correttamente ritenuto, nell'impugnata sentenza, come carico di significato dispregiativo, siccome implicante il concetto che la provenienza di taluno dall'Italia meridionale sia di per sé indice di “inferiorità culturale, economica e quasi antropologica” (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8372 del 20 febbraio 2013).
  Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Elezione di un Segretario