CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 marzo 2014
197.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 12 marzo 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA, indi del vicepresidente Antonio LEONE.

  La seduta comincia alle 15.10.

Variazioni nella composizione della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica la nomina a componente della Giunta della deputata Gea Schirò, in luogo dell'onorevole Domenico Rossi, dimissionario in quanto entrato a far parte del Governo.

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Milo e di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 5).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 febbraio 2014.

  Antonio LEONE, Presidente, ricorda che, nella seduta del 27 febbraio 2014, la Giunta aveva convenuto sulla necessità – evidenziata dal relatore – di acquisire le due annotazioni della polizia giudiziaria delegata alle indagini del 24 dicembre 2013 e del 16 gennaio 2014 che, contrariamente a quanto indicato nella richiesta dell'autorità giudiziaria, non erano allegate alla medesima e la copia del decreto del pubblico ministero con cui dispone l'acquisizione dei tabulati.
  L'autorità giudiziaria ha trasmesso i suddetti documenti nella giornata di ieri, martedì 11 marzo.

  Paola CARINELLI (M5S), relatore, ritiene opportuno soffermarsi preliminarmente su due questioni concernenti la competenza di quest'organo a valutare la domanda in titolo.Pag. 7
  La prima questione – sulla quale appare opportuno assumere una formale decisione – sorge in relazione alla posizione del senatore Milo, nei cui confronti la procura della Repubblica richiede di acquisire i tabulati sia per il periodo in cui era deputato, sia per il periodo successivo in cui è divenuto membro del Senato.
  La seconda questione si pone, invece, in relazione alla posizione di Marco Pugliese, nei cui confronti la richiesta di acquisire i tabulati riguarda sia il periodo in cui era deputato, sia il periodo in cui è cessato dal mandato.

  Antonio LEONE, Presidente, invita i componenti della Giunta a valutare l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta ogni deliberazione in merito al riparto di competenze con il Senato con riguardo alla posizione del senatore Milo e di procedere in questa sede all'esame della domanda con riferimento alla sola posizione dell'onorevole Pugliese. Avverte che quest'ultimo, ritualmente informato dell'ordine del giorno della seduta, ha preannunciato che non intende avvalersi della facoltà di fornire alla Giunta ulteriori chiarimenti.

  Anna ROSSOMANDO (PD) concorda con la proposta del presidente Leone, atteso che appare prima facie evidente l'incompetenza della Giunta della Camera in merito alla richiesta riferita al senatore Milo, in assoluta aderenza al precedente di questa legislatura riguardante il senatore Verdini, di cui al doc. IV, n. 2. Non sussistono, quindi, controindicazioni a decidere contestualmente sulle questioni di competenza e sul merito già nella prossima seduta.

  Paola CARINELLI (M5S), relatore, aderendo all'invito del presidente, illustra la seconda questione procedurale, relativa al potere del Parlamento di autorizzare l'acquisizione di tabulati per utenze che sono nella disponibilità di un soggetto che non è più membro delle Camere.
  Ricorda che, essendo stato il Pugliese deputato dal 22 aprile 2008 al 14 marzo 2013, i dati relativi al periodo successivo sono sicuramente acquisibili dall'autorità giudiziaria senza alcuna preventiva autorizzazione.
  Per il periodo antecedente, occorre interpretare l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che inserisce «l'acquisizione di tabulati» nel novero dei provvedimenti la cui esecuzione è subordinata ad ’autorizzazione preventiva’ solo se il destinatario possiede lo status di parlamentare al momento della richiesta.
  Ne consegue, ad esempio, che – ai sensi dell'articolo 4 – non è necessaria alcuna autorizzazione per sottoporre ad intercettazioni un soggetto che non è più deputato o che non lo è ancora: in questo senso si esprime la Corte costituzionale (ordinanza n. 379 del 2007) ed anche i precedenti parlamentari sono coerenti con questa logica.
  L'acquisizione di tabulati si differenzia però rispetto agli altri provvedimenti indicati dall'articolo 4, in quanto presenta la particolarità che la sua ’attuale’ esecuzione si riverbera sul passato: «è notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma – se si tratta di apparecchi mobili – anche il cosiddetto «tracciamento», vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio» (C. cost. n. 188/2010).
  Non risultando analoghe richieste nei precedenti parlamentari, a fini ermeneutici soccorrono due elementi che depongono in senso favorevole alla competenza del Parlamento sulla richiesta in oggetto.
  Il primo elemento è di adesione all'interpretazione dell'organo giudiziario richiedente, che ha inteso applicare la disposizione nel senso che occorra l'autorizzazione parlamentare, basandosi sulla qualifica di parlamentare dell'indagato nel periodo cui i tabulati si riferiscono.
  Il secondo elemento interpretativo è di carattere sistematico. L'articolo 6 della medesima legge n. 140 del 2003 prevede testualmente che se le intercettazioni o i tabulati siano stato acquisiti durante lo svolgimento del mandato parlamentare – Pag. 8e dunque «indirettamente» – occorre l'autorizzazione parlamentare per il loro uso processuale, anche se l'interessato non è più membro del Parlamento.
  In altri termini, qualora i tabulati siano acquisiti aliunde nel fascicolo processuale e il giudice per le indagini preliminari ne ritenesse necessario l'uso processuale, questi sarebbe tenuto a chiedere la relativa autorizzazione parlamentare, ai sensi del citato articolo 6, comma 2.
  Sarebbe illogico dunque negare la competenza sulla domanda di acquisizione dei tabulati per un ex parlamentare quando invece occorre comunque un'autorizzazione parlamentare per l'uso processuale dei tabulati del medesimo soggetto già acquisiti agli atti.
  Per tali ragioni ritiene sussistere la competenza della Giunta ad esaminare nel merito la domanda riferita all'onorevole Pugliese, che appare estremamente sintetica nelle sue motivazioni.
  Richiamando la giurisprudenza costituzionale, e segnatamente la pronuncia n. 188 del 2010 in ordine al dovere per l'autorità giudiziaria «di indicare nella richiesta gli «elementi» su cui essa «si fonda», con ciò evocando, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare», ricorda che la Giunta ha chiesto di acquisire ulteriori atti del procedimento giudiziario, che sono effettivamente pervenuti martedì 11 marzo.
  Dalla copia del decreto di esibizione dei tabulati emesso dal pubblico ministero nei confronti dei gestori telefonici si evince che la richiesta riguarda il periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013. Come già segnalato, la Camera potrà esprimersi solo con riguardo al periodo in cui l'interessato era membro del Parlamento ovvero fino al 14 marzo 2013.
  Nell'informativa della polizia giudiziaria del 24 dicembre 2013 si formula la richiesta di acquisire i tabulati telefonici in ragione di evidenze investigative supportate dalla captazione di comunicazioni telefoniche (non intercorrenti tra parlamentari) e dell'acquisizione di documentazione, anche da parte degli uffici parlamentari competenti.
  Secondo le annotazioni del nucleo dei carabinieri, tali elementi riscontrano l'ipotesi investigativa secondo cui i parlamentari avrebbero «presentato fatture al servizio per le competenze dei parlamentari per prestazioni fisioterapiche mai effettuate, a maggior ragione se si considera che il centro era chiuso da più di tre anni (le fatture sono riferite al 2011 e 2012) e che le prestazioni fatturate (...) erano per trattamenti da effettuarsi con macchinari non trasportabili (..)».
  Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara che, pur essendo già maturato un orientamento, svolgerà nella prossima seduta un intervento per esprimere la posizione del suo gruppo in ordine sia alla deliberazione di carattere procedurale sia a quella di merito.

  Antonio LEONE, Presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame aduna successiva seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 febbraio 2014.

  Antonio LEONE (NCD), Presidente e relatore, ricorda che il 13 novembre 2013 ha svolto la relazione introduttiva e ha avuto luogo l'audizione dell'interessato, che ha prodotto altresì una memoria difensiva. Pag. 9Nella seduta del 12 febbraio, in qualità di relatore, ha poi formulato la proposta di deliberare che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Il seguito dell'esame era stato quindi rinviato con l'intesa di procedere nell'odierna riunione alla relativa deliberazione.
  Comunica che, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine di prendere contatti con la parte attrice, ha ricevuto una lettera da quest'ultima che sembra dichiararsi disponibile ad una composizione stragiudiziale della controversia. Analogo intendimento è stato formalmente espresso – comunicandolo anche al presidente La Russa – nella giornata odierna dall'onorevole Rosso. Le parti hanno rimesso la definizione dell'eventuale accordo ai loro rappresentanti legali.
  Pertanto, se non vi sono obiezioni, l'esame del documento è sospeso in attesa degli esiti del tentativo di conciliazione.

  Anna ROSSOMANDO (PD), concordando con la proposta testé formulata, si riserva di acquisire ulteriori informazioni al riguardo direttamente dai legali delle due parti per darne tempestiva comunicazione alla Giunta.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale (n. 953/2012 RGNR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi, pendente presso il tribunale di Bergamo (doc. IV-ter, n. 10).
(Rinvio dell'esame).

  Antonio LEONE (NCD), Presidente e relatore, in relazione all'andamento degli odierni lavori parlamentari ed alla necessità di consentire ai membri della Giunta di esaminare la nutrita documentazione che afferisce a tale richiesta, ne rinvia l'esame ad una successiva seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 febbraio 2014, alla pagina 4, colonna di sinistra, undicesimo rigo, sostituire le parole «(Seguito dell'esame e rinvio)» con le seguenti: «(Seguito dell'esame e conclusione)».