CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
191.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 marzo 2014.

Audizione dei rappresentanti del Centro Studi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2012, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.35.

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DL 2/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2149 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD) relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2149, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2014, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione.
  Ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, oppure, come nel caso dell'ultimo decreto-legge in materia (il decreto-legge n. 114 del 2013), per tre mesi.
  Segnala, quindi come, a differenza dei precedenti provvedimenti in materia, le disposizioni di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia sono suddivisi per area geografica.
  Passa quindi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 13 articoli, evidenziando come l'articolo 1 rechi la proroga, dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Europa.
  Il comma 1 autorizza la spesa di 40.761.553 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani; ricorda che si tratta delle seguenti missioni: Multinational Specialized Unit (MSU); European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO); Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani.
  Il comma 2 autorizza la spesa di 136.667 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza la spesa di 2.955.665 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
  Il comma 4 autorizza la spesa di 721.660 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 61.490 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
  Il comma 5 autorizza la spesa di 131.738 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità).
  Il comma 6 autorizza la spesa di 8.722.998 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.Pag. 40
  L'articolo 2 reca la proroga, dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Asia.
  Il comma 1 autorizza, dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 235.156.497 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan.
  Il comma 2 autorizza la spesa di 9.056.445 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità).
  Il comma 3 autorizza la spesa di 352.579 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
  Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 81.523.934 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force.
  Il comma 5 autorizza la spesa di 1.216.652 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 15 unità.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 60.105 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).
  Il comma 7 autorizza la spesa di 63.240 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
  Il comma 8 autorizza la spesa di euro 185.495 per la prosecuzione della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia.
  L'articolo 3 reca la proroga, dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa.
  Il comma 1 autorizza la spesa di 5.118.845 euro volta a consentire la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (100 unità).
  Il comma 2 autorizza un'ulteriore spesa di 132.380 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.
  In tale contesto segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale autorizza, dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 2.895.192 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM Libya). Al riguardo, la relazione tecnica specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 30 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.
  Il comma 4 autorizza la spesa 25.124.097 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria.
  Il comma 5 autorizza la spesa di 7.062.139 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata Pag. 41EUTM Somalia, EUCAP Nestor nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale.
  Il comma 6 autorizza la spesa di euro 1.337.010 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali.
  Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca, relativamente al 2014, un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 ai sensi della Risoluzione ONU n. 1973 (2011).
  L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, introduce taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge.
  In particolare la norma prevede che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014 (data di scadenza del decreto-legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. Stabilisce altresì che la relazione sia integrata «dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani».
  L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.
  In particolare, il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge.
  Il comma 2 autorizza, dal 1o gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
  Il comma 3 autorizza, dal 1o gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014 la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, volti a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. In particolare, la disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di euro 1.200.000 per la missione in Afghanistan, euro 1.600.000 per la missione in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 per il Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia. Ricorda che, come precisato nella relazione illustrativa, si tratta di attività di cooperazione civile militare (CIMIC) intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
  Il comma 4 autorizza per il 2014 il Ministero della difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito, autorizzando, per le Pag. 42sole finalità di cui alla lettera a), la spesa di euro 805.000 per la rimessa in efficienza di mezzi e l'acquisto di materiali vari da cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica Federale Somala, incluso gli oneri per la consegna degli stessi. Tali cessioni sono le seguenti:
   a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento;
   b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteo-nivologico;
   c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;
   d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.

  L'articolo 5 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009 ed all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In forza di tali rinvii:
   è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;
   alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (o altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);
   si applicano le disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore;
   è consentito, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, attingendo a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti;
   per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a Pag. 43formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che, per le missioni di cui al medesimo decreto-legge, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:
   98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

  In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.
  Nello specifico fa riferimento:
   alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
   alla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
   alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano.

  Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina.Pag. 44
  I commi 4-bis e 4-ter, introdotti dal Senato, riguardano rispettivamente, la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici nei ruoli della Polizia di Stato.
  Nello specifico, il comma 4-bis prevede, fino al 2018, che la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri continua a essere di nove anni.
  Il comma 4-ter, attraverso la sostituzione della tabella relativa ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, modifica la pianta organica dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato riducendo di 16 unità il ruolo degli ingegneri e aumentando, sempre di 16 unità quello dei biologi, al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, in particolare in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali.
  L'articolo 6 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, prevede:
   l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate;
   che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;
   l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»;
   la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;
   la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione;
   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;
   l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza Pag. 45eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  L'articolo 7, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In sintesi, le disposizioni richiamate dalla norma autorizzano gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Inoltre le norme cui si fa rinvio dispongono la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
  Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4 8 e 9 del decreto-legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 8, comma 1, autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2014 la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan, nonché in Paesi ad essi limitrofi.
  Nel corso dell'esame del provvedimento sono stati aggiunti tre periodi finali, in base ai quali, con gli stanziamenti del comma 1, verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile, nonché alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio dell'ONU).
  Il comma 2 autorizza, per il periodo 1o gennaio al 30 giugno 2014, la spesa di 700.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge n. 58 del 2001.
  L'articolo 9, al comma 1, prevede una spesa complessiva di 1.110.160 euro, nel primo semestre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in Paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.
  Secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, si tratta principalmente di:
   a) iniziative riguardanti la Libia (553.855 euro), tra le quali il potenziamento nella gestione dei flussi migratori misti (300.697 euro), l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla Libia a Roma (102.844 euro), il sostegno al dialogo e alla riconciliazione nazionale Pag. 46(100.024 euro), un seminario sulla condizione delle donne (50.290 euro);
   b) interventi per la Siria (207.782 euro), tra cui una conferenza del core group Amici della Siria a Roma (100.996 euro) e un progetto per la riconciliazione nazionale e l’institution building (106.786 euro);
   c) interventi per il Libano (100.996 euro), relativi all'organizzazione di una Conferenza ministeriale a Roma dell'ISG (International Support Group) e di potenziali donatori per il Libano;
   d) spese di personale (99.527 euro) relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
   e) contributi (148.000 euro) per campagne archeologiche e conservazione dei beni culturali.

  Il comma 2 integra di euro 2.000.000 gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, ai fini della realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza. Gli interventi sono destinati ai Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America centrale.
  Il comma 3 destina 800.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione all'UN Staff college di Torino (centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite), all'Unione del Mediterraneo e al segretariato della IAI (Iniziativa adriatico-ionica).
  Il comma 4 autorizza la spesa di euro 2.618.406 per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali.
  Il comma 5 autorizza una spesa di 12.742.128 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, nei territori ad alto rischio.
  Secondo la relazione tecnica gli interventi operativi di emergenza sono concentrati in Iraq (4.170.945), Afghanistan (3.594.695), Libano (709.718), Libia (1.658.891), Yemen (868.195), Pakistan (267.498), Egitto (414.995); Repubblica democratica del Congo (193.098), Territori Palestinesi (Gerusalemme, 187.498) e Arabia Saudita (376.595).
  Il comma 6 autorizza la spesa di 11.500.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva («anche informatica» secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
  Il comma 7 prevede lo stanziamento di 1.369.262 euro per l'invio in missione o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  Il comma 8 fissa le somme, per il 2014 e il 2015, relative alla partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO a Bruxelles, autorizzata dalla legge n. 182 del 2002. A tal fine viene previsto lo stanziamento di 11.647.276 euro per il 2014 e 34.665.051 euro per il 2015. A copertura di tali oneri sono utilizzati pressoché interamente gli accantonamenti relativi al Ministero degli Pag. 47affari esteri del fondo speciale di conto capitale stabiliti dalla tabella B della legge di stabilità 2014.
  Il comma 9 autorizza le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC/OPCW) relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. A tali attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 10, comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, viene applicata la disciplina prevista dall'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché dall'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013, che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo dal 1o ottobre-31 dicembre 2013.
  In particolare, le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardano:
   le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestioni crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo;
   le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;
   le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan;

  Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:
   la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;
   la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

  Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del già citato decreto-legge n. 227 del 2012, nonché prevedendo la non applicazione, alle medesime iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
  In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
  Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione.
  Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.
  Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-Pag. 48legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
  Tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari può peraltro avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti.
  Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente decreto-legge n. 114 del 2013, di proroga delle missioni internazionali: in particolare si convalidano gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso.
  Il comma 3 integra l'articolo 3, comma 159, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), il quale ha istituito un fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, dotato di 10 milioni di euro annui. In tale contesto la disposizione specifica che il fondo è destinato anche alla sicurezza informatica di tali istituzioni nazionali.
  L'articolo 11 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati in 619.079.091 euro.
  A tali oneri si fa fronte:
   a) quanto ad euro 613.978.095 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;
   b) quanto ad euro 5.100.996 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 49

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, la proposta di legge C. 1069 Bossa, adottata come testo base dalla VII Commissione, cui è abbinata la proposta di legge C. 1164 Piccolo, recante «Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense».
  Preliminarmente segnala come l'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense sia stato istituito nel 1667, con il fine primario di provvedere all'educazione ed istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione, e sia stato dichiarato istituto di educazione e istruzione femminile ai sensi del regio decreto 18 novembre 1869, n. 2301, nonché ai sensi dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
  Passando al contenuto della proposta di legge C. 1069, la quale risulta quasi identica alla proposta di legge C. 1164, salvo per gli aspetti che saranno evidenziati, l'articolo 1 dispone, al comma 1, l'estinzione del predetto Istituto SS. Trinità e Paradiso.
  Tale misura è motivata, secondo le relazioni illustrative allegate al testo delle proposte di legge, dal fatto che l'Istituto si trova in una condizione di cronico disavanzo di bilancio, non svolge più alcuna attività educativa da oltre dieci anni, è non quindi più in condizione di perseguire i propri scopi istituzionali, come del resto testimoniato dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, già nel 2002, ha dichiarato l'esaurimento dello scopo statutario e ha richiesto la trasformazione dell'ente al Ministero della pubblica istruzione. In tale contesto, il trasferimento dei beni al Comuni rappresenterebbe l'unica soluzione per salvaguardare il valore artistico e storico di tale patrimonio immobiliare, per rispettare le volontà dei fondatori dell'Istituto e per venire incontro alle esigenze della collettività locale, che intende mantenere la funzione educativa e culturale dell'Istituto stesso.
  Inoltre le relazioni illustrative evidenziano lo stato di degrado dell'unico importante cespite immobiliare residuo dell'Istituto, costituito dalla sede istituzionale e dall'annessa Chiesa, dovuto all'impossibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e richiamano come in fattispecie simili si sia proceduto, in passato, alla soppressione di analoghe istituzioni e al trasferimento dei relativi beni a soggetti pubblici.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 stabilisce, in armonia con le norme generali che regolano lo scioglimento delle fondazioni a scopo benefico, che il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, dell'Istituto è trasferito al comune di Vico Equense, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto stesso. In tale contesto la proposta di legge C. 1069 specifica che il trasferimento avviene con il vincolo dell'indivisibilità e dell'inalienabilità dei beni trasferiti. A questo riguardo segnala come la proposta di legge C. 1164 indichi, all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, che i beni trasferiti sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune di Vico Equense.
  Il comma 3 prevede che le operazioni di consegna dei beni al comune sono svolte dal Presidente del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, previa intesa con il dirigente scolastico regionale per la Campania.
  Ai sensi del comma 4 il patrimonio trasferito al comune deve essere utilizzato per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto.
  Sempre per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione, segnala inoltre l'articolo 2, il quale stabilisce l'esenzione da ogni tributo del trasferimento del patrimonio dell'Istituto e degli atti relativi.
  Ricorda che la Commissione Finanze aveva già esaminato, sia nel corso della XIV Legislatura sia nel corso della XVI Legislatura, proposte di legge aventi contenuto del tutto analogo a quelle ora in esame, esprimendo su di esse parere favorevole. Pag. 50In particolare, durante la scorsa Legislatura la Commissione Finanze aveva espresso parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge C. 3772 Salvatore Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano, il cui iter parlamentare non poté tuttavia completarsi a causa della conclusione della Legislatura.
  Rileva quindi come la Commissione Cultura intenda chiedere il trasferimento alla sede legislativa dell'esame delle proposte di legge.

  Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come l'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense non svolga più alcuna attività educativa da oltre dieci anni, non essendo più quindi in condizione di perseguire i propri scopi istituzionali, come del resto testimoniato dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, già nel 2002, ha dichiarato l'esaurimento dello scopo statutario. Alla luce di tali considerazioni, chiede quale motivazione sia alla base della disposizione contenuta dall'articolo 1, comma 2, la quale prevede che il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto sia trasferito al comune di Vico Equense con il vincolo dell'indivisibilità e dell'inalienabilità dei beni trasferiti, anche in considerazione del fatto che tale vincolo sembra porsi in contraddizione con le recenti normative in materia di dismissione dei beni degli enti locali.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel considerare corretta la considerazione espressa dal deputato Paglia, fa tuttavia presente come la clausola dell'indivisibilità e dell'inalienabilità dei beni sia contenuta frequentemente nello Statuto delle fondazioni a scopo benefico, le quali derivano spesso da lasciti testamentari, e come quindi sia opportuno verificare tale circostanza anche nel caso di specie.
  Segnala, inoltre, come l'articolo 2 stabilisca l'esenzione da ogni tributo del trasferimento del patrimonio dell'Istituto e degli atti relativi, dettando una previsione che comporta quindi una rinuncia a maggior gettito, ma non una minore entrata erariale.
  Non ritiene quindi di esprimere rilievi sul provvedimento.

  Girolamo PISANO (M5S) sottolinea come il vincolo dell'indivisibilità e dell'inalienabilità dei beni, unitamente alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, in base alla quale il comune subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso, potrebbe dar luogo a un ingente aggravio degli oneri finanziari a carico del comune di Vico Equense.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, ricorda come, sia nel corso della XIV sia nel corso della XVI Legislatura, siano state presentate proposte di legge aventi contenuto del tutto analogo a quelle ora in esame, sulle quali la Commissione Finanze ha già espresso parere favorevole, e come i presentatori delle proposte di legge in esame abbiano concordato con il comune di Vico Equense la previsione del trasferimento del complesso immobiliare. Si dichiara peraltro disponibile a inserire nella sua proposta di parere un rilievo in materia.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa delle proposte di legge, già nel 2010 il Consiglio comunale di Vico Equense abbia chiesto, con propria deliberazione, il trasferimento del complesso immobiliare, con il vincolo di garantirne la massima valorizzazione funzionale.

  Marco CAUSI (PD) propone di inserire nel parere che sarà espresso dalla Commissione un'osservazione con la quale si chieda alla Commissione Cultura di valutare la congruità del vincolo di indivisibilità ed inalienabilità previsto dal testo base in relazione alla possibilità, per il comune di Vico Equense, di gestire in termini economicamente efficienti il patrimonio trasferito.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda che, sulla base della disciplina vigente in Pag. 51materia, i comuni hanno la possibilità di accettare o meno le donazioni di beni effettuate in loro favore.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, evidenzia come il patrimonio dell'Istituto sia sorto in termini unitari e come la richiesta del trasferimento dei beni da parte del comune di Vico Equense sia finalizzata allo scopo di salvaguardare il valore artistico e storico di tale patrimonio, di rispettare le volontà dei fondatori e di venire incontro alle esigenze della collettività locale, mantenendo la funzione educativa e culturale dell'Istituto stesso.

  Girolamo PISANO (M5S) chiede se, alla luce delle osservazioni svolte, il vincolo di indivisibilità ed inalienabilità dei beni da trasferirsi debba considerarsi come non superabile, in quanto risalente ad una clausola dell'atto istitutivo dell'Istituto.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento al quesito posto dal deputato Pisano, rileva come, a tal fine, andrà verificato il contenuto delle disposizioni dello Statuto dell'Istituto di cui il provvedimento in esame dispone il trasferimento.
  Concorda peraltro con il suggerimento del deputato Causi di inserire nel parere un'osservazione in merito.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), nella quale si chiede alla Commissione di merito di valutare la congruità del vincolo di indivisibilità ed inalienabilità previsto dall'articolo 1, comma 2, rispetto alla possibilità, per il comune di Vico Equense, di realizzare una gestione economicamente sostenibile del patrimonio trasferito, nel rispetto degli scopi culturali dello stesso.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio scorso.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti con il Governo per la formulazione di ulteriori emendamenti ai provvedimenti in esame.

  Daniele PESCO (M5S) segnala come sia iniziata la seduta dell'Assemblea, ritenendo pertanto che non sia possibile proseguire nella seduta della Commissione.

  Carla RUOCCO, presidente, in merito al rilievo del deputato Pesco rileva come l'Assemblea non sia ancora passata alle votazioni e come quindi non sussistano ostacoli procedurali allo svolgimento dei lavori della Commissione.
  Alla luce della richiesta del relatore, rinvia comunque il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

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