CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2014
152.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 216

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 136/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) ricorda come il M5S sia particolarmente impegnato sul provvedimento in esame ed abbia a tal fine avviato un processo partecipativo, anche mediante la consultazione dei cittadini, che porterà alla definizione di diverse proposte emendative.
  Rileva quindi che il provvedimento appare superficiale e non sufficiente ad affrontare Pag. 217pienamente la drammatica situazione della ’Terra dei fuochi’; ricorda, a titolo di esempio, che il decreto non reca previsioni in materia di analisi delle falde o di registro dei pozzi.
  Osserva infine come lasci perplessi il fatto che in Commissione Ambiente risultino depositate proposte emendative a firma dei deputati Paolo Russo e Luigi Cesaro, proprio coloro che tale situazione hanno contribuito a determinare.
  Ribadisce pertanto lo scetticismo del suo gruppo sui contenuti del provvedimento in esame.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, fa presente come la XIV Commissione debba concentrare la propria attenzione sulla compatibilità delle disposizioni introdotte con la normativa dell'Unione europea, anche alla luce delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia. In tal senso si riserva di formulare, nella prossima seduta della Commissione, una proposta di parere.
  Sottolinea quindi come il decreto legge in discussione costituisca il primo intervento messo in atto per sanare la gravissima situazione determinatasi in Campania, e come tale rappresenta a suo avviso un elemento di forte positività, al di là degli aspetti che possono essere perfezionati.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 47.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) riterrebbe opportuno non concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

  Annalisa PANNARALE (SEL) ritiene a sua volta opportuno un supplemento istruttorio, non certo perché sia in discussione il parere favorevole sul provvedimento, ma al fine di consentire il migliore recepimento possibile di una direttiva di particolare rilievo. Auspica che un utile contributo al dibattito possa essere rappresentato dalle osservazioni formulate dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), trasmesse dall'Associazione tutti i colleghi.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, conferma che terrà conto di tutti i contributi pervenuti, ivi comprese le importanti indicazioni formulate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) riterrebbe opportuno non concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

  Elvira SAVINO (FI-PdL) si associa alla richiesta avanzata dal collega Prataviera, al fine di permettere una adeguata istruttoria dello schema di decreto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, sottolinea il rilievo del provvedimento, anche con riferimento a procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con riguardo a situazioni analoghe a quelle in discussione. Condivide pertanto l'opportunità di un supplemento di analisi e si riserva di formulare una articolata proposta di parere.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Atto n. 45.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame amplia da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma, nonché dei produttori dei fonogrammi, ai fini del recepimento di parti della direttiva 2011/77/UE, inserita nell'allegato B della legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che ha modificato la direttiva 2006/116/UE.
  Come indicato nel considerando n. 5 della direttiva, infatti, gli artisti, interpreti o esecutori, in genere iniziano la loro carriera in giovane età, per cui la durata della protezione fissata in 50 anni è insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l'arco della loro vita – costringendo taluni a trovarsi di fronte a un calo Pag. 219di reddito negli ultimi anni – oltre che a limitare l'uso discutibile delle loro esecuzioni quando sono ancora in vita.
  Al riguardo ricorda che i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore riguardano i diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. I diritti connessi più importanti sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori (si veda l'articolo 80 della legge 633/1941), ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.
  Con riferimento alle prescrizioni in materia di diritto d'autore recate dalla direttiva, la relazione illustrativa evidenzia che le stesse (articolo 1, n. 1 e, in parte, n. 3), relative alle composizioni musicali con testo create da soggetti diversi relativamente al testo e alla musica, non richiedono recepimento, in considerazione di prescrizioni analoghe già recate dall'articolo 26 della L. 633/1941. Il termine di durata dei diritti di utilizzazione dell'opera originariamente recato dall'articolo 26 della L. 633/1941 è stato anch'esso elevato a 70 anni dall'articolo 17, co. 1, della L. 52/1996.
  Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1o novembre 2013. Ciò ha determinato, tra l'altro la previsione di applicazione retroattiva delle disposizioni introdotte dallo schema in esame.
  Per quanto concerne, invece, il termine per l'esercizio della delega conferita dalla L. 96/2013, fissato al 4 dicembre 2013, si evidenzia che lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza. In questo modo il Governo si è avvalso, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, co. 3, della L. 234/2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014).
  L'articolo 1 dello schema di decreto riguarda la durata dei diritti del produttore di fonogrammi. Esso novella l'articolo 75 della L. 633/1941, recependo l'articolo 1, punto 2, lett. b), della direttiva. In particolare, confermando che la durata dei diritti del produttore di fonogrammi è di 50 anni dalla fissazione, dispone che, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono 70 anni dopo (e non più 50 anni dopo) la data della prima pubblicazione lecita. Inoltre, introduce la previsione che, nel caso in cui non sono effettuate pubblicazioni lecite, ma comunicazioni lecite al pubblico, i diritti scadono 70 anni dopo la prima di esse.
  I diritti degli artisti interpreti o esecutori dono regolati dagli articoli 2, 3 e 4.
  L'articolo 4 riguarda la durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori. Esso novella l'articolo 85 della L. 633/1941, recependo l'articolo 1, punto 2, lett. a), della direttiva. In particolare, conferma che la durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori è di 50 anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione, mentre specifica che la previsione (già vigente) in base alla quale, ove una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine,il medesimo termine di 50 anni decorre dalla prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dalla prima comunicazione lecita, è applicabile solo alle fissazioni con mezzo diverso dal fonogramma.
  Parallelamente, introduce la previsione secondo cui, nel caso di fissazione in un fonogramma, i diritti durano 70 anni a decorrere dalla prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dalla prima comunicazione lecita al pubblico.
  L'articolo 2 inserisce l'articolo 84-bis nella L. 633/1941, recependo l'articolo 1, Pag. 220punto 2, lett. c), par. da 2-ter a 2-sexies, della direttiva che, come risulta dai considerando da n. 10 a n. 14 della stessa, recano «misure di accompagnamento» necessarie per garantire che gli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. In particolare, per gli artisti interpreti o esecutori il cui contratto di trasferimento o cessione preveda il diritto ad una remunerazione non ricorrente, dispone che:
   lo stesso artista ha diritto ad una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ciascun anno completo successivo al cinquantesimo dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Il diritto in questione è irrinunciabile;
   l'importo complessivo della remunerazione annua supplementare è pari al 20 per cento del ricavo – prima della detrazione delle spese (considerando n. 11 della direttiva) – che il produttore di fonogrammi ha percepito nell'anno precedente dalla riproduzione, distribuzione, messa a disposizione, del fonogramma;
   il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare è amministrato dalle società di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi, in possesso dei requisiti di cui al DPCM 19 dicembre 2012 che, si ricorda, è stato emanato in attuazione dell'articolo 39, co. 2 e 3, del decreto-legge 1/2012 (L. 27/2012) al fine di liberalizzare il settore;
   i produttori di fonogrammi, su richiesta degli artisti o delle società intermediarie dei diritti connessi, devono fornire le informazioni necessarie per garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare. Per gli artisti interpreti o esecutori che hanno diritto a pagamenti ricorrenti dispone, invece, che, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al pubblico, dai pagamenti non è detratto nessun pagamento anticipato, né alcuna deduzione prevista contrattualmente.

  L'articolo 3 inserisce l'articolo 84-ter nella L. 633/1941, recependo l'articolo 1, punto 2, lett. c), par. 2-bis, della direttiva. Si tratta di un'ulteriore misura volta a garantire che gli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. In particolare, esso dispone che se, decorsi 50 anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua prima comunicazione lecita al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie o non lo mette a disposizione del pubblico su filo o senza filo, in modo che ogni utente possa accedervi dal luogo e nel momento scelti, l'artista interprete o esecutore può recedere dal contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi.
  In particolare, il recesso – che è un diritto irrinunciabile e che determina la decadenza dei diritti del produttore sul fonogramma – può essere esercitato se quest'ultimo, entro un anno dalla comunicazione dell'intenzione dell'artista di recedere, non mette in vendita un numero sufficiente di copie e non mette il fonogramma a disposizione del pubblico. Ove un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di più artisti, essi possono recedere dai contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti, in conformità con quanto dispone l'articolo 10 della medesima L. 633/1941. Se uno o più artisti rifiutano ingiustificatamente di recedere, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da parte degli artisti richiedenti.
  L'articolo 5, che recepisce l'articolo 1, punto 3, par. 5, della direttiva (come risultante dalla rettifica ante indicata), dispone che le disposizioni della L. 633/1941 novellate e quelle introdotte dallo schema si applicano, oltre che alle fissazioni Pag. 221di esecuzioni e ai fonogrammi successivi alla data del 1o novembre 2013, anche a quelli per i quali, alla medesima data, l'artista interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi erano protetti ai sensi delle disposizioni previgenti.
  L'articolo 6, recependo l'articolo 1, punto 4, par. 1, della direttiva, reca misure transitorie inerenti i contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma. In particolare, prevede che, salvo che il contratto disponga diversamente, i contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del provvedimento continuano a produrre i loro effetti anche nel periodo di estensione della durata della protezione, di cui allo schema in esame.
  Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, punto 4, par. 2, della direttiva – che concede agli Stati membri la facoltà di disporre in tal senso –, prevede che i contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto che prevedono la remunerazione ricorrente dell'artista possono essere rinegoziati dalle parti, dopo 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dopo la sua lecita comunicazione al pubblico, a vantaggio dello stesso artista. Se la rinegoziazione non ha esito positivo, può essere promossa la procedura di conciliazione di cui all'articolo 194-bis della L. 633/1941.
  L'articolo 7 dispone che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.