CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 agosto 2013
69.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 76/13: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Matteo BIFFONI (PD), relatore, osserva come il decreto-legge n. 76 del 2013, composto di 15 articoli, ampiamente modificato ed integrato al Senato, rechi un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi. Naturalmente l'esame in sede consultiva da parte delle Commissione Giustizia riguarda le nome di sua competenza.
  Di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 7-bis, nella parte in cui incide sul diritto di agire in giudizio.
  Il predetto articolo detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1o giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.
  Occorre in proposito valutare se l'automatismo tra assunzione e atto di conciliazione possa determinare un affievolimento del diritto di agire in giudizio, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. Pag. 65In realtà più che automatismo vi è una conseguenza giuridica che l'ordinamento già conosce per altre situazioni in cui tra due parti si raggiunge una intesa ed una rinuncia a ricorrere giurisdizionalmente per fatti passati attinenti alla medesima vicenda.
  Altra disposizione di competenza della Commissione è il comma 2 dell'articolo 9, in materia di sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
  Il comma 2, attraverso una modifica al comma 4-bis dell'articolo 306 del D.Lgs. 81/2008, che prevede un sistema di rivalutazione quinquennale degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sicurezza sul lavoro, definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica ed introduce una prima rivalutazione ex lege a decorrere dal 1o luglio 2013. Si ricorda che l'articolo 4-bis dell'articolo 306 del D.Lgs. 81/2008, introdotto dall'articolo 147 del D.Lgs. 106/2009, si limitava a stabilire che l'importo delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro venisse rivalutato ogni cinque anni in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
  Più precisamente, si prevede che l'importo delle suddette sanzioni venga incrementato con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni quinquennio, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2013, è introdotta una rivalutazione ex lege nella misura del 9,6 per cento che si applica, così come stabilito nel corso dell'esame al Senato, esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Si prevede, poi, che la metà dell'ammontare delle maggiorazioni derivanti dall'applicazione del comma in oggetto è destinata al finanziamento di iniziative di vigilanza e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
  La disposizione per essere conforme al principio di legalità deve prevedere un meccanismo di individuazione della pena edittale che non lasci alcun ambito di determinazione discrezionale ad un organo amministrativo. Nel caso in esame non viene lasciata alcuna discrezionalità al direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è vincolato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.