CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2013
57.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
COMUNICATO
Pag. 38

TESTO AGGIORNATO AL 18 LUGLIO 2013

ATTO DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.
Atto n. 15.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente della II Commissione e relatore, precisa che fornirà un inquadramento generale del provvedimento in esame, rinviando all'intervento del relatore per la XIII Commissione alcuni approfondimenti di merito.
  Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali, come chiarito dall'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento.
  L'articolo 2 stabilisce che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che la sanzione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (articolo 13). In base allo schema di decreto, tali autorità sono da individuare nel Ministero della salute e nelle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Al riguardo, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto, nel parere sullo schema di decreto legislativo, di integrare la formulazione dell'articolo 2, inserendo tra le autorità competenti all'applicazione delle sanzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze.Pag. 39
  Gli articoli da 3 a 11 delineano un complesso sistema di sanzioni pecuniarie amministrative applicabili in caso di violazione delle prescrizioni riguardanti: l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard (articolo 3), le procedure di stordimento (articolo 4); i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento (articolo 5); l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni (articolo 6); le importazioni da Paesi terzi (articolo 8).
  Con riferimento alle attività dei macelli, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura (articolo 7); il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione (articolo 9) e le procedure di controllo (articolo 10).
  L'articolo 11 reca norme in materia di violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale.
  L'articolo 12 prevede che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 13 specifica che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
  L'articolo 14 reca disposizioni transitorie e finali.

  Paolo COVA (PD), relatore, richiama preliminarmente l'attenzione sulla necessità di distinguere le operazioni relative all'abbattimento e alla macellazione degli animali dal profili del benessere degli animali, al fine di meglio valutare alcune disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo, che illustra.
  Con riferimento all'articolo 3, che detta disposizioni in materia di violazione delle prescrizioni generali riguardanti l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard, osserva che appare difficile che gli animali entrino al macello puliti e senza mostrare segni di sofferenza e paura, come richiesto al comma 1, che detta le relative sanzioni. Ritiene quindi necessario definire meglio i parametri in questione. Andrebbe altresì chiarito il comma 9 dell'articolo 3.
  Condivide le previsioni relative alla macellazione secondo metodi prescritti da riti religiosi.
  L'articolo 4 reca le violazioni attinenti alle procedure di stordimento, in ordine alle quali ritiene opportuno definire meglio le buone pratiche da seguire. Ritiene inoltre difficile che gli operatori possano pianificare in anticipo l'abbattimento degli animali.
  Il comma 2 dell'articolo 4, che sanziona l'operatore che non provvede affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica, appare difficilmente applicabile, tenuto conto in concreto della possibilità di formare il personale addetto. Ricorda in proposito che nel regolamento è prescritto che gli operatori tengano un registro di manutenzione e conservino i registri per almeno un anno.
  Perplessità suscita anche il comma 3 dell'articolo 4, che sanziona l'operatore che non assicura che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte. Appare infatti difficile il controllo dello stato di coscienza e l'individuazione delle relative responsabilità soggettive.
  L'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento e suscita perplessità analoghe a quelle esposte all'articolo 4, comma 2, con riferimento al comma 2, che sanziona gli operatori che non provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento Pag. 40degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica.
  Ritiene inoltre necessario chiarire meglio le responsabilità coinvolte dall'articolo 6, che reca rigorose norme in materia di violazioni riguardanti l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni. Si potrebbe al riguardo indicare il numero massimo di capi che è possibile abbattere in ambito privato, cercando di sanzionare solo che realmente non rispetta le buone pratiche per la macellazione. Ricorda in proposito i numerosi obblighi previsti dall'articolo 10 del regolamento europeo.
  Segnala infine un errore di forma all'articolo 11, comma 3.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia che chiederà un inasprimento delle sanzioni previste dal provvedimento, affinché sia assicurato il rispetto degli animali, che non possono essere trattati come cose.

  Monica FAENZI (PdL), nel manifestare interesse per i rilievi del relatore Cova, sottolinea che era necessario aggiornare una normativa ferma al 1998. Si tratta infatti di un atto di civiltà nei confronti degli animali, anche se effettivamente appesantisce gli oneri per gli operatori. Ritiene infine che il provvedimento preveda sanzioni adeguate e giustificate dalle predette esigenze di civiltà.

  Chiara GAGNARLI (M5S) osserva che le disposizioni sulla macellazione secondo alcuni riti religiosi creano di fatto due categorie di animali, ai quali si applicano regimi diversi. Al riguardo, ritiene che per tutti gli animali dovrebbe essere obbligatorio lo stordimento prima della macellazione.

  Mario CATANIA (SCpI) condivide, da un punto di vista culturale, l'esigenza di evitare agli animali inutili sofferenze, rappresentata dal deputato Gagnarli con riferimento alle macellazioni secondo riti religiosi. Fa presente tuttavia che la questione, a seguito di una lunga calibrazione delle diverse esigenze, ha trovato una composizione a livello europeo, per la cui modifica non sussistono spazi.
  Per quanto riguarda i rilievi espressi dal deputato Cova, invita a distinguere le violazioni fondate su specifiche previsioni del regolamento europeo da quelle per le quali sussistono margini di discrezionalità da parte degli Stati membri. Per le prime, ritiene possibile intervenire solo per una eventuale riduzione delle sanzioni.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede chiarimenti al riguardo.

  Paolo COVA (PD), relatore, fa presente che l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1099/2009 prevede che gli Stati membri stabiliscano la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del medesimo regolamento. Non ritiene pertanto che la legislazione nazionale sia vincolata rispetto ad ogni prescrizione della normativa europea.

  Mario CATANIA (SCpI) sottolinea che gli Stati membri hanno discrezionalità nello stabilire natura ed entità della sanzione, ma non sono liberi di non prevedere alcuna sanzione. Invita pertanto a non eccedere nella discrezionalità riconosciuta alla legislazione nazionale.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.