CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2013
49.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 4 luglio 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà il benvenuto alla collega Giulia Grillo, nominata componente della Giunta in luogo dell'onorevole Mattia Fantinati, dimissionario.

Sull'ordine dei lavori.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che sono in corso i lavori della maggior parte delle Commissioni di merito. Alla luce di tale circostanza, chiede di anticipare la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dall'onorevole Pini o, in alternativa, di rinviarne lo svolgimento.

  Danilo LEVA (PD), in qualità di relatore su quell'argomento, condivide l'opportunità di un rinvio alla prossima settimana in ragione dell'esigenza di approfondire gli elementi emersi nel corso dell'audizione del deputato interessato.

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 56 del 2013.

  La Giunta prosegue la discussione rinviata nella seduta del 25 giugno 2013.

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  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda di aver già formalizzato la sua proposta, ispirata al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire alla Presidenza propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – sia opportuno che la Giunta stessa si pronunci sempre per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea. Non rileva in questa sede la circostanza che la deliberazione suddetta era stata assunta in modo non unanime. Ciò che, invece, risulta decisivo è l'esigenza di consentire alla Camera di apportare in sede di valutazione da parte della Corte costituzionale le proprie prospettazioni, per orientarne il giudizio definitivo.

  Dalila NESCI (M5S) ritiene che, nel fornire orientamenti in ordine alla costituzione in giudizio nei conflitti d'attribuzione, la Giunta debba sempre ispirarsi ai principi del diritto e della separazione dei poteri.
  Viene in aiuto, a tal fine, la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale. Ad esempio, si possono richiamare i contenuti delle sentenze n. 260 del 2006, n. 96 del 2007 nonché della n. 151 del 2007, riferita ad analoga vicenda. Secondo il giudice delle leggi sussiste la piena sindacabilità di dichiarazioni che non costituiscono la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e, quindi, il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilità), ma che rappresentano una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dalla Costituzione.
  Conclusivamente, anche per il caso in discussione, spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi, poiché investita dal giudice civile, mentre la Camera non deve costituirsi nel giudizio né prendere posizioni sul punto, non essendo in alcun modo vincolata alla sua precedente deliberazione. Infatti, la legislatura corrente è altra da quella in cui fu assunta la deliberazione oggetto del conflitto.
  A suo avviso è inaccettabile che un organo parlamentare possa apparire come difensore di privilegi che, talvolta in modo anche eccessivo, sono certamente invisi presso l'opinione pubblica.

  Anna ROSSOMANDO (PD) condivide le valutazioni del Presidente sull'esigenza di non far discendere la decisione di costituirsi in giudizio o meno da mero automatismo. Atteso che la Corte costituzionale deciderà comunque nel merito, indipendentemente dalla costituzione in giudizio della Camera, ritiene, comunque, opportuno rimettersi – in questo caso – alle valutazioni di tale organo.
  Precisa che l'orientamento contrario alla costituzione in giudizio è legato a criteri di opportunità tecnica. I precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale propendono, infatti, per un esito negativo del giudizio per la Camera dei deputati in fattispecie analoghe. Tale posizione è, a suo avviso, in linea con il documento recante i criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare approvato all'unanimità dalla Giunta nella scorsa legislatura.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), nel condividere la proposta del Presidente, dichiara il proprio voto favorevole alla costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, fermo restando che spetterà a quest'ultima la valutazione del merito delle argomentazioni poste a base della deliberazione a suo tempo assunta dalla Camera. Esprime, inoltre, l'auspicio che la costituzione in giudizio dell'organo possa avvenire attraverso l'Avvocatura interna, non comportando così oneri aggiuntivi a carico della Camera.

   Enrico COSTA (PdL) ritiene di aderire all'impostazione seguita dal Presidente che, a suo avviso, è funzionale a garantire Pag. 6coerenza alle decisioni adottate dalla Camera, superando la tentazione di assumere posizioni dettate da mere logiche di appartenenza politica. Pur manifestando piena fiducia nell'operato della Corte costituzionale, non può comunque fare a meno di evidenziare come la scelta di costituirsi o meno nel giudizio sul conflitto d'attribuzione non abbia, in passato, inciso in modo determinante sulle decisioni della Corte in analoghi giudizi.
  Prende atto che il Gruppo del Partito Democratico motiva l'orientamento contrario alla costituzione in giudizio con argomentazioni di natura prevalentemente tecnica e, dunque, politicamente neutre. Giudica, tuttavia, discutibile tale atteggiamento in quanto fa venire meno la continuità della giurisprudenza assunta dalla Giunta in materia di conflitti. Ritiene che una siffatta decisione costituisca un ribaltamento di un orientamento consolidato, creando un precedente del quale sarà difficile non tenere conto nelle future decisioni che la Giunta sarà chiamata ad assumere sulla stessa materia.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, con le precisazioni emerse nel corso del dibattito. In caso di reiezione della proposta, si intende che la Giunta esprime l'orientamento di non costituirsi in giudizio.

  La Giunta respinge la proposta con 11 voti contrari, 3 favorevoli e 1 astenuto.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera, dando conto altresì delle posizioni emerse nel corso del dibattito.

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 4).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Domenico ROSSI (SCpI), relatore, dà conto dei contenuti dell'ulteriore documentazione a disposizione della Giunta. A seguito di specifica richiesta, l'autorità giudiziaria ha infatti trasmesso la richiesta della Procura della Repubblica rivolta alla Guardia di finanza per approfondimenti investigativi, nonché la relativa risposta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del 27 febbraio 2012.
  Precisa che già nella citata richiesta si fa esplicito riferimento a notizie di stampa, ovvero, da quanto si desume dall'informativa di Polizia Giudiziaria, all'articolo pubblicato da Panorama, in cui effettivamente compare il nome del Proietti Cosimi. L'informativa analizza in particolare movimenti finanziari legati ad un'associazione culturale di Subiaco nonché alla società KE.IS. Essendo state verificate una serie di irregolarità contabili, nonché una movimentazione di somme di denaro non giustificata, la Polizia Giudiziaria suggeriva di rivolgere una penetrante attività investigativa nei confronti dell'amministratore della suddetta società, che – come noto – è il nipote del Proietti Cosimi. La successiva attività di controllo delle utenze riferite al nipote porta poi ad acquisire le conversazioni di cui adesso l'autorità giudiziaria chiede l'utilizzo.
  A sua volta, l'interessato ha trasmesso alla Giunta lo scorso 11 giugno 2013 un'istanza di rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni. Nell'istanza si argomenta che «l'acquisizione del contenuto di tali conversazioni nell'ambito del procedimento penale pendente, è del tutto illegittima, così come affetta da illegittimità è l'attività di intercettazione posta in essere nei confronti del sottoscritto». Vi sarebbe dunque stata una sostanziale elusione delle prerogative parlamentari dell'articolo 68 della Costituzione.
  La nota difensiva evidenzia, in particolare, come il grado di parentela intercorrente con i soggetti originariamente intercettati inevitabilmente comportava la previsione di una illegittima intromissione nella sfera comunicativa del parlamentare; inoltre, il capo di imputazione, ovvero il Pag. 7finanziamento illecito alla politica, presupponeva evidentemente che l'attività investigativa fosse diretta all'acquisizione di elementi a carico del parlamentare. Infine, nell'istanza in oggetto si sostiene che il numero e l'arco di tempo delle intercettazioni sono sicuramente molto più ampi di quanto indicato nella richiesta dell'autorità giudiziaria.
  L'istanza dell'interessato si conclude, dunque, con la considerazione del «fumus persecutionis» che ha pervaso l'attività investigativa, in palese elusione della garanzia costituzionale ex articolo della 68 Costituzione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede se l'inchiesta giornalistica cui si fa riferimento sia stata pubblicata precedentemente alla captazione delle conversazioni oggetto della richiesta di autorizzazione. Invita, inoltre, il relatore a precisare il periodo che decorre dalla prima all'ultima delle conversazioni del Proietti Cosimi di cui si tratta, anche al fine di valutare se nel lasso di tempo intercorso non si fossero realmente determinate le condizioni per attivare la procedura di cui alla legge n. 140 del 2003.

  Domenico ROSSI (SCpI), relatore, precisa che l'articolo a cui è stato fatto riferimento risulta pubblicato nel febbraio 2011, mentre le telefonate sono state intercettate tra il 16 aprile e il 25 maggio 2012. Rileva che il Giudice per le indagini preliminari motiva la necessità di utilizzare le suddette conversazioni in quanto esse costituirebbero elemento di prova dell'ingerenza del Proietti Cosimi nella gestione della società KE.IS. Assumerebbe in questo ambito rilevanza, in particolare, una sua richiesta di ricevere una somma di denaro della società, peraltro di entità piuttosto risibile rispetto ai volumi di movimentazione di denaro documentati dalle indagini della Guardia di finanza.
  Sul piano strettamente giuridico, reputa utile richiamare le affermazioni recate dalla sentenza n. 390 del 2007 della Corte Costituzionale secondo cui, a stretto rigore di logica, le intercettazioni fortuite non possono mai essere persecutorie, proprio in quanto casuali. Le sue perplessità si concentrano, tuttavia, proprio sulla natura fortuita della captazione delle conversazioni che riguardano il deputato.
  Sottolinea, ad esempio, come il Pubblico Ministero, nel formulare la richiesta di indagine alla Guardia di finanza per lo svolgimento di attività investigative – pur essendo l'indagine riferita al finanziamento illecito di apparati politici – non fa stranamente alcun riferimento al Proietti Cosimi, ma solo a «notizie di stampa». Eppure, l'articolo che viene implicitamente richiamato concerne, invece, in modo diretto, l'allora parlamentare insieme ad un altro soggetto (al tempo assessore alla cultura di Subiaco). Risulta certamente sospetta la circostanza che la suddetta richiesta citi esplicitamente solo quest'ultimo.
  Inoltre, come detto, il Giudice per le indagini preliminari motiva la necessità di utilizzare le suddette conversazioni in quanto esse supportano la tesi dell'ingerenza del Proietti Cosimi nella gestione della società KE.IS. In realtà, già dalle prime comunicazioni intercettate, sembra possibile desumere quali siano le reali interconnessioni tra l'ex deputato e la gestione del residuo attivo della suddetta società al termine della procedura di liquidazione. Non sembra, quindi, giustificato il protrarsi della attività di captazione delle sue conversazioni senza che sia invece attivata tempestivamente la procedura di cui alla legge n. 140 del 2003.
  Per tali ragioni è orientato a proporre il diniego dell'autorizzazione.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede delucidazioni al relatore in merito alla rilevanza processuale del citato articolo del settimanale Panorama.

  Domenico ROSSI (SCpI), relatore, ribadisce che il Pubblico Ministero, nella documentazione da ultimo pervenuta alla Giunta, richiama semplicemente notizie di stampa ma non cita espressamente tale fonte. Tuttavia, tale articolo è citato nell'informativa della Guardia di finanza nonché allegato alla medesima.

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  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso la corte d'appello di Bologna (atto di citazione del signor Ellero Morgagni).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, a seguito di quanto richiesto dal relatore all'inizio della seduta odierna, dispone il rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno alla prossima seduta.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25 giugno 2013, pagina 7, al quattordicesimo rigo, sostituire le parole: «ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ» con le seguenti: «ESAME DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA».
  Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25 giugno 2013, pagina 12, colonna di sinistra, al ventiseiesimo rigo, sostituire le parole: «ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ» con le seguenti: «ESAME DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA».