CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2017
841.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 giugno 2017.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Giovanni Palladino, al quale formula, a nome della Commissione, un ringraziamento per il lavoro svolto.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 15 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X avrà luogo nella seduta di domani, 21 giugno 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gessica Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

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  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che la XI Commissione si era già espressa favorevolmente sul disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, il 16 settembre 2015. Successivamente, il Senato, in seconda lettura, ha approvato il disegno di legge con ulteriori modifiche, ora all'esame.
  Fa presente che l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. Tuttavia, dall'entrata in vigore della legge n. 47 del 2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata. Con il disegno di legge in esame, pertanto, il Governo si è proposto di adempiere per la prima volta a tale obbligo.
  Nel corso dell'esame presso il Senato, le disposizioni del disegno di legge sono state accorpate in un unico articolo, che consta di 193 commi. Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, soffermandosi esclusivamente sulle norme che investono più direttamente le competenze della XI Commissione. Il comma 1 reca le finalità della legge, mentre i commi da 2 a 40 contengono un pacchetto di norme in materia di assicurazioni. Segnala, in particolare, i commi 38 e 39, che recano disposizioni sui Fondi pensione.
  Ricorda che il testo sul quale la XI Commissione aveva espresso il parere prevedeva, in primo luogo, che l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche o di parte di esse è consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi (in luogo degli attuali quarantotto) e con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, anche sotto forma di rendita temporanea, su richiesta dell'aderente. Tale ultimo termine, già previsto dalla legislazione vigente, può essere elevato fino a dieci anni dai regolamenti delle forme pensionistiche complementari (nuovo testo dell'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 252 del 2005). In secondo luogo, la norma, nel testo precedente, chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla morte e dal trasferimento, dai riscatti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, il riscatto della posizione sia possibile nelle forme collettive così come in quelle individuali, e che su tali somme si applica la ritenuta del 23 per cento, già prevista a legislazione vigente. Inoltre, la norma dispone la convocazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, di un tavolo di consultazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano le parti sociali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e gli esperti in materia previdenziale, al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo le seguenti linee guida: revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali; fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali; individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi. Fa presente che il Senato, nel corso dell'esame in seconda lettura, ha introdotto alcune modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, Pag. 162modificando il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, la lettera a) del comma 38 ha previsto la possibilità per gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari di stabilire la percentuale minima di trattamento di fine rapporto (TFR) maturando da destinare a previdenza complementare, prevedendo, altresì, che, in caso di assenza di tale indicazione, il conferimento è totale.
  In materia di riscatto totale della posizione maturata, il Senato, con la lettera c), numero 1, del medesimo comma 38, ha disposto che, nei casi di invalidità permanente, la facoltà di riscatto non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (come attualmente previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare. In questi casi si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 nel nuovo testo introdotto dal provvedimento in esame, non modificato dal Senato.
  Al comma 39, il Senato ha previsto che la convocazione di un tavolo di consultazione per l'avvio di un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari risponda, oltre che alla finalità prevista dell'aumento dell'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive, anche a quella della promozione dell'educazione finanziaria e previdenziale. Per questo, tra le linee guida da seguire nei lavori del tavolo di consultazione, è stata inserita anche la lettera d), che prevede l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
  Segnala che il successivo comma 40 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai commi da 2 a 39 del disegno di legge.
  I commi da 41 a 56, riguardano il settore delle comunicazioni, i pagamenti digitali, il Registro delle opposizioni, le modalità di tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche. Il comma 57, introdotto dal Senato, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi. Segnala, in particolare, che, sulla base delle modifiche introdotte all'articolo 73 della legge n. 633 del 1941, il compenso per ogni fonogramma utilizzato è riconosciuto distintamente al produttore e ad ogni artista interprete o esecutore e il compenso dovuto a quest'ultimo non è rinunciabile né cedibile.
  Rileva che i commi 58 e 59 superano l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. I commi da 60 a 120 recano disposizioni che intervengono nel settore dell'energia e della fornitura dell'acqua, mentre i successivi commi da 121 a 125 in materia di ambiente, intervengono, in particolare nel settore del trattamento dei rifiuti.
  Segnala che il Senato ha introdotto, ai commi da 126 a 130, disposizioni in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, sulla base delle quali i soggetti che ricevono sovvenzioni da soggetti pubblici sono tenuti a pubblicare una serie di informazioni, indicate al comma 126, ovvero le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti.
  I commi 131 e 132 intervengono in materia di chiamate ai servizi di assistenza ai clienti bancari, mentre i commi da 133 a 135 introducono norme per assicurare la confrontabilità delle spese dei servizi bancari. Il comma 136 è volto a potenziare la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui e i commi da 137 a 141, introdotti dal Senato, prevedono misure a Pag. 163tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria.
  In materia di servizi professionali, il comma 142 introduce norme per favorire la concorrenza nella professione forense, mentre i commi da 143 a 148 intervengono con la medesima finalità sulla disciplina del notariato. I commi da 149 a 150 riguardano la normativa che disciplina le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative.
  I commi da 151 a 153 riguardano le professioni regolamentate, e, in tale ambito, i commi 152 e 153, introdotti dal Senato, dispongono, rispettivamente, il ripristino della previsione per la categoria professionale degli agrotecnici dell'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale e la previsione dell'obbligo per i professionisti iscritti a ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. I commi da 154 a 157, anch'essi introdotti dal Senato, introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.
  Segnala che i commi da 158 a 166 intervengono in materia di medicinali e di distribuzione farmaceutica, mentre il comma 167 riguarda la nullità di ogni clausola con la quale un'impresa turistico-ricettiva si obblighi a non praticare alla clientela condizioni migliorative rispetto a quelle praticate dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi. Il comma 168 introduce l'obbligo per il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet. I successivi commi 169 e 170 introducono misure per la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea e il comma 171 interviene in materia di noleggio con conducente di velocipedi.
  Il comma 172 è finalizzato alla semplificazione e alla razionalizzazione delle norme sulla riproduzione di beni culturali, mentre i commi 173 e 174 recano disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo. Il comma 175 prevede l'introduzione del regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco e i commi 176 e 177 introducono disposizioni per semplificare la circolazione internazionale dei beni culturali. Il comma 178 introduce modifiche alle disposizioni in materia di obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione e il comma 179 sopprime l'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi.
  Segnala che i commi da 180 a 183 recano una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, mentre il comma 184 dispone in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori. Anche i commi da 185 a 188 recano una delega al Governo, questa in materia di mobilità sostenibile e di sviluppo delle smart city. Infine, fa presente che i commi da 189 a 193 introducono misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica.
  Nel preannunciare l'intendimento di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento, si riserva di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.