CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 50

AUDIZIONI

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 9.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
   Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alessandro BRATTI (PD), Francesco CARIELLO (M5S), Rocco PALESE (Misto-CR), Ludovico VICO (PD) e Francesco BOCCIA, presidente, ai quali replica il Ministro Gian Luca GALLETTI.

  Francesco BOCCIA, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.55.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire le considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento, alle quali pertanto rinvia, evidenzia in particolare la necessità di modificare l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 4 al fine di subordinare la realizzazione degli interventi di ripristino delle tratte ferroviarie, nonché di quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura, alla effettiva disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1178, recante Disposizioni Pag. 51per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;
   reso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 2, commi 1 e 3, l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico deve essere limitata esclusivamente a quelle che possono essere utilizzate e valorizzate unitamente ai luoghi di fermata e alle opere d'arte presenti lungo i tracciati ferroviari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 2, comma 2, appare necessario precisare che le linee dismesse o sospese possono essere classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico soltanto nel caso in cui sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 4;
    a tal fine occorre conseguentemente precisare, all'articolo 4, comma 2, che gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza;
    all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere che l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale debba avvenire, in mancanza di un'espressa autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria, con oneri a carico del richiedente;
    appare necessario prevedere conseguentemente al successivo comma 5 del medesimo articolo 3 che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che determina i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla citata sezione del Registro debba altresì definire la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del medesimo Registro, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente;
    appare necessario sopprimere l'articolo 10, giacché prevede, al fine di consentire la gestione dei veicoli a pedalata naturale o assistita, specifici obblighi a carico del proprietario o del gestore dell'infrastruttura, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e della relativa copertura finanziaria;
    appare necessario sopprimere l'articolo 11, poiché prevede, in sede di prima applicazione, a prescindere da qualsiasi vincolo di carattere finanziario, che siano classificate come ferrovia turistiche alcune linee ferroviarie;
    appare necessario inserire, dopo l'articolo 11, un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 3.

  All'articolo 2, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

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  Conseguentemente all'articolo 4 apportate le seguenti modifiche:
   al comma 1 sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
   al comma 2 sostituire le parole: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

  All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: sono utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge con le seguenti: possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri per l'interessato con le seguenti: con oneri a carico del richiedente.

  Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

  Sopprimere l'articolo 10.

  Sopprimere l'articolo 11.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: Art. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.
Atto n. 373.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare alle considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta sui profili di carattere finanziario del provvedimento, alle quali pertanto rinvia, rileva altresì che la cooperazione da parte di organismi pubblici nazionali, della quale potranno avvalersi i collegi arbitrali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, potrà avere luogo in condizioni di neutralità finanziaria, posto che lo scambio di informazioni Pag. 53potenzialmente oggetto della predetta cooperazione rientra comunque nell'ambito delle attività in generale svolte dagli organismi in parola nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli istituti bancari. Ribadisce infine che in tale quadro, come peraltro previsto dalla norma di cui all'articolo 1, comma 859, della legge n. 208 del 2015, ogni eventuale costo connesso al funzionamento dei collegi arbitrali sarà comunque posto a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (atto n. 373);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i costi connessi all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori, al funzionamento del Fondo di solidarietà e alle procedure arbitrali, quindi anche i connessi costi di carattere amministrativo, sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi, e non sono quindi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Carlo Maria Capristo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.55.

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.15.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 21.05 alle 21.40.