CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2016
610.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (esame - Rel. Ginefra).
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti dell'accordo quadro di partenariato.
  L'Accordo, finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico, è stato ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, avvierà un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale e internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard. L'Accordo quadro costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.
  L'Accordo si compone di un preambolo e di 65 articoli organizzati in nove Titoli.
  Il Titolo I (articoli da 1 a 6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo. Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti.
  L'articolo 2 richiama gli obiettivi della cooperazione bilaterale. Gli articoli 3 e 4 hanno rispettivamente ad oggetto il recepimento delle clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro.
  L'articolo 5 prevede che le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad applicarlo ed a ratificare gli Accordi collegati – quali l'Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa. L'articolo 6 stabilisce che la cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle Pag. 129convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
  Il Titolo II (articoli da 7 a 9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. In particolare, l'articolo 8, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle organizzazioni regionali ed internazionali quali l'ONU e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Trattato di amicizia e cooperazione e il forum interregionale Asia-Europa (ASEM). L'articolo 9 prevede, quanto alla cooperazione regionale e bilaterale, che essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.
  Il Titolo III (articoli da 10 a 13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.
  L'articolo 10 stabilisce che le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, mentre l'articolo 11 prevede che la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale.
  L'articolo 12 disciplina l'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali. In materia di ambiente, l'articolo 13 prevede che le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.
  Il Titolo IV (articoli da 14 a 28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.
  In base all'articolo 14, le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bilaterali e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali. In tale ambito, il paragrafo 2 impegna le Parti a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consultazioni su tale assistenza, conformemente al quadro OMC.
  L'articolo 17 regola la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali finalizzata a potenziare la dimensione sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi. Le Parti si dichiarano altresì interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza.
  L'articolo 18 disciplina invece le agevolazioni degli scambi, stabilendo che le Parti vagliano la possibilità di semplificare le procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, anche promuovendo azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
  L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento, attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a meccanismi Pag. 130amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
  L'articolo 20, stabilisce che le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese. In base all'articolo 21 le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi, al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi. In tale ambito l'articolo 22 prevede che, al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali.
  L'articolo 23, prevede l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici e l'articolo 24, il quale stabilisce l'importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, anche con il richiamo agli impegni presi a norma dell'articolo X dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell'articolo III dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS). La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime.
  Le Parti, che, in base all'articolo 26, si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale, attribuiscono, inoltre grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale impegnandosi all'articolo 27 a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva.
  L'articolo 28 istituisce il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, al quale è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (istituito dall'articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV.
  Il Titolo V (articoli da 29 a 34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.
  L'articolo 34, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la Task Force «Azione Finanziaria» FATF).
  Il titolo VI (articoli da 35 a 54), riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Attività produttive, segnala le seguenti disposizioni.
  L'articolo 39, relativo alla politica industriale e alle PMI, prevede che la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, tenendo conto delle esigenze di tutela dei consumatori. Gli altri settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono:
   il turismo (articolo 40): l'intento di collaborazione mira a favorire uno sviluppo Pag. 131equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;
   la società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41): la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale;
   la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43): le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di know-how, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle PMI;
   l'energia (articolo 44): scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili, nonché attraverso la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti;
   l'ambiente, i cambiamenti climatici e le risorse naturali (articolo 47): viene intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio.

  Il Titolo VII, composto dal solo articolo 55, il quale riguarda gli strumenti di cooperazione.
  In merito le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione.
  Il Titolo VIII, composto dal solo articolo 56, reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto e il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Accordo, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione.
  Il titolo IX (composto dagli articoli da 57 a 65), reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 57 prevede la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia. L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia.Pag. 132
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, al comma 1, che non siano ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
Atto n. 270.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e all. B)). Ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa; disponendo, al comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell'allegato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  La direttiva 2014/29/UE deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.
  Si segnala che la direttiva 2014/29/C fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.
  La direttiva 2014/29/UE procede ad una rifusione delle disposizioni europee vigenti in materia, in considerazione del fatto che la precedente direttiva 2009/105/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha subito nel tempo alcune modificazioni. Si tenga presente che la direttiva 2009/105/UE costituiva a sua volta una codificazione della direttiva 87/404/UEE, come modificata dalle direttiva 93/68/UEE, cui fanno riferimento peraltro attualmente le Pag. 133vigenti norme nazionali in materia, contenute nel decreto legislativo n. 311/1991.
  Lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della direttiva 2014/29/UE, è composto di 3 articoli. Esso, in considerazione delle novità introdotte dalla direttiva 2014/29/UE, all'articolo 1 e allegati da I a III, apporta modifiche e varie integrazioni alla disciplina interna vigente in materia di recipienti semplici a pressione contenuta nel citato decreto legislativo n. 311/1991.
  Lo schema in esame interviene sostituendo le norme del decreto legislativo n. 311 come novellate dal decreto legislativo n. 42 del 1997 e disponendo contestualmente (articolo 1, comma 3) l'abrogazione di quest'ultimo provvedimento di modifica.
  All'articolo 2 reca disposizioni finali volte a prevedere che le disposizioni in esso contenute si applichino a decorrere dal 20 aprile 2016. All'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 1, comma 1 interviene su vari punti del decreto legislativo n. 311, con integrazioni e modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo alla nuova disciplina UE:
   rinomina il Titolo del decreto legislativo (lettera a)) e ne aggiorna l'ambito di applicazione (lettera b)) per adattarlo e adeguarlo a quello dell'articolo 1 della direttiva;
   introduce le definizioni contenute nell'articolo 3 della direttiva, la quale a sua volta, per ciò che concerne gli «organismi di valutazione della conformità» del prodotto, la loro attività ed il loro accreditamento ricalca il Regolamento (CE) n.765 del 2008 e, per il concetto di armonizzazione normativa a livello europeo, richiama il nuovo Regolamento n. 1025/2012;
   apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo (lettera d)), per renderlo conforme all'articolo 3 della direttiva relativamente alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio dei recipienti e per aggiornare il comma 2 alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 41 della direttiva volte a permettere la messa in servizio, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di recipienti immessi sul mercato anteriormente ed in conformità alle disposizioni delle precedenti analoghe direttive e delle relative norme di recepimento; si consideri inoltre che lo schema in esame, nel recepire la direttiva e ai sensi di quanto da essa consentito, opta per confermare (ai sensi di quanto consentito dall'articolo 3, par. 2 della direttiva) le disposizioni nazionali in materia di protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti;
   modifica l'articolo 3 del decreto legislativo, in materia di requisiti di sicurezza, per allinearlo completamente al testo dell'articolo 4 della direttiva (lettera e));
   sostituisce integralmente (lettera f)) la disciplina dei principi della marcatura CE e delle regole e condizioni per l'apposizione della stessa sui recipienti contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo in modo da renderla conforme agli articoli 15 e 16 della direttiva;
   sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo (lettera g)), in materia di presunzione di conformità dei recipienti il cui il prodotto fra la pressione massima di esercizio ed il volume del recipiente è superiore a 50 bar x 1;
   sostituisce (lettera h)) l'articolo 6 del decreto legislativo vigente, concernente la procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi. Il nuovo articolo 6 ricalca ora nella sostanza i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 35 della direttiva ed indica il Ministero dello sviluppo economico quale autorità di vigilanza del mercato competente a livello nazionale a valutare la rischiosità dei recipienti per la salute e la sicurezza e dunque quale autorità competente a dar corso alla procedura, sulla base di una segnalazione di rischiosità che può essere effettuata da altra autorità di vigilanza;
   sostituisce (lettera i)) l'articolo 7 del decreto legislativo vigente concernente gli Pag. 134organismi autorizzati al rilascio dell'attestato di idoneità dei recipienti, al fine di adeguarlo alle prescrizioni della direttiva in materia di organismi di valutazione della conformità (OVC) e relativa loro notifica alla Commissione UE ivi inclusa, la disciplina degli obblighi e delle prescrizioni che, ai fini della notifica, devono essere rispettati dagli OVC e la presunzione di conformità degli organismi stessi;
   sostituisce ((lettera m)) l'articolo 8 del decreto legislativo al fine di dare attuazione alla nuova disciplina in materia di procedure di valutazione della conformità, contenuta nella direttiva;
   sostituisce ((lettera n)) l'articolo 9 del decreto legislativo, recependo quasi testualmente le novità contenute nella direttiva (agli articoli 29 e 30), in materia di obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni;
   sostituisce ((lettera o)) l'articolo 10 per recepirvi le prescrizioni contenute nella direttiva (articolo 6) in materia di obblighi dei fabbricanti; anche in questo caso è esercitata l'opzione per le informazioni in lingua italiana; si consideri che i fabbricanti devono indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;
   introduce (lettera p)) sei nuovi articoli da 10-bis a 10-sexies, i quali, in attuazione della direttiva, sanciscono gli obblighi dei rappresentanti del fabbricante, degli importatori e dei distributori e sanciscono il principio per cui un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al decreto legislativo; sanciscono altresì gli obblighi finalizzati all'identificazione degli operatori economici, anche in questi casi, si prescrive l'utilizzo della lingua italiana;
   dispone l'abrogazione (lettera q)) degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo che contengono prescrizioni di dettaglio sulla relazione da prodursi da parte del fabbricante prima dell'avvio della produzione e sull'esame di tale relazione da parte dell'organismo di valutazione della conformità.
   sostituisce integralmente (lettera r)) l'articolo 12 del decreto legislativo per la parte concernente la dichiarazione di conformità UE;
   dispone l'integrale sostituzione (lettera s)) dell'articolo 14 del decreto legislativo, circa gli obblighi di informazione circa l'attività svolta da parte degli OVC notificati al Ministero dello sviluppo economico e ad Accredia;
   sostituisce integralmente (lettera t)) l'articolo 14-bis del vigente decreto legislativo, circa la vigilanza del mercato e il controllo sui recipienti che entrano nel mercato UE; si stabilisce in particolare che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle autorità competenti, e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità al citato regolamento europeo. La relazione illustrativa evidenzia che non vi sono innovazioni rispetto all'assetto delle competenze già oggi in concreto vigente;
   aggiunge (lettera v), in conformità agli articoli 37 e 38 della direttiva, i nuovi articoli 14-quater e 14-quinquies, relativi rispettivamente ai recipienti conformi che presentano rischi ed ai casi di non conformità formale;
   modifica (lettera z)) l'articolo 15 (Sanzioni) del decreto legislativo vigente;
   inserisce (lettera aa)) nel decreto legislativo uno specifico articolo con il quale si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per l'attività di Pag. 135valutazione della conformità ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe.

  L'articolo 1, comma 2, sostituisce integralmente gli Allegati del decreto legislativo vigente, con gli allegati da I a IV di cui all'allegato A dello schema in esame. I nuovi quattro allegati, in parte con innovazioni solo redazionali ed in parte con innovazioni sostanziali, concernono, rispettivamente, i requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti semplici a pressione, le procedure di valutazione della conformità, le prescrizioni in materia di iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli da apporre sui recipienti, e, infine, il modello della dichiarazione di conformità UE.
  L'articolo 2 contiene disposizioni finali che riguardano:
   la decorrenza dal 20 aprile 2016 dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame, (comma 1);
   la previsione che tutti i riferimenti interni alla ormai abrogata disciplina europea in materia di recipienti semplici a pressione si intendono effettuati alla nuova direttiva 2014/29/UE (comma 4);
   la previsione della comunicazione alla Commissione UE delle disposizioni di recepimento in esame, nonché delle norme fondamentali di diritto interno in materia di recipienti a pressione (comma 3).

  L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, con la precisazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Atto n. 271.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).
  La direttiva 2014/30/UE deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016. Segnala che la direttiva 2014/30/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla decisione n. 768/2008/UE e dal Regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli «organismi di valutazione della conformità» e vigilanza del mercato.
  Lo schema di decreto legislativo in esame si propone di tutelare il mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di apparecchi non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso, salvaguardando la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori e introducendo una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione di conformità.Pag. 136
  L'articolo 1 dello schema in esame apporta al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/30/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo. In particolare, vengono novellati e modificati gli articoli da 2 a 14 e da 16 a 19 del decreto legislativo e sono inseriti diversi articoli aggiuntivi volti ad allineare, come precedentemente segnalato, la disciplina citata a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008. Sono integralmente sostituiti gli allegati del decreto vigente, benché in alcuni casi le modifiche siano minime o semplicemente redazionali.
  Viene innanzi tutto modificato il titolo e sono stati aggiornati e corretti terminologia e riferimenti delle disposizioni in materia di esclusioni e campo di applicazione: ciò è avvenuto o con l'aggiornamento alle normative di settore richiamate con rinvio fisso (e nel frattempo mutate), o con l'inserimento di nuovi ambiti esclusi (il kit di valutazione su misura per professionisti), o con una maggiore precisione terminologica («l'idoneità del mezzo a generare emissioni», in luogo «del generare o del contribuire a generare»; «deterioramento» in luogo di «alterazione») (articolo 1).
  Richiama successivamente quanto previsto dagli articolo 15, paragrafo 3, e da 26 a 39 del Regolamento (CE) n. 765/2008 sull'accreditamento degli «organismi di valutazione della conformità» e vigilanza del mercato. Si tratta delle disposizioni concernenti il quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato che disciplina dettagliatamente gli obblighi organizzativi e di comunicazione tra gli Stati e l'Unione europea, in tema di vigilanza sui prodotti. In attuazione degli obblighi previsti dal citato regolamento si stabilisce che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico confermando la ripartizione di compiti fra le due direzioni generali competenti del MiSE. Si specifica inoltre che il controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione, è posto in capo all'Agenzia delle dogane.
  Modifiche redazionali riguardano i requisiti per messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi, nonché gli impianti fissi e la libera circolazione delle apparecchiature.
  Adeguamenti riguardano anche i requisiti essenziali degli apparecchi, per i quali si fa riferimento all'allegato I come modificato nello schema. Sono definiti inoltre i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si estendono – unitamente agli obblighi relativi all'identificazione degli operatori economici – agli importatori e distributori.
  In appositi articoli aggiuntivi (da 7-bis a 7-septies) sono elencati gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori.
  Resta la presunzione di conformità delle apparecchiature data dalla loro conformità a norme armonizzate, mentre viene abrogata la procedura di sottoposizione ad un comitato nazionale della presunta non conformità di una norma armonizzata ai requisiti essenziali: in questi casi si procederà secondo la disciplina delle misure di salvaguardia (articolo 8).
  Le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi vengono poi allineate con i nuovi riferimenti all'alternativa tra controllo interno della produzione ed esame UE previsti rispettivamente dall'allegato II e dall'allegato III (articolo 9).
  Un nuovo articolo aggiuntivo (articolo 9-bis) definisce la struttura della dichiarazione di conformità UE in presenza dei requisiti essenziali di cui agli allegati, che disciplinano anche la struttura tipo della dichiarazione ed i relativi moduli; è prescritta l'unicità del documento, è ribadita la responsabilità del fabbricante ed è esercitata l'opzione che consente agli Stati membri di richiedere la traduzione della relativa dichiarazione in lingua italiana.
  Si recepiscono le prescrizioni in materia di marcatura CE (apposizione in Pag. 137modo visibile prima dell'immissione del prodotto sul mercato), salvo il rinvio alla nuova disciplina europea di fonte regolamentare e, quindi, di applicabilità diretta (articolo 10).
  Sono recepite le prescrizioni europee in materia di informazioni sull'uso dell'apparecchio (informazioni in italiano sulle precauzioni, indicazione esplicita dell'eventuale utilizzo fuori delle zone residenziali, istruzioni accluse all'apparecchio), nonché quelle che operano quando vi è motivo di supporre un rischio per gli aspetti di protezione del pubblico interesse, facendo venir meno la procedura ad hoc per gli impianti fissi (articolo 11).
  Sulla partecipazione delle autorità nazionali alla procedura di salvaguardia dell'Unione la nuova disposizione prevede un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico (articoli 12-13).
  Sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato (articolo 13-bis).
  Sono recepite le novità in materia di organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica, esplicitando anche l'esercizio dell'opzione che deferisce valutazioni all'organismo nazionale di accreditamento (articoli 14-14-sexies). Si stabiliscono perciò prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità, la possibilità di subappaltare compiti specifici, la disciplina della domanda e procedura di notifica, nonché delle modifiche delle notifiche e delle contestazioni delle competenze degli organismi notificati. Sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati ed i ricorsi contro le loro decisioni, nonché gli obblighi di informazione nei confronti del MiSE a carico degli organismi notificati.
  È recuperata nell'articolato la prescrizione relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di certificazione; un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, stabilirà le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità, con una formulazione idonea a precisare che tali tariffe non riguardano l'attività dì accreditamento affidata all'apposito organismo unico nazionale. Sono inoltre abrogati gli articoli 17 e 18 che contenevano disposizioni non più attuali alla luce delle novelle disposte.
  L'articolo 2 introduce le disposizioni finali sull'applicazione del decreto, con un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore per l'adozione del decreto con cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilirà le tariffe per l'attività di esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione e per il controllo sugli organismi notificati, nonché i termini e le modalità dì versamento delle medesime tariffe.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
Atto n. 272.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a Pag. 138disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e allegato B). La direttiva 2014/31/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. A decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2009/23/UE è abrogata. Si segnala che la direttiva 2014/31/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli e di 4 Allegati e interviene novellando il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. Il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 1, comma 1, apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 517 del 1992:
   con la lettera a) il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con riferimento alla nuova direttiva;
   con la lettera b), si sostituisce il testo dell'articolo 1 al fine di allineare la formulazione e la sequenza del testo;
   con la lettera c) è integralmente sostituito il testo dell'articolo 2 al fine di inserire nuove definizioni necessarie per renderne conforme il testo alla nuova direttiva;
   con la lettera d) si provvede all'integrale sostituzione dell'articolo 3 al fine di adattarne la terminologia alla nuova formulazione della direttiva in materia di messa a disposizione e messa in servizio degli strumenti;
   con la lettera e) si introduce nel decreto vigente l'articolo 3-bis, concernente i requisiti tecnici degli strumenti. Tali requisiti metrologici sono specificati nel dettaglio nell'Allegato I e riguardano in particolare le unità di massa e le classi di precisione;
   con la lettera f) si dispone la sostituzione dell'articolo 4, in materia di presunzione di conformità degli strumenti, ritenendo la conformità realizzata quando gli strumenti sono conformi a norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
   con la lettera g) si dispone la sostituzione dell'articolo 5, in materia di procedure di valutazione della conformità che può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con due procedure alternative descritte nel dettaglio nell'Allegato II;
   con la lettera h) si dispone la sostituzione dell'articolo 6, in materia di dichiarazione di conformità UE che è tradotta in lingua italiana;
   con la lettera i) si aggiungono nuovi articoli da 6-bis a 6-quater in materia di marcatura di conformità CE: l'articolo 6-bis disciplina la marcatura di conformità CE, prevedendo che essa deve esser apposta direttamente sullo strumento. La disposizione attua l'articolo 15 della nuova direttiva; l'articolo 6-ter prevede che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, siano soggette ai principi generali previsti all'articolo 30 del reg. (CE) 765/2008; l'articolo 6-quater prevede le regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature;
   con la lettera l) si dispone la sostituzione dell'articolo 7, in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, Pag. 139attribuendo al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne;
   con la lettera m), si aggiungono gli articoli da 7-bis a 7-quater relativi alle procedure: l'articolo 7-bis prevede le procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse. Nel caso lo strumento non rispetti le prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive, di ritirarlo dal mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul mercato; l'articolo 7-ter disciplina la partecipazione nazionale alla procedura di salvaguardia dell'Unione; tale procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle Autorità nazionali; l'articolo 7-quater disciplina le procedure da adottare per gli strumenti conformi che presentano rischi; il recepimento è limitato alla partecipazione delle Autorità nazionali alla relativa procedura; l'articolo 7-quinquies, disciplina i casi di non conformità formale, tra cui mancanza o non conformità della marcatura CE;
   con la lettera n) si dispone la sostituzione dell'articolo 8, concernente il simbolo restrittivo d'uso da apporre per i dispositivi destinati a non essere utilizzati per le applicazioni che richiedono la marcatura di conformità;
   con la lettera o) si dispone la sostituzione dell'articolo 9, relativo agli organismi di valutazione della conformità e all'autorità di notifica nazionale, confermata nel Ministero dello sviluppo economico; la disposizione inoltre prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia;
   con la lettera p) si aggiungono nel testo gli articoli da 9-bis a 9-sexies: l'articolo 9-bis prevede le prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità; l'articolo 9-ter estende le medesime prescrizioni alle affiliate e subappaltatrici degli organismi notificati; l'articolo 9-quater disciplina la domanda e la procedura di notifica e la modifica delle notifiche; l'articolo 9-quinquies prevede gli obblighi operativi degli organismi notificati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi; l'articolo 9-sexies prevede gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, e di coordinamento tra organismi notificati;
   con la lettera q) si dispone la sostituzione dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 517 del 1992, rinviando ad appositi decreti ministeriali di natura regolamentare la definizione di criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti dopo la loro immissione in servizio;
   con la lettera r) si sopprime l'articolo 11;
   con le lettere s) e t) si aggiornano alcuni riferimenti dell'articolo 12;
   con la lettera u) si sostituisce l'articolo 13, in materia di sanzioni;
   con la lettera v) si sostituisce l'articolo 14, confermando la previsione circa la possibilità per il Ministero dello sviluppo di avvalersi per le attività di vigilanza, delle autorità già competenti in materia di controlli metrologici e di tutti i corpi di polizia;
   con la lettera z) si sostituisce l'articolo 15, in materia di disposizioni finali e transitorie; più in particolare le tariffe per le attività di valutazione della conformità saranno determinate con decreto interministeriale (MISE-MEF), ad esclusione di quelle svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe. Tali tariffe sono aggiornate ogni due anni. Inoltre, si consente la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di strumenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/23/CE e ad Pag. 140essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016, come previsto dall'articolo 43 della nuova direttiva;
   con la lettere aa) e bb) si dispone l'integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente con i corrispondenti allegati riprodotti dal decreto di recepimento della nuova direttiva e si abrogano gli allegati V e VI del decreto legislativo vigente.

  L'articolo 2 abroga tutte le disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo: il decreto del Presidente della Repubblica n. 845 del 1982 e il decreto legislativo n. 40 del 1997.
  L'articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e prevede che il decreto relativo alla determinazione delle tariffe, disciplinato all'articolo 15, come modificato dal decreto legislativo in esame, dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Lo schema di decreto in esame dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III e IV del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. Inoltre è prevista l'abrogazione degli allegati V e VI. Più in particolare:
   l'Allegato I stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza;
   l'Allegato II prevede le procedure di valutazione della conformità;
   l'Allegato III precisa le iscrizioni prescritte per gli strumenti;
   l'Allegato IV delinea lo schema di dichiarazione della conformità UE.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.
Atto n. 273.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).
  L'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare – nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di delega contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 – i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo, al comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell'allegato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  La direttiva 2014/32/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Si segnala che la direttiva 2014/32/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo Pag. 141per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.
  Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 3 articoli e di 2 Allegati (A e B) e interviene novellando il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. Il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 1, comma 1 apporta, al citato decreto legislativo n. 22 del 2007 le seguenti modifiche:
   con la lettera a) il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con i riferimenti alle nuove direttive;
   con le lettere b), c) e d), al fine di adeguare la normativa all'articolo 2 della nuova direttiva, è stata aggiornata e corretta la terminologia e sono stati modificati i riferimenti ai nuovi allegati; è stata inoltre introdotta una nuova disposizione che specifica che il decreto in esame costituisce norma specifica anche per i requisiti sull'immunità elettromagnetica;
   con la lettera e), al fine di adeguare la normativa all'articolo 4 della nuova direttiva, sono introdotte nuove definizioni nell'articolo 2, del decreto legislativo n. 22/2007, tra cui: strumenti di misura, sottounità, controlli metrologici legali, documento normativo, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell'Unione, marcatura CE;
   con la lettera f), al fine di adeguare la normativa all'articolo 5 della nuova direttiva, si prevede all'articolo 3 del decreto legislativo 22/2007 che le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche alle sottounità per le quali gli allegati di uno strumento specifico stabiliscono i relativi requisiti essenziali;
   con la lettera g) si inseriscono gli articoli da 4-bis a 4-sexies in materia di obblighi per i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e l'articolo 4-octies in materia di identificazione degli operatori economici; tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla direttiva. Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo. È necessario garantire che gli strumenti per misurare provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali strumenti. È pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato strumenti conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura strumenti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo. All'atto dell'immissione sul mercato di uno strumento per misurare, ogni importatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo Pag. 142postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni per i casi in cui l'importatore debba aprire l'imballaggio per apportate il proprio nome e indirizzo sullo strumento. Il distributore mette gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dello strumento non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi uno strumento in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato il fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi. I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in questione;
   con la lettera h) si abrogano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di marcatura CE;
   con la lettera i), al fine di adeguare la normativa all'articolo 7 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 6, del decreto legislativo n. 22/2007, che prevede che gli strumenti di misura sono messi a disposizione o in servizio sul mercato solo quando soddisfano i requisiti previsti dal presente provvedimento;
   con la lettera l) al fine di adeguare la normativa all'articolo 17 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 7, del decreto legislativo n. 22/2007, che disciplina le procedure di valutazione della conformità che può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con due procedure alternative descritte nel dettaglio nell'Allegato II. Più in particolare la valutazione della conformità consiste in un processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali relativi agli strumenti;
   con la lettera m) e n) al fine di adeguare la normativa all'articolo 18 della nuova direttiva, si modifica l'articolo 8, del decreto legislativo 22/2007, apportando modifiche relative ai termini per allinearli a quelli previsti nella nuova direttiva;
   con la lettera o) al fine di adeguare la normativa all'articolo 19 della nuova direttiva, si introduce l'articolo 8-bis, in materia di struttura della dichiarazione di conformità UE attestante il possesso, da parte dello strumento, dei requisiti essenziali previsti all'allegato I della direttiva;
   con la lettera p) al fine di adeguare la normativa agli articoli da 23 a 26 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 9, del decreto legislativo n. 22/2007, che identifica il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale di notifica e prevede che l'organismo unico di accreditamento, con cui il Ministero stipula una convenzione, valuti e controlli gli organismi notificati; si ricorda che Accredia svolge le funzioni di organismo unico di accreditamento;
   con la lettera q) al fine di adeguare la normativa agli articoli 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36 e 37 della nuova direttiva si aggiungono nel testo del decreto legislativo n. 22/2004 gli articoli da 9-bis a 9-sexies; l'articolo 9-bis prevede le prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità; l'articolo 9-ter estende le medesime prescrizioni alle affiliate e subappaltatrici degli organismi notificati; l'articolo 9-quater disciplina gli organismi interni accreditati che possono esser utilizzati per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa; l'articolo 9-quinquies disciplina la domanda e la procedura di notifica e la modifica delle notifiche; l'articolo 9-sexies prevede gli obblighi operativi degli organismi notificati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi;Pag. 143
   con le lettere r) ed s) al fine di adeguare la normativa agli articoli 31 e 34 e della nuova direttiva, si sostituiscono gli articoli 10 e 11, del decreto legislativo n. 22/2007, in materia di domanda di notifica e modifica delle notifiche;
   con la lettera t) al fine di adeguare la normativa all'articolo 14 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 12, del decreto legislativo n. 22/2007 che disciplina la presunzione della conformità degli strumenti di misura conformi alle norme armonizzate o a parti di esse e lascia comunque libero il fabbricante di decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici;
   con la lettera u) al fine di adeguare la normativa agli articoli 21 e 22 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 13, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di marcatura CE;
   con la lettera v) al fine di adeguare la normativa all'articolo 41 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 12, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne;
   con la lettera z) si sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 22/2007 confermando la previsione dell'emanazione di un decreto interministeriale (MiSE, MEF) per stabilire le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità;
   con la lettera aa) al fine di adeguare la normativa all'articolo 42 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 16, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse;
   con la lettera bb), al fine di adeguare la normativa agli articoli 43 e 44 della nuova direttiva, si aggiungono nel testo del decreto legislativo n. 22/2004 gli articoli 16-bis e 16-ter, per aggiornare le prescrizioni in materia di procedure di salvaguardia dell'Unione e di procedure per gli strumenti di misura conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza delle persone;
   con la lettera cc), al fine di adeguare la normativa all'articolo 45 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 17, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di non conformità formali, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico possa limitare o proibire la messa a disposizione dello strumento di misura non conforme;
   con la lettera dd), al fine di adeguare la normativa all'articolo 38 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 18, del decreto legislativo n. 22/2007 relativi agli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati circa la validità dei loro certificati; la comunicazione va fatta al Ministero dello sviluppo economico;
   con la lettera ee) si modifica il comma 1 dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 22/2007 al fine di eliminare i pareri dell'ormai soppresso «Comitato centrale metrico» con il parere facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o di istituti universitari per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni degli allegati;
   con la lettera ff) si modifica l'articolo 20, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di sanzioni, prevedendo anche nuove tipologie di sanzioni amministrative, comprese quelle per le non conformità formali;
   con la lettera gg) al fine di adeguare la normativa all'articolo 50 della nuova direttiva, si modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/2007 prevedendo norme transitorie per gli strumenti di misura immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016;
   con la lettera hh) si modifica l'articolo 22-bis, del decreto legislativo n. 22/2007 esonerando dall'obbligo di valutazione Pag. 144della conformità una categoria di strumenti quali distributori di acqua potabile, in ragione della sproporzione tra l'eccessiva onerosità degli adempimenti e il modico valore della transazione;
   con la lettera ii) si modifica l'Allegato I del decreto legislativo n. 22/2007, con le lettera ii), ll), mm) e nn) si interviene direttamente sugli allegati del decreto legislativo n. 22/2007, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi dei corrispondenti allegati della nuova direttiva e di apportare modifiche redazionali e di ordine tecnico.

  L'articolo 2 fissa la decorrenza di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e armonizza i riferimenti alla nuova normativa.
  L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Lo schema di decreto in esame dispone la modifica e la sostituzione di alcuni allegati del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti e il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. È introdotto inoltre il nuovo allegato XIII in materia di dichiarazione di conformità.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Atto n. 274.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo il quale provvede a recepire la direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in virtù della delega sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
  L'articolo 1 della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. La direttiva 2014/34/UE, pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.
  Si segnala che la direttiva 2014/34/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli «organismi di valutazione Pag. 145della conformità» e vigilanza del mercato. La direttiva oggetto di recepimento, di rifusione, abroga la precedente direttiva 94/9/UE – attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
  Lo schema di decreto legislativo è interamente sostitutivo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 – di cui si propone l'abrogazione all'articolo 26 – mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate.
  Lo schema di decreto legislativo consta di 28 articoli e di dieci allegati.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni. Le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un'esplosione (e loro componenti) nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi. Le definizioni sono integrate da quelle di «commercializzazione» (la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione), «fabbricante», «rappresentante autorizzato», «importatore», «distributore», «operatori economici», «specificazione tecnica», «norma armonizzata», «accreditamento» (ed «organismo nazionale di accreditamento»), «valutazione della conformità» (ed «organismo di valutazione della conformità»), «richiamo» e «ritiro» di un prodotto, nonché «normativa di armonizzazione dell'Unione» e «marcatura CE».
  L'articolo 2 stabilisce che i prodotti devono rispettare quanto stabilito dall'allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute, eliminando le deroghe in occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni; ai sensi dell'articolo 3 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti contenuti nel medesimo allegato II.
  Le competenze nazionali, in assenza di armonizzazione europea, sono trasferite al MiSe, di concerto con il Ministero dell'interno.
  L'articolo 4 subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione.
  Ai sensi dell'articolo 5, i fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal succitato allegato II; il medesimo articolo 5 dispone in ordine agli ulteriori obblighi dei fabbricanti (responsabilità, tenuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l'uso, obbligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collaborazione con le autorità) e l'articolo 6 li specifica anche in rapporto ai loro rappresentanti autorizzati(nominati su mandato scritto del fabbricante, per una serie di adempimenti).
  Gli articoli 7 e 8 recano gli obblighi, posti in capo, rispettivamente, agli importatori (obbligo di immissione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) ed ai distributori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di immagazzinamento e trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 9.
  Infine, l'articolo 10 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura Pag. 146e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.
  L'articolo 11 dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008. Vi si prevede, inoltre, che tale marcatura debba essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile. La marcatura CE è accompagnata da altre indicazioni e marcature, in particolare dal marchio di protezione dalle esplosioni, nonché, se del caso, da indicazioni relative a rischi specifici.
  L'articolo 12 contiene diversi richiami agli allegati da III a IX, al fine di definire le procedure per valutare la conformità degli apparecchi. L'allegato X reca il modello della dichiarazione di conformità UE, come disciplinata dall'articolo 13: questo prevede che la dichiarazione di conformità attesta il rispetto dei requisiti minimi di salute e sicurezza fissati dall'allegato II e contiene tutti gli elementi specificati ai sensi delle verifiche di cui agli allegati da III a IX. La dichiarazione di conformità è continuamente aggiornata e tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
  L'articolo 14 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.
  L'articolo 15 reca prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità (ispirate a integrità professionale, competenza tecnica, terzietà ed indipendenza, in assenza di conflitto di interessi; previsione dell'assicurazione obbligatoria e del segreto professionale; partecipazione alle procedure di normalizzazione pertinenti e ed estensione della conformità in caso di armonizzazione).
  Seguono disposizioni che si applicano ad organismi affiliati a quelli notificati (articolo 16, in cui si stabilisce la possibilità di subappaltare compiti specifici, con garanzia del rispetto delle predette prescrizioni e col consenso del cliente), nonché disposizioni circa la procedura di notifica (articolo 17) e delle modifiche delle notifiche e delle contestazione delle competenze degli organismi notificati (il MiSE sovrintende alle fattispecie di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, prendendo le misure appropriate anche in caso di cessazione dell'attività dell'organismo notificato); sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati (secondo il principio di proporzionalità ed evitando oneri superflui sugli operatori economici) ed i ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18). Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati (che partecipano anche al sistema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei) dall'articolo 19.
  L'articolo 20 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, richiamando le disposizioni dettate in materia dal citato regolamento (CE) n. 765 del 2008. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti che a loro volta si avvalgono dei laboratori accreditati al fine di effettuare i necessari controlli di natura tecnica.
  Gli articoli da 21 a 24 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere Pag. 147dell'operatore economico; sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 21. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.
  L'articolo 25 reca le sanzioni amministrative (da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio senza i requisiti prescritti), l'articolo 27 contiene disposizioni transitorie e finali, l'articolo 28 la clausola di invarianza finanziaria.
  Con l'articolo 26 si propone l'abrogazione della disciplina attualmente vigente.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Atto n. 275.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo con il quale si provvede a recepire la direttiva 2014/35/UE (concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione) in virtù della delega sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
  L'articolo 1 della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  Si segnala che la direttiva 2014/35/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal Regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli «organismi di valutazione della conformità» e vigilanza del mercato.
  La direttiva oggetto di recepimento abroga la precedente direttiva 2006/95/UE, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cd. pacchetto merci adottato nel 2008 e sopra ricordato. Analogamente, l'articolo 19 dello schema di decreto propone l'abrogazione della vigente normativa nazionale (la legge 18 ottobre 1977, n. 791; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277).
  Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.Pag. 148
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.
  L'articolo 2 reca le definizioni, sostituendo la «commercializzazione» con la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione e precisando quelle di «fabbricante», «rappresentante autorizzato», «importatore», «distributore», «operatori economici», «specificazione tecnica», «norma armonizzata», «accreditamento» (ed «organismo nazionale di accreditamento»), «valutazione della conformità» (ed «organismo di valutazione della conformità»), «richiamo» e «ritiro» di un prodotto, nonché «normativa di armonizzazione dell'Unione» e «marcatura CE».
  L'articolo 3 dispone in ordine agli obblighi dei fabbricanti (responsabilità, tenuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l'uso, obbligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collaborazione con le autorità) che garantiscono, tra l'altro, che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 1 e all'allegato I. I fabbricanti possono inoltre nominare con mandato scritto propri rappresentanti ai sensi dell'articolo 4, per una serie di adempimenti.
  Gli articoli 5 e 6 recano gli obblighi posti in capo, posti in capo, rispettivamente, agli importatori (obbligo di immissione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) ed ai distributori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di immagazzinamento e trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 7.
  L'articolo 8 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.
  Ai sensi dell'articolo 9, si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.
  Gli articoli 10 e 11 recano similmente norme sulla presunzione di conformità, rispettivamente, sulla base di norme internazionali (in particolare, quelle elaborate dalla International Electrotechnical Commission - IEC) e sulla base di norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato il materiale, quando viene garantito un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.
  L'articolo 12, comma 1, dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008. I commi 2 e 3 richiamano i principi generali applicabili alla dichiarazione di conformità: tale dichiarazione attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza, è continuamente aggiornata, tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con la dichiarazione di conformità, i cui elementi costitutivi sono fissati dall'Allegato III, modulo A, il fabbricante si assume la responsabilità Pag. 149della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto. Con riferimento alla marcatura CE, l'articolo 13 stabilisce che deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile.
  L'articolo 14 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi, richiamando le disposizioni dettate in materia dal citato regolamento (CE) n. 765 del 2008. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
  Gli articoli da 15 a 18 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, misure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico (misure provvisorie per proibire o limitare la messa sul mercato, o per il ritiro o richiamo; nel caso di impianto fisso le misure cautelari includono il fermo amministrativo; obblighi informativi a livello UE, con procedura di silenzio assenso dopo tre mesi di mancate obiezioni, ovvero procedura di consultazione all'esito della quale vi è la definitività o la revoca della misura; oneri a carico dei privati); sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 15. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.
  L'articolo 19 dello schema di decreto propone, come sopra ricordato, l'abrogazione della vigente normativa nazionale; l'articolo 20 contiene disposizioni transitorie e finali e l'articolo 21 la clausola di invarianza finanziaria.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.05.

«Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania.
(Svolgimento e conclusione).

  Il dr. Jan SIEDENTOPP, rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Ludovico VICO (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), Lorenzo BASSO (PD), Gianluca BENAMATI (PD) Pag. 150per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Il dr. Jan SIEDENTOPP, rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania, risponde ai quesiti posti.

  Interviene altresì Susanne SCHUTZ, ministro plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.