CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale.
Nuovo testo C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Giulietti, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

  La seduta termina alle 14.15.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
Atto n. 269.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bergonzi, ricorda che nella seduta di ieri questi ha formulato una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Atto n. 271.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (legge n. 1 14/2015).
  La Direttiva 2014/30/UE, che deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.
  Il regolamento (CE) n. 765/2008 contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli «organismi di valutazione della conformità», norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, anche sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE.
  La Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.
  Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento (i cui relativi schemi di decreto legislativo saranno tutti all'esame della XIV Commissione) riguarda i seguenti prodotti: gli esplosivi per uso civile, i recipienti semplici a pressione (l'esame dei relativi schemi di decreto è cominciato nella seduta di ieri), gli strumenti per pesare a funzionamento Pag. 136non automatico, gli strumenti di misura, sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
  La ratio dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.
  Per ciò che specificamente qui interessa, la Direttiva 2014/30/UE consta di 46 articoli e si applica:
   alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione oggetto della direttiva 1999/5/UE;
   ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008;
   alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
   ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
   alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione.

  Le disposizioni della direttiva, riprodotte dallo schema di decreto legislativo di recepimento, concernono gli obblighi e le responsabilità degli operatori economici, la disciplina riguardante la conformità delle apparecchiature, i procedimenti di notifica degli organismi di valutazione della conformità, la vigilanza del mercato dell'Unione alcune disposizioni finali.
  Lo schema di decreto legislativo in esame, che recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, si propone di tutelare il mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di apparecchi non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso, salvaguardando la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori e introducendo una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione di conformità.
  Rinvia quindi alla scheda predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento.
  Si limita qui a ricordare che l'articolo 1 apporta al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della Direttiva 2014/30/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo.
  L'articolo 2 introduce le disposizioni finali sull'applicazione del decreto.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
Atto n. 272.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Maria IACONO (PD), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).
  La Direttiva 2014/31/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. A decorrere dal 20 aprile 2016, la Direttiva 2009/23/UE è abrogata.
  Anche questa direttiva, come nei precedenti Schemi di decreto all'ordine del giorno, fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.
  In particolare, la Direttiva 2014/31/UE, che consta di 45 articoli ed è corredata da 6 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 2009/32/CE poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. La nuova Direttiva disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli nuovi o usati, importati da un paese terzo, stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima.
  A tal fine introduce:
   1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;
   2. il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
   3. norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;
   4. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli «organismi di valutazione della conformità» (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività;
   5. Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008;
   6. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

  Lo schema di decreto legislativo di recepimento si compone di 4 articoli e di 4 Allegati e interviene novellando il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 attuativo della precedente Direttiva nella medesima materia.
  In estrema sintesi il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati Pag. 138interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
  Rinvia alla scheda predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento.
  Si limita qui a ricordare che l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 517 del 1992 al fine di inserire nuove definizioni necessarie per renderne conforme il testo alla nuova Direttiva e adattarne la terminologia. Vengono inoltre specificati i requisiti tecnici degli strumenti e introdotte disposizioni in materia di obblighi per i fabbricanti, e in materia di identificazione degli operatori economici. Ulteriori disposizioni intervengono in materia di presunzione di conformità degli strumenti, di procedure di valutazione della conformità, di dichiarazione di conformità UE, di marcatura di conformità CE, in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di organismi di valutazione della conformità e in materia di autorità di notifica nazionale, confermata nel Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 2 abroga tutte le disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo: il decreto del Presidente della Repubblica 845/1982 e il decreto legislativo 40/1997.
  L'articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016).
  L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Lo schema di decreto in esame dispone infine l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III e IV del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili.
  Rileva in conclusione che lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva.
  Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema di decreto sono state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla direttiva alla decisione dei singoli Stati membri. In particolare:
    è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale (artt. 6, 8, 9 e 14 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (articolo 1, comma 1, lettera h) dello schema);
   con la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento (articolo 1, comma 1, lettera o) dello schema) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 20 della direttiva, di attribuire ad un organismo nazionale di accreditamento la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità;
   non è stata esercitata l'opzione che prevede per gli Stati membri la possibilità di adottare soluzioni alternative per la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità (articolo 26 della direttiva), in quanto tale valutazione – nell'ordinamento interno – è affidata ad un organismo unico di accreditamento.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4, del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (15258/15).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.