CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 142

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che la deputata Marietta Tidei del gruppo Partito democratico ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrata a farne parte la deputata Veronica Tentori del gruppo Partito democratico.

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la Pag. 143trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dei rappresentanti di Roland Berger Italia.
(Svolgimento e conclusione).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, introduce l'audizione.

  Roberto CRAPELLI, amministratore delegato di Roland Berger Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BASSO (PD), Gianluca BENAMATI (PD) Ludovico VICO (PD), Adriana GALGANO (SCpI), Marco DA VILLA (M5S) e Alberto BOMBASSEI (SCpI).

  Roberto CRAPELLI, amministratore delegato di Roland Berger Italia, risponde ai quesiti posti.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di BCG – Boston Consulting Group.
(Svolgimento e conclusione).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, introduce l'audizione.

  Giuseppe FALCO, amministratore delegato di BCG per Italia, Grecia e Turchia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente Ettore Guglielmo EPIFANI e i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Ludovico VICO (PD), Adriana GALGANO (SCpI), Lorenzo BASSO (PD) e Alberto BOMBASSEI (SCpI).

  Giuseppe FALCO, amministratore delegato di BCG per Italia, Grecia e Turchia, risponde ai quesiti posti.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di McKinsey & Company.
(Svolgimento e conclusione).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, introduce l'audizione.

  Gianluca CAMPLONE, director McKinsey & Company, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Veronica TENTORI (PD), Lorenzo BASSO (PD) e Ludovico VICO (PD)

  Gianluca CAMPLONE, director McKinsey & Company, risponde ai quesiti posti.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente formula ulteriori osservazioni. Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

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  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, la Commissione di merito ha inviato il nuovo testo del provvedimento in titolo, come modificato dall'esame degli emendamenti approvati, solo nella serata di ieri. Propone quindi di rinviare alla seduta di domani la relazione illustrativa del provvedimento per consentire al relatore Peluffo il necessario approfondimento delle disposizioni approvate nella Commissione di merito.

  Marco DA VILLA (M5S) chiede se sia possibile, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, organizzare i lavori della seduta di domani in modo che i commissari dispongano di un congruo lasso di tempo per approfondire il parere che sarà predisposto dal relatore.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che il testo della relazione illustrativa sarà trasmesso a tutti i componenti della Commissione nella giornata odierna e che il parere elaborato dal relatore sarà inviato appena disponibile. Accede senz'altro alla richiesta del deputato Da Villa di consentire, compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione e dell'Assemblea, tempi congrui per l'approfondimento del parere proposto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra i contenuti del nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni referenti.
  La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale.
  Si è evidenziato che ogni giorno in Italia si cementificano 100 ettari di superficie libera e che, dal 1956 al 2010, il territorio nazionale edificato e, quindi, sottratto all'agricoltura, è aumentato del 166 per cento.
  Questo fenomeno compromette il suolo, che invece è una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista agricolo-alimentare, ma anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. La perdita di superficie agricola, infatti, comporta inevitabilmente una riduzione della produzione agricola, rendendola insufficiente a soddisfare il fabbisogno alimentare nazionale e facendo crescere la dipendenza del nostro Paese dall'estero. Preservare la vocazione agricola del suolo ed evitare di snaturarne e stravolgerne le connotazioni naturalistiche attraverso l'eccessiva urbanizzazione, però, significa anche tutelare sia il paesaggio contro il rischio di deturpamento delle bellezze naturali, sia l'ambiente contro il rischio di disastri idrogeologici.
  È necessario, dunque, che sia garantito un preciso equilibrio, nell'assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili, al Pag. 145fine di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la sicurezza alimentare e, dall'altro, le condizioni generali di vita della popolazione.
  Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, all'articolo 1 indica le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, che detta i princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il comma 2 stabilisce il principio che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 2, al comma 1, reca le definizioni dei principali termini utilizzati dal provvedimento; in tale ambito il comma 2 reintroduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, modificandola rispetto a quella precedentemente abrogata, la definizione di suolo.
  L'articolo 3, al comma 1 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione della riduzione progressiva, che ha carattere vincolante, in termini quantitativi, del consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050. Ai sensi del comma 2, la Conferenza unificata è chiamata a stabilire con propria deliberazione i criteri e le modalità per la definizione della riduzione del consumo di suolo, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricultura da legno, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati.
  L'articolo 4 stabilisce che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono tenute a dettare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi.
  In base al comma 3, le regioni, al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, sono altresì chiamate a dettare disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti».
  Il comma 5 stabilisce che i comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dal comma 1, procedono all'individuazione delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana. In caso di ritardo il comma 6 prevede che la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune Pag. 146inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo.
  In base al comma 8 i comuni segnalano annualmente al prefetto le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.
  L'articolo 5, al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi, disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale.
  I principi e criteri direttivi della delega prevedono:
   a) forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;
   b) che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica, di informazione e partecipazione dei cittadini;
   c) il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge.

  Il comma 2 specifica l’iter di emanazione dei decreti legislativi predisposti in forza della delega, che sono adottati previo parere della Conferenza Unificata e sui quali si prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  L'articolo 6, introduce l'istituto del compendio agricolo neorurale periurbano. In particolare il comma 1 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela relative alle architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità. Il comma 2 reca la definizione di compendio agricolo neorurale, mentre il comma 3 specifica che gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti e che la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Inoltre viene stabilito che gli interventi edilizi realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della legge.
  Ai sensi del comma 4 i nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento. In base al comma 5 nell'ambito del compendio agricolo neorurale possono essere previste anche le destinazioni d'uso relative a: a) attività amministrative; b) servizi ludico-ricreativi; c) servizi turistico-ricettivi; d) servizi dedicati all'istruzione; e) attività di agricoltura sociale; f) servizi medici e di cura; g) servizi Pag. 147sociali; h) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali; i) artigianato artistico. Il comma 6 esclude dal compendio le destinazioni d'uso residenziale (ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti), nonché le destinazioni produttive di tipo industriale o artigianale. Ai sensi del comma 7 il progetto di compendio agricolo neorurale deve essere accompagnato da un progetto unitario convenzionato, nonché dall'obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni, vincolo che è registrato nei registri immobiliari e catastali. Viene precisato che per tale periodo ventennale la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente; nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione. Rileva quindi come il comma 8 specifichi che il progetto di compendio agricolo neorurale deve prevedere interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.
  L'articolo 7, al comma 1, stabilisce, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale e per almeno cinque anni dall'ultima erogazione di tali aiuti, il divieto di usi diversi da quello agricolo, fatti salvi gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate previsti dall'articolo 5, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso.
  Sono inoltre vietati, sulle stesse aree e per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. La norma specifica che l'autorità competente all'erogazione degli aiuti pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.
  L'articolo 8, disciplina le misure di incentivazione, prevedendo che ai comuni iscritti nel registro «di cui all'articolo 8 (rectius 9)» è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.
  L'articolo 9 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'istituzione di un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali nei quali non è previsto consumo di suolo o nei quali è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità prevista dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
  L'articolo 10 stabilisce, al comma 1, che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 6, nonché delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione Pag. 148del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  L'articolo 11, reca, al comma 1, una disposizione transitoria in base alla quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre tre anni, non è consentito il consumo di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici e per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e gli insediamenti produttivi strategici, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi adottati prima della entrata in vigore della legge stessa e le relative opere pubbliche.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

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