CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2015
563.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 dicembre 2015.

Audizione del Generale Ispettore Francesco Noto, Direttore della Struttura di progetto Energia costituita presso il Ministero della difesa, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00652 Bolognesi, in materia di riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture in uso alla difesa.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre Pag. 852005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca FUSILLI (PD), relatore, introducendo l'esame, ricorda che il disegno di legge C. 3303 autorizza la ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché, a seguito dell'approvazione in sede referente da parte delle Commissioni riunite di un apposito emendamento governativo, al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
  Ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. Essa, infatti, mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno, sia internazionale.
  Il testo della Convenzione comprende un preambolo di 32 articoli ed un allegato. In sintesi, nel preambolo è chiarito che i reati di terrorismo non sono in alcun modo giustificabili sulla base di considerazioni di alcun genere e che tutte le misure adottate per la prevenzione e repressione del terrorismo dovranno rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale umanitario, senza pregiudizio della libertà di espressione e di associazione e che ai fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo. La Convenzione è applicabile ai soli reati di natura transnazionale (articolo 16), con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria previste dalla Convenzione stessa (articoli 17, 20 e 22). L'obiettivo della Convenzione, come già detto, è quello di migliorare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti umani (articolo 2); pertanto vengono indicate ipotesi di politiche nazionali di prevenzione del terrorismo, comprensive anche della promozione del dialogo interreligioso e interculturale (articolo 3) e viene inoltre prevista la reciproca assistenza tra le Parti attraverso lo scambio di informazioni, l'addestramento e altre iniziative congiunte (articolo 4).
  Inoltre il testo individua i profili di nuove figure di reato collegate alla commissione di atti di terrorismo e fa riferimento alla pubblica provocazione (istigazione) alla commissione di un reato terroristico (articolo 5), al reclutamento (articolo 6) ed all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici (articolo 7).
  Particolare importanza assumono poi gli articoli 18-21 riguardanti l'obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto Pag. 86terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l'azione penale nei suoi confronti, anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve.
  Quanto alla Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, questa si compone, invece, di 28 articoli e di un preambolo, dove si sottolinea che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, ferma restando l'attività più generale di adozione di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.
  Le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto sono individuate all'articolo 2, dove si precisa che anche la sola minaccia di commettere un reato, nonché la complicità, è considerata un reato. L'articolo 5, invece, prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2, mentre l'articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.
  Particolare rilievo – in considerazione della competenza della nostra Commissione – assume l'articolo 4 che esenta dall'applicazione delle norme del Trattato l'attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell'esercizio dei propri doveri, in ragione del fatto che la Convenzione non affronta la questione della legalità dell'uso, o della minaccia dell'uso, di armi nucleari da parte degli Stati.
  Quanto poi al Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, ricorda che questo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo di tale Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati che le parti si impegnano a non considerare come reati politici sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle convenzioni e protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo. Inoltre, esso introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati. L'atto pattizio, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore dopo tre mesi dall'espressione del consenso ad essere vincolati dal Protocollo da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo.
  Quanto, ancora, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, questa aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990. Tale ampliamento è finalizzato a prendere in considerazione non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite precisando, altresì, che la Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti od alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
  Infine, il Protocollo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, trasformerà in reato penale una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, il fatto di recarsi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto Pag. 87a livello nazionale, disponibili 24 ore su 24, per un rapido scambio di informazioni.
  Passando al disegno di legge, rileva che questo si compone di 9 articoli. I primi due, come di consueto, recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione.
  L'articolo 3, invece, contiene le definizioni di «materia radioattiva», di «materie nucleari» – più specificamente riguardanti il plutonio e l'uranio (anche nella versione arricchita) – di «impianto nucleare» e di «ordigno nucleare».
  L'articolo 4 modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare.
  L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005.
  L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4), che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, nonché adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi.
  L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-bis che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia.
  L'articolo 8 designa l'UIF (Unità di informazione finanziaria) istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, l'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, poiché né negli strumenti pattizi né nel disegno di legge figurano disposizioni che interessino in maniera significativa le competenze della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato), sottolineando come il provvedimento costituisca un significativo passo in avanti nella direzione di una pronta risposta alla minaccia terroristica e per una sempre più efficace cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 16 dicembre 2015.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

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