CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2015
433.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 164

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 aprile 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).
Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.45.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato concordato il rinvio dell'esame del provvedimento, evidenziando in ogni caso l'opportunità che la Commissione esprima il proprio parere sul testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate in sede referente. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Incerti.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione (Cultura) sul disegno di legge n. 2994, recante riforma del sistema nazionale di Pag. 165istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, al quale sono abbinati diversi progetti di legge di iniziativa parlamentare. Nel segnalare che l'esame del provvedimento è già entrato nel vivo dell'esame degli emendamenti dopo lo svolgimento dell'esame preliminare e di un ampio ciclo di audizioni che ha visto il coinvolgimento di circa novanta soggetti interessati, rilevo, anzitutto, che il provvedimento promuove un'ampia riforma in materia scolastica, puntando in particolare a valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotandole delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie. Fa notare che la relazione illustrativa indica che le disposizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio. A tal fine le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbisogno attraverso la predisposizione di un piano triennale dell'offerta formativa volto a potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio. Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, rilevano in particolare le disposizioni che più direttamente interessano il personale scolastico, a partire da quelle dell'articolo 8, che disciplina un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 in vista di una sensibile riduzione del precariato del personale docente e della riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del medesimo personale. Per altro verso, assumono rilievo le disposizioni relative al rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche con riferimento alla disciplina dell'apprendistato, che la nostra Commissione esamina in questi giorni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante il testo organico semplificato dei contratti e la nova disciplina delle mansioni (Atto n. 158).
  Passando rapidamente in rassegna il contenuto del provvedimento, composto di ventiquattro articoli suddivisi in VIII Capi, evidenzia che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I, indica le finalità perseguite dall'intervento, mentre il Capo II reca disposizioni in tema di autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa e si compone degli articoli da 2 a 5. In particolare, l'articolo 2 al fine di realizzare compiutamente l'autonomia scolastica, prevede il rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico e l'istituzione dell'organico dell'autonomia, stabilendo a tal fine una programmazione triennale dell'offerta formativa e l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Osserva che l'articolo 3, introducendo uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa, prevede l'attivazione, nelle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali che soddisfino le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti e disciplina la creazione del curriculum dello studente. Fa notare che l'articolo 4, che si riserva di analizzare in modo più approfondito nel prosieguo della relazione, considerata la sua significativa rilevanza sotto il profilo delle competenze della Commissione, interviene in materia di alternanza scuola – lavoro, mentre l'articolo 5, che incide nel campo dell'innovazione digitale e della didattica laboratoriale, prevede l'adozione di un Piano nazionale scuola digitale, nonché la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità. Rileva che il Capo III, composto degli articoli da 6 a 13, riveste una particolare rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione, dal momento che interviene in materia di organico, assunzioni e assegnazione dei docenti. In particolare, fa notare che l'articolo 6 definisce la composizione dell'organico dell'autonomia, individuando, inoltre, il meccanismo per la determinazione su base triennale della sua consistenza, mentre l'articolo 7 disciplina le competenze del dirigente scolastico, con particolare riferimento all'attribuzione diretta degli incarichi triennali ai docenti, Pag. 166regolando altresì l'articolazione dei ruoli dei docenti, con l'istituzione degli albi territoriali. Osserva che l'articolo 8, sul quale si riserva di ritornare successivamente, prevede l'attuazione di un Piano straordinario di assunzioni di personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, mentre l'articolo 9 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, in parte confermando quanto previsto a legislazione vigente, in parte introducendo elementi di novità, in particolare, affidando la valutazione al dirigente scolastico. Rileva che l'articolo 10 introduce una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e prevede l'adozione, ogni tre anni, di Piano nazionale di formazione, mentre l'articolo 11 istituisce a decorrere dall'anno 2016 un fondo di 200 milioni di euro per la valorizzazione del merito del personale docente. Evidenzia che l'articolo 12, sul quale si soffermerà più diffusamente in seguito, interviene in materia di limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili costituendo un Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine, mentre l'articolo 13, sul quale comunque fa notare che ritornerà più avanti, interviene in materia di comandi e distacchi del personale scolastico. Nell'ambito del Capo IV, che nella rubrica fa riferimento alle istituzioni scolastiche autonome, rileva che l'articolo 14 dispone l'istituzione del portale unico dei dati della scuola e l'avvio di un progetto sperimentale per l'assistenza alle scuole in materia di gestione amministrativa e contabile. Osserva che il Capo V che comprende gli articoli da 15 a 17 – interviene in materia di agevolazioni fiscali. In particolare, l'articolo 15 consente la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF anche alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, mentre l'articolo 16 introduce un credito di imposta, il cosiddetto school bonus, per le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento degli istituti esistenti e al sostegno dell'occupabilità degli studenti. L'articolo 17 introduce, invece, una detrazione per le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Osserva che il Capo VI, composto degli articoli da 18 a 20, interviene in materia di edilizia scolastica. In dettaglio, fa presente che l'articolo 18 disciplina un programma per la realizzazione di «scuole innovative», mentre l'articolo 19 reca disposizioni in materia di programmazione e realizzazione delle misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici. Da ultimo, l'articolo 20 stanzia 40 milioni di euro per lo svolgimento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti delle scuole. Rileva che il Capo VII si compone del solo articolo 21, che reca una ampia delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione. Osserva che il Capo VIII, infine, reca le disposizioni finali e le norme finanziarie, fissando, all'articolo 22, deroghe alla normativa vigente e alla disciplina contrattuale e stabilendo, all'articolo 23, abrogazioni espresse. L'articolo 24 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione segnala, anzitutto, che l'articolo 2 istituisce al comma 1 l'organico dell'autonomia, introducendo una disciplina che incide significativamente sul personale docente e sulla sua gestione, superando le disposizioni a suo tempo introdotte dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012. Ai fini della definizione del fabbisogno organico, anche in riferimento al potenziamento dell'offerta formativa, il comma 3, lettera n) richiama, tra gli obiettivi da perseguire, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, un tema – che ricorre in diverse parti del testo – valutato in termini centrali per i nostri profili di competenza. L'articolo reca, al comma 11, disposizioni strettamente connesse a quelle del successivo articolo 7, relative alla scelta da parte del dirigente scolastico del personale da assegnare all'organico dell'autonomia, mentre il comma 13 disciplina la definizione del fabbisogno del personale docente per Pag. 167l'anno scolastico 2015/2016. Si segnalano, inoltre, le disposizioni dei commi 14 e 15 in materia di insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria.
  Quanto all'articolo 3, segnala che esso assume una certa rilevanza laddove interviene in materia di curriculum dello studente, stabilendo che esso, oltre a documentare il percorso di studi, comprensivo delle competenze acquisite, delle scelte opzionali e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, attesta anche lo svolgimento di esperienze formative (quali, sport, attività culturali e di volontariato) in ambito extrascolastico.
  Come segnalato, l'articolo 4 presenta diversi aspetti di competenza della Commissione, atteso che intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, il comma 1 dispone che, negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di alternanza scuola-lavoro – che devono essere inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa – abbiano una durata complessiva, nell'ultimo triennio, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei. Tali previsioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 di tale articolo 4, novellando l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 2005, introduce la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e specifica che le convenzioni possono essere stipulate anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, una precisazione forse non necessaria visto che già si consente la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati. Il comma 3 prevede che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il comma 4 concerne l'emanazione del regolamento di delegificazione concernente diritti e doveri degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, novellando l'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, in particolare, segnala che si prevede il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a fronte del parere previsto dalla legislazione vigente. Il comma 5 prevede che le scuole secondarie di secondo grado organizzino, nei limiti delle risorse disponibili, corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza, e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Dunque, si attribuisce alle scuole, a livello normativo, la responsabilità dello svolgimento delle attività formative. Al riguardo, ritiene che si possa valutare l'opportunità di formulare le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 in termini di novelle al decreto legislativo 77 del 2005. Rileva che il comma 6 intreccia, poi, un tema di stretta attualità per la XI Commissione, quello della disciplina dell'apprendistato, materia che rientra nell'ambito del riordino delle fattispecie contrattuali operato dal Governo con lo schema di decreto legislativo n. 158 – attualmente in corso di esame presso la nostra Commissione – in attuazione della delega in materia di lavoro conferita dalla legge n. 183 del 2014. Il comma in esame, infatti, prevede, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale «anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183». Al contempo, si abroga il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, che ha previsto l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie Pag. 168di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli istituti professionali, per il triennio 2014-2016, attraverso la stipula di contratti di apprendistato con oneri a carico delle imprese interessate – facendo però salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali già attivati. Ricorda che al programma sperimentale previsto dall'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 è stato dato avvio con decreto ministeriale del 5 giugno 2014, che ha disposto, in particolare, che lo stesso programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ha definito la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, i contenuti del Protocollo d'intesa da stipulare fra MIUR, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni interessate e impresa interessata alla sperimentazione, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse, nei limiti previsti dal Protocollo d'intesa, tra le istituzioni scolastiche e l'impresa, i diritti degli studenti coinvolti, i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. A seguire, l'8 settembre 2014 sul sito del MIUR è stata data notizia dell'avvio della fase di sperimentazione del programma di formazione in alternanza scuola-lavoro per studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico messo a punto da MIUR, Ministero del Lavoro, regioni, organizzazioni sindacali ed Enel.
  Fa notare, in proposito, che, mentre la sperimentazione avviata sulla base del decreto-legge n. 104 del 2013 riguarda studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado e ha previsto l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione, la nuova disciplina riguarderà gli studenti a partire dal secondo anno del medesimo grado di istruzione e prevedrà l'attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L'abrogazione dell'articolo 8-bis delle legge n. 104 del 2013 è sostanzialmente giustificata dal fatto che lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo in materia – al quale il comma in esame fa espresso riferimento – prevede una disciplina che, sostanzialmente, mette a regime gran parte delle opportunità di formazione ed alternanza scuola-lavoro che erano state introdotte dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013. Lo schema di decreto legislativo n. 158, infatti, al comma 5 dell'articolo 41, relativo alla tipologia di apprendistato in oggetto prevede la possibilità di stipulare tale tipologia di contratti di apprendistato anche per gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno degli istituti tecnici e professionali. Potrebbe essere, peraltro, opportuno coordinare l'intervento normativo proposto dal Governo in materia di apprendistato, che appare, allo stato, duplicato in due distinti provvedimenti – lo schema di decreto legislativo n. 158 e il disegno di legge in esame – eventualmente valutando l'opportunità di concentrare le disposizioni nello schema di decreto legislativo, considerato che esso aspira a configurarsi come testo organico delle diverse tipologie contrattuali. Fa notare che, per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle misure indicate dall'articolo 4, il comma 7 autorizza la spesa di 100 milioni di euro dal 2016, da ripartire fra le istituzioni scolastiche. Segnala, quindi, che il comma 8 prevede che il dirigente scolastico individui le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro e di periodi di formazione in azienda con la stipula di contratti di apprendistato e stipuli convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.
  Passando ad esaminare l'articolo 5, fa notare che il comma 3, lettera e), prevede, tra gli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica, nonché la formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti tecnici e degli assistenti amministrativi per l'innovazione Pag. 169digitale nell'amministrazione. Assume rilevanza, poi, il comma 5 che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, prevede che le scuole, anche in rete tra loro o attraverso i poli tecnico professionali, possono dotarsi, evidenziandolo nei Piani triennali dell'offerta formativa, di laboratori territoriali per l'occupabilità, con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese. Tra gli obiettivi dei laboratori rientra, in particolare, la fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati.
  Rileva poi che l'articolo 6 interviene in materia di determinazione della composizione e della consistenza dell'organico dell'autonomia, prevedendo tra l'altro la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. L'organico è determinato su base regionale con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata. In particolare, fa notare che il comma 3 prevede che il dirigente scolastico utilizzi per la copertura dei posti dell'organico il personale iscritto negli albi territoriali dei ruoli del personale docente. Il dirigente dovrà inoltre utilizzare il personale docente della dotazione organica dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni, eventualmente integrando il trattamento stipendiale qualora il docente sia impiegato in un grado di istruzione superiore. Si precisa, poi, che lo stesso personale debba assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
  Segnala, quindi, che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare affidando agli stessi l'attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi. Reca, inoltre, disposizioni sull'articolazione dei ruoli del personale docente – in particolare, introducendo gli albi territoriali – e dispone l'incremento, dall'anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
  Con riferimento alla disciplina dei ruoli del personale docente, che hanno carattere regionale e sono suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto, osserva che il comma 4 prevede una articolazione in albi territoriali, finalizzata, in particolare, all'attuazione delle nuove disposizioni in materia di incarichi di docenza attribuiti direttamente dal dirigente scolastico. La disciplina dell'iscrizione in tali albi non si applica al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale. Il comma 3 di tale articolo 7 dispone che, per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sulla base dei Piani triennali dell'offerta formativa, il dirigente scolastico proponga incarichi di docenza di durata triennale rinnovabili ai docenti iscritti negli albi territoriali, nonché «al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica». In generale, con riguardo all'istituto di attribuzione degli incarichi da parte del dirigente, sembrerebbe necessario chiarire come si coordini la previsione in base alla quale sono attribuiti incarichi a tempo determinato – seppur rinnovabili – con la previsione che destinatario di tali incarichi risulti personale assunto a tempo indeterminato (neoassunti ma anche personale già di ruolo).
  Segnala, quindi, che l'articolo 8 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente. Destinatari della disposizione sono i vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Inoltre, prevede una nuova disciplina, a regime, per l'assunzione del personale docente, che avverrà Pag. 170esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami. In particolare, fa notare che il comma 1 dispone che il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato riguarda il personale docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione ed è finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel nuovo organico dell'autonomia. Sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento il piano dovrebbe riguardare l'assunzione di 100.701 unità di personale docente. I commi 2 e 3 dispongono che partecipano al piano straordinario, previa presentazione di apposita domanda di assunzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, gli appartenenti alle seguenti categorie: vincitori del concorso pubblico del 2012, presenti nelle graduatorie di merito alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione (circa 3.000 unità, di cui circa il 70 per cento iscritti anche alle graduatorie ad esaurimento); iscritti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (si tratta di circa 140.000 unità di personale). I soggetti che appartengono a entrambe le categorie devono optare, nella domanda di assunzione, per una sola di esse. In particolare, con riguardo al meccanismo di assunzione previsto, il citato comma 2 stabilisce che, nei limiti sopra ricordati, i vincitori del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento sono assunti a tempo indeterminato e inseriti negli albi territoriali, seguendo la procedura descritta ai commi 4 e seguenti. Il comma 9 esclude dal piano straordinario di assunzioni i soggetti già assunti in qualità di docenti a tempo indeterminato presso scuole statali, anche qualora presenti nelle graduatorie di merito o ad esaurimento di cui al comma 2, nonché i soggetti per i quali la riserva per il conseguimento del titolo abilitante non sia stata sciolta entro il 30 giugno 2015. I commi 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano la procedura di assunzione nell'ambito del piano straordinario. Più precisamente, rileva che il comma 4, in particolare, dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, si provvede con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato: 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento; 2) assunzione degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente; 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale; 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale. Segnala, in particolare, che il comma 5 dispone che i soggetti interessati «possono» esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali, mentre il comma 6 prevede che, ai fini di una maggiore fungibilità del personale assunto e di una limitazione al ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applichi l'articolo 7, comma 3, lettera d), che prevede l'utilizzo di personale docente (di ruolo) in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché in possesso di titolo di studio valido all'insegnamento. Una particolare rilevanza assume il comma 10, che reca interventi relativi a graduatorie esistenti stabilendo che, a decorrere dal 1o settembre 2015, perdano efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque, anche per le supplenze), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria (ad eccezione, quindi, della scuola dell'infanzia) sia le Pag. 171graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 sia le graduatorie ad esaurimento del personale docente. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente al 2012 per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, inclusa, quindi la scuola dell'infanzia. Fa notare che il comma 11 dispone che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente «ed educativo» – comprendente i soggetti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – continua ad esplicare la propria efficacia (ai fini del conferimento delle supplenze) fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, limitatamente ai soli soggetti ivi iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento, non assunti a seguito del piano straordinario. Osserva che il comma 12 prevede una nuova disciplina per l'assunzione del personale docente disponendo che, a regime, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale – ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo – avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali, su base regionale, per titoli ed esami. Le relative graduatorie di merito restano valide fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e, comunque, non oltre 3 anni. Analoga disposizione, riferita anche al personale educativo, è contenuta nell'articolo 21, in termini di criterio direttivo della delega ivi prevista.
  Ricorda poi che l'articolo 9 disciplina il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo rimettendo in particolare al dirigente scolastico la valutazione, ora di competenza del Comitato per la valutazione del servizio. In caso di esito negativo, non è più prevista la concessione di una proroga di un anno scolastico al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
  Segnala, quindi, che l'articolo 10 istituisce una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di libri, pubblicazioni, hardware e software, corsi e attività di aggiornamento, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali.
   Rileva che l'articolo 11 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Le risorse – che costituiscono un bonus con natura di retribuzione accessoria – sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico.
  Fa notare che l'articolo 12 assume rilevanza laddove al comma 1 stabilisce il divieto, per i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali), di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. Rileva che la disposizione in esame assume particolare rilevanza, atteso che interviene in una materia sulla quale si è pronunciata la Corte di giustizia europea, a fronte di una procedura di infrazione (la n. 2010/2124) avviata nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico italiano. Osserva che il comma 2 dell'articolo 12 istituisce un Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti su posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi con una dotazione di 10 milioni di euro negli anni 2015 e 2016.
  Fa notare che l'articolo 13 prevede la possibilità, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione Pag. 172medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 330, della legge n. 190 del 2014. Ricorda che l'articolo 1, comma 330, della legge di stabilità 2015 ha disposto l'eliminazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze.
  Rileva, quindi, che l'articolo 21 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico (e, in parte, del sistema di istruzione terziaria di carattere non universitario), tra i quali, al comma 2, si segnalano – quanto ai nostri profili di competenza – i principi e criteri direttivi concernenti: la revisione della disciplina dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderle omogenee a quelle vigenti per il pubblico impiego (lettera c)); la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (lettera g)). Riveste, inoltre, interesse ai fini della conciliazione tra i tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, il principio e criterio direttivo in materia di servizi educativi per l'infanzia di cui alla lettera i) del comma 2.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e considerato che la Commissione potrà comunque continuare le proprie valutazioni nel corso dei prossimi giorni, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'INPS.