CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 16

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva sulla green economy.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

  Ermete REALACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che è stata predisposta dall'onorevole Mazzoli una proposta di documento conclusivo che è in distribuzione (vedi allegato 1).

  Alberto ZOLEZZI (M5S) formula alcune osservazioni.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Intervengono il sottosegretario per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto, il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo, Pag. 17e il viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame l’ esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che gli emendamenti Bratti 16.13 e Giovanna Sanna 26.31 e 26.39 sono stati ritirati dai proponenti.
  Avverto che sono state presentate 688 proposte emendative (vedi allegato 2), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali Pag. 18modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Schullian 1-bis.24 e 1-bis.25, che intervengono, rispettivamente per abrogarla o differirne il termine iniziale di applicazione, sulla normativa generale in materia di versamento mediante servizi telematici delle imposte, dei contributi previdenziali e di altre somme;
   Schullian 1-bis.22, che esenta dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali agricoli mediante servizi telematici;
   Da Villa 1-quater.01, che sopprime la norma che obbliga i produttori agricoli alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo;
   Da Villa 1-quater.02, che consente ai segretari comunali di rogare i contratti di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore;
   Da Villa 1-quater.03, che disciplina la commercializzazione delle farine di grano duro non raffinate o integre;
   Da Villa 1-quater.04, che modifica la normativa sul confezionamento del latte crudo;
   Cenni 3.10, che istituisce il registro delle associazioni nazionali delle città Pag. 19d'identità, quali associazioni dirette a svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori rurali e dei relativi prodotti;
   Caon 7.12, che riduce il campo di applicazione dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
   Carra 7-bis.3, che introduce la disciplina dei soggetti che svolgono attività agromeccanica professionale;
   Franco Bordo 7-bis.01, che esonera in alcuni casi gli imprenditori agricoli professionali dal pagamento del canone di concessione per gli accessi stradali;
   Alfreider 7-sexies.02, che prevede detrazioni fiscali per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, introducendo ai fini della relativa copertura finanziaria deroghe alle norme sulla detraibilità ai fini dell'IRPEF dell'IMU sugli immobili ad uso abitativo non locati;
   Da Villa 9.01, volto a prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica;
   Da Villa 9.02, che istituisce un Fondo per interventi di accrescimento dell'efficienza energetica e di ristrutturazione;
   De Girolamo 10.6, il quale consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare altri laboratori ad effettuare il prelievo di campioni di terreno, nonché le prove e le misure geotecniche in sito;
   gli analoghi emendamenti Vacca 11.1, 11.2, 11.17 e 11.19, che vietano nuove attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare prospicienti il litorale abruzzese;
   Crippa 12-quinquies.01, che introduce disposizioni atte a vietare l'utilizzo di tecniche di fratturazione (fracking) nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi;
   Corda 13.45, che modifica la procedura di individuazione del sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (nel decreto-legge 91 si parla di rifiuti radioattivi, ma è una norma riferita agli appalti);
   Carloni 14.37, che contiene norme in materia di trasporto pubblico locale nella Regione Campania;
   Oliaro 14.56, che introduce una specifica disciplina per il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all'interno di porti e scali ferroviari, interporti e scali merci;
   Grimoldi 14.67, che disciplina le garanzie finanziarie previste dall'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
   Russo 14.66, che esclude le spese effettuate dalle province della Regione Campania per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale, limitatamente ai commi 8-nonies e 8-decies che introducono disposizioni generali in materia di bilancio dello stato e spending review;
   l'articolo aggiuntivo Grimoldi 14.01, che modifica la disciplina del CONAI;
   l'articolo aggiuntivo Vignaroli 15-bis.2; che introduce disposizioni per la reintroduzione sperimentale del sistema del «vuoto a rendere» per alcuni tipi di imballaggi alimentari;
   Vacca 17.1, che modifica la disciplina in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;
   gli articoli aggiuntivi Grimoldi 17-bis.01 e 17-bis.02, che modificano il regolamento relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra (decreto del Presidente della Repubblica 43/2012);
   gli articoli aggiuntivi Oliaro 17-bis.03 e 17-bis.04 e 17-bis.05, che modificano la disciplina relativa alle concessioni di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale;
   Abrignani 18-bis.6, che proroga il termine stabilito per gli interventi di prevenzione incendi per le strutture ricettive;Pag. 20
   Ricciatti 19.7 che individua una diversa copertura degli oneri con maggiori entrate provenienti dall'aumento delle concessioni radiotelevisive e del PREU sugli apparecchi da intrattenimento;
   gli articoli aggiuntivi Grimoldi 19.01 e 19.02 che prevedono un regime agevolato in tema di imposta di registro per programmi di edilizia residenziale e per cessione di aree a scomputo di contributi di urbanizzazione;
   Grimoldi 20.5, che intende sopprimere le norme che stabiliscono la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore per il versamento delle imposte all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi;
   Laffranco 20.9, che intende assimilare al trattamento fiscale dei lavoratori dipendenti il trattamento dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono rapporti di lavoro in forma autonoma;
   Fantinati 21.01, che intende modificare il testo unico bancario al fine di semplificare le procedure relative alla portabilità dei conti correnti bancari;
   Grimoldi 22.4, che prevede un concordato fiscale per il reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici servizi in determinati comuni montani;
   Fantinati 22-bis.01, che prevede il conseguimento del corrispettivo derivante dall'organizzazione di un pacchetto turistico all'atto del pagamento integrale del corrispettivo;
   Fantinati 22-ter.01, che prevede l'esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive;
   De Girolamo 22-quinquies.01, che inserisce nel regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) una specifica disciplina concernente la prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento;
   l'articolo aggiuntivo De Girolamo 22-sexies.01, che individua un'ulteriore fattispecie finanziabile dalla Cassa Depositi e Prestiti: operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto;
   Bombassei 24.13, che riguarda la determinazione del valore del fatturato per le imprese energivore;
   Minardo 24.14, in materia di applicazione di tariffe agevolate ai clienti economicamente svantaggiati;
   Latronico 24.01, che autorizza la regione Basilicata ad escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti per spese di investimento in conto capitale;
   Allasia 26.40, che esenta dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli impianti fotovoltaici ubicati sui tetti degli edifici, di potenza fino a 6 kw;
   Allasia 26.43, che prevede la detrazione d'imposta del 65 per cento per l'installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
   Russo 29.16, che proroga di un anno il termine entro il quale vige il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale;
   gli identici Ricciatti 30.14, Rampelli 30.10, Abrignani 30.9, Piso 30.8 e Allasia 30.1, che recano una norma di interpretazione autentica sulla nozione di contratto servizio energia, in relazione all'applicazione dell'IVA;
   Caparini 30.12, in materia di concessioni idroelettriche;
   Vignali 30.01, in materia di impianti funiviari;
   l'articolo aggiuntivo Crippa 30-bis.01, in materia di accatastamento ed ammortamento degli impianti fotovoltaici;
   Fabrizio Di Stefano 30-quinquies.01, riguardante le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi Pag. 21liquidi e gassosi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette;
   l'articolo aggiuntivo Mongiello 30-sexies.02, sulla forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia da fonte eolica in agricoltura;
   gli articoli aggiuntivi Allasia 33.01 e 33-bis.01, che incrementano le risorse finanziarie destinate alle regioni confinanti con la Svizzera per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico;
   l'articolo aggiuntivo Allasia 33.02 che sopprime le disposizioni che prevedono il contributo delle regioni alla manovra finanziaria per il 2014;
   l'articolo aggiuntivo Allasia 33.03 che consente alle regioni di utilizzare un magistrato della Corte dei conti, in alternativa al Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;
   Caparini 34.1, che prevede l'esenzione dal pagamento del canone RAI per coloro che possiedono apparecchi radiotelevisivi in locali aperti al pubblico, o, comunque che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali diversi dall'intrattenimento;
   Propone pertanto di fissare alle ore 15.15 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della valutazione di inammissibilità testé formulata.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

  Giovedì 31 luglio 2014.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

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