CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2018
953.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia (COM(2017) 821).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni riunite V e XIV,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione europea «Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia» (COM(2017) 821);
  premesso che:
   la riforma dell'Unione economica e monetaria è da tempo oggetto di confronto nell'ambito della discussione più generale sulle prospettive future dell'UE;
   la necessità di procedere ad un riassetto normativo dell'UEM discende dal fatto che, attualmente, essa è disciplinata da norme di rango primario (contenute nei Trattati) e da numerose altre norme di rango secondario, a cui nel tempo si sono aggiunti accordi intergovernativi (quali il Trattato cd. Fiscal Compact e il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, ESM), nonché misure – anche di natura non legislativa – intese, per un verso, a rafforzare i vincoli di finanza pubblica e, per altro verso, ad introdurre una cornice comune per le politiche economiche degli Stati membri;
   inoltre, da più parti è stato evidenziato che l'attuale assetto dell'UEM non si è rivelato pienamente soddisfacente, anche da un punto di vista sostanziale, giacché non ha consentito di rispondere con tempestività ed efficacia alla più grave crisi economico-finanziaria dal secondo dopoguerra;
   in assenza di efficaci strumenti ordinari, l'UE ha dovuto, infatti, ricorrere a misure eccezionali quali il cosiddetto Piano Juncker e, soprattutto, il programma Quantitave easing della Banca centrale europea, che si sono rivelate utili, ma scontano i limiti della temporaneità e dell'eccezionalità dell'intervento;
   dalla crisi è dunque emerso un quadro tale per cui i divari di sviluppo all'interno dell'UE si sono accentuati e hanno determinato conseguenze negative in termini di distribuzione del reddito, aumento dell'area del disagio sociale e della disoccupazione e crollo verticale degli investimenti;
   il tema dell'aggiornamento e della revisione dell'UEM rappresenta quindi una questione da affrontare il più presto possibile per rispondere alla crescente disaffezione verso la UEM dei cittadini dei paesi più duramente colpiti dalla crisi;
   la Comunicazione in esame prevede, quindi, una scansione temporale degli interventi che la Commissione europea intende porre in essere per aggiornare e riformare l'UEM in base alla quale, in aggiunta al pacchetto in oggetto, entro il 2019 dovrebbero essere approvate in via definitiva le proposte connesse al completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali;Pag. 58
   con riferimento all'Unione bancaria, occorre sottolineare che il negoziato sulla proposta istitutiva di un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari risulta bloccato per la pretesa di alcuni Stati membri di modificare preventivamente il regime relativo alla detenzione, nel portafoglio delle banche, di titoli di debito pubblico;
   ulteriori iniziative, già delineate nel documento di riflessione presentato dalla Commissione europea nel 2017, pur essenziali ai fini del rafforzamento dell'UEM, verrebbero addirittura rinviate ad una fase successiva (2019-2025); è questo, in particolare il caso dell'emissione comune di titoli di debito equiparabili ai titoli del Tesoro degli Stati Uniti, della creazione di un Tesoro della zona euro e della semplificazione delle norme del Patto di stabilità e crescita;
  rilevato che:
   la tabella di marcia procrastina eccessivamente l'adozione delle misure che devono ritenersi imprescindibili per assicurare un complessivo riordino dell'UEM che miri a superare le attuali fragilità;
   ciò vale, in particolare, per le proposte connesse all'esigenza di rafforzare la stabilizzazione economico-finanziaria dell'area euro, attraverso strumenti quali l'emissione comune di titoli di debito, l'istituzione di strumenti comuni per sostenere gli investimenti pubblici e per garantire un'assicurazione contro la disoccupazione in caso di shock imprevisti, nonché la creazione di un bilancio specifico per la zona euro, cui si accompagnerebbe l'istituzione di un Tesoro nella stessa area euro;
   il differimento ad una fase successiva di queste misure rischia di produrre un ulteriore irrigidimento delle regole già vigenti e, conseguentemente, una maggiore difficoltà ad attivare strumenti flessibili ed efficaci in risposta a shock imprevisti, accentuando in tal modo i difetti e i limiti emersi in questi anni;
   con riferimento agli obiettivi a lungo termine della tabella di marcia, in particolare le proposte di semplificazione del Patto di stabilità e l'istituzione di un Tesoro della zona euro, appaiono ancora eccessivamente indeterminati finalità e modalità di attuazione degli obiettivi prospettati;
   presenta forti criticità anche l'ipotesi di modificare il trattamento regolamentare dei titoli di Stato, attualmente considerati a rischio zero, a prescindere da regole più generali da adottare sulla base di un accordo globale, volto a garantire parità di condizioni nell'ambito del settore finanziario internazionale e che escluda conseguentemente che si determinino situazioni più gravose a carico del settore finanziario europeo;
   rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) siano rimodulati i termini della tabella di marcia in modo da assicurare la stessa priorità anche alle proposte connesse all'esigenza di rafforzare la stabilizzazione economico-finanziaria dell'area euro, attraverso strumenti quali l'emissione comune di titoli di debito, l'istituzione di strumenti comuni per sostenere gli investimenti pubblici e per garantire un'assicurazione contro la disoccupazione in caso di shock imprevisti; la creazione di un bilancio specifico per la zona euro e la connessa istituzione di un Tesoro nella stessa area euro che agisca in maniera trasparente e sotto pieno controllo democratico;
   b) sia considerato assolutamente imprescindibile un rapido completamento dell'Unione bancaria, con la creazione di Pag. 59un backstop del Single Resolution Fund e l'istituzione di uno schema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS);
   c) siano riviste le regole fiscali dell'Eurozona, in particolare le regole elaborate nel 2011, per far sì che esse forniscano i giusti incentivi ad una politica favorevole alla crescita e stimoli adeguati agli sforzi di riforma portati avanti di singoli Stati membri;
   d) si modifichino, in questo contesto, le regole vigenti in materia di disciplina di bilancio per incentivare gli Stati membri a privilegiare gli investimenti rispetto alla spesa corrente, prevedendo lo scorporo dal calcolo del deficit di categorie concordate di investimenti in settori strategici, come il digitale e la ricerca;
   e) sia promossa una più ambiziosa politica degli investimenti a livello europeo, prendendo le mosse dai meccanismi stabiliti dall'EFSI (Piano Juncker), e mettendo a punto un ampio piano di investimenti sociali;
   f) sia prospettata la possibilità di concordare fra Stati membri e UE nuovi partenariati di legislatura per le riforme condivise, la crescita sostenibile e una riduzione sostenibile, graduale e concordata del debito pubblico, con incentivi anche europei per promuovere le riforme (more for more);
   g) sia affrontato il tema del trattamento regolamentare dei titoli di Stato solo previa definizione di regole più generali da adottare sulla base di un accordo globale, volto a garantire parità di condizioni nell'ambito del settore finanziario internazionale, in modo da escludere che si determinino situazioni più gravose a carico del settore finanziario europeo.

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ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM(2017) 822).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

   Le Commissioni riunite V e XIV,
   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione europea «Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione» (COM(2017) 822); la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825); la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826)
   premesso che:
    l'introduzione di nuovi strumenti di bilancio (uno strumento di sostegno alla realizzazione delle riforme strutturali degli Stati membri; uno strumento di convergenza per gli Stati membri in procinto di aderire alla zona euro; una funzione di stabilizzazione per mantenere i livelli di investimento in caso di gravi shock asimmetrici) dovrebbe migliorare la stabilità della zona euro;
    in particolare, lo strumento di sostegno alla realizzazione delle riforme strutturali degli Stati membri verrebbe introdotto gradualmente: per il periodo Pag. 612018-2020 la Commissione europea propone di rafforzare l'attuale programma di sostegno, raddoppiando i finanziamenti disponibili per le attività di supporto tecnico, che raggiungerebbero in tal modo i 300 milioni di euro, da destinare anche al fabbisogno degli Stati membri in procinto di aderire allo zona euro;
    a tale scopo, la Commissione propone di apportare modifiche mirate al regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni che disciplinano i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 2014-2020, in modo da ampliare la possibilità di utilizzare parte della riserva di efficacia a sostegno delle riforme concordate;
    la riserva di efficacia è pari ad un ammontare di risorse del 6 per cento dei fondi SIE, che viene accantonato per essere destinato soltanto a programmi che hanno conseguito i propri target intermedi;
    sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione delle riforme nel 2019, la Commissione europea potrà decidere sia l'assegnazione della riserva di efficacia, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti;
    la funzione di stabilizzazione, che integrerebbe il ruolo svolto dai bilanci nazionali, sarebbe finalizzata a mantenere i livelli di investimento in caso di gravi shock asimmetrici e verrebbe finanziata con un'apposita linea di bilancio dedicata alla zona euro all'interno del bilancio UE;
    tuttavia, la definizione dell'ammontare di questa nuova linea viene rinviata a maggio prossimo, quando la Commissione presenterà la proposta per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2028;
    preso atto della relazione del 14 dicembre 2017, presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;
   rilevato che:
    il finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme strutturali mediante riassegnazione della riserva di efficacia potrebbe sottrarre risorse alla politica di coesione, con conseguente riduzione della capacità di finanziamento delle azioni previste dai Programmi operativi, sia per la quota UE, sia per la quota di cofinanziamento nazionale;
    non risultano definiti puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione dello strumento di stabilizzazione;
    rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprimono una:

VALUTAZIONE FAVOREVOLE,

  con le seguenti condizioni:
   a) siano disciplinate ipotesi di finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme strutturali diverse dalla riassegnazione della riserva di efficacia, quale, ad esempio, la possibilità di rendere più agevole l'applicazione della clausola di flessibilità introdotta dalla Commissione europea nel gennaio 2015, che consente agli Stati membri deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio a medio termine previsto dal Patto di stabilità, o dal percorso di aggiustamento verso di esso, in vista della realizzazione di riforme strutturali e di investimenti pubblici per progetti cofinanziati dall'UE nel quadro della politica strutturale e di coesione, compresi i progetti cofinanziati nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, le reti transeuropee e il meccanismo per collegare l'Europa;
   b) siano definite puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione dello strumento di stabilizzazione, configurandolo come rainy day fund, da attivare automaticamente in presenza di aumenti significativi del tasso di disoccupazione, evitando i meccanismi negoziali e discrezionali tipici del sistema intergovernativo.».

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ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017) 823).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni riunite V e XIV,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione europea su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017) 823);
   premesso che:
    l'istituzione di un Ministro europeo dell'economia e delle finanze, che sarebbe anche Vicepresidente della Commissione europea e che potrebbe contestualmente ricoprire la carica di Presidente dell'Eurogruppo, responsabile di fronte al Parlamento europeo e incaricato di mantenere dialoghi regolari con i Parlamenti nazionali, appare condivisibile se tradotta in termini tali da rafforzare il principio di responsabilità democratica e da potenziare la capacità di risposta delle istituzioni europee in presenza di situazioni critiche;
    appare altresì apprezzabile l'obiettivo di individuare nella nuova figura del Ministro europeo dell'economia e delle finanze un soggetto in grado di rappresentare unitariamente l'UEM a livello mondiale, nelle diverse sedi internazionali;
    appare inoltre assai significativa la novità costituita dalla previsione, ancorché espressa in termini generici dell'attribuzione al Ministro europeo dell'economia e delle finanze del compito di attivarsi a sostegno della politica monetaria della Banca centrale europea, anche se tale previsione non trova alcun sostanziale riscontro nell'attuale disciplina dell'UEM, che non prospetta alcun nesso puntuale tra politica economica dell'area euro e politica monetaria della BCE;
    l'istituzione di un Ministro europeo dell'economia e delle finanze rappresenterebbe quindi un progresso significativo laddove dovesse tradursi nel senso di delineare un più forte coordinamento e una maggiore coerenza di indirizzi e di azione in presenza di crisi quale quella che si è registrata a partire dal 2007 e che ha determinato un pesantissimo impatto sull'economia e sulla situazione sociale di numerosi Paesi dell'area euro;
  rilevato che:
    all'istituzione della figura del Ministro europeo dell'economia e delle finanze non è associata la previsione dell'attribuzione al medesimo Ministro di un bilancio dell'area euro, la cui creazione, in base alla tabella di marcia della Commissione europea, è rinviata ad una fase successiva (tra il 2019 e il 2025);
    ciò rischia di trasformare l'istituendo Ministro esclusivamente in uno strumento di mero rafforzamento dei controlli e delle regole che gli Stati membri sono tenuti a rispettare rendendo ancora più stringenti i vincoli di finanza pubblica senza inquadrarli in una logica di sviluppo e di crescita dell'intera area euro;
    la proposta della Commissione prefigura un assetto che non appare allineato a quello, contenuto nel Trattato sull'Unione europea (TUE), relativo alla figura dell'Alto Rappresentante per la politica Pag. 63estera e di sicurezza comune (nominato dal Consiglio europeo e sottoposto al voto del Parlamento europeo insieme al resto della Commissione) né alle proposte, recentemente avanzate nell'ambito del dibattito sul futuro dell'UE, di far coincidere la figura del Presidente del Consiglio europeo con quella di Presidente della Commissione europea;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda alla istituzione della figura del Ministro europeo dell'economia e delle finanze solo in concomitanza con l'attribuzione al medesimo Ministro di un bilancio dell'area euro, in modo da ricondurre il rafforzamento dei controlli e delle regole che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in una logica di sviluppo e di crescita dell'intera area euro;
   b) sia armonizzata la proposta di istituzione della figura del Ministro europeo dell'economia e delle finanze con il vigente assetto contenuto nel Trattato sull'Unione europea (TUE), relativo alla figura dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e con le recenti proposte, avanzate nell'ambito del dibattito sul futuro dell'UE, di far coincidere la figura del Presidente del Consiglio europeo con quella di Presidente della Commissione europea.

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ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM(2017) 824).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni riunite V e XIV,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM(2017) 824);
   premesso che:
    l'articolo 16 del Trattato sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance (cosiddetto Fiscal Compact) prevede che, al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso (e dunque, entro il 1o gennaio 2018), sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, siano adottate le misure necessarie per incorporarne il contenuto nella cornice giuridica dell'UE;
    la proposta di direttiva mira dunque ad incorporare le disposizioni del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'Unione;
    con il Fiscal Compact, di fatto, si sono confermate alcune regole di bilancio già introdotte nell'ordinamento della UE attraverso una serie di atti normativi che definiscono il Patto di stabilità e crescita, ovvero i regolamenti (UE) n. 1466/97 e 1467/97, come modificati dapprima con il cosiddetto six-pack del 2011 e, successivamente all'entrata in vigore del Fiscal Compact, con il cosiddetto two-pack del 2013;
    con il medesimo Fiscal Compact si impegnavano gli Stati firmatari a recepire la regola del pareggio strutturale di bilancio in disposizioni vincolanti a un elevato livello di gerarchia delle fonti giuridiche, preferibilmente a livello costituzionale;
    l'Italia si è conformata a tale impegno modificando il dettato dell'articolo 81 della Costituzione e la legislazione contabile;
    l'Assemblea della Camera dei deputati si è già espressa contro l'incorporazione del Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE, con l'approvazione, il 10 maggio 2017, delle mozioni n. 1/01627 e n. 1/01602, nel testo modificato nel corso della seduta dell'Assemblea medesima;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprimono una

VALUTAZIONE CONTRARIA.

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ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017) 827 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 827).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni riunite V e XIV,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017) 827), corredata dal relativo allegato;
   premesso che:
    la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un Fondo monetario europeo (FME), basato sulla struttura ormai consolidata del Meccanismo europeo di stabilità (cosiddetto Fondo «salva-Stati», ESM), ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE, posto che attualmente l'ESM è disciplinato da un apposito accordo intergovernativo;
    l'ESM ha ad oggi un capitale sottoscritto di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di euro effettivamente versati da ciascuno degli Stati membri in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della BCE, e i restanti 620 miliardi di euro sotto forma di garanzie prestate dagli stessi Stati;
    nelle previsioni della Commissione europea il FME potrebbe svolgere funzioni di grande rilievo a sostegno della stabilità finanziaria del sistema comune, giacché il Fondo opererebbe quale strumento di garanzia comune per il fondo di risoluzione unico e fungerebbe da prestatore di ultima istanza al fine di facilitare la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà;
    il Fondo potrebbe concedere assistenza finanziaria precauzionale agli Stati membri del FME sotto forma di linea di credito condizionale, nonché assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi;
    il Fondo potrebbe inoltre intervenire sulla base di decisioni adottate con voto a maggioranza qualificata (85 per cento), anziché all'unanimità, in tal modo semplificando e velocizzando la possibilità di intervento in caso di situazioni critiche;
    con riferimento alle attività del FME verrebbe inserito un esplicito riferimento all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevedendosi pertanto come condizione per la concessione dell'assistenza finanziaria il rispetto dei diritti tutelati nella Carta;
    il FME, nel medio-lungo periodo, infine, potrebbe dotarsi di nuovi strumenti finanziari, ad esempio per sostenere un'eventuale funzione di stabilizzazione per affrontare gli shock asimmetrici;
    preso atto della relazione del 14 dicembre 2017, presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;
   ritenuto che occorrerebbe valutare l'opportunità di attribuire al FME la capacità di collocare titoli anche sul mercato primario e non solo – come avviene ora per l'ESM – a banche e istituzioni finanziarie, in modo da potenziarne le possibilità di raccolta di capitale, adottando le necessarie precauzioni a tutela dei risparmiatori;Pag. 66
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di attribuire al FME la capacità di collocare titoli anche sul mercato primario e non solo a banche e istituzioni finanziarie, al fine di potenziarne le possibilità di raccolta di capitale, adottando le necessarie precauzioni a tutela dei risparmiatori.

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ALLEGATO 6

Comunicazione recante una tabella di marcia per il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa (COM(2017)821).

Comunicazione relativa ai nuovi strumenti di bilancio per una zona euro (COM(2017)822).

Comunicazione sull'istituzione del Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017)823).

Proposta di direttiva per l'incorporazione del Trattato cd. Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE (COM(2017)824).

Proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali (COM(2017)825).

Proposta di modifica del regolamento sulle disposizioni comuni che disciplinano i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 2014-2020 (COM(2017)826).

Proposta di regolamento per l'istituzione di un Fondo monetario europeo (COM(2017)827).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  Le Commissioni V e XIV,
   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, i seguenti atti dell'Unione europea:
    Comunicazione della Commissione – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia (COM (2017) 821 final);
    Comunicazione della Commissione – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM (2017) 822 final);
    Comunicazione della Commissione su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM (2017) 823 definitivo);
   Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM (2017) 824 definitivo);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM (2017) 825 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, Pag. 68sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM (2017) 826 final);
    Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM (2017) 827 final), corredata dal relativo allegato (COM (2017) 827 final – Annex);
   premesso che:
    gli atti in titolo rientrano nel pacchetto di proposte per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria presentate dalla Commissione europea il 6 dicembre 2017;
    in data 24 gennaio 2018, la V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato la risoluzione Doc. XVIII, n. 232 con cui ha espresso parere favorevole agli atti in titolo pur facendo presente come tale forzato inserimento del Fiscal Compact nella normativa dell'Unione già esistente «potrebbe essere fonte di confusione e duplicazioni»;
    il 10 maggio 2017 la Camera dei deputati ha approvato una mozione (Rosato e altri, n. 1/01627), nella quale impegnava il Governo in sede europea ad opporsi a tale incorporazione;
    i temi trattati negli atti in titolo incideranno fortemente sulle politiche economiche dei prossimi anni a venire e, di conseguenza, sulle vite di tutti i cittadini italiani;
    il Governo non ha promosso alcuna campagna informativa né ha favorito alcun dibattito sui temi trattati nel suddetto pacchetto di proposte eppure ha spinto affinché venisse approvato proprio in un momento in cui l'attenzione pubblica è interamente rivolta alla campagna elettorale. Inoltre, sembra inopportuno che l'approvazione avvenga ad un mese dalle elezioni, a Camere sciolte ed in regime di «prorogatio»;
   considerato che:
    l'intero pacchetto di proposte si posiziona in perfetta continuità con le politiche attuate negli ultimi anni dalle principali istituzioni europee, si continua a perseguire come unico scopo la stabilità dei bilanci nella convinzione che sia il metodo migliore per tutelarsi dalle crisi mentre la maggior parte degli studiosi concorda nel ritenere l'austerità controproducente perché deprime l'economia. Finanche il Fondo Monetario Internazionale sostiene che in presenza di moltiplicatori fiscali maggiori di 1, l'austerità provoca l'aumento del rapporto debito/PIL, poiché riduce il denominatore più di quanto riesca a ridurre il numeratore producendo risultati peggiori sul rapporto debito/PIL proprio quando tale rapporto è già elevato (come in Italia), rendendo controproducente il consolidamento fiscale nei paesi che ne avrebbero in teoria più urgenza;
    negli ultimi vent'anni l'Italia ha tendenzialmente avuto saldi primari (ovvero il saldo tra entrate e uscite al netto degli interessi) positivi eppure il debito pubblico ha continuato a crescere inesorabilmente. L'Italia è addirittura tra i paesi europei quello che consegue uno dei migliori avanzi primari: nel 2016 è stato pari all'1,5 per cento del Pil. Nonostante il peso degli interessi sul debito pubblico sia particolarmente consistente ma non è mai stata valutata l'opportunità di un auditing del debito pubblico;
    le priorità dovrebbe quindi essere quella di aumentare gli investimenti pubblici nazionali e sovranazionali ad alto moltiplicatore unitamente ad una drastica riduzione degli sprechi di denaro pubblico e la lotta alla grande evasione fiscale. In questo modo sarebbe possibile incidere con decisione sulla riduzione del rapporto debito/Pil uscendo dalle logiche deleterie dell'austerità;Pag. 69
    bisogna però essere chiari: la crescita economica non può essere l'unico obiettivo. La crescita economica deve comportare la crescita del benessere della popolazione ed è per questo che ogni intervento deve essere analizzato ex ante ed ex post sulla base di indicatori che tengano conto non solo della ricchezza economica ma anche delle condizioni di vita, del livello di disuguaglianza, della percezione soggettiva dei cittadini;
    che il PIL non rappresenti il benessere di uno Stato e dei suoi cittadini è ormai noto ed è per questo inadeguato e illogico continuare a valutare le politiche economiche di un Paese unicamente in base a questo parametro. È pertanto opportuno che l'Unione europea inizi concretamente ad implementare l'applicazione di parametri di benessere per la valutazione delle politiche economiche dei Paesi membri e prefiggersi l'obiettivo del benessere omogeneo del popolo europeo;
   tra le proposte vi è quella di integrare il contenuto del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'ordinamento dell'Unione. In merito, è importante ricordare che il 10 maggio 2017 la Camera dei deputati ha approvato una mozione (Rosato e altri, n. 1/01627), nella quale impegnava il Governo in sede europea ad opporsi a tale incorporazione;
    non basta la rassicurazione che nell'integrare nel diritto dell'Unione i contenuti dell'articolo 3 TSCG (Fiscal Compact), in particolare l'impegno al rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali e la previsione di un meccanismo di correzione automatico nel caso di deviazioni significative, la proposta di Direttiva del Consiglio preveda blandi temperamenti. Negli ultimi anni la cosiddetta flessibilità è stata ampiamente sperimentata ed è risultata insufficiente e non idonea al processo di riduzione dei debiti sovrani, in quanto non modifica sostanzialmente l'essenza degli interventi;
    la natura stessa del Fiscal Compact in quanto trattato intergovernativo deve far riflettere sul fatto che la sua approvazione deve essere considerata alla luce delle circostanze del momento, e dell'urgenza per gli Stati membri di dotarsi di strumenti comuni per far fronte alla crisi economica e finanziaria. Oggigiorno non solo quella urgenza è in parte venuta meno ma è importante decidere «sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione», come espressamente previsto all'articolo 16 del Fiscal Compact, e considerare che gli strumenti utilizzati potrebbero essere totalmente errati, in base alla valutazione consuntiva degli effetti prodotti;
    il bilancio dell'UE – rappresentando circa l'1 per cento del PIL totale dell'Unione – rimane di entità modesta rispetto ai bilanci nazionali ed è ulteriormente limitato dalla necessità di risultare in pareggio ogni anno, ma ha comunque esercitato un impatto strategico ed economico notevole in diversi Stati membri, dove i fondi strutturali e di investimento hanno coperto, in alcuni casi, fino alla metà e oltre degli investimenti pubblici. L'ammontare delle risorse a disposizione andrebbe ampliato ma non risulta esserci un impegno deciso e ben definito in tal senso nelle proposte avanzate negli atti in titolo;
    la proposta relativa al nuovo programma di sostegno alle riforme strutturali rischia di comprimere le risorse a disposizione, drenando gran parte dei fondi disponibili esclusivamente sull'attuazione delle riforme indicate dalla Commissione. Negli ultimi anni l'Italia ha spesso sperimentato come le c.d. «raccomandazioni» sul programma nazionale di riforma individuate nel contesto del c.d. «semestre europeo» siano spesso improntate a logiche neoliberiste. Privatizzazioni scellerate di asset strategici e riforme inaccettabili come il « jobs act» sono state approvate seguendo tali raccomandazioni, riforme che hanno compresso i diritti dei lavoratori e contribuito a renderne le condizioni di vita più precarie;
    per il periodo 2018-2020 la Commissione propone di rafforzare il programma Pag. 70di sostegno alle riforme strutturali raddoppiando, da qui al 2020, i finanziamenti disponibili per le attività di supporto tecnico, che raggiungerebbero in tal modo i 300 milioni di euro. A tale scopo propone di avviare una fase di sperimentazione attraverso modifiche mirate al regolamento sulle disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 2014-2020, in modo da ampliare la possibilità di utilizzare parte della riserva di efficacia a sostegno delle riforme concordate. Finanche il Governo italiano ha espresso forti perplessità al riguardo. Nella relazione presentata sulla base dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, il Governo rileva che la proposta non è conforme all'interesse nazionale, poiché la riassegnazione della riserva di efficacia potrebbe sottrarre risorse alla politica di coesione con diverse conseguenze:
     la necessità di intervenire sul quadro programmatorio vigente, modificando l'Accordo di partenariato e i Programmi operativi;
     la riduzione della capacità di finanziamento delle azioni previste dai Programmi operativi, sia per la quota UE (potenzialmente per l'Italia fino a un massimo di 1,9 miliardi di euro) sia per la quota di cofinanziamento nazionale;
     il trasferimento di risorse dei fondi SIE dalla forma tipica di esecuzione a «gestione condivisa» a forme di «gestione diretta» da parte della Commissione europea;
     il rischio di mancata salvaguardia del principio di destinazione territoriale dei fondi SIE;
    la proposta di trasformazione del Meccanismo europeo di Stabilità (MES) in un Fondo monetario europeo (FME) prevede che questo strumento venga integrato nel quadro legale e istituzionale dei Trattati e sia destinato a subentrare nel patrimonio, nei diritti e negli obblighi dell'ESM. Le differenze tra il MES ed il FME saranno minime e le funzioni saranno le medesime, con l'aggiunta di compiti di sostegno del Fondo comune di risoluzione per le banche in difficoltà («backstop»), di un coinvolgimento più diretto nella gestione dei programmi di assistenza finanziaria e della possibilità di sviluppare in futuro nuovi strumenti finanziari;
    il MES era stato istituito nell'ottobre 2013, al culmine della crisi economica e finanziaria, ricorrendo a una soluzione intergovernativa. Nel corso degli anni il MES si è rivelato uno strumento inefficace. Esso si propone di aiutare i paesi in difficoltà finanziaria in cambio dell'impegno ad attuare un percorso di risanamento della finanza pubblica basato su una serie precisa di riforme indicate dalla Commissione europea. Questo percorso, come ha dimostrato il caso greco, si è rivelato, nei fatti, un calvario che non ha risollevato l'economia del paese ellenico bensì ha distrutto il sistema di welfare nazionale facendo sprofondare i cittadini greci, in particolare quelli più poveri, nella disperazione. Ai prestiti del MES sono corrisposti tagli pensionistici e salariali ingenti, tantissimi servizi pubblici sono stati sospesi o ridotti drasticamente e persino il diritto alla salute risulta oggi messo in discussione. Si ricorda, altresì, che l'Italia ha speso 14,3 miliardi di euro in qualità di terzo Paese sottoscrittore per dimensione, dopo Germania e Francia, del fondo salva stati. La sua trasformazione in un Fondo monetario europeo dovrebbe rafforzarne ulteriormente l'ancoraggio istituzionale, ci si chiede se non sia meglio modificarne la natura e correggerne i difetti prima di compiere un passaggio così cruciale. In particolare, sotto il profilo della governance, la proposta prevede un processo decisionale più rapido in specifiche situazioni di urgenza e il voto a maggioranza qualificata rafforzata, anziché all'unanimità, per specifiche decisioni in materia di sostegno alla stabilità, di esborsi e di attivazione del sostegno. Ciò che la Commissione lamenta attualmente è, infatti, che «il processo decisionale nell'ambito del metodo intergovernativo comporta solitamente un complesso iter procedurale nazionale e spesso non garantisce la rapidità Pag. 71necessaria per un'efficace gestione delle crisi». Ci si chiede, però, quanto sia rischioso velocizzare scelte così delicate come quella di determinare le sorti di un'intera comunità. Inoltre, diminuendo le consistenze maggioritarie richieste e considerando che il voto, in questo caso, sarebbe proporzionale all'apporto di capitale, si finirebbe per ridurre nelle mani di pochi il potere decisionale evitando ancora una volta il coinvolgimento di organi eletti direttamente dal popolo;
    l'istituzione della carica di Ministro europeo dell'economia e delle finanze, un'unica figura in cui si concentrerebbero le funzioni di Vicepresidente della Commissione europea e di Presidente dell'Eurogruppo, appare una scelta prematura. Nonostante essa sia subordinata al raggiungimento di un'intesa comune sulle sue funzioni entro il primo semestre 2019 e potrà essere operativa solo con l'insediamento della nuova Commissione europea non sembrano esserci le condizioni per rilasciare un parere favorevole in merito poiché rafforzare la dimensione europea della definizione delle politiche economiche rischierebbe di comprimere ulteriormente le autonomie nazionali;
    si è assistito, in questi ultimi decenni, al sistematico sforamento da parte di alcuni paesi dei limiti posti ai surplus delle partite correnti (cosiddetta Macroeconomic Imbalance Procedure) e nonostante il presunto rafforzamento della base giuridica di riferimento grazie all'adozione dell'insieme di sei regolamenti, noto come «Six Pack», varato nel 2011, nulla è stato fatto per arginare una simile fonte di squilibrio economico. Si segnala che finanche il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan, nel suo documento di riflessione del 14 dicembre 2017 « Italian Position Paper Reforming the European Monetary Union in a stronger European Union», ha posto l'attenzione su questo aspetto, asserendo che sarebbe opportuno introdurre meccanismi che inducano i Paesi in surplus ad aumentare la domanda interna, anche attraverso misure per incrementare i salari;
   considerato infine che:
    il pacchetto di proposte è particolarmente consistente ed articolato, eppure sembra concentrarsi solo ed esclusivamente sulla semplificazione dei processi decisionali allontanandoli sempre più dai cittadini, sul rafforzamento di meccanismi automatici di controllo delle finanze pubbliche, sulla riduzione dell'autonomia degli Stati nazionali a favore di un accentramento delle decisioni che va sempre in un'unica direzione, quella neoliberista, segno evidente della mancanza di un'analisi critica sulle azioni compiute fino ad ora ed i correlati effetti. Mancano totalmente strumenti di intervento volti ad affrontare i problemi sociali, a garantire i diritti fondamentali dei cittadini, a tutelare i più deboli,
   per quanto sopra esposto si pronunciano in senso contrario agli atti dell'Unione europea in esame.

«Caso, Battelli, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà».