CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2018
944.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (Atto n. 485)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

  Si trasmettono le seguenti considerazioni relative alle prime osservazioni formulate in riferimento allo schema di decreto in oggetto.
  Sotto un primo profilo, la Commissione ritiene che andrebbe chiarita la portata dell'articolo 3, comma 4, che consente alle regioni di integrare le definizioni di bosco (articolo 3, comma 3), di aree assimilate a bosco (articolo 4) e di aree escluse dalla definizione di bosco (articolo 5), con il rischio di affievolire il valore normativo di tali definizioni.
  Al riguardo, si rappresenta che la facoltà di integrare le menzionate definizioni può essere esercitata dalle regioni e dalle province autonome esclusivamente nelle materie di propria competenza e sempre che «non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita». Lo schema di decreto in esame, quindi, mira a fissare una definizione «minima» di bosco che sia uniforme per tutto il territorio nazionale e che costituisca, al contempo, punto di riferimento univoco per il rispetto degli impegni europei ed internazionali sottoscritti dal Governo italiano. Le regioni e le province autonome, pertanto, nell'integrare le definizioni recate dallo schema di decreto, non possono scendere al di sotto della soglia di tutela minima fissata dallo Stato ma, in conformità con la giurisprudenza costituzionale, possono ampliare gli spazi di tutela della risorsa forestale. Si rappresenta, infine, che l'impostazione recata dalla normativa in esame è tale da rispettare le prerogative costituzionali delle regioni che, altrimenti, rischierebbero di essere indebitamente conculcate.
  Con riguardo all'articolo 9, comma 1, la Commissione rileva che la norma si limita a specificare e dettagliare la definizione di viabilità forestale e silvopastorale già recata all'articolo 3, comma 2, lettera f). Si chiede pertanto di valutare l'opportunità di integrare la definizione generale contenuta all'articolo 3, sopprimendo contestualmente il comma 1 dell'articolo 9 che diverrebbe, a tal punto, ultroneo.
  Al riguardo, si ritiene di poter concordare con quanto osservato dalla Commissione.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 6, la Commissione rileva che l'equiparazione tout court agli imprenditori agricoli dei consorzi e delle cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva nel settore della selvicoltura, sia eccessivamente generica. Andrebbero, pertanto, meglio delimitati i profili di tale equiparazione.
  Su punto, lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare gli approfondimenti del caso.
  La Commissione rileva altresì che il provvedimento reca sia una clausola di invarianza finanziaria generale (articolo 19) sia numerose clausole di invarianza finanziaria all'interno di specifiche disposizioni del testo (articolo 2, comma 4; articolo 6, comma 10; articolo 10, comma 12; articolo 13, comma 6; articolo 14, comma 4) che, pertanto, potrebbero risultare ultronee.
  Al riguardo, si rappresenta che tutte le clausole di invarianza contenute nel testo sono state suggerite dal Ministero dell'economia Pag. 130e delle finanze quale condizione per ottenere il concerto sul provvedimento.
  Con specifico riferimento al coordinamento con la legislazione vigente e alla semplificazione, la Commissione rileva quanto segue.
  Sotto un primo profilo, con riguardo alla clausola contenuta all'articolo 1, comma 6, la Commissione osserva che già l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 prevede che: «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate». Sarebbe pertanto opportuno richiamare il citato articolo 13-bis, fermo restando che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, potrebbe essere espunta perché ultronea.
  Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame è stata introdotta su sollecitazione espressa della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Nulla osta, comunque, ad una modifica della stessa nel senso indicato da codesta Commissione, previo accordo con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi.
  Infine, la Commissione rileva l'opportunità di approfondire il coordinamento tra la disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, dello schema di decreto in esame ed il punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, che il comma 6 citato mira a derogare. Invero, la norma esclude, per i piani di gestione forestale, il – parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale, espressamente previsto dal menzionato allegato. In particolare, codesta Commissione invita a valutare la possibilità di inserire una esplicita modifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nel senso indicato.
  Al riguardo, si rappresenta che la soluzione sopra prospettata è stata esclusa a seguito di una fitta interlocuzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in quanto ritenuta eccedente i limiti della delega che fa esclusivo riferimento alla revisione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (Atto n. 485).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (Atto n. 485);
   tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa in sede di Conferenza unificata espressi, rispettivamente, in data 21 dicembre 2017 e 11 gennaio 2018;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui, con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, le definizioni di bosco, aree assimilate a bosco ed aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 3, 4 e 5 costituiscono una definizione «minima», uniforme su tutto il territorio nazionale e rispetto alla quale gli interventi delle regioni potranno solo ampliare i livelli di tutela;
  rilevato altresì che:
   il comma 6 dell'articolo 1 precisa che «ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute»; tuttavia l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate»;
   l'articolo 9, al comma 1, specifica e dettaglia meglio la definizione di viabilità forestale e silvo-pastorale recata all'articolo 3, comma 2, lettera f); potrebbe pertanto risultare opportuno, per evitare una duplicazione di definizioni, ricomprendere nella definizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), anche le specificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9, che invece potrebbe essere soppresso;
   il comma 6 dell'articolo 10 afferma che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva, anche nell'interesse di terzi, nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli; tale definizione potrebbe però limitare le possibilità di attività diverse ai medesimi consorzi e cooperative, inibendone le potenzialità multifunzionali; potrebbe inoltre risultare opportuno specificare meglio gli effetti a cui vale tale equiparazione, in considerazione delle molteplici conseguenze giuridiche, anche in termini di benefici fiscali, derivanti dal riconoscimento quale imprenditore agricolo;
   il provvedimento reca sia una clausola di invarianza finanziaria generale (articolo 19) sia numerose specifiche clausola di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni o a singoli commi del provvedimento (articolo 2, comma 4; articolo 6, Pag. 132comma 10, ultimo periodo; articolo 10, comma 12; articolo 13, comma 6; articolo 14, comma 4); queste ultime appaiono ultronee e potrebbero essere soppresse,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
  valuti il Governo l'opportunità di:
   a) verificare l'effettiva necessità della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1, che riprende quanto già previsto in via generale dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, inserendo comunque, nel caso la disposizione sia mantenuta, un richiamo al citato articolo 13-bis;
   b) sopprimere, per le ragioni esposte in premessa, il comma 1 dell'articolo 9 e modificare la definizione di viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), facendovi confluire il contenuto del comma 1 dell'articolo 9;
   c) specificare a quali effetti valga l'equiparazione agli imprenditori agricoli di consorzi e cooperative che svolgono lavori nel settore della selvicoltura di cui al comma 6 dell'articolo 10, sostituendo comunque nella disposizione le parole «in via esclusiva» con le parole: «in via principale»;
   d) sopprimere le specifiche clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 4; all'articolo 6, comma 10, ultimo periodo; all'articolo 10, comma 12; all'articolo 13, comma 6 e all'articolo 14, comma 4 in quanto ultronee alla luce della previsione, all'articolo 19, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'insieme del provvedimento.