CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482);
   rilevato che lo schema in esame reca la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in ragione dell'ampliamento delle funzioni e delle responsabilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco introdotte dal medesimo decreto legislativo;
   considerato che il suddetto Fondo, con un importo pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni di euro a decorrere dal 2018, è destinato a dare un riconoscimento economico al personale non dirigente, mediante la corresponsione di una voce retributiva accessoria, di un incremento delle indennità e di un incremento della retribuzione accessoria una tantum, nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e correttivi di quelli già disposti dal decreto legislativo n. 97 del 2017;
   osservato che l'articolo 2, comma 1, dello schema provvede alla ripartizione delle dotazioni del Fondo;
   evidenziato con favore che la lettera a) del suddetto comma 1 dispone che la destinazione al personale delle risorse ivi stanziate sia stabilita mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo n. 217 del 2005;
   considerato che la lettera b) del suddetto comma 1 prevede che una seconda quota, pari a 16,03 milioni, a decorrere dall'anno 2018, è destinata invece al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo dei vigili del fuoco;
   rilevato che la disposizione fa riferimento alla possibilità di adottare un decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 97 del 2017 che può essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge di delega, la legge n. 124 del 2017;
   considerato con favore che si prevede che i nuovi interventi dovranno tener conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province;
   preso atto altresì che nella relazione illustrativa si fa esplicito riferimento al fatto che «in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle Pag. 11relative risorse finanziarie», osservazioni che concernono, tra l'altro, «l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera»;
   evidenziato che nella ripartizione delle non ingenti risorse a disposizione del riordino delle carriere e dei ruoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, appare opportuno prestare particolare attenzione allo sviluppo di carriera di tutte le qualifiche professionali non dirigenziali e appare altresì opportuno evitare che la previsione di nuove figure dirigenziali, seppur in numero ridotto, vada ad assorbire gran parte delle risorse disponibili;
   ricordato il parere favorevole con condizioni e osservazioni che questa Commissione ha reso il 3 maggio 2017 sullo schema del decreto legislativo n. 97 del 2017,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482);
   considerato che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame reca la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 per valorizzare i compiti di natura operativa del soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco e le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo dei vigili del fuoco conseguenti alla revisione ordinamentale operata dal medesimo decreto, in ragione dell'ampliamento delle funzioni e delle responsabilità del personale del Corpo introdotte dal medesimo decreto legislativo;
   tenuto conto che il Fondo, con un importo pari a 59 milioni per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018, è destinato a garantire un riconoscimento economico al personale non dirigente, mediante la corresponsione di una voce retributiva accessoria, di un incremento delle indennità e di un incremento della retribuzione accessoria una tantum, nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e correttivi di quelli già disposti dal decreto legislativo n. 97 del 2017;
   osservato che il decreto legislativo n. 97 del 2017 è stato emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 il quale, al comma 1, lettera a), ha delegato il Governo, nell'ambito di una più complessiva finalità alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, a ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la modifica sia al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del Corpo, sia al decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo, anche attraverso la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti e l'eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;
   considerato che la riforma ha accresciuto le funzioni e le responsabilità del Corpo dei vigili del fuoco, affidandogli, tra l'altro, il compito di assicurare la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico e concentrando sul Corpo i compiti in materia di spegnimento degli incendi boschivi, attività in precedenza svolta dal Corpo forestale dello Stato e trasferite ai vigili del fuoco ad opera del decreto legislativo n. 177 del 2016;
   evidenziato che il parere approvato dalla I Commissione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Pag. 13Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394) chiedeva al punto h) al Governo di valutare l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 dello schema di decreto; al punto i) di valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI, quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa; al punto j) di valutare l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in giurisprudenza visti i compiti di polizia giudiziaria, nonché a laureati in economia e commercio, e scienze delle comunicazioni, e la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato; al punto k) di valutare all'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori/aerosoccoritori, e di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo; al punto w) di valutare nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, nell'ottica di semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale; al punto x) di valutare l'opportunità di tenere conto degli ulteriori impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega;
   rilevato che il Consiglio di Stato, nel parere espresso relativo sullo stesso Atto 394 sottolineava come la stessa Ragioneria manifestava perplessità ritenendo asistematica, nell'ambito di un provvedimento di riordino, la costituzione del Fondo per la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il conseguente rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dello stesso, sia pure da adottare, come indicato nell'articolo, nel rispetto dei principi posti nella delega legislativa;
   sottolineato che l’iter estremamente frammentato il processo di riordino non consente di soppesare l'adeguatezza della ripartizione del Fondo previsto dall'Atto del Governo n. 482 senza ulteriori specificazioni;
   tenuto conto, in tal senso, del fatto che l'articolo 2, alla lettera a), individua una quota pari all'intera somma a disposizione per l'anno 2017 (59 milioni), con decorrenza dal 1o ottobre 2017, e buona parte di quella stanziata a decorrere dal 2018 (87 milioni), destinata all'incremento retributivo del personale non dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1;
   rilevato comunque che l'attribuzione dei miglioramenti retributivi avverrà a seguito delle procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2;
   considerato che l'articolo 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (commi 1 Pag. 14e 2) dispone appunto che la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo dei vigili del fuoco avvenga attraverso un apposito procedimento negoziale, e che si concluda con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, mentre l'articolo 80, ai commi 1 e 2 reca analoghe disposizioni per il personale direttivo e dirigente del Corpo;
   tenuto conto che lo stesso articolo 2 alla lettera b), destina una quota pari a 16,03 milioni, a decorrere dall'anno 2018, al finanziamento di interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo dei vigili del fuoco, facendo riferimento espressamente alla possibilità di adottare un decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 97 del 2017 che può essere emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ai sensi della legge di delega che recepisca, tra l'altro, le osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province;
   osservato che all'articolo 2, comma 2, si prevedono esclusivamente alcune misure prioritarie di cui si dovrà tener conto nelle procedure negoziali volte a stabilire la destinazione della quota indicata nella lettera atra le quali riconoscere una voce retributiva accessoria di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del personale non dirigente del Corpo, volta a valorizzare l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo n. 97 del 2017 ed incrementare l'indennità di rischio e quella mensile, in connessione ai nuovi compiti di natura operativa e alle condizioni di impiego previsto dal medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017;
   rilevato che nella relazione prodotta, nonché nella motivazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, si asserisce che «in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie. Le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera»;
   rilevato di conseguenza che, al di là dell’«approfondita valutazione» cui il Governo intende sottoporre le richiamate osservazioni, il loro recepimento diviene imprescindibile e deve essere ulteriormente integrato da ulteriori condizioni, sia al fine di garantire il corretto rispetto delle deleghe, sia allo scopo di subordinare l'utilizzo del fondo ad ulteriori criteri di equità, specie per ciò che concerne il riordino delle carriere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si specifichi ulteriormente, all'articolo 2, comma 2, secondo punto, di valorizzare ulteriormente il personale che in via ordinaria e continuativa si occupa di soccorso, in particolare che provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente, in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente Pag. 15gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; in quanto nei fatti a costoro è affidata la risposta dello Stato alla popolazione;
   2) si preveda nell'ambito del riordino e delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI, quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa;
   3) si prevedano, nell'ambito di possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in giurisprudenza visti i compiti di polizia giudiziaria, nonché a laureati in economia e commercio, e scienze delle comunicazioni e scienze politiche, e la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;
   4) si preveda di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori/aerosoccoritori e di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo;
   5) si preveda di tenere conto di tutti gli impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega;
   6) il Governo promuova un ulteriore atto normativo in cui incrementare la dotazione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo nell'ambito del riordino delle carriere e dei ruoli per le quali viene destinata la ripartizione di cui all'articolo 2, lettera b), l'opportunità di definire all'interno di ciascuna area, individuata sulla base del titolo di studio necessario per l'ingresso nel Corpo, la valorizzazione, all'interno dei passaggi di qualifica, del merito e dell'esperienza, così come avviene normalmente nel pubblico impiego;
   b) valuti il Governo la separazione tra ruoli Tecnici e ruoli Operativi, distinguendo per questi ultimi tra ruoli specialistici ed ordinari. In particolare valuti il Governo di ridefinire le figure professionali istituendo il ruolo dello specialista, realtà già presente e riconosciuta dall'amministrazione ma senza legittimazione giuridica, sopprimendo invece quella di vigile qualificato al fine di consentire un più rapido passaggio ai ruoli successivi sulla base del merito e delle competenze;
   c) valuti il Governo di prevedere, inoltre, che i ruoli operativi e i ruoli specialistici possano transitare verso i ruoli tecnici a pari requisiti di formazione ed esperienza, ridisegnando così una struttura organizzativa che veda, per le diverse figure, un percorso di carriera funzionale a migliorare il servizio reso ai cittadini;
   d) valuti il Governo di disporre che il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco sia almeno il diploma triennale, in luogo del diploma della scuola dell'obbligo
   e) valuti il Governo di innalzare da 12 a 16 mesi la durata del corso di formazione al termine del quale gli allievi sostengono un esame abilitante al servizio e parificato a tutti gli effetti al diploma di istruzione secondaria superiore nel caso di ingresso con il diploma triennale;
   f) valuti il Governo di garantire durante il sopraddetto corso agli allievi le stesse attribuzioni dei vigili volontari;
   g) valuti il Governo di rideterminare la carriera della qualifica di vigile con particolare attenzione al merito e stabilendo che i vigili del fuoco esperti che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica e completato uno dei percorsi di professionalizzazione Pag. 16previsti e indirizzati all'acquisizione di particolari capacità operative e conoscenze tecniche di elevato livello transitino, secondo l'ordine di acquisizione dei titoli, al ruolo di vigile coordinatore;
   h) valuti il Governo di chiarire più compiutamente le competenze del capo squadra attribuendogli la capacità di intervenire nelle scelte dell'amministrazione in merito alle acquisizioni di attrezzature e materiali di soccorso e di protezione, attribuendo inoltre compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   i) valuti il Governo di rideterminare la carriera dei capo squadra e capo reparto, cosicché possano autonomamente procedere agli interventi di soccorso occorrenti nonché agire autonomamente per il coordinamento delle operazioni ove sussistano rischi di incendio, anche se ai sensi della normativa vigente, solo in assenza di figure superiori e su disposizione delle professionalità superiori, già individuate all'articolo 40 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
   l) valuti il Governo di chiarire la competenza del capo reparto attribuendogli la direzione di più squadre sul campo operativo, oggi non chiaramente definita, nonché la facoltà di intervenire sulle scelte dell'amministrazione in materia di attrezzature da utilizzare nella fase di soccorso, e assegnandogli formalmente il compito di capo turno provinciale, così come definito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64;
   m) valuti il Governo di definire le competenze del personale specialista e capo specialista, qualifiche che provvedono e controllano gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, partecipando allo svolgimento delle attività di soccorso con piena responsabilità per l'attività posta in essere; valutando autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuando e coordinando le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli e alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguendo i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; che essi nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipino e coordinino l'attività di addestramento; partecipino all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione degli incendi; prevedendo che per l'attività svolta redigano e sottoscrivano rapporti e relazioni, e, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, si occupino della vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   n) valuti il Governo di regolamentare l'accesso ai ruoli di capo squadra, specialista, capo reparto, capo specialista e capo specialista esperto, ridefinire più chiaramente i compiti attribuiti alle qualifiche degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, regolamentare l'accesso al ruolo iniziale di vice ispettore e prevedere il principio per il quale i cittadini insigniti di un riconoscimento al valor civile possono essere assunti per chiamata diretta in questo ruolo, semplificare l'ingresso al ruolo del personale tecnico, stabilendo una precedenza a favore dei ruoli operativi che intendono passare a quello tecnico;
   o) valuti il Governo di introdurre la possibilità del personale capo squadra o specialista di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di ispettore oltre alla possibilità del personale capo squadra esperto o specialista esperto di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di ispettore esperto regolamentandone la carriera, ridefinendo i criteri di accesso alla qualifica di sostituto direttore prevedendo che all'interno dell'area tecnica non si effettuano concorsi e, inoltre, aprendo alla possibilità di transito a questo ruolo del capo reparto o del capo specialista con passaggio orizzontale;Pag. 17
   p) valuti il Governo di introdurre la possibilità del personale capo reparto esperto o capo specialista esperto di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di sostituto direttore capo, aprendo la possibilità per i capo reparto esperto con scatto convenzionale e capo specialista esperto con scatto convenzionale di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di Sostituto Direttore Capo Esperto;
   q) valuti il Governo di abrogare la norma che stabilisce il merito straordinario come principio di valutazione per l'avanzamento di carriera;
   r) valuti il Governo di introdurre la possibilità che i Dirigenti siano nominati a seguito di un concorso aperto ai dipendenti di comprovata esperienza da selezionale tra i ruoli Direttivi nonché tra i ruoli Tecnici e Operativi in possesso di laurea magistrale
   s) valuti il Governo di definire un incremento della indennità di rischio per il solo personale operativo.
Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.