CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 dicembre 2017
928.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1

  Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali, economiche e reddituali in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
1.4. Bonafede, Agostinelli, Colletti.

  Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
1.5. Ferranti.

  Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.
1.10 Dambruoso.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito Pag. 64dal seguente: «L'obbligo di corresponsione dell'assegno in forma periodica cessa nel caso in cui il coniuge, che abbia diritto a riceverlo, contragga un nuovo matrimonio o un'unione civile o risulti convivente di fatto».
1.13 Bonafede, Agostinelli, Colletti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 1o dicembre 1970, n. 898, dopo le parole: «o viene meno il suo stato di bisogno» sono aggiunte le seguenti: «ovvero risulti convivente di fatto o unito civilmente».
1.14 Agostinelli, Bonafede, Colletti.

Pag. 65

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il tribunale dispone con le seguenti: il tribunale può disporre e, dopo le parole: di vita, inserire la seguente: rispettive.
1.1. Agostinelli, Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, sostituire la parola: compensare con la seguente: equilibrare e dopo le parole: di vita aggiungere la parola: rispettive.
1.2. La Relatrice.

  Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
1.5. La Relatrice (nuova formulazione).

  Al comma 2, secondo capoverso, dopo la parola: circostanze inserire le seguenti indicate nel settimo comma.
1.8. La Relatrice.

  Al comma 2, sopprimere il terzo capoverso.
1.9. La Relatrice.

  Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.
1.10 Dambruoso (nuova formulazione).

  Al comma 4, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: quattordicesimo.
1.15. Bonafede, Agostinelli, Colletti.

Pag. 66

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  ART. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1.01. La Relatrice.

Pag. 67

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e, al comma 5, dell'articolo 14, legge n. 108 del 1996, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «ventiquattro».
1.6. Il Relatore.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma precedente può essere erogato, qualora dalla disponibilità della intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso».
1.5. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 7-quater, sostituire la parola: contratto con la seguente: accumulato.
1.1. Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati».
1.4. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2, dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga».
1.3. Colletti, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento della domanda di iscrizione e ogni anno dal momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato una informazione antimafia liberatoria Pag. 68di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
1.09. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali sono, ovvero sono stati, nei 10 anni precedenti membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla».
1.08. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. In un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1 lettera d)».
1.06. Nuti, Di Vita.