CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
   preso favorevolmente atto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, dirette a novellare, attraverso l'inserimento di un ultimo comma, l'articolo 162-ter del codice penale, escludendo la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del delitto di atti persecutori;
   valutate altresì favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 13-ter in materia di confisca, che, nel tener conto dei rilievi contenuti nella lettera inviata il 17 ottobre scorso dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, modificano l'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (L. 356/1992), da ultimo novellato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (riforma del Codice antimafia), reinserendo alcune ipotesi di reato già previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa «al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea»;
   condivise le finalità delle misure contenute nell'articolo 19 quaterdecies in materia di equo compenso degli avvocati e clausole vessatorie, che riproducono, in massima parte (commi 1 e 4), le disposizioni del disegno di legge C. 4631, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
   rilevata la necessità di precisare, con riferimento ad una interpretazione sistematica dell'articolo 19-bis, intitolato «Disposizioni in materia di uscita dei minori i di 14 anni dai locali scolastici», che, nel secondo comma, in caso di autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, l'esonero dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, deve intendersi necessariamente riferito in via esclusiva al personale scolastico di cui al primo comma del medesimo articolo 19-bis, non anche al personale addetto al trasporto e all'ente locale gestore del servizio; per questi ultimi, infatti, vi è una responsabilità per culpa in vigilando connessa ad uno specifico obbligo contrattuale assunto in virtù dell'erogazione della prestazione di trasporto in favore di soggetti minorenni non assimilabile all'obbligo di istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-12767 Giuseppe Guerini: Sul potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici di esecuzione penale esterna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'organica e strutturale revisione dell'esecuzione della pena ha, in generale, rappresentato e continua a rappresentare uno dei prioritari obiettivi dell'impegno di questi anni. Si è inteso, infatti, costruire un modello di esecuzione della pena fondato su misure alternative che siano limitative – ma non privative – della libertà personale e che si svolgano sul territorio, riconoscendo come extrema ratio la detenzione intramuraria.
  Con la riforma dell'organizzazione del Ministero della giustizia, in primo luogo, è stato istituito il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità cui sono stati demandati, tra l'altro, la direzione e di coordinamento degli UEPE che operano sul territorio, al fine di realizzare un sistema orientato a considerare la centralità della persona nei programmi trattamentali, anche attraverso il coinvolgimento della società civile.
  Il processo di rafforzamento del Dipartimento appare poi tanto più essenziale in vista dell'attuazione della legge delega 103 del 2017 che intende, tra l'altro, ancor più valorizzare il sistema dell'esecuzione penale esterna.
  L'esame dei dati statistici relativi alla popolazione in esecuzione penale esterna mostra, già a legislazione vigente, una notevole crescita delle sanzioni di comunità passate da un numero pari a 31.865 nel 2014 al numero di 45.587 al 15 ottobre 2017.
  L'impatto della riforma sull'organizzazione dell'esecuzione penale esterna non potrà che incrementare ulteriormente il trend di crescita delle misure alternative alla detenzione.
  L'esigenza di copertura degli organici vigenti è ben presente e, in questo senso, il Ministero è già stato autorizzato all'assunzione, mediante scorrimento di graduatorie, di 60 unità di personale.
  Si tratta di un primo passo verso l'essenziale copertura integrale degli organici e, a tal fine, nell'ambito dell'istruttoria del disegno di legge di bilancio in corso, il Ministero della giustizia ha proposto l'ampliamento a 300 delle assunzioni autorizzate, con un sensibile aumento degli stanziamenti di bilancio, indispensabile per la piena realizzazione degli obiettivi di riforma.
  Lo sblocco delle assunzioni permetterà, dunque, di migliorare la situazione per quegli Uffici che hanno un elevato carico di lavoro in rapporto al numero di unità di personale presente: in particolare, alla struttura di Bergamo saranno destinati tre funzionari del servizio sociale che si aggiungeranno ai due attualmente in servizio, oltre agli addetti in convenzione per i quali sono stati stanziati fondi ulteriori rispetto ai 4 milioni di euro, già previsti per il 2017.
  La centralità del ruolo degli operatori, il progressivo incremento delle misure di comunità e la valutazione dell'impatto della riforma rappresentano, allora, tutti indici chiari dell'esigenza di un deciso rafforzamento delle strutture che deve realizzarsi almeno con l'incremento degli organici attualmente previsti.Pag. 67
  Auspichiamo che le proposte articolate trovino riscontro nell'ambito della discussione parlamentare, intercettando tra tutte le forze presenti in Parlamento una larga condivisione sulla necessità di potenziare l'esecuzione penale esterna che solo grazie ad un adeguato e ambizioso piano di investimenti potrà dispiegare la sua funzione, essenziale per la piena realizzazione di un sistema penale finalmente conforme ai principi costituzionali e convenzionali.

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ALLEGATO 3

5-12769 Santelli: Sulla riorganizzazione della giustizia fallimentare in Friuli Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti paventano il rischio che i criteri di attribuzione delle competenze dei tribunali individuati dalla legge delega n. 155 del 2017 di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, per le diverse tipologie di procedure, possano condurre ad un ridimensionamento, se non addirittura alla soppressione del Tribunale di Pordenone, con pesanti ricadute sul sistema delle imprese e su tutte le categorie professionali che operano nel Friuli Venezia Giulia.
  Nel rassicurare gli Onorevoli interroganti, preme rilevare come la citata legge delega non preveda la soppressione di alcun tribunale, bensì, allo scopo di realizzare una maggiore specializzazione dei giudici addetti alla trattazione delle procedure concorsuali, una revisione delle competenze in materia, concentrando le procedure di dimensioni rilevanti nei tribunali sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa, lasciando inalterati gli attuali criteri di attribuzione per le procedure che concernono consumatori, professionisti e «piccoli» imprenditori ed attribuendo le altre procedure ad un numero più ridotto di tribunali, individuati tra quelli oggi esistenti, sulla base di parametri quantitativi specificamente indicati.
  In particolare, tra i criteri previsti, oltre a quello demografico, vi sono le piante organiche dei tribunali, il numero delle imprese iscritte nel registro del circondario, il numero di procedure concorsuali trattate negli ultimi cinque anni, il tempo di definizione di tali procedure presso ciascun tribunale.
  Dell'acquisizione e della analisi di tali dati si sta attualmente occupando la Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia lo scorso 5 ottobre ai fini dell'elaborazione dei decreti delegati, che dovranno essere adottati entro un anno dal 14 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge delega, ma che contiamo di licenziare a breve.
  In seno alla citata Commissione, alla stregua degli indicatori definiti dalla legge delega, saranno compiutamente ed adeguatamente considerati i contesti demografici e le situazioni specifiche dei singoli uffici giudiziari, ovviamente inclusi quelli del Friuli Venezia Giulia e, in particolare di Pordenone.
  Il quadro normativo ed il metodo di lavoro prescelto consentono di affermare come la riforma del sistema della giustizia fallimentare sia ispirato dalla volontà di assicurare un modello efficiente e calibrato sulle diverse realtà territoriali ed una risposta efficace al fenomeno della crisi di impresa.

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ALLEGATO 4

5-12768 Molteni: Sul compenso dei detenuti che prestano attività lavorativa presso le strutture carcerarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo in discussione, prendendo le mosse da un recente articolo di stampa on line, assimila due temi, quello del trattamento retributivo dei detenuti lavoranti, di recente ridefinito, e quello del mancato rinnovo del contratto di lavoro del personale di Polizia penitenziaria, che, per loro natura, non possono essere trattati unitariamente.
  In particolare, con riferimento alla prima questione, l'Onorevole interrogante chiede di sapere come il Ministro della giustizia intenda assicurare che la retribuzione dei detenuti per il lavoro svolto tenga adeguatamente conto delle spese sostenute dallo Stato per il loro mantenimento in carcere.
  A tal proposito, va innanzitutto precisato che l'ordinamento, e segnatamente l'articolo 188 c.p., già prevede che il condannato rimborsi all'erario tali spese ed inoltre, ai sensi dell'articolo 145 c.p., le stesse sono prelevate dalla remunerazione spettante al detenuto per il lavoro dallo stesso prestato con le modalità previste dall'articolo 2 ord. pen.
  Nel merito poi della questione relativa al recente intervento di rideterminazione delle mercedi spettanti ai detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione, giova rilevare che, sebbene l'articolo 22 ord. pen. preveda che tali compensi siano determinati in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL, e siano adeguati da una apposita Commissione, l'ultimo adeguamento risaliva al 1994.
  Ne consegue che la recente rideterminazione delle mercedi, con decorrenza dallo scorso mese di ottobre, ad opera della citata Commissione, costituisce la doverosa risposta ad una situazione di inerzia protrattasi per oltre venti anni, che ha peraltro generato un consistente contenzioso che vede sistematicamente soccombente l'Amministrazione, con relative ricadute per l'erario.
  Preme, inoltre, rappresentare come l'intervento in parola si inserisca coerentemente nel percorso da tempo avviato dal Ministero della giustizia – e che troverà il suo compimento con l'esercizio della delega governativa in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario – volto alla definizione di un nuovo modello trattamentale che, sulla scorta dei contributi di riflessione e proposta emersi nell'ambito degli Stati generali dell'esecuzione penale, punti all'effettivo reinserimento sociale del detenuto, anche attraverso la promozione dell'attività lavorativa, offrendo ai detenuti opportunità di formazione e lavoro professionalizzanti, accompagnate dal riconoscimento di un trattamento retributivo equo e dignitoso.
  Con riferimento, invece, alle questioni che investono il personale della Polizia penitenziaria, preme innanzitutto rilevare che, proprio la consapevolezza delle difficili condizioni in cui versa il Corpo ha ispirato il decreto-legge n. 148/2017, in fase di conversione, che prevede la fruizione gratuita degli alloggi da parte del personale del Polizia penitenziaria nelle caserme o nelle altre strutture di servizio, per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
  Più in generale, sul tema del trattamento economico, si rappresenta che dal mese di luglio è in corso presso il Dipartimento Pag. 70della funzione pubblica la contrattazione sindacale finalizzata al rinnovo dei contratti di tutto il personale delle Forze dell'ordine, ivi incluso il Corpo della Polizia penitenziaria.
  In ordine poi alla questione del riordino delle carriere, va preliminarmente evidenziato come, allo stato attuale, l'unico comparto della pubblica amministrazione interessato da interventi di riordino sia proprio quello delle Forze di polizia, tra le quali la Polizia penitenziaria.
  In tale direzione, infatti, con decreto legislativo n. 95 del 2017, sono state dettate disposizioni di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, in attuazione della legge delega n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. delega Madia).
  Il provvedimento in parola, oltre a prevedere la rideterminazione della dotazione organica, definisce tra l'altro procedure semplificate per i concorsi interni per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche superiori e per gli altri sistemi di progressione in carriera; la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali e dei ruoli degli ispettori e della carriera dei funzionari, con correlato adeguamento del trattamento economico.
  La possibilità di adottare decreti correttivi, come auspicato dall'Onorevole interrogante, è espressamente contemplata dalla legge delega, ma non potrà che essere valutata all'esito di un adeguato monitoraggio degli effetti della nuova disciplina di riordino appena introdotta.

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ALLEGATO 5

5-12770 Ferraresi: Sull'incremento della pianta organica del penitenziario di Vibo Valentia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La situazione della Casa circondariale di Vibo Valentia, sulle cui criticità si sofferma l'Onorevole interrogante, è da tempo all'attenzione del Ministero anche in ragione di manifestazioni sindacali che, di recente hanno visto per protagonisti alcuni dipendenti della polizia penitenziaria, hanno posto la questione dell'adeguatezza degli organici alle esigenze dell'istituto.
  Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sul punto, ha riferito che a fronte di una popolazione detenuta in numero pari a 373, di cui 221 detenuti in regime di alta sicurezza, risultano in servizio presso l'istituto calabrese 140 unità, in numero pari alla previsione organica.
  Come evidenziato dalla medesima articolazione ministeriale, l'organico potrà essere aumentato: alla Regione Calabria, infatti, è stato attribuito, con il recente decreto ministeriale 2 ottobre 2017, un contingente pari a 1991 di unità di personale a fronte delle precedenti 1478.
  La redistribuzione degli organici dovrà tenere nel debito conto le risultanze del monitoraggio, attualmente in corso, finalizzato a valutare le reali esigenze di servizio dei singoli istituti penitenziari. Certamente in quella sede sarà tenuta nella massima considerazione anche la situazione della Casa circondariale di Vibo Valentia, resa delicata sia dal numero di presenze complessive sia dall'alta percentuale di detenuti in regime di alta sicurezza.
  In linea generale, non può che ribadirsi come la situazione dell'istituto di Vibo Valentia sarà tenuta nella massima considerazione anche in occasione delle nuove assegnazioni di personale, ormai imminenti.
  In tale quadro, il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (decreto «milleproroghe»), convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'Ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012.
  Tale intervento normativo consentirà, dunque, all'Amministrazione penitenziaria di attingere alle predette graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 donne e uomini, che andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di Polizia penitenziaria.
  Si è trattato di un primo passo volto allo sblocco delle assunzioni, che dimostra la costante attenzione riservata dal Governo a tale questione.
  Un impegno che trova ulteriore conferma anche nelle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 con la previsione di procedure straordinarie di assunzioni per un totale di 966 unità nei ruoli della polizia penitenziaria.

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ALLEGATO 6

5-12771 Andrea Maestri: Iniziative del Governo in favore dei cosiddetti «precari della giustizia».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo ripropone un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nel quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.
  Va, a riguardo, innanzitutto rilevato come il Ministero della giustizia sia stata l'unica amministrazione centrale – in epoca di blocco del turn over – ad avviare procedure per nuove assunzioni ai sensi del decreto-legge n. 117/2016 e a bandire e definire, in tempi assolutamente rapidi, il relativo concorso. Infatti con il bando del 22 novembre del 2016 è stato avviato un concorso per 800 posti per assistente giudiziario, aumentati a 1400 con il decreto del Ministro Orlando e del Ministro Madia. Il concorso, che ha visto più di 300.000 candidati, si è concluso il 14 novembre scorso con l'approvazione della graduatoria e già nei prossimi mesi saranno pubblicate le sedi ed effettuate le relative assunzioni.
  Il Ministero della giustizia ha, dunque, avviato assunzioni per concorso ben prima delle altre amministrazioni citate nell'interrogazione.
  Nell'ambito della citata procedura, ai tirocinanti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è stato accordato tanto un titolo preferenziale che un punteggio aggiuntivo, in considerazione dell'attività di supporto già svolta ed in coerenza con analoghe previsioni già contenute in precedenti atti normativi.
  I risultati concreti di tale opzione emergono dagli esiti della citata procedura, che ha visto 300 tirocinanti che, a vario titolo, sono risultati idonei. Tra questi, poco meno di 100 sono tirocinanti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011.
  Ciò a testimonianza di come le politiche perseguite dal Ministero della giustizia abbiano offerto significative opportunità ai tirocinanti, valorizzandone le esperienze e aprendo loro la strada verso l'assunzione per concorso.
  La normativa in materia, peraltro, attribuisce ai tirocinanti il diritto a vedersi riconosciuti titoli preferenziali non solo nell'ambito dei concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ma anche in quelli banditi da altre pubbliche amministrazioni, auspicandosi che tale previsione trovi applicazione presso le amministrazioni che si accingono ad avviare procedure concorsuali, considerato che sino ad oggi tale titolo di preferenza non risulta accordato nei concorsi pubblici banditi anche dalle amministrazioni menzionate nell'interrogazione.
  Nuove e più ampie prospettive assunzionali potranno essere utilmente percorse.
  Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232/2016, il Ministero della giustizia è stato autorizzato ad assumere, nel triennio 2017/2019, un ulteriore contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, Pag. 73mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente attraverso l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione.
  Inoltre, proprio nella prospettiva auspicata dagli Onorevoli interroganti, evidenzio come nel disegno di legge di bilancio 2018 sia stato previsto un nuovo intervento, finalizzato ad estendere l'autorizzazione all'assunzione di cui al decreto-legge n. 117/2016, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria per ulteriori 1400 unità, al fine di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, anche tenuto conto delle scoperture di organico presso i medesimi, e per accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché per dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
  Da ultimo, si evidenzia che nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117/2016, per coloro che hanno partecipato al tirocinio di perfezionamento presso l'ufficio del processo (un massimo di 1.115 unità) che si concluderà entro la fine del corrente anno, è stato proposto dal Ministero della giustizia – sempre nell'ambito del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 – specifico emendamento recante apposita copertura finanziaria, inerente la proroga, ove espressamente richiesto dagli interessati, del periodo di perfezionamento della durata non superiore a 12 mesi, mantenendo il diritto alla borsa di studio nella misura attualmente prevista di 400,00 euro mensili.

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ALLEGATO 7

5-12772 Chiarelli: Sull'incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti segnalano come l'introduzione, ad opera dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del comma 2-bis all'articolo 120 del codice amministrativo, laddove prevede l'autonoma ed immediata impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, determinerebbe un eccessivo incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici, con ricadute negative non solo sul pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente previsto, ma anche sul controllo di legalità in materia di appalti pubblici contenendo il ricorso alla giustizia.
  Su tali premesse, chiedono di conoscere l'andamento dei flussi dei ricorsi depositati dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato nel periodo successivo all'entrata in vigore della citata disposizione e nel corrispondente periodo precedente.
  Va innanzitutto precisato che la tassazione a mezzo di contributo unificato – proprio per la sua natura di entrata tributaria – trova applicazione anche nel processo amministrativo, con importi variabili in ragione della tipologia di controversia o atto. Inoltre, la recente modifica normativa non ha inciso sulla misura del contributo unificato, rimanendo lo stesso regolato, come in precedenza, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico sulle spese di giustizia.
  Sulla base dei dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, competente per la materia in discussione, emerge che nei due periodi considerati, ante e post riforma, lo scarto del numero complessivo dei ricorsi complessivamente depositati (dinanzi a TAR e Consiglio di Stato) è minimo e peraltro evidenzia un trend crescente. Infatti, nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2014 ed il 18 aprile 2016, risultano depositati 6.386 ricorsi; nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 ed il 30 ottobre 2017 ne risultano depositati complessivamente (inclusi gli autonomi giudizi ex articolo 120, comma 2-bis) 6.404.
  Così riassunti i dati, la Presidenza del Consiglio ha segnalato che tali rilevazioni non si ritengono idonee a spiegare quale sia stata l'incidenza avuta dalla riforma nella parte in cui ha previsto l'onere di immediata ed autonoma impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa.
  In particolare, ha precisato che «occorre infatti anche considerare che la scelta di non impugnare immediatamente l'ammissione di altri concorrenti può essere dettata da motivazioni diverse dal “costo” legato al contributo unificato, quali l'elevato numero di concorrenti in gara a fronte dell'alea legata all'aggiudicazione della gara».