CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2017
901.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I comuni di Lamon, Sovramonte, Taibon Agordino e Voltago Agordino sono distaccati dalla regione Veneto e aggregati alla regione Trentino Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento. I comuni di Cortina D'Ampezzo, Livinnalogo del Col di Lana e Colle Santa Lucia sono distaccati dalla regione Veneto e aggregati alla regione Trentino Alto Adige, nell'ambito della provincia di Bolzano.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e rispettivamente alla provincia di Belluno e contenuti in disposizioni di legge concernenti i comuni di cui al comma 1-bis, sono sostituiti da riferimenti rispettivamente alla regione Trentino Alto Adige e alle province di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: 705.000 con le seguenti: 9 milioni.
1. 1. De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il commissario di cui al comma 1-bis è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri, derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le province di Belluno e Udine provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1-bis. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità, nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi Pag. 14il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nel territorio del comune di Sappada. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le province di Belluno e Udine provvedono agli adempimenti di cui sopra entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1-bis fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Belluno o della regione Veneto e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio del comune di cui al presente articolo sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Udine o della regione Friuli Venezia Giulia.
1. 2. De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla modifica delle norme dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia che definiscono il territorio della Regione medesima.
  2-ter. Nelle more della modifica dello statuto di cui al comma 2-bis, si procede alla verifica del permanere della volontà della popolazione interessata e all'espressione del parere del Consiglio regionale del Veneto.
1. 3. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla modifica delle norme dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia che definiscono il territorio della Regione medesima e, in mancanza della predetta modifica, si applicano trascorso un anno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 4. Rubinato.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno. Tutti gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'attuale bilancio della regione Friuli Venezia Giulia.
1. 5. De Menech.

  Al comma 4 sostituire la parola: 705.000 con la seguente: 700.000.
1. 6. De Menech.

  Al comma 4 sostituire la parola: 705.000 con la seguente: 710.000.
1. 7. De Menech.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire adeguate risorse finanziarie e pari opportunità di sviluppo con i comuni limitrofi appartenenti ad altre regioni a statuto speciale, per l'anno 2018, sono destinati ai comuni della provincia di Belluno euro 110.000.000 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio Pag. 15triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 8. De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli Venezia Giulia verificherà la conformità del proprio statuto al presente articolo.
1. 9. De Menech.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 5.
1. 10. De Menech.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore dei territori dei comuni della regione Veneto confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia).

  1. Fermo restando le forme di autonomia riconosciute alla regione Friuli Venezia Giulia nonché, in adeguata proporzione, delle risorse assegnate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, con il finanziamento di iniziative e progetti, di durata anche pluriennale, indirizzi allo sviluppo economico e sociale, all'integrazione, alla valorizzazione e alla coesione dei territori dei comuni confinanti della regione Veneto, in via sperimentale, per il triennio 2018-2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine con dotazione iniziale di 20 milioni.
  2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con intesa tra Governo, regione Friuli Venezia Giulia e regione Veneto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente da destinare a ciascuno dei comuni confinanti sulla base dei seguenti criteri:
   a) numero di comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;
   b) superficie montana dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;
   c) superficie totale dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;
   d) popolazione residente dei medesimi comuni negli ultimi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e relativo trend demografico con particolare attenzione alle aree che evidenziano spopolamento.

  3. Al termine del triennio il Ministero dell'interno presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione ed i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
1. 01. D'Incà.
(Inammissibile)