CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1025/2012 alla direttiva (UE) 2015/2012 (AG. n. 459);
  premesso che:
   lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 8 della legge di delegazione europea 2015 il quale dà mandato al Governo di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva UE 2015/1535;
   secondo l'analisi di impatto della regolazione (AIR) effettuata dal Governo, tra gli obiettivi più specifici ed immediati dello schema di decreto vi sono quelli di aggiornare, semplificare e razionalizzare le disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani, per garantire la possibilità di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle norme in questione, nonché di aggiornare e chiarire il quadro normativo nazionale, con particolare riferimento alle autorità e amministrazioni nazionali competenti sia relativamente alla procedura di comunicazione delle regole tecniche allo stadio di progetto, sia relativamente alla vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani;
   il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, che ha semplificato e adeguato il quadro normativo previgente in materia non richiede recepimento, ma solo misure di attuazione essendo direttamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati a decorrere dal 1o gennaio 2013;
   l'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie alle quali prodotti, processo di produzione o servizi possono conformarsi; la normazione può riguardare le diverse categorie o le diverse dimensioni di un particolare prodotto o specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri sistemi sono essenziali;
   la normazione europea contribuisce a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, svolgendo un ruolo sempre più importante nel mercato interno e nell'ambito del commercio internazionale;
   come sottolineato nella Relazione illustrativa, è indispensabile che la Commissione europea disponga, prima dell'adozione di disposizioni tecniche nazionali, delle necessarie informazioni utili a valutare le condizioni per assicurare il buon funzionamento del mercato interno fondato Pag. 124sulla libera circolazione delle merci può essere ostacolato dalla presenza di regolamentazioni tecniche specifiche di singoli Stati;
   il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, rimane organo tecnico volto a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea;
  preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 5 ottobre 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  sottolineato che:
   all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso «Art. 5-bis», con riferimento agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria unità centrale di notifica, rappresenta l'organo tecnico strumentale a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale per la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea;
   all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso «Art. 8», relativo al contributo agli organismi nazionali di normazione italiani da parte del Ministero dello sviluppo economico si prevede un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 del medesimo articolo, suddiviso in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI-Ente nazionale italiano di unificazione, e al 33 per cento per il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); questo contributo mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati ed eventualmente da parte dell'Unione europea; il contributo non può comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali;
   all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso «Art. 9-bis», comma 7, sono disciplinate le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in proposte o disegni di legge all'esame del Parlamento;
   sarebbe opportuno che Parlamento disponesse tempestivamente di un quadro aggiornato di tutti i progetti di regole tecniche comunicati dal Governo alle istituzioni europee al fine di valutare eventuali interventi legislativi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso «Art. 9-bis», comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica di cui ai commi l, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso «Art. 8», valuti il Governo la possibilità di integrare il testo con la previsione di una relazione annuale al Parlamento che illustri l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico.