CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il testo unificato in discussione si propone di definire una disciplina unitaria delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quella di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista;
    l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, nel novellare la legge 4 gennaio 1990, n. 1, che delinea il quadro normativo di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista, introduce il nuovo articolo 1-bis);
    tale ultimo articolo, dopo aver specificato le definizioni, rispettivamente, di «tatuaggio», «piercing», «onicotecnica», «truccatore», «tecnico delle ciglia» e di «socio-estetica», dispone che le relative attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti (comma 7);
    è previsto, inoltre, il divieto di eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente, fermo restando comunque il divieto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di anni sedici. Si dispone, infine, che l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non possa avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore (comma 8);
    al riguardo, posto che tali divieti risultano privi di sanzione, appare necessario introdurre, ferme le vigenti norme penali, disposizioni di carattere sanzionatorio, potendosi mutuare la relativa disciplina da quella di cui all'articolo 14-bis, comma 2, della legge n. 125 del 2001, riguardante la vendita e somministrazione di alcolici a minori,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «9. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque esegue tatuaggi o piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al primo periodo si applica a chiunque esegue piercing al lobo su minori di sedici anni senza il consenso Pag. 38informato reso personalmente dai genitori o dal tutore. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.500 euro a chiunque esegue tatuaggi o piercing su minori di sedici anni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi se il fatto è commesso più di una volta.».