CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 ottobre 2017
890.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto in oggetto;
   premesso che:
    il provvedimento in discussione costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
    in particolare, l'articolo 43, comma 1, della richiamata legge ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;
    lo schema di decreto ministeriale in esame introduce, quindi, mediante lo strumento regolamentare, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, proponendosi lo scopo di rendere puntuale ed effettivo il controllo sulla serietà, la trasparenza e l'efficacia dei corsi medesimi;
   considerato che:
    l'articolo 2 del provvedimento stabilisce, al comma 1, che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;
   al riguardo, appare opportuno chiarire nel testo che i corsi in questione possono essere organizzati anche dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
   osservato che:
    l'articolo 6, comma 2, prevede che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono, in via facoltativa, prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito;
    al riguardo è auspicabile che la previsione delle predette borse di studio diventi una prassi costantemente osservata dai Consigli dell'ordine; ciò sia al fine di agevolare effettivamente l'accesso ai corsi di formazione da parte dei tirocinanti più meritevoli, ma con minore capacità di reddito, sia di evitare eventuali disparità di trattamento tra le diverse realtà territoriali;
   rilevato che:
    l'articolo 8 prevede, al comma 1, che al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le cadenze temporali previste dall'articolo 5,comma 1, dello schema di decreto, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica (comma 2); Pag. 27
    la previsione di cui al comma 1 , anche al fine di evitare verifiche finali temporalmente troppo vicine all'esame di Stato, andrebbe allineata a quella di cui all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto. Infatti, tale ultima disposizione prevede che, per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati, per moduli semestrali, nei mesi da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore;
    in proposito, si rileva l'opportunità di prevedere un termine più ampio per consentire l'organizzazione dei corsi di formazione e far decorrere l'obbligo di frequenza degli stessi;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, le seguenti parole «, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398»;
   2) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità sostituire le parole «nei mesi di maggio e novembre» con le seguenti: «nei mesi di aprile e ottobre»;
   3) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di: sostituire il comma 1 con il seguente: «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore all'inizio del secondo modulo semestrale successivo alla sua entrata in vigore»; conseguentemente, di sostituire la rubrica del medesimo articolo con la seguente: «(Decorrenza degli effetti)».